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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2519/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 04/04/2025, sono presenti:
per l'avv. Marco Marceddu, in sostituzione dell'avv. Franco Fabiani;
Parte_1
per l'avv. Enrico Mauri in sostituzione dell'avv. Paolo Guzzetti. Controparte_1
L'avv. Marceddu precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note scritte;
insiste che la causa sia rimessa sul ruolo per ulteriori accertamenti sulla questione di prescrizione, per le ragioni meglio argomentate in atti. Insiste inoltre affinché si consideri peggiorativa la modificazione delle condizioni contrattuali in punto di anatocismo bancario, richiamando quanto statuito da Cass. n. 5575/2025.
L'avv. Mauri precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive ed opponendosi all'integrazione della CT, rimarcando come il CT abbia correttamente risposto ai quesiti affidati dal giudice come da consolidata giurisprudenza in punto di prescrizione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 11 R.G. N. 2519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2519/2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, via Parte_1 C.F._1
G. Albertolli n. 9, presso lo studio dell'avv. Franco Fabiani che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attore –
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Mentana n. 19, presso lo studio dell'avv. Paolo
Guzzetti, che la rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi
pagina 2 di 11 di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CI 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione, su tutti i rapporti dei quali è causa, di un di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs.
385/93 a decorrere da 22 marzo 2004; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV,
CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB fino al 22 febbraio 2012 ed al tasso contrattuale di lì in poi che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario essendo, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 430.849,34 o la maggiore o minor somma emergente all'esito del richiesto supplemento istruttorio che Vorrà disporre affinché il
CT nel quantificare l'indebito per le causali di cui sopra: - correttamente valuti il complessivo affidamento del quale ha goduto il rapporto;
- depuri dal saldo del conto ogni competenza, anche quelle coperte da prescrizione;
- escluda ogni pratica anatocistica;
- quantifichi l'esatta misura di quanto per CDF avrebbe dovuto essere addebitato in conto;
- applichi, sui saldi attivi del rapporto, in sostituzione del tasso attivo pattuito solo a decorrere dal 22 febbraio 2012, il tasso di cui all'art. 117 TUB vale a dire quello massimo di emissione pro tempore dei BOT;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 430.849,34 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo. In via subordinata e con espressa riserva di gravame: 3) accertare e dichiarare: e) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CI 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai
pagina 3 di 11 rapporti de quibus;
f) la illegittimità della applicazione, su tutti i rapporti dei quali è causa, di un di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117
d.lgs. 385/93 a decorrere da 22 marzo 2004; la illegittimità dell'addebito di somme per CMS,
CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
il mancato riconoscimento degli interessi creditori che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario essendo, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 120.547,28 come emerso in esito di istruttoria (ipotesi 3 all. 17); 4) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di €
120.547,28 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva
e CPA, ed aumento del 30% del compenso dovuto per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n 55/2014 per il presente procedimento, ivi compresi i costi di CTP e con CT a carico della banca, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari e come da nota allegata”;
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso: In via pregiudiziale e/o preliminare: - Dichiararsi improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, con ogni opportuna e necessaria statuizione e, conseguentemente, respingersi integralmente ogni domanda proposta da
[...]
. Nel merito in via principale: Dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o Parte_1
improcedibile per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa, con ogni opportuna e necessaria statuizione e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingersi integralmente l'atto di citazione proposto da Pt_1
pagina 4 di 11 e, per l'effetto, assolvere la convenuta da ogni avversa Parte_1 Controparte_1
domanda. In ogni caso con condanna degli attori a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di causa”.
Oggetto: Contratto di conto corrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Ufficio Parte_1
esponendo di essere stato titolare di un conto corrente presso (n. 1969), Controparte_1
estinto in data 5.06.2015, cui era collegato il conto anticipi n. 10/1969, per l'accesso al credito
“salvo buon fine” e anticipo fatture, e di avere tuttavia subito nel corso degli anni alcuni addebiti illegittimi. In particolare, deduceva l'attore: a) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione del generale divieto di cui all'art. 1283 c.c., in assenza di adeguamento alla delibera
CI del 9 febbraio 2000 e in contrasto con la previsione di cui all'art. 120, comma 2, TUB per come modificato dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) di aver subito l'addebito di interessi ultralegali in mancanza di una specifica previsione scritta;
c) l'indebita applicazione di spese fisse di chiusura trimestrale del conto, commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi. Chiedeva, pertanto, previa rideterminazione del saldo del conto alla data della chiusura del rapporto, la condanna di
[...]
a restituire in proprio favore la somma di € 430.849,34, o la diversa somma Controparte_1
ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta concludendo per il rigetto integrale della domanda attorea. Contestava, infatti, che vi fosse prova dell'avversa pretesa creditoria in assenza della sequenza completa degli estratti conto. Avanzava, inoltre, eccezione di prescrizione e deduceva il sopravvenuto adeguamento alla disciplina sull'anatocismo di cui alla Delibera CI del 9 febbraio 2000.
pagina 5 di 11 Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, all'esito della prima udienza, esperito senza successo il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva disposta CT.
Acquisito l'elaborato peritale, veniva infine disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va detto che le parti hanno pacificamente intrattenuto un rapporto di conto corrente (n. 1000/1969), la cui apertura è sicuramente antecedente al 22.04.2000, ma del quale manca in atti la documentazione contrattuale originaria.
La prima pattuizione scritta sulla misura degli interessi corrispettivi risale, infatti, al 22.03.2004
(cfr. all. 5 all'atto di citazione) e sono state, in seguito, apportate numerose variazioni alle condizioni contrattuali, in punto di interessi e commissioni.
Ciò detto, si è proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente a mezzo di CT tecnico-contabile, dalle cui risultanze non vi è alcuna ragione per discostarsi, apparendo le stesse logiche, coerenti e accuratamente motivate.
È stato infatti possibile ricostruire l'andamento del rapporto ed espungere le annotazioni illegittime, in quanto il correntista ha depositato la sequenza completa degli estratti conto dall'1.01.2001 al 5.06.2015, completa degli scalari;
né rileva che non siano stati depositati gli estratti conto originari, risalenti all'inizio del rapporto, atteso che “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare
e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti
pagina 6 di 11 per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (cfr. Cass., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35979).
In particolare, deve farsi applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB fino alla data del
22.03.2004, quando è stato pattuito per la prima volta, in forma scritta, il tasso debitore
(ultralegale) da applicarsi al rapporto bancario.
Deve poi escludersi l'applicazione degli interessi anatocistici fino al 22.03.2004.
Dall'esame degli estratti conto, il CT ha infatti accertato che è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi fin dal primo estratto conto disponibile (cfr. CT, pag.
22); trattasi, tuttavia, di un conto corrente pacificamente stipulato in data antecedente al
22.04.2000 e non vi è prova che via stato adeguamento del rapporto alla delibera CI del 9 febbraio 2000 fino al 22.03.2004. Sul punto, occorre infatti rammentare che dall'art. 1283 c.c. si ricava un generale divieto di anatocismo e la Suprema Corte ha altresì chiarito che diffusa pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non poteva neppure giustificarsi con il rinvio agli usi, giacché la stessa si fondava su un mero uso negoziale e non già su una norma consuetudinaria basata sui due requisiti della diuturnitas e dell'opinio iuris ac necessitatis (cfr.
Cass. 16 marzo 1999, n. 2374).
Né può venire in rilievo, fino alla data del 22.03.2004, il dettato della Delibera CI del 9 febbraio 2000 che, come noto, ha legittimato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che fosse rispettato il requisito della pari periodicità.
pagina 7 di 11 A prescindere, infatti, da ogni considerazione sulle modalità di adeguamento alla disciplina sopravvenuta e alla possibilità che lo stesso sia disposto unilateralmente da parte della BA (su cui cfr. Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; nello stesso senso, v. anche Cass. 23 dicembre 2020, n.
29420), va detto, più in generale, che non vi è prova della conclusione di una clausola anatocistica in data antecedente al 22.03.2004, sicché non si ritiene necessario svolgere il giudizio comparativo richiesto adll'art. 7 della citata Delibera.
Non si tratta, in altre parole, di valutare l'ultrattività del previgente regime negoziale, bensì di applicare puramente e semplicemente il dettato dell'art. 1283 c.c.
Per il periodo successivo al 22.03.2004, il CT ha invece opportunamente mantenuto gli interessi anatocistici, avendo riscontrato il rispetto del requisito della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Gli interessi anatocistici devono poi essere eliminati nel periodo successivo all'1.01.2014. Deve, infatti, aversi riguardo alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), che ha modificato l'art. 120, comma 2, T.U.B., mandando al CI di procedere ad una nuova regolamentazione della materia e prevedendo, in ogni caso, che “a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Sul punto, ritiene infatti questo giudice, d'accordo con la giurisprudenza di merito ormai dominante, che la citata previsione normativa sia destinata a trovare immediata applicazione, indipendentemente dalla mancata adozione di una nuova delibera da parte del CI (cfr. ex multis Trib. Torino, 12 febbraio 2021, n. 728; Trib. Roma, 8 settembre 2017, n. 16785; Trib.
Milano, 29 luglio 2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015); la stessa si è, d'altra parte, limitata ad escludere la possibilità di applicare la previgente eccezione al generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., con una norma di legge destinata a prevalere sulla (pur ancora vigente) normativa secondaria. Trattasi, inoltre, di disposizione non retroattiva, ma applicabile a tutti i contratti di conto corrente, ancorché stipulati in data antecedente.
pagina 8 di 11 Bisogna, infine, escludere l'applicazione della commissione di massimo scoperto fino a
22.03.2004; la stessa è stata, infatti, applicata dalla dall'1.01.2001 al 31.03.2009, ma la CP_2
prima pattuizione scritta, comprensiva degli elementi per determinarla, risale solo al 22.03.2004.
Essa è stata, peraltro, correttamente determinata sulla misura dell'affidamento e non anche sull'utilizzato, sicché il CT ha dovuto solo rideterminarne la misura, in conformità al contratto, fino al 31.03.2009.
Quanto, invece, alle altre commissioni, ha rilevato il consulente che non sono state addebitate la commissione di istruttoria veloce e quella per affidamento, mentre è stata applicata la sola commissione disponibilità fondi, il tutto fino alla revoca avvenuta in data 31.03.2012 e nella misura dello 0,5% dell'affidamento.
Infine, va accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, ma solo per gli addebiti antecedenti al 31.12.2004; tale valutazione è stata, infatti, correttamente espressa dal CT facendo applicazione del consolidato orientamento secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”
(cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Il CT ha dunque, previamente, distinto le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, facendo applicazione delle soglie di affidamento registrate nel corso del rapporto, per come ricavabili dai prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze. Ha quindi, del tutto correttamente, valutato le poste da ritenere prescritte dopo avere eliminato gli addebiti indebitamente effettuati pagina 9 di 11 dall'istituto di credito, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui
“nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr.
Cass., sez. I, 16 marzo 2023, n. 7721).
Né persuade quanto dedotto da parte attrice circa la necessità di escludere dalle rimesse solutorie quelle aventi la causale di “giroconto”; a prescindere, infatti, dalla provenienza delle rimesse addebitate sul conto corrente, va detto che le stesse non hanno avuto la funzione di reintegrare la provvista ma di saldare il debito in essere con la BA.
Occorre, alla luce di quanto sopra esposto, condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 104.818,60, come accertato dal CT nella sua ipotesi n. 1 (cfr. CT, pag. 31); il tutto, con l'aggiunta degli interessi di mora nella misura del d.lgs. 231/2001, stante il richiamo contenuto all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla notifica della citazione al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, inclusa la mediazione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Vanno, inoltre, poste definitivamente a carico della convenuta le spese di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento della somma di € 104.818,60 a favore di Controparte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 10 di 11 2) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 15.063,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CT.
Così deciso in Como, all'udienza del 4 aprile 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 04/04/2025, sono presenti:
per l'avv. Marco Marceddu, in sostituzione dell'avv. Franco Fabiani;
Parte_1
per l'avv. Enrico Mauri in sostituzione dell'avv. Paolo Guzzetti. Controparte_1
L'avv. Marceddu precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note scritte;
insiste che la causa sia rimessa sul ruolo per ulteriori accertamenti sulla questione di prescrizione, per le ragioni meglio argomentate in atti. Insiste inoltre affinché si consideri peggiorativa la modificazione delle condizioni contrattuali in punto di anatocismo bancario, richiamando quanto statuito da Cass. n. 5575/2025.
L'avv. Mauri precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alle note conclusive ed opponendosi all'integrazione della CT, rimarcando come il CT abbia correttamente risposto ai quesiti affidati dal giudice come da consolidata giurisprudenza in punto di prescrizione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 11 R.G. N. 2519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2519/2023, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, via Parte_1 C.F._1
G. Albertolli n. 9, presso lo studio dell'avv. Franco Fabiani che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attore –
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Mentana n. 19, presso lo studio dell'avv. Paolo
Guzzetti, che la rappresentata e difesa come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta –
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi
pagina 2 di 11 di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CI 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai rapporti de quibus;
b) la illegittimità della applicazione, su tutti i rapporti dei quali è causa, di un di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs.
385/93 a decorrere da 22 marzo 2004; c) la illegittimità dell'addebito di somme per CMS, CIV,
CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
d) il mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB fino al 22 febbraio 2012 ed al tasso contrattuale di lì in poi che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario essendo, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 430.849,34 o la maggiore o minor somma emergente all'esito del richiesto supplemento istruttorio che Vorrà disporre affinché il
CT nel quantificare l'indebito per le causali di cui sopra: - correttamente valuti il complessivo affidamento del quale ha goduto il rapporto;
- depuri dal saldo del conto ogni competenza, anche quelle coperte da prescrizione;
- escluda ogni pratica anatocistica;
- quantifichi l'esatta misura di quanto per CDF avrebbe dovuto essere addebitato in conto;
- applichi, sui saldi attivi del rapporto, in sostituzione del tasso attivo pattuito solo a decorrere dal 22 febbraio 2012, il tasso di cui all'art. 117 TUB vale a dire quello massimo di emissione pro tempore dei BOT;
2) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 430.849,34 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo. In via subordinata e con espressa riserva di gravame: 3) accertare e dichiarare: e) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del “giroconto” di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CI 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa ai
pagina 3 di 11 rapporti de quibus;
f) la illegittimità della applicazione, su tutti i rapporti dei quali è causa, di un di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117
d.lgs. 385/93 a decorrere da 22 marzo 2004; la illegittimità dell'addebito di somme per CMS,
CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto;
il mancato riconoscimento degli interessi creditori che sarebbero maturati sul conto corrente ordinario essendo, al netto della epurazione degli indebiti, lo stesso divenuto creditore o maggiormente creditore;
ed ad effetto di tutto quanto sopra, accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata sul conto corrente ordinario, anche per girocontazione da quello d'ordine, per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 120.547,28 come emerso in esito di istruttoria (ipotesi 3 all. 17); 4) condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di €
120.547,28 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede, maggiorata degli interessi legali di mora ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva
e CPA, ed aumento del 30% del compenso dovuto per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n 55/2014 per il presente procedimento, ivi compresi i costi di CTP e con CT a carico della banca, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari e come da nota allegata”;
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso: In via pregiudiziale e/o preliminare: - Dichiararsi improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa, anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, con ogni opportuna e necessaria statuizione e, conseguentemente, respingersi integralmente ogni domanda proposta da
[...]
. Nel merito in via principale: Dichiararsi improponibile e/o inammissibile e/o Parte_1
improcedibile per tutti i motivi meglio precisati e dedotti in narrativa, con ogni opportuna e necessaria statuizione e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, respingersi integralmente l'atto di citazione proposto da Pt_1
pagina 4 di 11 e, per l'effetto, assolvere la convenuta da ogni avversa Parte_1 Controparte_1
domanda. In ogni caso con condanna degli attori a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di causa”.
Oggetto: Contratto di conto corrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Ufficio Parte_1
esponendo di essere stato titolare di un conto corrente presso (n. 1969), Controparte_1
estinto in data 5.06.2015, cui era collegato il conto anticipi n. 10/1969, per l'accesso al credito
“salvo buon fine” e anticipo fatture, e di avere tuttavia subito nel corso degli anni alcuni addebiti illegittimi. In particolare, deduceva l'attore: a) l'applicazione di interessi anatocistici in violazione del generale divieto di cui all'art. 1283 c.c., in assenza di adeguamento alla delibera
CI del 9 febbraio 2000 e in contrasto con la previsione di cui all'art. 120, comma 2, TUB per come modificato dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) di aver subito l'addebito di interessi ultralegali in mancanza di una specifica previsione scritta;
c) l'indebita applicazione di spese fisse di chiusura trimestrale del conto, commissioni di massimo scoperto, commissioni di istruttoria veloce e commissioni di disponibilità fondi. Chiedeva, pertanto, previa rideterminazione del saldo del conto alla data della chiusura del rapporto, la condanna di
[...]
a restituire in proprio favore la somma di € 430.849,34, o la diversa somma Controparte_1
ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta concludendo per il rigetto integrale della domanda attorea. Contestava, infatti, che vi fosse prova dell'avversa pretesa creditoria in assenza della sequenza completa degli estratti conto. Avanzava, inoltre, eccezione di prescrizione e deduceva il sopravvenuto adeguamento alla disciplina sull'anatocismo di cui alla Delibera CI del 9 febbraio 2000.
pagina 5 di 11 Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, all'esito della prima udienza, esperito senza successo il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva disposta CT.
Acquisito l'elaborato peritale, veniva infine disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, va detto che le parti hanno pacificamente intrattenuto un rapporto di conto corrente (n. 1000/1969), la cui apertura è sicuramente antecedente al 22.04.2000, ma del quale manca in atti la documentazione contrattuale originaria.
La prima pattuizione scritta sulla misura degli interessi corrispettivi risale, infatti, al 22.03.2004
(cfr. all. 5 all'atto di citazione) e sono state, in seguito, apportate numerose variazioni alle condizioni contrattuali, in punto di interessi e commissioni.
Ciò detto, si è proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente a mezzo di CT tecnico-contabile, dalle cui risultanze non vi è alcuna ragione per discostarsi, apparendo le stesse logiche, coerenti e accuratamente motivate.
È stato infatti possibile ricostruire l'andamento del rapporto ed espungere le annotazioni illegittime, in quanto il correntista ha depositato la sequenza completa degli estratti conto dall'1.01.2001 al 5.06.2015, completa degli scalari;
né rileva che non siano stati depositati gli estratti conto originari, risalenti all'inizio del rapporto, atteso che “nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare
e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti
pagina 6 di 11 per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato” (cfr. Cass., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35979).
In particolare, deve farsi applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB fino alla data del
22.03.2004, quando è stato pattuito per la prima volta, in forma scritta, il tasso debitore
(ultralegale) da applicarsi al rapporto bancario.
Deve poi escludersi l'applicazione degli interessi anatocistici fino al 22.03.2004.
Dall'esame degli estratti conto, il CT ha infatti accertato che è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi fin dal primo estratto conto disponibile (cfr. CT, pag.
22); trattasi, tuttavia, di un conto corrente pacificamente stipulato in data antecedente al
22.04.2000 e non vi è prova che via stato adeguamento del rapporto alla delibera CI del 9 febbraio 2000 fino al 22.03.2004. Sul punto, occorre infatti rammentare che dall'art. 1283 c.c. si ricava un generale divieto di anatocismo e la Suprema Corte ha altresì chiarito che diffusa pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non poteva neppure giustificarsi con il rinvio agli usi, giacché la stessa si fondava su un mero uso negoziale e non già su una norma consuetudinaria basata sui due requisiti della diuturnitas e dell'opinio iuris ac necessitatis (cfr.
Cass. 16 marzo 1999, n. 2374).
Né può venire in rilievo, fino alla data del 22.03.2004, il dettato della Delibera CI del 9 febbraio 2000 che, come noto, ha legittimato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, a condizione che fosse rispettato il requisito della pari periodicità.
pagina 7 di 11 A prescindere, infatti, da ogni considerazione sulle modalità di adeguamento alla disciplina sopravvenuta e alla possibilità che lo stesso sia disposto unilateralmente da parte della BA (su cui cfr. Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; nello stesso senso, v. anche Cass. 23 dicembre 2020, n.
29420), va detto, più in generale, che non vi è prova della conclusione di una clausola anatocistica in data antecedente al 22.03.2004, sicché non si ritiene necessario svolgere il giudizio comparativo richiesto adll'art. 7 della citata Delibera.
Non si tratta, in altre parole, di valutare l'ultrattività del previgente regime negoziale, bensì di applicare puramente e semplicemente il dettato dell'art. 1283 c.c.
Per il periodo successivo al 22.03.2004, il CT ha invece opportunamente mantenuto gli interessi anatocistici, avendo riscontrato il rispetto del requisito della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Gli interessi anatocistici devono poi essere eliminati nel periodo successivo all'1.01.2014. Deve, infatti, aversi riguardo alla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), che ha modificato l'art. 120, comma 2, T.U.B., mandando al CI di procedere ad una nuova regolamentazione della materia e prevedendo, in ogni caso, che “a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Sul punto, ritiene infatti questo giudice, d'accordo con la giurisprudenza di merito ormai dominante, che la citata previsione normativa sia destinata a trovare immediata applicazione, indipendentemente dalla mancata adozione di una nuova delibera da parte del CI (cfr. ex multis Trib. Torino, 12 febbraio 2021, n. 728; Trib. Roma, 8 settembre 2017, n. 16785; Trib.
Milano, 29 luglio 2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015); la stessa si è, d'altra parte, limitata ad escludere la possibilità di applicare la previgente eccezione al generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., con una norma di legge destinata a prevalere sulla (pur ancora vigente) normativa secondaria. Trattasi, inoltre, di disposizione non retroattiva, ma applicabile a tutti i contratti di conto corrente, ancorché stipulati in data antecedente.
pagina 8 di 11 Bisogna, infine, escludere l'applicazione della commissione di massimo scoperto fino a
22.03.2004; la stessa è stata, infatti, applicata dalla dall'1.01.2001 al 31.03.2009, ma la CP_2
prima pattuizione scritta, comprensiva degli elementi per determinarla, risale solo al 22.03.2004.
Essa è stata, peraltro, correttamente determinata sulla misura dell'affidamento e non anche sull'utilizzato, sicché il CT ha dovuto solo rideterminarne la misura, in conformità al contratto, fino al 31.03.2009.
Quanto, invece, alle altre commissioni, ha rilevato il consulente che non sono state addebitate la commissione di istruttoria veloce e quella per affidamento, mentre è stata applicata la sola commissione disponibilità fondi, il tutto fino alla revoca avvenuta in data 31.03.2012 e nella misura dello 0,5% dell'affidamento.
Infine, va accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, ma solo per gli addebiti antecedenti al 31.12.2004; tale valutazione è stata, infatti, correttamente espressa dal CT facendo applicazione del consolidato orientamento secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”
(cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Il CT ha dunque, previamente, distinto le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, facendo applicazione delle soglie di affidamento registrate nel corso del rapporto, per come ricavabili dai prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze. Ha quindi, del tutto correttamente, valutato le poste da ritenere prescritte dopo avere eliminato gli addebiti indebitamente effettuati pagina 9 di 11 dall'istituto di credito, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui
“nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr.
Cass., sez. I, 16 marzo 2023, n. 7721).
Né persuade quanto dedotto da parte attrice circa la necessità di escludere dalle rimesse solutorie quelle aventi la causale di “giroconto”; a prescindere, infatti, dalla provenienza delle rimesse addebitate sul conto corrente, va detto che le stesse non hanno avuto la funzione di reintegrare la provvista ma di saldare il debito in essere con la BA.
Occorre, alla luce di quanto sopra esposto, condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 104.818,60, come accertato dal CT nella sua ipotesi n. 1 (cfr. CT, pag. 31); il tutto, con l'aggiunta degli interessi di mora nella misura del d.lgs. 231/2001, stante il richiamo contenuto all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla notifica della citazione al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, inclusa la mediazione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Vanno, inoltre, poste definitivamente a carico della convenuta le spese di CT.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento della somma di € 104.818,60 a favore di Controparte_1
a titolo di ripetizione dell'indebito, oltre interessi al tasso di cui all'art. Parte_1
1284, quarto comma, c.c. dalla domanda al saldo;
pagina 10 di 11 2) Condanna la convenuta alla refusione delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 15.063,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore;
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CT.
Così deciso in Como, all'udienza del 4 aprile 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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