Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 20/06/2025, n. 12133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12133 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02621/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cartiere del Polesine S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Montanaro, Guido Francesco Romanelli e Laura Ferrua Magliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea e Pietro Fea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A. prot. GSE/P20170095689 del 13 dicembre 2017, pervenuto tramite posta elettronica certificata in pari data, avente ad oggetto “ Attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “SEZIONE 1”, sita nel Comune di Adria (RO) e identificata con il codice A15. Comunicazione di esito ”, con cui il GSE comunica alla Società ricorrente l'annullamento del riconoscimento del sopracitato impianto come cogenerativo ad alto rendimento e dei benefici riconosciuti con riferimento all'anno di rendicontazione 2013, riservandosi l'emanazione di successivo provvedimento per la comunicazione degli adempimenti da assolvere a seguito dell'annullamento dei benefici economici riconosciuti ai sensi del D.M. 5 settembre 2011;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, fra cui il provvedimento del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE prot. GSE/P20170072597 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto “ Attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “SEZIONE 1”, sita nel Comune di Adria (RO) e identificata con il codice A15. Sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e osservazioni ”, anche non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti di ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del provvedimento del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20180012697 del 21 febbraio 2018 pervenuto tramite posta raccomandata in data 28 febbraio 2018, avente ad oggetto “ Rettifica – Certificati Verdi – Autocertificazione Obbligo 2014 ”, con cui il GSE comunica alla Società che, a seguito dell'annullamento del riconoscimento CAR per l'unità identificata con il codice A15, alla Società stessa sono necessari 194 CV per assolvere l'obbligo relativo all'anno 2013;
- del provvedimento del GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20180028038 del 3 aprile 2018 pervenuto tramite posta elettronica certificata in pari data, avente ad oggetto “ Attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “SEZIONE 1”, sita nel Comune di Adria (RO) eidentificata con il codice A15 – Richiesta restituzione incentivi ”;
atti questi ultimi che vengono impugnati con i presenti motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento GSE/P20170095689 del 13 dicembre 2017, con cui il GSE - a seguito di attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011 - ha annullato il riconoscimento dell’impianto come cogenerativo ad alto rendimento con riferimento all’anno di rendicontazione 2013, denominato “SEZIONE 1”, sito nel Comune di Adria (RO) e identificato con il codice “A15”.
Il provvedimento avversato si fonda sulla seguente motivazione:
“ è stato accertato un malfunzionamento della strumentazione di misura del gas naturale inviato all’unità nei mesi di novembre e dicembre 2013;
pertanto ne consegue che il dato di energia primaria introdotta con il combustibile dichiarato al GSE all’atto di richiesta di accesso al regime di sostegno relativa all’anno 2013 risulta inattendibile ”.
La ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione ed erronea applicazione di legge e di norme regolamentari: D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20 e succ. mod.; art. 11, comma 3 del D.M. 5 settembre 2011. Eccesso di potere 5 per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta;
2) Violazione ed erronea applicazione di legge e di norme regolamentari: D.Lgs. 8 febbraio 2007 n. 20 e succ. mod.; D.M. 5 settembre 2011; Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico per l’applicazione del D.M. 5 settembre 2011. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta.
Con i motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti conseguentemente adottati dal GSE con cui, comunica alla Società che, a seguito dell’annullamento del riconoscimento CAR per l’unità identificata con il codice A15 con riferimento all’anno di produzione 2013, la Società stessa dovrà:
- provvedere ad annullare 194 CV per un importo pari ad Euro 18.899,48 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.lgs. 79/99;
- restituire 1.070 titoli TEE di Tipo II CAR per un importo pari ad euro 113.238,10.
Avverso i provvedimenti da ultimo impugnati la società Cartiere ha formulato i seguenti motivi di censura:
1.Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 11 D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; D.Lgs. 7 febbraio 2007, n. 20. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei 6 presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta;
2. Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1, comma 89 Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017. Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione- Illogicità e ingiustizia manifesta,
3. Illegittimità derivata dalle illegittimità dedotte nel ricorso introduttivo.
Si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma il GSE e il Ministero dello sviluppo economico.
In vista dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha versato in atti una memoria difensiva, in cui ha riproposto le censura precedentemente formulate e insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il Gestore ha depositato documenti e una memoria difensiva, chiedendo, disattesa ogni domanda, istanza o eccezione contraria, il rigetto dei ricorsi avversari in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondati.
La società istante ha replicato con memoria in cui, contestando le deduzioni di controparte, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La società deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati dall’asserito mancato rispetto da parte del GSE della disciplina dettata dal D.M. 5 settembre 2011 circa le previsioni relative al caso in cui le difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’impianto derivino dal malfunzionamento dei misuratori.
Con il primo motivo di ricorso si mira a delineare la corretta interpretazione e applicazione dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011 in tema di difformità tra quanto dichiarato dal produttore e la situazione reale dell’impianto.
Al riguardo, giova pertanto richiamare il testo dell’art. 11 del citato D.M., che specificamente recita:
“ 2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformità dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia dell'esito delle ispezioni è inviata al medesimo Ministero e all'operatore.
3. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Nei casi in cui le difformità accertate ai sensi dei commi 1 e 2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico, l'operatore è tenuto ad intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni forma di incentivazione è sospesa, senza possibilità di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche ”.
Nella prospettazione attorea, la fattispecie all’esame rientrerebbe nell’ambito di applicazione del comma 4, che riguarda i casi in cui le difformità accertate ai sensi dei commi 1 e 2 derivino, tra le altre cose, da carenze dei sistemi di misurazione che non permettono di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico.
Viene contestata conseguentemente la lettura del GSE, volta a ricomprendere il caso di specie all’interno della macrocategoria delle difformità tra quanto dichiarato e la realtà materiale dell’impianto di cui al comma 3 citato, senza considerare qual sia stata la causa delle suddette difformità né se, nonostante ciò, l’operatore abbia fornito dati e misure attendibili.
Tra le disposizioni dei due commi dell’art. 11 in esame vi sarebbe un rapporto di genere a specie, dovendosi ritenere che in presenza di difformità sia possibile indagare la causa, con possibile applicabilità della previsione di cui al comma 4.
Tuttavia, il Collegio ritiene che il GSE abbia correttamente fondato l’annullamento del riconoscimento CAR e la revoca dei benefici economici sulla ritenuta applicazione, al caso di specie, di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011, che consente in caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, di annullare il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti.
Ebbene, nella vicenda qui in esame risulta pacifico che nell’istanza presentata per la produzione dell’anno 2013 (intervenuta, come da termine di legge, il 31 marzo 2014), la Cartiere ha rappresentato al GSE che i volumi di gas di rilievo, necessari a definire la c.d. energia di alimentazione (F), erano stati misurati tramite apposito contatore volumetrico dedicato, dotato di correttore in pressione e temperatura, senza far alcun cenno alle criticità riscontrate, nei mesi di novembre e dicembre del medesimo 2013, in relazione al funzionamento del misuratore in parola.
La stessa società ha, invero, dichiarato nel ricorso di aver presentato le dichiarazioni richieste per ottenere i benefici, sul presupposto di avere sempre potuto accertare la rispondenza delle attività degli impianti ai requisiti previsti dalle norme. Ciò anche in presenza di alcuni episodi di malfunzionamento della strumentazione di controllo, che, peraltro, non hanno inficiato la possibilità di calcolare e verificare il rispetto dei parametri per fruire dei benefici di legge.
Orbene, dette problematiche hanno effettivamente impedito una misurazione effettiva e accurata di diverse grandezze avute per rilevanti dall’Ordinamento, con conseguente dichiarazione di dati difformi da quelli effettivi.
Quindi, nel caso di specie non viene in rilievo una questione di natura tecnica riguardante l’idoneità dell’impianto bensì il fatto che la domanda di riconoscimento CSR ha fornito una rappresentazione della realtà falsata.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il G.S.E. è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza dei ridetti incentivi, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso. La potestà esercitata nella specie non ha natura sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto procedimentale alterato dalla erronea asseverazione della presenza di requisiti viceversa mancanti. Invero, le sanzioni vere e proprie vengono applicate unicamente dalla Autorità di settore, con la conseguenza che risulta inconferente la questione della applicazione del principio di proporzionalità” (cfr., da ultimo, Cons. Stato n. 228/2023; in termini, Cons. St., sez. II, 17.05.2023, n. 4913; Cons. St., Sez. II, sentenza 17.07.2024, n. 6417; in termini, Cons. St. sentenze 25.08.2023, n. 7974 e 11.04.2022, n. 2671; T.A.R. Lazio n. 17517/2022).
Pertanto, non vertendosi in tema di sanzioni, ma di decadenza da incentivi, anche un minimo scostamento tra il dichiarato e accertato, a prescindere da qualsivoglia indagine sull’elemento soggettivo del dichiarante o sull’incidenza concreta della dichiarazione non veritiera, comporta la revoca del beneficio, in quanto l’art. 11, comma 3, del d.m. del 5 settembre 2011 non lascia margini di discrezionalità in capo al Gestore, il quale esercita un potere normativamente necessitato e vincolato.
Muovendo da tale analisi, questo Tribunale ha costantemente affermato che l’annullamento del beneficio ed il recupero di quanto già erogato, in base alla previsione dell’art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011, costituiscono una conseguenza della mera “difformità” che sia stata accertata dal G.S.E., senza che possa assumere rilevanza l’idoneità di tale difformità ai fini del conseguimento del beneficio.
Assume rilevanza determinante, dunque, la circostanza che siano stati dichiarati e trasmessi dati non corrispondenti alla situazione reale, all’atto della domanda per l’accesso al beneficio.
L’intervento da parte dell'operatore con le modifiche ritenute necessarie dal GSE sui sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell'incentivo economico, previsto dal comma 4 dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011 invocato dalla ricorrente, è chiaro, infatti, che riguarda la misurazione della produzione di energia non ancora cristallizzata nella dichiarazione trasmessa unitamente alla richiesta di ammissione all’incentivo.
D’altronde, con specifico riferimento al caso di specie, la ricorrente avrebbe potuto tenere una condotta più diligente, rappresentando al GSE, sin dalla richiesta di accesso ai benefici per il 2013 (in data 31 marzo 2014), che i dati relativi ai mesi di novembre e dicembre 2013 non erano stati oggetto di misurazione effettiva e accurata (come prescritto), in maniera da evitare conseguenze pregiudizievoli.
Al contrario, la Cartiere, in sede di accesso ai benefici per ciascun anno di produzione, incluso il 2013, ha espressamente dichiarato il rispetto dei requisiti di accuratezza della strumentazione di misura stabiliti dalle Linee Guida ministeriali.
D’altronde, deve essere in proposito, evocato l’insegnamento della giurisprudenza, secondo cui i regimi di incentivazione sono basati sul principio dell’autoresponsabilità che impone all’interessato il rispetto della disciplina di settore e l’allegazione di tutti gli elementi idonei a garantire il perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr., ex pluris, Cons. Stato, sez. II, 2254/2024; 4913/2023).
In ragione delle considerazioni che precedono il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con il secondo motivo di ricorso la Cartiere si duole del fatto che la p.a non ha tenuto conto che in ogni caso le ricostruzioni operate hanno fornito valori attendibili e cautelativi, essendo assolutamente conformi, anche per quanto riguarda i periodi di malfunzionamento, ai valori ottenuti quando i misuratori erano funzionanti.
Si è detto che la caducazione dei benefici disposta dal GSE è scaturita dall'accertata difformità della situazione rappresentata dalla Cartiere rispetto a quanto accertato in sede di verifica. Visto che detta difformità, peraltro, postula il mancato ossequio dei parametri di accesso al regime di sostegno, non assume carattere dirimente la natura, l'entità e l'incidenza quantitativa della discrasia, non essendo stato consentito ottenere o verificare una misurazione effettiva della produzione.
Il riconoscimento CAR deve fondarsi su dati effettivi e congruamente misurati, nel caso di specie ciò non si è verificato e anzi nella dichiarazione rilasciata in sede di ammissione ai benefici CAR sono state omesse o non dichiarate le criticità nella misurazione già riscontrate.
Ne deriva che la difformità riscontrata non rileva solo sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo: nella valutazione in ordine all' an dell'ammissibilità all’incentivo il GSE non può non tenere conto dei dati dichiarati in difformità dalla materiale realtà impiantistica.
Nel caso di specie, in cui il volume del gas, nei mesi di novembre e dicembre 2013, non è stato adeguatamente misurato mediante il contatore compensato in temperatura e pressione, la difformità del criterio applicato per la determinazione dell'energia di alimentazione delle unità rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di accesso al regime di sostegno integra una violazione dei pertinenti decreti ministeriali e delle connesse Linee Guida (attesa la necessaria misurazione accurata ed effettiva, così come le condizioni ISO Standard). È chiaro dunque che condizioni negativamente la fase di ammissione ai benefici, non potendosi accettare il criterio materialmente adottato, in quanto non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
La difformità tra quanto accertato in sede di verifica, le istruzioni di cui alle citate Linee Guida e la dichiarazione in sede di domanda di incentivazione giustifica, alla luce di quanto appena esposto, la perdita del beneficio.
Pertanto, anche il presente motivo di censura non è suscettibile di accoglimento.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, è parimenti infondato, ciò che consente al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal GSE.
Il gravame in questione è teso a colpire i provvedimenti, con cui il GSE a seguito riconoscimento CAR per l’anno 2013, per l’effetto ha chiesto alla ricorrente:
1) di assolvere l’obbligo di acquisto dei certificati verdi ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 79/99 e di annullare 194 CV;
2) di restituire 1.070 titoli TEE rilasciati alla ricorrente a seguito del riconoscimento come CAR dell’unità denominata “SEZIONE 1”.
In primo luogo, la ricorrente assume detti atti del GSE intervengono illegittimamente nel procedimento avanti alla Giustizia amministrativa, già instaurato da Cartiere del Polesine, per i seguenti motivi:
- innanzitutto il credito vantato dal GSE non sarebbe né certo né esigibile essendo pendente il ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio; nessuna pretesa creditoria può dunque essere avanzata dal GSE prima che il Giudice si pronunci sulla stessa;
- sarebbe assolutamente illegittima e priva di fondamento giuridico la procedura, sostanzialmente esecutiva, avviata dal GSE nei confronti della ricorrente;
- il GSE non ha tenuto in considerazione i motivi di diritto declinati dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (notificato al GSE in data precedente rispetto ai provvedimenti ora impugnati).
La doglianza non coglie nel segno, i provvedimenti avversati, sono strettamente consequenziali al provvedimento decadenziale, tanto da essere stati preventivamente annunciati nella medesima determinazione caducatoria. La riscontrata indebita percezione di somme, aventi natura pubblicistica, impone il recupero immediato delle stesse, anche in mancanza di una preventiva pronuncia giurisdizionale, ai sensi dello stesso art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011 (“ 3. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'unità di cogenerazione, … il GSE annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi ”).
Sono dunque le medesime disposizioni di settore - nel disciplinare il potere dell’amministrazione di verifica della veridicità delle dichiarazioni del privato, immanente peraltro ad ogni erogazione di denaro da parte di un’Autorità pubblica e volta alla tutela delle ragioni di finanza pubblica - a prevedere espressamente la facoltà di ritiro del beneficio in caso di accertata violazione della normativa di riferimento ed il recupero degli incentivi, eventualmente erogati, come conseguenza della “difformità” tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’unità di cogenerazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo aggiunto con cui parte ricorrente finisce per invocare l’applicazione dell’art. 42, commi 3- bis e 3- ter , del d.lgs. n. 28/2011, introdotti dalla l. n. 4 agosto 2017, n. 124 e modificati dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76.
Si tratta di disposizioni che non possono applicarsi alla causa che ci occupa né ratione materiae né ratione temporis .
Invero, si evidenzia, in primo luogo, le norme richiamate attengono alla disciplina della promozione dell’efficienza energetica - contemplata dall’art. 29 del d.lgs. n. 28/2011 e dai relativi decreti ministeriali attuativi (d.m. 28 dicembre 2012, d.m. 11 gennaio 2017 e d.m. 10 maggio 2018) - e specificamente riguardano le “ richieste di verifica e certificazione dei risparmi ” e le “ rendicontazioni ”, che costituiscono fase tipica dei procedimenti di ammissione ai benefici per l’efficienza energetica, che non si rinvengono in relazione al regime di sostegno alla CAR.
Inoltre, si rileva che la società Cartiere del Polesine fa riferimento alla novella di cui al d.l. n. 76/2020, quindi ad una disposizione intervenuta successivamente ai provvedimenti avversati, disattendendo il principio di irretroattività.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche i motivi aggiunti sono da respinge, in quanto infondati.
Conclusivamente il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono da ritenere infondati e, pertanto, vanno respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO