Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00985/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2025, proposto da
SA IN, Marco Lo Giudice, Roberta Lomeo, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Lo Giudice, Roberta Lomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 410/2024 resa dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa LL AR US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 11 settembre 2025 e depositato il giorno successivo, parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, con cui l’amministrazione è stata condannata “a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di
assistente amministrativo B1 CCNL di comparto e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
…al pagamento delle conseguenti differenze contributive non prescritte;
…al pagamento, in favore della ricorrente del TFR maturato nel periodo dal 01.07.2001 al 31.08.2018, oltre interessi come per legge;
…ad inserire la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente agli anni di servizio effettivamente svolto, sia ai fini giuridici che economici (terza fascia);
…alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice” .
La detta sentenza è stata oggetto di procedimento di correzione di errore materiale, conclusosi con ordinanza di accoglimento n. 48887/2024, con cui è stato così disposto:
«Dispone correggersi l’indicata sentenza come segue: condanna il Ministero resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Lomeo Roberta e Marco Lo Giudice».
Parte ricorrente ha riferito e documentato di aver notificato la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, a mezzo pec, al Ministero, in data 19 marzo 2025.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, il collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. e, pertanto, il ricorso deve essere accolto nei sensi di seguito illustrati.
L’intimata Amministrazione dovrà provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, all’esecuzione del titolo di cui è chiesta l’ottemperanza.
Nell’ipotesi di inutile decorso dell’indicato termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il decreto di liquidazione verrà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le opportune valutazioni in merito alla eventuale responsabilità per danno erariale derivante dalla mancata attivazione dell’organo tenuto per legge ad adempiere;
e) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
f) il commissario deve intendersi autorizzato al ricorso a strumenti telematici di collegamento a distanza ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Si deve altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore di parte ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari ad euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta ).
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini indicati in parte motiva; nomina commissario ad acta , affinchè provveda come indicato in motivazione, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi distrattari, e oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO EN, Presidente
LL AR US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AR US | TO EN |
IL SEGRETARIO