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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 12-15 febbraio 2018 e depositato il 20 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 6 e 8 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 dicembre 2017, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2265/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FREGUGLIA n. 10, presso lo studio dell'avv. FEDERICO TOSONE, Pt_1
che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZETTA RO C.F._1
UMBERTO GIORDANO n. 2, presso lo studio dell'avv. CONCETTA AURORA LONGO, Pt_1
che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata n.
5222/2023, Repert. n. 5909/2023 pubblicata in data 23 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Milano,
Sez. I., Giudice Dott. Angelo Claudio Ricciardi, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. pagina 1 di 16 58616/2019 e notificata in data 29 giugno 2023, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così giudicare:
In via principale, accogliere l'appello per i motivi esposti in atti e, di conseguenza, con esso accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante Parte_2
(già , C.F. ), corrente in Via Cappellini 23, 20124 qui di Parte_3 P.IVA_1 Pt_1
seguito ritrascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale nel merito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria sulla sussistenza del credito vantato dall'attrice per i titoli e gli importi indicati in atti, condannare la Dott.ssa al pagamento a favore RO
del , C.F. (già Parte_2 Pt_1 P.IVA_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, dell'importo di Euro 26.200,00,
[...]
o della diversa maggiore o minor somma accertata all'esito del giudizio e che il Giudice adito, sulla base del suo prudente apprezzamento, anche secondo equità, riterrà dovuta, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge” respingendo, per l'effetto, tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata CP_1 nei confronti dell'appellante (già
[...] Parte_2
). Parte_3
In ogni caso,
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa avvocati come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Per RO
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare e/o respingere perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal (già Parte_2 [...]
) avverso la sentenza n. 5222/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano per Parte_3
tutte le ragioni in fatto e diritto spiegate.
E, in accoglimento del proposto appello incidentale:
pagina 2 di 16 - riformare la sentenza di primo grado n. 5222/2023 del Tribunale di Milano nella parte in cui non si pronuncia sulla nullità della dichiarazione di accettazione della candidatura della allora convenuta
(odierna appellata), ove interpretata come produttiva di prestazioni corrispettive, con RO riferimento alla clausola contra legem in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1343 c.c.
- riformare la sentenza di primo grado n. 5222/2023 del Tribunale di Milano ove statuisce a pag. 9 la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto, avanti il Tribunale di Controparte_2
Milano, chiedendo la condanna della tessa al pagamento della somma complessiva di RO
26.200 euro.
Parte attrice, a fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che in vista delle elezioni della Camera del Deputati e del Senato della Repubblica per la XVII
Legislatura (15/3/2013-22/3/2018) tenutesi in data 24 febbraio 2013, il , in Parte_1
accordo con gli organi dirigenti territoriali (regionali e provinciali), presentava le liste dei propri candidati per tutte le 27 circoscrizioni plurinominali in cui era suddiviso il territorio nazionale italiano in base alla Legge elettorale all'epoca vigente (L. 270/2015 c.d. “Porcellum”);
− che nella Circoscrizione elettorale “ 1” (che comprendeva le province di , Per_1 Pt_1
Monza e Brianza), cui venivano assegnati 40 seggi parlamentari eletti con sistema
Pa proporzionale senza preferenze (c.d. liste bloccate), il presentava la propria lista di 41 candidati (doc. 4 fasc. I grado Metr.), tra cui vi era la dott.ssa , alla quale CP_3 RO
veniva assegnato il tredicesimo posto nella graduatoria dei candidati;
− che veniva concordato con tutti i candidati l'obbligo, in caso di elezione, di versamento di un contributo c.d. “straordinario” di Euro 30.000,00 da corrispondere, al a titolo di Parte_4 contributo/rimborso forfettario degli ingenti “costi elettorali” sostenuti che quest'ultimo avrebbe poi ridistribuito nel territorio per finanziare la propria azione politica all'interno dello stesso;
− che, in data 17 gennaio 2013, all'atto di accettazione della candidatura, il PD Regionale e la dott.ssa formalizzavano il suddetto accordo (doc. 5) in forza del quale quest'ultima si CP_1
impegnava a:
pagina 3 di 16 • " versare, prima dell'accettazione al PD lombardo, utilizzando il seguente IBAN.....la cifra di € 30.000,00 (trentamila/00) senza eccezione alcuna a pena di non presentazione della candidatura;
• corrispondere se eletto, all'articolazione territoriale/provinciale di appartenenza, per l'organizzazione dei servizi di Segreteria tecnica, collaborazioni, iniziative politiche sul territorio, un contributo da concordare dopo le elezioni del 24/25 febbraio 2013”; Pa
− che alle elezioni parlamentari del 28 febbraio 2013, il , a fronte del risultato elettorale attestatosi in Lombardia al 27,6%, eleggeva ben 21 candidati della propria lista (sub doc. 4 fasc. Con I grado . Metr. PD) tra cui la Dott.ssa che, in data 6 marzo 2013, veniva CP_1 ufficialmente proclamata dalla Corte d'Appello di Milano quale “Deputato della Repubblica”;
− che, in data 16 marzo 2015, il e la di Controparte_4 Controparte_2
stipulavano un accordo per cui il primo cedeva i propri crediti verso i parlamentari eletti Pt_1
nel 2013 quale forma di contribuzione per la campagna elettorale a dette elezioni comunali (sub doc. 8 fasc. I grado ). In detto accordo, si precisava che “Il Partito Regionale, CP_3 CP_5
congiuntamente con il Tesoriere della , si impegna a comunicare il Controparte_2
passaggio della totalità dei crediti rimanenti rispetto ai parlamentari eletti nel 2013, alla
. Sarà la d'ora in poi, a esigere i crediti Controparte_2 Controparte_2 rimanenti”;
− che la suddetta cessione del credito veniva comunicata ai parlamentari dal PD regionale con missiva del 14 aprile 2015, che recava in allegato il conteggio della quota residua ancora dovuta dai parlamentari eletti in Lombardia nel 2013 che, per quanto riguarda la Dott.ssa CP_1
ammontava ad Euro 26.000,00 (cfr. sub doc. 9 fasc. I grado Fed. ); CP_5
− per effetto del suddetto accordo di cessione dei crediti intervenuto con il la Parte_4
risultava titolare di un credito nei confronti dei parlamentari eletti Controparte_2 nella circoscrizione 1 residenti all'interno della città Metropolitana di per i Per_1 Pt_1
seguenti titoli ed importi:
• Euro 1.200,00 mensili, quale somma stabilita dalla Direzione Provinciale a titolo di contributo ordinario ai sensi dell'art. 11 del Regolamento finanziario del 13 febbraio 2009 allora in vigore (doc. 3 fasc. I grado PD), somma rimasta invariata anche a seguito dell'approvazione del Regolamento Finanziario del 3 giugno 2014, tutt'ora in vigore (sub
All. II fasc. I grado PD);
pagina 4 di 16 • quota residua al 14 aprile 2015 relativamente al suddetto contributo straordinario per Euro
30.000,00 concordato con i candidati eletti al Parlamento (sub doc. 5 fasc. I grado PD) che, con riferimento alla Dott.ssa ammonta ad Euro 26.000,00; CP_1
− che, nel frattempo, e precisamente a far data dal 28 febbraio 2017, la Dott.ssa CP_1
“abbandonava” il PD ed il relativo gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati per aderire al gruppo parlamentare “Art. 1 Liberi e Uguali” (c.d. Controparte_6
LEU) ossia il movimento creatosi a seguito della scissione di una parte dei parlamentari eletti nelle file del PD e di altri iscritti;
− che la sollecitava, con esito negativo, il pagamento di quanto Controparte_2 ancora dovuto da quest'ultima a titolo di contributo ordinario e contributo straordinario;
− che l'importo complessivo dovuto a titolo di contributo ordinario previsto dal Regolamento
Finanziario come determinato dalla Direzione Metropolitana per il periodo in cui la Dott.ssa
è stata parlamentare del PD nella XVII Legislatura, ossia dal 19 marzo 2013 al 28 CP_1 febbraio 2017 (cfr. sub doc. 11) pari a 47 mensilità ammonta a euro 56.400,00 (€1.200x47-
56.400,00);
− che le somme già versate dalla a titolo di contributo ordinario ammontano a 56.200 CP_1 euro e che, pertanto, l'importo residuo dovuto dalla stessa ammonta a 200 euro;
− che l'importo residuo dovuto dalla dott.ssa a titolo di contributo straordinario CP_1 ammonta, come si è detto, a € 26.000.
Con sentenza n. 5222/23 il Tribunale di Milano ha:
− rigettato le domande proposte dal Controparte_2 Parte_2
nei confronti di;
[...] RO
− rigettato la domanda di condanna del di Controparte_2
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c; Pt_1
− dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la questione principale oggetto del presente giudizio è costituita dalla qualificazione giuridica della dichiarazione sottoscritta il 17 gennaio 2013 da , candidata alla carica di RO
Deputato nelle elezioni politiche del 24 febbraio 2013 (art.5 att.), rispetto alla quale devono ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli, in una causa analoga, con la sentenza n. 2240 del 16 maggio 2018, che possono così riassumersi:
pagina 5 di 16 • la dichiarazione è espressamente intitolata "Accettazione norme del Regolamento finanziario PD" e contiene tre 'impegni": il primo è quello di "contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di autofinanziamento nell'ambito di raccolta fondi promossa dal PD per le elezioni politiche 2013”; il secondo di "corrispondere, se eletto, il contributo mensile... nella misura che sarà determinata dalla Tesoreria Nazionale di intesa con i gruppi parlamentari (art 2 comma 3 lett. c) del Regolamento per le candidature al
Parlamento per le elezioni politiche 2013"; il terzo, di "corrispondere, se, eletto, all'articolazione territoriale/provinciale di appartenenza, per l'organizzazione dei servizi di segreteria tecnica, collaborazioni, iniziative politiche sul territorio, un contributo di almeno 500,00 euro per le elezioni del 24/25 febbraio 2013";
• la dichiarazione contiene, tuttavia, anche un ulteriore impegno “conclusivo” di “rispettare quanto previsto all'art. 7 del regolamento finanziario”, con dichiarazione di essere a conoscenza “che il mancato o incompleto versamento del contributo, a norma dell'art. 22 comma 2 dello Statuto, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da
Pa parte del ”;
• l'art. 33 dello statuto prevede che: “1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione». 2.
Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento” (corsivi aggiunti);
• l'art. 36, inoltre, rimanda al regolamento finanziario circa la disciplina delle attività economiche e patrimoniali del partito;
• l'art. 4 del regolamento prevede, sul punto, “Le entrate del Partito Democratico sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità all'art. 34 dello Statuto;
d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
pagina 6 di 16 f) da lasciti, legati e altre liberalità”;
• più che l'art. 7, che si riferisce al contributo del parlamentare eletto (quindi a quello indicato per secondo nella dichiarazione), ma che ha, in ogni caso, la sua rilevanza, posto che, come opportunamente ha rilevato il tribunale, fa riferimento al codice etico, circostanza che ne lumeggia la portata, quel che interessa nello specifico è l'art. 6, intitolato “Erogazioni liberali”, che prevede: “Ogni Articolazione Territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai Regolamenti finanziari regionali e delle Province Autonome", rapportato all'art. S, riguardante la
"Quota tessera di iscrizione", la sola che è espressamente configurata come "obbligo”;
• dalla combinazione delle richiamate previsioni emerge che le entrate relative alle cosiddette campagne di “autofinanziamento” sono contemplate tra le "erogazioni liberali" sia nello statuto, che nel regolamento finanziario;
• la dichiarazione sottoscritta si riferisce “all'obiettivo di autofinanziamento nell'ambito della campagna di raccolta fondi" per le elezioni politiche del 2013, a nulla rilevando il richiamo alla normativa in tema di spese elettorali, né, tantomeno, l'asserzione che il
“contributo” (il termine è di per sé indicativo) andrebbe dato “in corrispettivo” alle attività che, in ragione della legge elettorale a liste bloccate, farebbero carico sempre al partito, o che sia utilizzato il termine sono "tenuti" (peraltro, riferito agli “eletti”, mentre, almeno per quello sottoscritto per primo, l'impegno prescindeva dall'esserlo stato): ciò che rileva è che la dazione di quella somma è prevista "nell'ambito della campagna di autofinanziamento", quindi, per previsione statutaria e di regolamento come "elargizione liberale”;
− le diverse argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Modena nella sentenza n.980 del 29 luglio
2022, richiamata dalla difesa attorea, non possono invece essere condivise in quanto la qualificazione in termini di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. formulata dal Tribunale di
Modena sul presupposto della “manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito” e del “carattere della volontarietà” (ai sensi di Cass.9097 del 2018) non esclude l'individuazione dell'effettiva natura del debito nei termini di un'obbligazione naturale;
− il riconoscimento ex art. 1988 c.c. può configurarsi, infatti, anche con riferimento ad un'obbligazione naturale;
pagina 7 di 16 − tale riconoscimento - che nella specie è un riconoscimento titolato, in quanto indica la causa petendi costituita dal “…contributo al raggiungimento dell'obiettivo di autofinanziamento dell'Unione regionale di appartenenza…” - non comporta di per sé la qualificazione dell'obbligazione in esame come di natura civile, bensì comporta semplicemente l'esonero per il creditore dall'obbligo di provare l'esistenza del vincolo;
− l'obbligazione naturale in capo a si giustifica in base ai doveri di solidarietà RO politica nei confronti dell'associazione politica che ne aveva proposto e sostenuto in termini finanziari e organizzativi la candidatura per ricoprire il massimo livello di rappresentanza politica;
− nella fattispecie in esame, però, la sussistenza dell'obbligazione è indiscussa, mentre la questione dirimente attiene alla natura dell'obbligazione che va qualificata quale obbligazione naturale, con la conseguenza che quanto spontaneamente pagato dalla debitrice ( CP_1
è irripetibile, ma il creditore ( democratico) è privo di azione in favore delle sue
[...] Pt_1
residue pretese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Il di Controparte_2
, formulando i seguenti motivi: Pt_1
1. I motivo: l'erronea e/o contraddittoria motivazione sulle fonti giuridiche delle contribuzioni dei parlamentari e la violazione di legge in relazione all'art. 1322 c.c. e degli Statuti e Regolamenti all'epoca vigenti (pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
L'appellante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui ha ritenuto che le obbligazioni oggetto della dichiarazione sottoscritta dalla il 17.1.2013 traessero la CP_1
propria fonte giuridica dal Regolamento Finanziario del e dallo Statuto CP_7
Nazionale, anziché da un accordo stipulato tra le parti.
In particolare, sostiene l'appellante che il Contributo Straordinario una tantum di Euro
30.000,00 stipulato con il poi ceduto alla (su cui si Parte_4 Controparte_2
tornerà nel successivo motivo di appello) deve ricondursi ad un accordo negoziale lecito, valido ed efficace, e il c.d. Contributo ordinario deve ricondursi ai successivi accordi e/o al
Regolamento Finanziario Metropolitano (e non nazionale) del 13/2/2009 all'epoca vigente e Con riversato in atti sub doc. 3 fasc. I grado . Metr..
L'art. 11 del Regolamento Finanziario del 13 febbraio 2009, all'epoca in vigore, prevedeva infatti che: “Ai parlamentari eletti nella circoscrizione dell'area metropolitana milanese verrà
pagina 8 di 16 chiesto un contributo mensile che verrà definito dalla Direzione Metropolitana” (cfr. sub doc. 3 fasc. I grado . Tale disposizione regolamentare, ad avviso dell'appellante, non lascia CP_3 CP_5
spazio a dubbi in ordine alla propria portata precettiva e cogente, prevedendo espressamente un obbligo a carico degli eletti nei confronti dell'articolazione territoriale di appartenenza del partito ed essendo stato accettato dalla mediante la sua iscrizione al PD. CP_1
2. II motivo: l'omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo relativo alla stipulazione dell'accordo tra le parti avente ad oggetto il c.d. Contributo Straordinario.
L'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla dedotta stipulazione tra il PD Regione
e la Dott.ssa di un accordo per il versamento da parte di quest'ultima, in Per_1 CP_1
caso di elezione, di un c.d. Contributo Straordinario di Euro 30.000,00, cui la Dott.ssa CP_1
ha dato parziale esecuzione versando la complessiva somma di Euro 4.000,00.
Si tratta, pertanto, ad avviso dell'appellante di un negozio giuridico di diritto privato, come tale rimesso alla libera determinazione delle parti private in base al principio dell'autonomia contrattuale sancita dall'art. 1322 c.c. e meritevole di tutela non essendo in contrasto con alcuna norma imperativa o principio di ordine pubblico. In particolare, secondo l'appellante tale accordo:
• non viola l'art. 67 Cost. in quanto il contributo previsto non vincolava l'attività parlamentare, tanto che non vi è mai stata alcuna contestazione né questione sulla scelta della dott.ssa di aderire ad altra formazione politica e, per l'effetto, ad altro CP_1
gruppo parlamentare;
• non è in contrasto con lo Statuto né tanto meno con il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 conv. con L. 21 febbraio 2014, n. 13, in quanto tale normativa non contiene alcun riferimento alla tassatività e unicità delle erogazioni liberali, ma riguarda la disciplina della contribuzione agevolata (artt. 10 e 11) e i limiti alla contribuzione volontaria (art. 10
VII comma);
• non è in contrasto con l'art. 49 Cost. in quanto, non potendo i partiti più beneficiare di alcuna forma di finanziamento pubblico a seguito della definitiva abolizione intervenuta con il summenzionato D.L. 149/2013 conv. con L. 13/2014, il contributo straordinario e quello ordinario rappresentano una forma di contribuzione volontaria su base pattizia necessaria per finanziare l'attività del partito nel territorio e l'assolvimento della sua funzione costituzionalmente garantita ex art. 49 Cost. Laddove non si ammettesse la pagina 9 di 16 possibilità di accordi tra eletti e partito per una contribuzione su base pattizia e si ammettesse invece che il sostegno economico ai partiti sia inderogabilmente limitato allo spirito di liberalità di iscritti ed eletti, i partiti, non potendo prevedere le risorse finanziarie su cui contare, perderebbero inevitabilmente la propria capacità di programmare ed organizzare la propria presenza nel territorio, venendo così meno alla propria funzione garantita costituzionalmente dall'art. 49 Cost., la cui ratio giustificatrice, come noto, va individuata nella promozione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica - altrimenti limitata al solo esercizio del diritto di voto in sede elettorale - alla cui realizzazione sono deputati proprio i partiti politici quali ambiti di raccolta, confronto, elaborazione e sintesi di idee e istanze.
3. III motivo: l'erronea e/o carente e/o contraddittoria motivazione sull'asserita qualificazione come obbligazione naturale delle dichiarazioni di impegno della candidata contenute CP_1
nella dichiarazione di accettazione della candidatura del 17/1/2013; la violazione di legge in relazione all'art. 1988 c.c. (pagg.
8-10 della sentenza impugnata).
Secondo l'appellante, è da ritenersi erronea “la motivazione fornita dal Giudice di primo grado in ordine alla qualificazione come obbligazione naturale di tutte le dichiarazioni di impegno e /o di riconoscimento di debito risultanti dall'accettazione della candidatura del 17/1/2013”.
Il caso affrontato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2240 del 16/5/2018, posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di primo grado, è, ad avviso dell'appellante, del tutto inconferente con il caso in esame. In particolare nel caso affrontato dalla Corte
d'Appello di Napoli, la pretesa di pagamento di Euro 40.000 veniva richiesta in forza dell'impegno assunto dall'allora candidato a “contribuire al raggiungimento CP_8 dell'obiettivo di autofinanziamento nell'ambito di raccolta fondi promossa dal PD per le elezioni politiche 2013 di Euro 40.000” (impegno la cui qualificazione da parte della Corte
d'Appello di Napoli quale impegno morale per motivi di solidarietà politica apparirebbe persino giustificato), mentre nel caso di specie non si discute affatto dell'impegno “morale/naturale” “al raggiungimento dell'obiettivo di autofinanziamento..” (pure presente nella dichiarazione del
17/1/2013 che qui ci occupa, vd. sub punto i) bensì dell'autonomo impegno assunto dalla
Dott.ssa a “versare, prima dell'accettazione, al PD lombardo… la cifra di 30.000,00 CP_1
(trentamila/00) senza eccezione alcuna”; dichiarazione che invece non è presente in quella firmata dall'allora candidato nei confronti del CP_8 CP_9
pagina 10 di 16 Il Giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto accertare, secondo l'appellante, che la dichiarazione di impegno a “versare, prima dell'accettazione, al PD lombardo la cifra di
30.000,00 (trentamila/00) senza eccezione alcuna” risultante dalla dichiarazione sottoscritta dalla Dott.ssa in data 17/1/2013 (sub doc. 5 fasc. I grado costituiva una CP_1 CP_3 CP_5
ricognizione di debito fondato su un accordo assunto dalla Dott.ssa con il CP_1 Parte_4
e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., non avendo controparte fornito alcuna prova in ordine all'inesistenza e/o invalidità di quest'ultimo, avrebbe dovuto condannare la dott.ssa a CP_1
pagare il residuo importo di Euro 26.000,00.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, RO
deducendo:
− che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che la disciplina dei rapporti tra la candidata – eletta alla Camera dei deputati – e il sia da RO Parte_1
rinvenirsi nel Regolamento finanziario del PD nazionale e nello Statuto nazionale vigente all'epoca della candidatura;
− che il regolamento finanziario del PD metropolitano è stato approvato dalla Direzione metropolitana solo nella seduta del 3 giugno 2014 e, pertanto, all'epoca della proposta candidatura della professoressa era vigente il regolamento finanziario nazionale in CP_1
vigore dal 2008;
− che l'art. 7 del Regolamento finanziario nazionale (doc. 4), la cui rubrica è “Contributo da eletti”, assegna a ciascuna categoria di rappresentanti nelle istituzioni un impegno di contribuzione finanziaria. Così i parlamentari nazionali ed europei sono tenuti a versare al
Partito un contributo definito d'intesa dal Tesoriere Nazionale con i presidenti dei gruppi parlamentari”. Di contro, gli “eletti nei consigli regionali e negli enti locali territoriali, sono tenuti a versare ai livelli corrispondenti del partito un contributo mensile con le modalità stabilite nei rispettivi Regolamenti finanziari dell'articolazione territoriale”.
La disposizione chiarisce quindi una vera e propria “divisione dei compiti”: quanto al contributo degli eletti, ai parlamentari nazionali ed europei spetta di sostenere il livello nazionale, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali di supportare il corrispondente livello organizzativo;
− il negozio di cessione del preteso credito è invalido e inefficace nei confronti dell'odierna appellata. Il documento datato 16 marzo 2015, con cui si pretende sia avvenuta la “cessione”, è
pagina 11 di 16 equivocamente intitolato “Accordo di cancellazione debiti tra Partito regionale della Lombardia
e ”, e non è né personalmente, né cumulativamente Controparte_2
indirizzato alla professoressa ora appellata che mai lo ha ricevuto. Tale documento non CP_1
individua poi specificamente il credito della convenuta, ma indica un aggregato finanziario riferito a tutti i parlamentari milanesi, ora generici (crediti 2011) ora incomprensibili (“treni per
47 mila euro”). Non si dà prova né della notifica, né della accettazione della cessione. Quello rivendicato da parte attrice è un credito strettamente personale, e dunque incedibile ai sensi dell'articolo 1260, primo comma del Codice Civile.
L'appellata ha inoltre proposto appello incidentale, formulando i seguenti motivi:
1. Appello incidentale sulla mancata valutazione, nella sentenza, delle motivazioni della convenuta, ora appellata circa la nullità della dichiarazione pre-candidatura ove interpretata alla stregua di un contratto a prestazioni corrispettive.
Sostiene l'appellante incidentale che l'impegno al versamento della somma di euro 30 mila al
PD lombardo, sottoscritto, peraltro, prima dell'accettazione della candidatura, se interpretato come contratto a prestazioni corrispettive, è da ritenersi contra legem.
E' da rifiutare in toto, ad avviso dell'appellante, una interpretazione per la quale la rappresentazione di impegno morale a contribuire, a suo tempo sottoscritto dalla odierna convenuta, possa assumere la configurazione di una sorta di "contratto di acquisto della candidatura", con pagamento del corrispettivo differito e condizionato al verificarsi dell'evento futuro ed incerto della elezione, in quanto tale “contratto” vedrebbe una causa illecita.
Si tratta quindi di un contratto a causa illecita in quanto contrario all'art. 49 Cost, all'art. 67
Cost, al d.l. 149/2013
2. Appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese di lite: inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
Ritiene l'appellante incidentale che non sussistevano i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto dal Controparte_2
sia fondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
[...]
Deve, preliminarmente, osservarsi che l'appellante ha provato la propria legittimazione ad agire avendo prodotto in atti la scrittura privata con la quale è stata posta in essere la cessione dei crediti pagina 12 di 16 originariamente vantati dal nei confronti di . Tale RO0 RO scrittura privata fa, infatti, riferimento ai “Crediti residui parlamentari 2013” e dal tenore della stessa risulta evidente la volontà del Partito Democratico Lombardo di cedere alla i Controparte_2
crediti residui vantati nei confronti dei parlamentari eletti nel 2013. Tale circostanza risulta, inoltre, confermata, dalla missiva sottoscritta dal e indirizzata ai parlamentari, RO0
tra cui , con la quale il predetto ha inteso comunicare ai RO Parte_1
parlamentari eletti che gli stessi, a seguito di un accordo concluso con la Federazione di , Pt_1
avrebbero dovuto versare alla predetta federazione la “quota elettorale 2013” ancora dovuta utilizzando le relative coordinate bancarie, riportate nella medesima missiva.
Peraltro, non è stato neppure dedotto dalla che il abbia mai CP_1 RO0 azionato tale credito nei suoi confronti. Tale contegno conferma, pertanto, ulteriormente l'avvenuta cessione del credito in favore del . Controparte_2
Nel merito, occorre, innanzitutto, precisare che la domanda proposta dall'odierna appellante in primo grado e, successivamente, reiterata in sede di gravame, si fonda sulla dichiarazione sottoscritta dall'appellata il 17.1.2013.
Con tale scrittura privata , in qualità di “candidato alle Elezioni politiche del 24 e 25 RO febbraio 2013” ha assunto una serie di impegni, tra cui quello di corrispondere al PD lombardo, se eletta, “il contributo mensile” e, prima dell'accettazione della candidatura, la somma di € 30.000 (cfr. Pa doc. 5 fasc. primo grado ).
Ebbene, ad avviso della Corte, tale scrittura privata è un atto unilaterale qualificabile quale promessa di pagamento, che, pertanto, non costituisce fonte di obbligazione, ma mera conferma di un preesistente rapporto, rispetto al quale si è quindi verificata, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'inversione dell'onere della prova, per cui grava sul promittente la dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale sottostante.
In particolare, la lettura dell'atto in questione induce a ritenere che si tratti di una promessa di pagamento sottoscritta dalla sulla base di un accordo, intercorso tra le parti, di contribuzione da CP_1
parte della medesima in qualità di candidata, alle spese sostenute dal partito per la campagna CP_1
elettorale.
Tale accordo - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata anche nell'ambito dell'appello incidentale proposto - deve, peraltro, ritenersi pienamente valido.
pagina 13 di 16 Invero, non può ritenersi che le uniche fonti legittime di finanziamento del partito provenienti dai candidati/eletti siano le “erogazioni liberali” né che le fonti di finanziamento/entrate del partito elencate nelle norme richiamate nella sentenza impugnata siano tassative.
In primo luogo, il regolamento finanziario provinciale del 2009, prodotto in atti (cfr. doc. 3 fasc. primo
Pa grado ), contiene più riferimenti ai contributi dovuti dai candidati/eletti. In particolare, l'art. 8 fa riferimento ai “contributi che sono tenuti a versare gli eletti nelle liste sostenute dal
[...]
per il rispettivo ambito territoriale di riferimento” e l'art. 11 prevede che “Ai Parlamentari Parte_1 eletti nella circoscrizione dell'area metropolitana milanese verrà chiesto un contributo mensile che verrà definito dalla Direzione Metropolitana. La Direzione Metropolitana può inoltre decidere di richiedere agli eletti un contributo straordinario”.
Inoltre, il d.l. 149/2013 prevede la possibilità che siano eseguite in favore dei partiti politici anche erogazioni in denaro non caratterizzate da spirito di liberalità. Infatti, come osservato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 207/2021 “il comma 4-bis dell'art. 11, aggiunto al d.l. n. 149 del 2013 dalla legge di conversione… intende ammettere all'agevolazione fiscale anche le erogazioni in denaro non caratterizzate dallo spirito di liberalità, da chiunque effettuate, purché nei modi previsti dalla disposizione del TUIR richiamata (ossia tramite i sistemi tracciabili da essa contemplati”.
Infine, il predetto accordo non risulta contrario ai principi sanciti dalla Costituzione.
In particolare, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata, “Come in tutti quelli di derivazione liberale, anche nel nostro ordinamento costituzionale – che pure, all'art. 49 Cost., sottolinea il ruolo essenziale dei partiti per la determinazione della politica nazionale – la garanzia del libero mandato non consente l'instaurazione, in capo ai singoli parlamentari, di vincoli – da qualunque fonte derivino: legislativa, statutaria, negoziale – idonei a incidere giuridicamente sullo status del parlamentare e sulle modalità di svolgimento del mandato elettivo.
Può certamente accadere (e di regola accade) che, in riferimento all'esercizio del mandato, vengano di fatto stipulati accordi, impartite istruzioni o fatti valere vincoli di fedeltà, generalmente disciplinati da regole di matrice privatistica, attinenti alla normazione interna agli stessi partiti o gruppi parlamentari di riferimento.
Tuttavia, proprio in forza di quanto disposto dall'art. 67 Cost., tali accordi, istruzioni e vincoli non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché la loro osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare.
pagina 14 di 16 Con la sentenza n. 14 del 1964 questa Corte ha già affermato che «[i]l divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene;
nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito».
Il significato della disposizione costituzionale non risiede, perciò, nel vietare, o nel rendere giuridicamente sanzionabile, l'adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito o del suo gruppo. La funzione di garanzia dell'art. 67 Cost. si rivela, invece, nei casi in cui gli accordi tra parlamentare e partito pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato”.
Ebbene, tali evenienze non ricorrono nel caso di specie.
Invero, né dalla scrittura privata o dagli ulteriori documenti prodotti in atti né dalle allegazioni delle parti è possibile evincere una indebita incidenza sullo status del parlamentare, né alcun condizionamento sulle modalità di esercizio del mandato, in lesione del parametro costituzionale invocato. Del resto, l'obbligazione assunta dalla prescinde dal comportamento (fedele o CP_1
infedele) dalla stessa tenuto rispetto alle istruzioni del partito di riferimento. Peraltro, risulta pacifico che nulla ha effettivamente impedito alla di abbandonare il PD e aderire ad altro schieramento CP_1
politico, né tale circostanza ha inciso in alcun modo sulla obbligazione oggetto di causa.
Inoltre, sulla base dell'art. 49 Cost., i partiti politici vanno considerati quali libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale. Tuttavia, la previsione negoziale o anche statutaria dell'obbligo degli associati di contribuire alle spese sostenute dall'associazione per l'espletamento dei suoi compiti non risulta contraria ai principi costituzionali invocati dalla parte appellata, bensì giustificata e rispondente ai criteri di ragionevolezza, in quanto il motivo ispiratore di tale previsione non è certo quello di limitare l'accesso dei cittadini alla politica nazionale, ma quello di consentire al partito di far fronte alle spese necessarie per la realizzazione delle attività strumentali al perseguimento dei suoi obiettivi.
Ciò posto, non risultando provato l'avvenuto integrale pagamento del debito oggetto della promessa di pagamento del 17.1.2013, la domanda svolta dall'odierna parte appellante risulta fondata.
Le considerazioni svolte impongono, quindi, l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento, in RO
favore del , della somma di 26.200,00 Controparte_2
pagina 15 di 16 euro, oltre interessi legali dal 13.10.2017 (data di ricezione della richiesta stragiudiziale di pagamento) al saldo.
All'esito della lite segue una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in cui resta assorbito il secondo motivo di appello incidentale con cui è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di entrambi i gradi vengono quindi regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di CP_1
parte soccombente, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, determinata applicando i
[...] parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), avuto riguardo al valore della domanda (corrispondente a quello del decisum), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
− in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore del RO
, della somma di 26.200,00 Controparte_2
euro, oltre interessi legali dal 13.10.2017 (data di ricezione della richiesta stragiudiziale di pagamento) al saldo;
− rigetta l'appello incidentale;
− condanna alla rifusione in favore del RO Parte_1 Controparte_2
di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi €
[...] Pt_1
14.562,00 (di cui € 7.616,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
− dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato RO pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2265/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FREGUGLIA n. 10, presso lo studio dell'avv. FEDERICO TOSONE, Pt_1
che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZETTA RO C.F._1
UMBERTO GIORDANO n. 2, presso lo studio dell'avv. CONCETTA AURORA LONGO, Pt_1
che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza appellata n.
5222/2023, Repert. n. 5909/2023 pubblicata in data 23 giugno 2023, emessa dal Tribunale di Milano,
Sez. I., Giudice Dott. Angelo Claudio Ricciardi, nell'ambito del giudizio di primo grado R.G. n. pagina 1 di 16 58616/2019 e notificata in data 29 giugno 2023, disattesa ogni contraria domanda o eccezione, così giudicare:
In via principale, accogliere l'appello per i motivi esposti in atti e, di conseguenza, con esso accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante Parte_2
(già , C.F. ), corrente in Via Cappellini 23, 20124 qui di Parte_3 P.IVA_1 Pt_1
seguito ritrascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale nel merito, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria sulla sussistenza del credito vantato dall'attrice per i titoli e gli importi indicati in atti, condannare la Dott.ssa al pagamento a favore RO
del , C.F. (già Parte_2 Pt_1 P.IVA_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentate pro tempore, dell'importo di Euro 26.200,00,
[...]
o della diversa maggiore o minor somma accertata all'esito del giudizio e che il Giudice adito, sulla base del suo prudente apprezzamento, anche secondo equità, riterrà dovuta, oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge” respingendo, per l'effetto, tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata CP_1 nei confronti dell'appellante (già
[...] Parte_2
). Parte_3
In ogni caso,
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e Cassa avvocati come per legge, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Per RO
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare e/o respingere perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal (già Parte_2 [...]
) avverso la sentenza n. 5222/2023 resa inter partes dal Tribunale di Milano per Parte_3
tutte le ragioni in fatto e diritto spiegate.
E, in accoglimento del proposto appello incidentale:
pagina 2 di 16 - riformare la sentenza di primo grado n. 5222/2023 del Tribunale di Milano nella parte in cui non si pronuncia sulla nullità della dichiarazione di accettazione della candidatura della allora convenuta
(odierna appellata), ove interpretata come produttiva di prestazioni corrispettive, con RO riferimento alla clausola contra legem in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1343 c.c.
- riformare la sentenza di primo grado n. 5222/2023 del Tribunale di Milano ove statuisce a pag. 9 la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha convenuto, avanti il Tribunale di Controparte_2
Milano, chiedendo la condanna della tessa al pagamento della somma complessiva di RO
26.200 euro.
Parte attrice, a fondamento della propria domanda, ha dedotto:
− che in vista delle elezioni della Camera del Deputati e del Senato della Repubblica per la XVII
Legislatura (15/3/2013-22/3/2018) tenutesi in data 24 febbraio 2013, il , in Parte_1
accordo con gli organi dirigenti territoriali (regionali e provinciali), presentava le liste dei propri candidati per tutte le 27 circoscrizioni plurinominali in cui era suddiviso il territorio nazionale italiano in base alla Legge elettorale all'epoca vigente (L. 270/2015 c.d. “Porcellum”);
− che nella Circoscrizione elettorale “ 1” (che comprendeva le province di , Per_1 Pt_1
Monza e Brianza), cui venivano assegnati 40 seggi parlamentari eletti con sistema
Pa proporzionale senza preferenze (c.d. liste bloccate), il presentava la propria lista di 41 candidati (doc. 4 fasc. I grado Metr.), tra cui vi era la dott.ssa , alla quale CP_3 RO
veniva assegnato il tredicesimo posto nella graduatoria dei candidati;
− che veniva concordato con tutti i candidati l'obbligo, in caso di elezione, di versamento di un contributo c.d. “straordinario” di Euro 30.000,00 da corrispondere, al a titolo di Parte_4 contributo/rimborso forfettario degli ingenti “costi elettorali” sostenuti che quest'ultimo avrebbe poi ridistribuito nel territorio per finanziare la propria azione politica all'interno dello stesso;
− che, in data 17 gennaio 2013, all'atto di accettazione della candidatura, il PD Regionale e la dott.ssa formalizzavano il suddetto accordo (doc. 5) in forza del quale quest'ultima si CP_1
impegnava a:
pagina 3 di 16 • " versare, prima dell'accettazione al PD lombardo, utilizzando il seguente IBAN.....la cifra di € 30.000,00 (trentamila/00) senza eccezione alcuna a pena di non presentazione della candidatura;
• corrispondere se eletto, all'articolazione territoriale/provinciale di appartenenza, per l'organizzazione dei servizi di Segreteria tecnica, collaborazioni, iniziative politiche sul territorio, un contributo da concordare dopo le elezioni del 24/25 febbraio 2013”; Pa
− che alle elezioni parlamentari del 28 febbraio 2013, il , a fronte del risultato elettorale attestatosi in Lombardia al 27,6%, eleggeva ben 21 candidati della propria lista (sub doc. 4 fasc. Con I grado . Metr. PD) tra cui la Dott.ssa che, in data 6 marzo 2013, veniva CP_1 ufficialmente proclamata dalla Corte d'Appello di Milano quale “Deputato della Repubblica”;
− che, in data 16 marzo 2015, il e la di Controparte_4 Controparte_2
stipulavano un accordo per cui il primo cedeva i propri crediti verso i parlamentari eletti Pt_1
nel 2013 quale forma di contribuzione per la campagna elettorale a dette elezioni comunali (sub doc. 8 fasc. I grado ). In detto accordo, si precisava che “Il Partito Regionale, CP_3 CP_5
congiuntamente con il Tesoriere della , si impegna a comunicare il Controparte_2
passaggio della totalità dei crediti rimanenti rispetto ai parlamentari eletti nel 2013, alla
. Sarà la d'ora in poi, a esigere i crediti Controparte_2 Controparte_2 rimanenti”;
− che la suddetta cessione del credito veniva comunicata ai parlamentari dal PD regionale con missiva del 14 aprile 2015, che recava in allegato il conteggio della quota residua ancora dovuta dai parlamentari eletti in Lombardia nel 2013 che, per quanto riguarda la Dott.ssa CP_1
ammontava ad Euro 26.000,00 (cfr. sub doc. 9 fasc. I grado Fed. ); CP_5
− per effetto del suddetto accordo di cessione dei crediti intervenuto con il la Parte_4
risultava titolare di un credito nei confronti dei parlamentari eletti Controparte_2 nella circoscrizione 1 residenti all'interno della città Metropolitana di per i Per_1 Pt_1
seguenti titoli ed importi:
• Euro 1.200,00 mensili, quale somma stabilita dalla Direzione Provinciale a titolo di contributo ordinario ai sensi dell'art. 11 del Regolamento finanziario del 13 febbraio 2009 allora in vigore (doc. 3 fasc. I grado PD), somma rimasta invariata anche a seguito dell'approvazione del Regolamento Finanziario del 3 giugno 2014, tutt'ora in vigore (sub
All. II fasc. I grado PD);
pagina 4 di 16 • quota residua al 14 aprile 2015 relativamente al suddetto contributo straordinario per Euro
30.000,00 concordato con i candidati eletti al Parlamento (sub doc. 5 fasc. I grado PD) che, con riferimento alla Dott.ssa ammonta ad Euro 26.000,00; CP_1
− che, nel frattempo, e precisamente a far data dal 28 febbraio 2017, la Dott.ssa CP_1
“abbandonava” il PD ed il relativo gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati per aderire al gruppo parlamentare “Art. 1 Liberi e Uguali” (c.d. Controparte_6
LEU) ossia il movimento creatosi a seguito della scissione di una parte dei parlamentari eletti nelle file del PD e di altri iscritti;
− che la sollecitava, con esito negativo, il pagamento di quanto Controparte_2 ancora dovuto da quest'ultima a titolo di contributo ordinario e contributo straordinario;
− che l'importo complessivo dovuto a titolo di contributo ordinario previsto dal Regolamento
Finanziario come determinato dalla Direzione Metropolitana per il periodo in cui la Dott.ssa
è stata parlamentare del PD nella XVII Legislatura, ossia dal 19 marzo 2013 al 28 CP_1 febbraio 2017 (cfr. sub doc. 11) pari a 47 mensilità ammonta a euro 56.400,00 (€1.200x47-
56.400,00);
− che le somme già versate dalla a titolo di contributo ordinario ammontano a 56.200 CP_1 euro e che, pertanto, l'importo residuo dovuto dalla stessa ammonta a 200 euro;
− che l'importo residuo dovuto dalla dott.ssa a titolo di contributo straordinario CP_1 ammonta, come si è detto, a € 26.000.
Con sentenza n. 5222/23 il Tribunale di Milano ha:
− rigettato le domande proposte dal Controparte_2 Parte_2
nei confronti di;
[...] RO
− rigettato la domanda di condanna del di Controparte_2
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c; Pt_1
− dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la questione principale oggetto del presente giudizio è costituita dalla qualificazione giuridica della dichiarazione sottoscritta il 17 gennaio 2013 da , candidata alla carica di RO
Deputato nelle elezioni politiche del 24 febbraio 2013 (art.5 att.), rispetto alla quale devono ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli, in una causa analoga, con la sentenza n. 2240 del 16 maggio 2018, che possono così riassumersi:
pagina 5 di 16 • la dichiarazione è espressamente intitolata "Accettazione norme del Regolamento finanziario PD" e contiene tre 'impegni": il primo è quello di "contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di autofinanziamento nell'ambito di raccolta fondi promossa dal PD per le elezioni politiche 2013”; il secondo di "corrispondere, se eletto, il contributo mensile... nella misura che sarà determinata dalla Tesoreria Nazionale di intesa con i gruppi parlamentari (art 2 comma 3 lett. c) del Regolamento per le candidature al
Parlamento per le elezioni politiche 2013"; il terzo, di "corrispondere, se, eletto, all'articolazione territoriale/provinciale di appartenenza, per l'organizzazione dei servizi di segreteria tecnica, collaborazioni, iniziative politiche sul territorio, un contributo di almeno 500,00 euro per le elezioni del 24/25 febbraio 2013";
• la dichiarazione contiene, tuttavia, anche un ulteriore impegno “conclusivo” di “rispettare quanto previsto all'art. 7 del regolamento finanziario”, con dichiarazione di essere a conoscenza “che il mancato o incompleto versamento del contributo, a norma dell'art. 22 comma 2 dello Statuto, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da
Pa parte del ”;
• l'art. 33 dello statuto prevede che: “1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione». 2.
Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento” (corsivi aggiunti);
• l'art. 36, inoltre, rimanda al regolamento finanziario circa la disciplina delle attività economiche e patrimoniali del partito;
• l'art. 4 del regolamento prevede, sul punto, “Le entrate del Partito Democratico sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità all'art. 34 dello Statuto;
d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
pagina 6 di 16 f) da lasciti, legati e altre liberalità”;
• più che l'art. 7, che si riferisce al contributo del parlamentare eletto (quindi a quello indicato per secondo nella dichiarazione), ma che ha, in ogni caso, la sua rilevanza, posto che, come opportunamente ha rilevato il tribunale, fa riferimento al codice etico, circostanza che ne lumeggia la portata, quel che interessa nello specifico è l'art. 6, intitolato “Erogazioni liberali”, che prevede: “Ogni Articolazione Territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai Regolamenti finanziari regionali e delle Province Autonome", rapportato all'art. S, riguardante la
"Quota tessera di iscrizione", la sola che è espressamente configurata come "obbligo”;
• dalla combinazione delle richiamate previsioni emerge che le entrate relative alle cosiddette campagne di “autofinanziamento” sono contemplate tra le "erogazioni liberali" sia nello statuto, che nel regolamento finanziario;
• la dichiarazione sottoscritta si riferisce “all'obiettivo di autofinanziamento nell'ambito della campagna di raccolta fondi" per le elezioni politiche del 2013, a nulla rilevando il richiamo alla normativa in tema di spese elettorali, né, tantomeno, l'asserzione che il
“contributo” (il termine è di per sé indicativo) andrebbe dato “in corrispettivo” alle attività che, in ragione della legge elettorale a liste bloccate, farebbero carico sempre al partito, o che sia utilizzato il termine sono "tenuti" (peraltro, riferito agli “eletti”, mentre, almeno per quello sottoscritto per primo, l'impegno prescindeva dall'esserlo stato): ciò che rileva è che la dazione di quella somma è prevista "nell'ambito della campagna di autofinanziamento", quindi, per previsione statutaria e di regolamento come "elargizione liberale”;
− le diverse argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Modena nella sentenza n.980 del 29 luglio
2022, richiamata dalla difesa attorea, non possono invece essere condivise in quanto la qualificazione in termini di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. formulata dal Tribunale di
Modena sul presupposto della “manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito” e del “carattere della volontarietà” (ai sensi di Cass.9097 del 2018) non esclude l'individuazione dell'effettiva natura del debito nei termini di un'obbligazione naturale;
− il riconoscimento ex art. 1988 c.c. può configurarsi, infatti, anche con riferimento ad un'obbligazione naturale;
pagina 7 di 16 − tale riconoscimento - che nella specie è un riconoscimento titolato, in quanto indica la causa petendi costituita dal “…contributo al raggiungimento dell'obiettivo di autofinanziamento dell'Unione regionale di appartenenza…” - non comporta di per sé la qualificazione dell'obbligazione in esame come di natura civile, bensì comporta semplicemente l'esonero per il creditore dall'obbligo di provare l'esistenza del vincolo;
− l'obbligazione naturale in capo a si giustifica in base ai doveri di solidarietà RO politica nei confronti dell'associazione politica che ne aveva proposto e sostenuto in termini finanziari e organizzativi la candidatura per ricoprire il massimo livello di rappresentanza politica;
− nella fattispecie in esame, però, la sussistenza dell'obbligazione è indiscussa, mentre la questione dirimente attiene alla natura dell'obbligazione che va qualificata quale obbligazione naturale, con la conseguenza che quanto spontaneamente pagato dalla debitrice ( CP_1
è irripetibile, ma il creditore ( democratico) è privo di azione in favore delle sue
[...] Pt_1
residue pretese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Il di Controparte_2
, formulando i seguenti motivi: Pt_1
1. I motivo: l'erronea e/o contraddittoria motivazione sulle fonti giuridiche delle contribuzioni dei parlamentari e la violazione di legge in relazione all'art. 1322 c.c. e degli Statuti e Regolamenti all'epoca vigenti (pagg.
3-4 della sentenza impugnata).
L'appellante sostiene che la sentenza sia erronea nella parte in cui ha ritenuto che le obbligazioni oggetto della dichiarazione sottoscritta dalla il 17.1.2013 traessero la CP_1
propria fonte giuridica dal Regolamento Finanziario del e dallo Statuto CP_7
Nazionale, anziché da un accordo stipulato tra le parti.
In particolare, sostiene l'appellante che il Contributo Straordinario una tantum di Euro
30.000,00 stipulato con il poi ceduto alla (su cui si Parte_4 Controparte_2
tornerà nel successivo motivo di appello) deve ricondursi ad un accordo negoziale lecito, valido ed efficace, e il c.d. Contributo ordinario deve ricondursi ai successivi accordi e/o al
Regolamento Finanziario Metropolitano (e non nazionale) del 13/2/2009 all'epoca vigente e Con riversato in atti sub doc. 3 fasc. I grado . Metr..
L'art. 11 del Regolamento Finanziario del 13 febbraio 2009, all'epoca in vigore, prevedeva infatti che: “Ai parlamentari eletti nella circoscrizione dell'area metropolitana milanese verrà
pagina 8 di 16 chiesto un contributo mensile che verrà definito dalla Direzione Metropolitana” (cfr. sub doc. 3 fasc. I grado . Tale disposizione regolamentare, ad avviso dell'appellante, non lascia CP_3 CP_5
spazio a dubbi in ordine alla propria portata precettiva e cogente, prevedendo espressamente un obbligo a carico degli eletti nei confronti dell'articolazione territoriale di appartenenza del partito ed essendo stato accettato dalla mediante la sua iscrizione al PD. CP_1
2. II motivo: l'omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo relativo alla stipulazione dell'accordo tra le parti avente ad oggetto il c.d. Contributo Straordinario.
L'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla dedotta stipulazione tra il PD Regione
e la Dott.ssa di un accordo per il versamento da parte di quest'ultima, in Per_1 CP_1
caso di elezione, di un c.d. Contributo Straordinario di Euro 30.000,00, cui la Dott.ssa CP_1
ha dato parziale esecuzione versando la complessiva somma di Euro 4.000,00.
Si tratta, pertanto, ad avviso dell'appellante di un negozio giuridico di diritto privato, come tale rimesso alla libera determinazione delle parti private in base al principio dell'autonomia contrattuale sancita dall'art. 1322 c.c. e meritevole di tutela non essendo in contrasto con alcuna norma imperativa o principio di ordine pubblico. In particolare, secondo l'appellante tale accordo:
• non viola l'art. 67 Cost. in quanto il contributo previsto non vincolava l'attività parlamentare, tanto che non vi è mai stata alcuna contestazione né questione sulla scelta della dott.ssa di aderire ad altra formazione politica e, per l'effetto, ad altro CP_1
gruppo parlamentare;
• non è in contrasto con lo Statuto né tanto meno con il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 conv. con L. 21 febbraio 2014, n. 13, in quanto tale normativa non contiene alcun riferimento alla tassatività e unicità delle erogazioni liberali, ma riguarda la disciplina della contribuzione agevolata (artt. 10 e 11) e i limiti alla contribuzione volontaria (art. 10
VII comma);
• non è in contrasto con l'art. 49 Cost. in quanto, non potendo i partiti più beneficiare di alcuna forma di finanziamento pubblico a seguito della definitiva abolizione intervenuta con il summenzionato D.L. 149/2013 conv. con L. 13/2014, il contributo straordinario e quello ordinario rappresentano una forma di contribuzione volontaria su base pattizia necessaria per finanziare l'attività del partito nel territorio e l'assolvimento della sua funzione costituzionalmente garantita ex art. 49 Cost. Laddove non si ammettesse la pagina 9 di 16 possibilità di accordi tra eletti e partito per una contribuzione su base pattizia e si ammettesse invece che il sostegno economico ai partiti sia inderogabilmente limitato allo spirito di liberalità di iscritti ed eletti, i partiti, non potendo prevedere le risorse finanziarie su cui contare, perderebbero inevitabilmente la propria capacità di programmare ed organizzare la propria presenza nel territorio, venendo così meno alla propria funzione garantita costituzionalmente dall'art. 49 Cost., la cui ratio giustificatrice, come noto, va individuata nella promozione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica - altrimenti limitata al solo esercizio del diritto di voto in sede elettorale - alla cui realizzazione sono deputati proprio i partiti politici quali ambiti di raccolta, confronto, elaborazione e sintesi di idee e istanze.
3. III motivo: l'erronea e/o carente e/o contraddittoria motivazione sull'asserita qualificazione come obbligazione naturale delle dichiarazioni di impegno della candidata contenute CP_1
nella dichiarazione di accettazione della candidatura del 17/1/2013; la violazione di legge in relazione all'art. 1988 c.c. (pagg.
8-10 della sentenza impugnata).
Secondo l'appellante, è da ritenersi erronea “la motivazione fornita dal Giudice di primo grado in ordine alla qualificazione come obbligazione naturale di tutte le dichiarazioni di impegno e /o di riconoscimento di debito risultanti dall'accettazione della candidatura del 17/1/2013”.
Il caso affrontato dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2240 del 16/5/2018, posta a fondamento della decisione da parte del Giudice di primo grado, è, ad avviso dell'appellante, del tutto inconferente con il caso in esame. In particolare nel caso affrontato dalla Corte
d'Appello di Napoli, la pretesa di pagamento di Euro 40.000 veniva richiesta in forza dell'impegno assunto dall'allora candidato a “contribuire al raggiungimento CP_8 dell'obiettivo di autofinanziamento nell'ambito di raccolta fondi promossa dal PD per le elezioni politiche 2013 di Euro 40.000” (impegno la cui qualificazione da parte della Corte
d'Appello di Napoli quale impegno morale per motivi di solidarietà politica apparirebbe persino giustificato), mentre nel caso di specie non si discute affatto dell'impegno “morale/naturale” “al raggiungimento dell'obiettivo di autofinanziamento..” (pure presente nella dichiarazione del
17/1/2013 che qui ci occupa, vd. sub punto i) bensì dell'autonomo impegno assunto dalla
Dott.ssa a “versare, prima dell'accettazione, al PD lombardo… la cifra di 30.000,00 CP_1
(trentamila/00) senza eccezione alcuna”; dichiarazione che invece non è presente in quella firmata dall'allora candidato nei confronti del CP_8 CP_9
pagina 10 di 16 Il Giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto accertare, secondo l'appellante, che la dichiarazione di impegno a “versare, prima dell'accettazione, al PD lombardo la cifra di
30.000,00 (trentamila/00) senza eccezione alcuna” risultante dalla dichiarazione sottoscritta dalla Dott.ssa in data 17/1/2013 (sub doc. 5 fasc. I grado costituiva una CP_1 CP_3 CP_5
ricognizione di debito fondato su un accordo assunto dalla Dott.ssa con il CP_1 Parte_4
e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., non avendo controparte fornito alcuna prova in ordine all'inesistenza e/o invalidità di quest'ultimo, avrebbe dovuto condannare la dott.ssa a CP_1
pagare il residuo importo di Euro 26.000,00.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, RO
deducendo:
− che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che la disciplina dei rapporti tra la candidata – eletta alla Camera dei deputati – e il sia da RO Parte_1
rinvenirsi nel Regolamento finanziario del PD nazionale e nello Statuto nazionale vigente all'epoca della candidatura;
− che il regolamento finanziario del PD metropolitano è stato approvato dalla Direzione metropolitana solo nella seduta del 3 giugno 2014 e, pertanto, all'epoca della proposta candidatura della professoressa era vigente il regolamento finanziario nazionale in CP_1
vigore dal 2008;
− che l'art. 7 del Regolamento finanziario nazionale (doc. 4), la cui rubrica è “Contributo da eletti”, assegna a ciascuna categoria di rappresentanti nelle istituzioni un impegno di contribuzione finanziaria. Così i parlamentari nazionali ed europei sono tenuti a versare al
Partito un contributo definito d'intesa dal Tesoriere Nazionale con i presidenti dei gruppi parlamentari”. Di contro, gli “eletti nei consigli regionali e negli enti locali territoriali, sono tenuti a versare ai livelli corrispondenti del partito un contributo mensile con le modalità stabilite nei rispettivi Regolamenti finanziari dell'articolazione territoriale”.
La disposizione chiarisce quindi una vera e propria “divisione dei compiti”: quanto al contributo degli eletti, ai parlamentari nazionali ed europei spetta di sostenere il livello nazionale, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali di supportare il corrispondente livello organizzativo;
− il negozio di cessione del preteso credito è invalido e inefficace nei confronti dell'odierna appellata. Il documento datato 16 marzo 2015, con cui si pretende sia avvenuta la “cessione”, è
pagina 11 di 16 equivocamente intitolato “Accordo di cancellazione debiti tra Partito regionale della Lombardia
e ”, e non è né personalmente, né cumulativamente Controparte_2
indirizzato alla professoressa ora appellata che mai lo ha ricevuto. Tale documento non CP_1
individua poi specificamente il credito della convenuta, ma indica un aggregato finanziario riferito a tutti i parlamentari milanesi, ora generici (crediti 2011) ora incomprensibili (“treni per
47 mila euro”). Non si dà prova né della notifica, né della accettazione della cessione. Quello rivendicato da parte attrice è un credito strettamente personale, e dunque incedibile ai sensi dell'articolo 1260, primo comma del Codice Civile.
L'appellata ha inoltre proposto appello incidentale, formulando i seguenti motivi:
1. Appello incidentale sulla mancata valutazione, nella sentenza, delle motivazioni della convenuta, ora appellata circa la nullità della dichiarazione pre-candidatura ove interpretata alla stregua di un contratto a prestazioni corrispettive.
Sostiene l'appellante incidentale che l'impegno al versamento della somma di euro 30 mila al
PD lombardo, sottoscritto, peraltro, prima dell'accettazione della candidatura, se interpretato come contratto a prestazioni corrispettive, è da ritenersi contra legem.
E' da rifiutare in toto, ad avviso dell'appellante, una interpretazione per la quale la rappresentazione di impegno morale a contribuire, a suo tempo sottoscritto dalla odierna convenuta, possa assumere la configurazione di una sorta di "contratto di acquisto della candidatura", con pagamento del corrispettivo differito e condizionato al verificarsi dell'evento futuro ed incerto della elezione, in quanto tale “contratto” vedrebbe una causa illecita.
Si tratta quindi di un contratto a causa illecita in quanto contrario all'art. 49 Cost, all'art. 67
Cost, al d.l. 149/2013
2. Appello incidentale con riguardo alla compensazione delle spese di lite: inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
Ritiene l'appellante incidentale che non sussistevano i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello proposto dal Controparte_2
sia fondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
[...]
Deve, preliminarmente, osservarsi che l'appellante ha provato la propria legittimazione ad agire avendo prodotto in atti la scrittura privata con la quale è stata posta in essere la cessione dei crediti pagina 12 di 16 originariamente vantati dal nei confronti di . Tale RO0 RO scrittura privata fa, infatti, riferimento ai “Crediti residui parlamentari 2013” e dal tenore della stessa risulta evidente la volontà del Partito Democratico Lombardo di cedere alla i Controparte_2
crediti residui vantati nei confronti dei parlamentari eletti nel 2013. Tale circostanza risulta, inoltre, confermata, dalla missiva sottoscritta dal e indirizzata ai parlamentari, RO0
tra cui , con la quale il predetto ha inteso comunicare ai RO Parte_1
parlamentari eletti che gli stessi, a seguito di un accordo concluso con la Federazione di , Pt_1
avrebbero dovuto versare alla predetta federazione la “quota elettorale 2013” ancora dovuta utilizzando le relative coordinate bancarie, riportate nella medesima missiva.
Peraltro, non è stato neppure dedotto dalla che il abbia mai CP_1 RO0 azionato tale credito nei suoi confronti. Tale contegno conferma, pertanto, ulteriormente l'avvenuta cessione del credito in favore del . Controparte_2
Nel merito, occorre, innanzitutto, precisare che la domanda proposta dall'odierna appellante in primo grado e, successivamente, reiterata in sede di gravame, si fonda sulla dichiarazione sottoscritta dall'appellata il 17.1.2013.
Con tale scrittura privata , in qualità di “candidato alle Elezioni politiche del 24 e 25 RO febbraio 2013” ha assunto una serie di impegni, tra cui quello di corrispondere al PD lombardo, se eletta, “il contributo mensile” e, prima dell'accettazione della candidatura, la somma di € 30.000 (cfr. Pa doc. 5 fasc. primo grado ).
Ebbene, ad avviso della Corte, tale scrittura privata è un atto unilaterale qualificabile quale promessa di pagamento, che, pertanto, non costituisce fonte di obbligazione, ma mera conferma di un preesistente rapporto, rispetto al quale si è quindi verificata, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'inversione dell'onere della prova, per cui grava sul promittente la dimostrazione dell'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale sottostante.
In particolare, la lettura dell'atto in questione induce a ritenere che si tratti di una promessa di pagamento sottoscritta dalla sulla base di un accordo, intercorso tra le parti, di contribuzione da CP_1
parte della medesima in qualità di candidata, alle spese sostenute dal partito per la campagna CP_1
elettorale.
Tale accordo - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata anche nell'ambito dell'appello incidentale proposto - deve, peraltro, ritenersi pienamente valido.
pagina 13 di 16 Invero, non può ritenersi che le uniche fonti legittime di finanziamento del partito provenienti dai candidati/eletti siano le “erogazioni liberali” né che le fonti di finanziamento/entrate del partito elencate nelle norme richiamate nella sentenza impugnata siano tassative.
In primo luogo, il regolamento finanziario provinciale del 2009, prodotto in atti (cfr. doc. 3 fasc. primo
Pa grado ), contiene più riferimenti ai contributi dovuti dai candidati/eletti. In particolare, l'art. 8 fa riferimento ai “contributi che sono tenuti a versare gli eletti nelle liste sostenute dal
[...]
per il rispettivo ambito territoriale di riferimento” e l'art. 11 prevede che “Ai Parlamentari Parte_1 eletti nella circoscrizione dell'area metropolitana milanese verrà chiesto un contributo mensile che verrà definito dalla Direzione Metropolitana. La Direzione Metropolitana può inoltre decidere di richiedere agli eletti un contributo straordinario”.
Inoltre, il d.l. 149/2013 prevede la possibilità che siano eseguite in favore dei partiti politici anche erogazioni in denaro non caratterizzate da spirito di liberalità. Infatti, come osservato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 207/2021 “il comma 4-bis dell'art. 11, aggiunto al d.l. n. 149 del 2013 dalla legge di conversione… intende ammettere all'agevolazione fiscale anche le erogazioni in denaro non caratterizzate dallo spirito di liberalità, da chiunque effettuate, purché nei modi previsti dalla disposizione del TUIR richiamata (ossia tramite i sistemi tracciabili da essa contemplati”.
Infine, il predetto accordo non risulta contrario ai principi sanciti dalla Costituzione.
In particolare, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza citata, “Come in tutti quelli di derivazione liberale, anche nel nostro ordinamento costituzionale – che pure, all'art. 49 Cost., sottolinea il ruolo essenziale dei partiti per la determinazione della politica nazionale – la garanzia del libero mandato non consente l'instaurazione, in capo ai singoli parlamentari, di vincoli – da qualunque fonte derivino: legislativa, statutaria, negoziale – idonei a incidere giuridicamente sullo status del parlamentare e sulle modalità di svolgimento del mandato elettivo.
Può certamente accadere (e di regola accade) che, in riferimento all'esercizio del mandato, vengano di fatto stipulati accordi, impartite istruzioni o fatti valere vincoli di fedeltà, generalmente disciplinati da regole di matrice privatistica, attinenti alla normazione interna agli stessi partiti o gruppi parlamentari di riferimento.
Tuttavia, proprio in forza di quanto disposto dall'art. 67 Cost., tali accordi, istruzioni e vincoli non sono assistiti da alcuna garanzia giuridica, poiché la loro osservanza è rimessa alla coscienza del singolo parlamentare.
pagina 14 di 16 Con la sentenza n. 14 del 1964 questa Corte ha già affermato che «[i]l divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene;
nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito».
Il significato della disposizione costituzionale non risiede, perciò, nel vietare, o nel rendere giuridicamente sanzionabile, l'adesione spontanea del parlamentare alle direttive del suo partito o del suo gruppo. La funzione di garanzia dell'art. 67 Cost. si rivela, invece, nei casi in cui gli accordi tra parlamentare e partito pretendano di tradursi in vincoli con effetto diretto sullo status del parlamentare o sulla libertà di esercizio del mandato”.
Ebbene, tali evenienze non ricorrono nel caso di specie.
Invero, né dalla scrittura privata o dagli ulteriori documenti prodotti in atti né dalle allegazioni delle parti è possibile evincere una indebita incidenza sullo status del parlamentare, né alcun condizionamento sulle modalità di esercizio del mandato, in lesione del parametro costituzionale invocato. Del resto, l'obbligazione assunta dalla prescinde dal comportamento (fedele o CP_1
infedele) dalla stessa tenuto rispetto alle istruzioni del partito di riferimento. Peraltro, risulta pacifico che nulla ha effettivamente impedito alla di abbandonare il PD e aderire ad altro schieramento CP_1
politico, né tale circostanza ha inciso in alcun modo sulla obbligazione oggetto di causa.
Inoltre, sulla base dell'art. 49 Cost., i partiti politici vanno considerati quali libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale. Tuttavia, la previsione negoziale o anche statutaria dell'obbligo degli associati di contribuire alle spese sostenute dall'associazione per l'espletamento dei suoi compiti non risulta contraria ai principi costituzionali invocati dalla parte appellata, bensì giustificata e rispondente ai criteri di ragionevolezza, in quanto il motivo ispiratore di tale previsione non è certo quello di limitare l'accesso dei cittadini alla politica nazionale, ma quello di consentire al partito di far fronte alle spese necessarie per la realizzazione delle attività strumentali al perseguimento dei suoi obiettivi.
Ciò posto, non risultando provato l'avvenuto integrale pagamento del debito oggetto della promessa di pagamento del 17.1.2013, la domanda svolta dall'odierna parte appellante risulta fondata.
Le considerazioni svolte impongono, quindi, l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento, in RO
favore del , della somma di 26.200,00 Controparte_2
pagina 15 di 16 euro, oltre interessi legali dal 13.10.2017 (data di ricezione della richiesta stragiudiziale di pagamento) al saldo.
All'esito della lite segue una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in cui resta assorbito il secondo motivo di appello incidentale con cui è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di entrambi i gradi vengono quindi regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste a carico di CP_1
parte soccombente, e liquidate nella misura di cui in dispositivo, determinata applicando i
[...] parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000), avuto riguardo al valore della domanda (corrispondente a quello del decisum), alle questioni affrontate e all'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
− in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore del RO
, della somma di 26.200,00 Controparte_2
euro, oltre interessi legali dal 13.10.2017 (data di ricezione della richiesta stragiudiziale di pagamento) al saldo;
− rigetta l'appello incidentale;
− condanna alla rifusione in favore del RO Parte_1 Controparte_2
di delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi €
[...] Pt_1
14.562,00 (di cui € 7.616,00 per il primo grado ed € 6.946,00 per il grado d'appello) per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
− dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato RO pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il 29/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
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