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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2339/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2339/2017 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale”;
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Giuseppa Damiri;
- OPPONENTE –RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elio Savoca;
- OPPOSTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2017, emesso da questo Tribunale in data 13.03.2017.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che l'opponente aveva CP_1 indebitamente trattenuto la somma di € 6.486,03, che era dovuta alla società.
1 Il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva il ricorso proposto dalla Controparte_1
e ingiungeva a di pagare la somma complessiva di € 6.486,03, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €. 600,00 per compensi oltre € 118,50 di
C.U., IVA, CPA e rimborso spese generali.
, con l'opposizione, pur non disconoscendo il documento su cui si Parte_1 fonda il decreto ingiuntivo, eccepiva l'esistenza di un proprio credito, ammontante a
€ 16.007,20 nei confronti della a titolo di provvigioni, indennità e CP_1 rimborsi spese ( € 4.699,68 per anno 2012, € 10.307,52 per anno 2013, € 1.000,00 per rimborso spese forfettarie anno 2014) derivanti dal rapporto di agenzia di fatto esistente, intercorso tra le parti da settembre 2011 a maggio 2014 e qualificato dalla società, prima come rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e dopo come procacciatore d'affari.
Osservava che, nonostante l'attività svolta di agente per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva sempre ricevuto la minor somma di € 1.000,00 mensili, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, non essendo mai stati corrisposti i maggiori compensi per legge riconosciuti alla figura dell'agente.
Evidenziava che l'attività lavorativa di agente era prestata con impegno giornaliero, che riceveva ordini dai clienti, li inoltrava alla società, incassava presso i clienti i pagamenti, riceveva da parte della società tutte le direttive inerenti ai listini prezzi, alle offerte promozionali, alla momentanea indisponibilità dei prodotti, l'elenco delle fatture da incassare e altre comunicazioni dirette esplicitamente agli agenti della società.
Rilevava di avere diritto alle differenze di provvigione nonché alle varie voci previste per il rapporto di agenzia, che quantificava nell'importo di € 16.007,20 come da consulenza di parte allegata, oltre le provvigioni e le indennità relative ai mesi da gennaio a maggio 2014, che non era possibile quantificare poiché la società non aveva provveduto a inviare i correlati estratti conto.
Tanto premesso, chiedeva di annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, illegittimo e ingiusto, per avvenuta estinzione del credito ingiunto per compensazione giudiziale, in via riconvenzionale ritenere e dichiarare l'attività di agente dal mese di settembre 2011 a maggio 2014 e per l'effetto ritenere e dichiarare che la non gli ha corrisposto le provvigioni e indennità dovute, con Controparte_1 conseguente danno economico pari € 16.007,20 e conseguentemente condannare la al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 9.521,17, Controparte_1
2 residuata dalla compensazione con l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, oltre alle somme dovute a titolo di provvigioni e indennità per i mesi da gennaio a maggio
2014, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 07 marzo 2018 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'inesistenza dell'atto di CP_1
opposizione, poiché gli era stato notificato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo privo di procura alle liti.
Nel merito rilevava che durante la vigenza del contratto di lavoro subordinato come autista, la mansione del era quella di effettuare le consegne ai vari clienti Pt_1
della e per tale motivo venivano recapitate allo stesso le comunicazioni CP_1
che la società inviava agli agenti e che, successivamente, su espressa richiesta del
, in data 21.01.2013, veniva stipulata lettera di incarico di procacciamento Pt_1
d'affari ai sensi dell'art. 1322 c.c., e gli veniva attribuita la facoltà di riscuotere i crediti della preponente (c.d. procura all'incasso) limitatamente ai clienti da lui gestiti.
Esponeva che in seguito ad un colloquio telefonico, avvenuto in data 29.04.2014, con la ditta la M&I s.r.l di Messina, veniva a conoscenza di una incongruenza contabile fra quanto già pagato dalla ditta e quanto incassato dalla società preponente e che, in data 30.04.2014, invitato a rendere spiegazioni in ordine a tale cliente, Pt_1 confessava non solo di aver incassato e mai versato alla proponente la somma di €
846,30 ricevuta dal cliente M&I srl, ma di essersi appropriato di altre somme, per un ammontare complessivo di euro 6.486,03, per cui sottoscriveva una dichiarazione di riconoscimento di debito.
Riferiva di avere poi scoperto altri ammanchi relativi all'attività del , che Pt_1
non aveva restituito la somma e pertanto veniva denunciato.
Osservava che nella scrittura privata il , oltre a riconoscere il debito, si Pt_1 qualificava come procacciatore d'affari con l'effetto di prova legale confessoria, conforme alla confessione giudiziale di cui all'articolo 2733 c.c.
Evidenziava che l'ente Enasarco, in un accertamento ispettivo del 2016, aveva escluso l'attività di agente del , che peraltro non risultava iscritto all'elenco Pt_1
degli agenti.
Eccepiva, poi, la prescrizione dei paventati crediti, maturati alla data del 18.07.2012, in quanto richiesti per la prima volta con la notifica del ricorso in opposizione avvenuta in data 18.07.2017.
3 Contestava, comunque, il quantum della pretesa, ritenendo non dovute le indennità di incasso e gli altri crediti vantati.
Concludeva, chiedendo, pertanto in via preliminare di dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato, e nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. La causa veniva istruita mediante prova testi e, sostituita l'udienza del 20.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione per omessa notifica della procura.
L'eccezione deve essere rigettata, essendo stata correttamente allegata la procura al ricorso depositato telematicamente. Non sussiste, infatti, alcuna norma che impone la notifica della procura unitamente al ricorso e al decreto di fissazione udienza.
5. Ai fini della decisione occorre, dunque, anzitutto individuare i tratti caratterizzanti dei rapporti di agenzia e quello di procacciatore d'affari.
In relazione al primo si precisa che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il rapporto di procacciamento di affari è caratterizzato dall'attività di chi, senza vincolo di stabilità, raccoglie le ordinazioni dei clienti e le trasmette all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
La prestazione è, dunque, occasionale, cioè limitata nel tempo ed episodica, ovvero relativa a singoli affari e dipende esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore;
essa si distingue, pertanto, dal rapporto di agenzia in ragione del carattere stabile e continuativo di quest'ultimo, nel quale l'attività dell'agente di promozione e conclusione di contratti per conto del preponente viene svolta nell'ambito di una determinata sfera territoriale, sulla base di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni impartite dallo stesso preponente
(v. da ultimo Cass. n. 23214/2024, conforme tra le altre a Cass. n. 1856/2016 e n.
19828/2013).
Ne deriva che al procacciamento di affari possono applicarsi in via analogica le sole disposizioni relative al contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (quali l'art. 1748 c.c. in tema di provvigioni) e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono, disciplinanti, a titolo esemplificativo, l'indennità di mancato preavviso, quella suppletiva di clientela
4 e l'indennità di cessazione del rapporto (cfr. in tal senso Cass. n. 12776/2012 e n.
11998/2009).
Nel caso di specie va rilevato che il , nella scrittura privata riconosciuta del Pt_1
30.04.2014, ha affermato: “Io sottoscritto dichiaro, in qualità di Parte_1 procacciatore d'affari, relativo al mandato ricevuto dalla ditta Controparte_1
avente sede in Messina, via Palermo, in data 21 gennaio 2013, di essermi indebitamente appropriato degli incassi presso i clienti delle somme di cui sopra, per un totale di € 6.486,03”.
Tale dichiarazione, pertanto, oltre a fungere da riconoscimento del debito, assume altresì valore di confessione stragiudiziale sotto il profilo delle mansioni espletate.
Va richiamata una recente pronunzia della Suprema Corte, secondo cui “Mentre la ricognizione di debito, anche titolata, disciplinata dall' articolo 1988 del Cc, è una dichiarazione di volontà, intesa ad impegnare all'adempimento il dichiarante, la confessione stragiudiziale ex articolo 2735 del Cc è una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Infatti, mentre la confessione ha valore di prova legale (fa piena prova) - purché proveniente da persona capace di disporre del diritto (articolo 2731 del Cc) e vertente su fatti relativi a diritti disponibili (articolo 2733 del Cc), salva la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (articolo 2732 del Cc) - la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa dell'esistenza del rapporto fondamentale, fatta salva la possibilità per il debitore, così come per il curatore fallimentare, di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia. Con la precisazione che l'inversione dell'onere della prova ha fonte legale e non negoziale, sicché non vengono in rilievo i limiti di cui all'articolo 2698 del Cc.” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34733).
La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.
Dalla documentazione allegata dall'opponente, nonché dall'istruttoria espletata, seppur si evince il rapporto tra il e la ditta per la fornitura di alcuni clienti, Pt_1 non può rilevarsi l'esistenza di un rapporto esclusivo di agenzia, con le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza per tale rapporto.
Il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità del rapporto che lega al preponente l'agente, il quale svolge un'attività nell'ambito di una determinata
5 sfera territoriale e realizza con il preponente una collaborazione professionale autonoma e non episodica;
al contrario, il rapporto di procacciatore d'affari si caratterizza per l'assenza di qualsiasi vincolo di stabilità, configurandosi come un'attività del tutto episodica, e non stabile. (Corte appello Roma sez. lav.,
01/06/2021, n.2176).
L'assenza del rapporto d'agenzia viene peraltro confermata dal verbale ispettivo
Enasarco del 2016 depositato dalla ditta, nel quale si legge “Dall'esame della documentazione acquisita e da quella in nostro possesso rileviamo la presenza di altr percipienti compensi quali… .. Tutti presenti con dinamiche Parte_1
che non configurano un rapporto di agenzia assoggettabile a contribuzione
ENASARCO ma per segnalazioni occasionali e compensi provvisionali per segnalazione clienti con importi che in alcuni casi non superano la soglia prevista dal Decreto Legislativo n.276 del 10/09/2003, di attuazione della legge n.30 del
14/02|2OOA (cd. Legge Biagi).”
La domanda di riconoscimento del rapporto d'agenzia va pertanto rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve conseguentemente essere confermato, tenuto conto della dichiarazione di ricognizione del debito del . Pt_1
Con la ricognizione di debito si verifica un'astrazione causale del rapporto in sede processuale, tale da incidere significativamente sul riparto probatorio, ossia determinandone l'inversione, nel senso che il creditore, odierno opposto, il quale giova di siffatta dichiarazione, è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, mentre è a carico del debitore opponente la prova dell'inesistenza del rapporto di credito.
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
(Cassazione civile, sez. I, 12/12/2023, n. 34733):
6 La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
La dichiarazione ricognitiva del debito sopra riportata impone di superare qualsiasi contestazione anche in ordine al quantum debeatur, ossia in riferimento alla misura percentuale della provvigione, e ciò proprio in ragione dell'assenza di prova contraria dell'esistenza e validità del rapporto di credito.
5. Alla luce di tutto quanto sinora argomentato, s'impone il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria d'esecutività ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società opposta come da dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 co. 1 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.388,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese CP_1
generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2339/2017 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale”;
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Giuseppa Damiri;
- OPPONENTE –RICORRENTE IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Elio Savoca;
- OPPOSTO-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2017, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2017, emesso da questo Tribunale in data 13.03.2017.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo esponeva che l'opponente aveva CP_1 indebitamente trattenuto la somma di € 6.486,03, che era dovuta alla società.
1 Il Giudice del Lavoro di Messina accoglieva il ricorso proposto dalla Controparte_1
e ingiungeva a di pagare la somma complessiva di € 6.486,03, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento, liquidate in complessivi €. 600,00 per compensi oltre € 118,50 di
C.U., IVA, CPA e rimborso spese generali.
, con l'opposizione, pur non disconoscendo il documento su cui si Parte_1 fonda il decreto ingiuntivo, eccepiva l'esistenza di un proprio credito, ammontante a
€ 16.007,20 nei confronti della a titolo di provvigioni, indennità e CP_1 rimborsi spese ( € 4.699,68 per anno 2012, € 10.307,52 per anno 2013, € 1.000,00 per rimborso spese forfettarie anno 2014) derivanti dal rapporto di agenzia di fatto esistente, intercorso tra le parti da settembre 2011 a maggio 2014 e qualificato dalla società, prima come rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e dopo come procacciatore d'affari.
Osservava che, nonostante l'attività svolta di agente per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva sempre ricevuto la minor somma di € 1.000,00 mensili, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, non essendo mai stati corrisposti i maggiori compensi per legge riconosciuti alla figura dell'agente.
Evidenziava che l'attività lavorativa di agente era prestata con impegno giornaliero, che riceveva ordini dai clienti, li inoltrava alla società, incassava presso i clienti i pagamenti, riceveva da parte della società tutte le direttive inerenti ai listini prezzi, alle offerte promozionali, alla momentanea indisponibilità dei prodotti, l'elenco delle fatture da incassare e altre comunicazioni dirette esplicitamente agli agenti della società.
Rilevava di avere diritto alle differenze di provvigione nonché alle varie voci previste per il rapporto di agenzia, che quantificava nell'importo di € 16.007,20 come da consulenza di parte allegata, oltre le provvigioni e le indennità relative ai mesi da gennaio a maggio 2014, che non era possibile quantificare poiché la società non aveva provveduto a inviare i correlati estratti conto.
Tanto premesso, chiedeva di annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, illegittimo e ingiusto, per avvenuta estinzione del credito ingiunto per compensazione giudiziale, in via riconvenzionale ritenere e dichiarare l'attività di agente dal mese di settembre 2011 a maggio 2014 e per l'effetto ritenere e dichiarare che la non gli ha corrisposto le provvigioni e indennità dovute, con Controparte_1 conseguente danno economico pari € 16.007,20 e conseguentemente condannare la al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 9.521,17, Controparte_1
2 residuata dalla compensazione con l'importo indicato nel decreto ingiuntivo, oltre alle somme dovute a titolo di provvigioni e indennità per i mesi da gennaio a maggio
2014, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria depositata in data 07 marzo 2018 si costituiva in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'inesistenza dell'atto di CP_1
opposizione, poiché gli era stato notificato un atto di opposizione a decreto ingiuntivo privo di procura alle liti.
Nel merito rilevava che durante la vigenza del contratto di lavoro subordinato come autista, la mansione del era quella di effettuare le consegne ai vari clienti Pt_1
della e per tale motivo venivano recapitate allo stesso le comunicazioni CP_1
che la società inviava agli agenti e che, successivamente, su espressa richiesta del
, in data 21.01.2013, veniva stipulata lettera di incarico di procacciamento Pt_1
d'affari ai sensi dell'art. 1322 c.c., e gli veniva attribuita la facoltà di riscuotere i crediti della preponente (c.d. procura all'incasso) limitatamente ai clienti da lui gestiti.
Esponeva che in seguito ad un colloquio telefonico, avvenuto in data 29.04.2014, con la ditta la M&I s.r.l di Messina, veniva a conoscenza di una incongruenza contabile fra quanto già pagato dalla ditta e quanto incassato dalla società preponente e che, in data 30.04.2014, invitato a rendere spiegazioni in ordine a tale cliente, Pt_1 confessava non solo di aver incassato e mai versato alla proponente la somma di €
846,30 ricevuta dal cliente M&I srl, ma di essersi appropriato di altre somme, per un ammontare complessivo di euro 6.486,03, per cui sottoscriveva una dichiarazione di riconoscimento di debito.
Riferiva di avere poi scoperto altri ammanchi relativi all'attività del , che Pt_1
non aveva restituito la somma e pertanto veniva denunciato.
Osservava che nella scrittura privata il , oltre a riconoscere il debito, si Pt_1 qualificava come procacciatore d'affari con l'effetto di prova legale confessoria, conforme alla confessione giudiziale di cui all'articolo 2733 c.c.
Evidenziava che l'ente Enasarco, in un accertamento ispettivo del 2016, aveva escluso l'attività di agente del , che peraltro non risultava iscritto all'elenco Pt_1
degli agenti.
Eccepiva, poi, la prescrizione dei paventati crediti, maturati alla data del 18.07.2012, in quanto richiesti per la prima volta con la notifica del ricorso in opposizione avvenuta in data 18.07.2017.
3 Contestava, comunque, il quantum della pretesa, ritenendo non dovute le indennità di incasso e gli altri crediti vantati.
Concludeva, chiedendo, pertanto in via preliminare di dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato, e nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. La causa veniva istruita mediante prova testi e, sostituita l'udienza del 20.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione per omessa notifica della procura.
L'eccezione deve essere rigettata, essendo stata correttamente allegata la procura al ricorso depositato telematicamente. Non sussiste, infatti, alcuna norma che impone la notifica della procura unitamente al ricorso e al decreto di fissazione udienza.
5. Ai fini della decisione occorre, dunque, anzitutto individuare i tratti caratterizzanti dei rapporti di agenzia e quello di procacciatore d'affari.
In relazione al primo si precisa che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il rapporto di procacciamento di affari è caratterizzato dall'attività di chi, senza vincolo di stabilità, raccoglie le ordinazioni dei clienti e le trasmette all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.
La prestazione è, dunque, occasionale, cioè limitata nel tempo ed episodica, ovvero relativa a singoli affari e dipende esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore;
essa si distingue, pertanto, dal rapporto di agenzia in ragione del carattere stabile e continuativo di quest'ultimo, nel quale l'attività dell'agente di promozione e conclusione di contratti per conto del preponente viene svolta nell'ambito di una determinata sfera territoriale, sulla base di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e lealtà, le istruzioni impartite dallo stesso preponente
(v. da ultimo Cass. n. 23214/2024, conforme tra le altre a Cass. n. 1856/2016 e n.
19828/2013).
Ne deriva che al procacciamento di affari possono applicarsi in via analogica le sole disposizioni relative al contratto di agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto (quali l'art. 1748 c.c. in tema di provvigioni) e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono, disciplinanti, a titolo esemplificativo, l'indennità di mancato preavviso, quella suppletiva di clientela
4 e l'indennità di cessazione del rapporto (cfr. in tal senso Cass. n. 12776/2012 e n.
11998/2009).
Nel caso di specie va rilevato che il , nella scrittura privata riconosciuta del Pt_1
30.04.2014, ha affermato: “Io sottoscritto dichiaro, in qualità di Parte_1 procacciatore d'affari, relativo al mandato ricevuto dalla ditta Controparte_1
avente sede in Messina, via Palermo, in data 21 gennaio 2013, di essermi indebitamente appropriato degli incassi presso i clienti delle somme di cui sopra, per un totale di € 6.486,03”.
Tale dichiarazione, pertanto, oltre a fungere da riconoscimento del debito, assume altresì valore di confessione stragiudiziale sotto il profilo delle mansioni espletate.
Va richiamata una recente pronunzia della Suprema Corte, secondo cui “Mentre la ricognizione di debito, anche titolata, disciplinata dall' articolo 1988 del Cc, è una dichiarazione di volontà, intesa ad impegnare all'adempimento il dichiarante, la confessione stragiudiziale ex articolo 2735 del Cc è una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Infatti, mentre la confessione ha valore di prova legale (fa piena prova) - purché proveniente da persona capace di disporre del diritto (articolo 2731 del Cc) e vertente su fatti relativi a diritti disponibili (articolo 2733 del Cc), salva la eventuale revoca per errore di fatto o violenza (articolo 2732 del Cc) - la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa dell'esistenza del rapporto fondamentale, fatta salva la possibilità per il debitore, così come per il curatore fallimentare, di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia. Con la precisazione che l'inversione dell'onere della prova ha fonte legale e non negoziale, sicché non vengono in rilievo i limiti di cui all'articolo 2698 del Cc.” (Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.34733).
La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.
Dalla documentazione allegata dall'opponente, nonché dall'istruttoria espletata, seppur si evince il rapporto tra il e la ditta per la fornitura di alcuni clienti, Pt_1 non può rilevarsi l'esistenza di un rapporto esclusivo di agenzia, con le caratteristiche delineate dalla giurisprudenza per tale rapporto.
Il contratto di agenzia si caratterizza per la continuità e la stabilità del rapporto che lega al preponente l'agente, il quale svolge un'attività nell'ambito di una determinata
5 sfera territoriale e realizza con il preponente una collaborazione professionale autonoma e non episodica;
al contrario, il rapporto di procacciatore d'affari si caratterizza per l'assenza di qualsiasi vincolo di stabilità, configurandosi come un'attività del tutto episodica, e non stabile. (Corte appello Roma sez. lav.,
01/06/2021, n.2176).
L'assenza del rapporto d'agenzia viene peraltro confermata dal verbale ispettivo
Enasarco del 2016 depositato dalla ditta, nel quale si legge “Dall'esame della documentazione acquisita e da quella in nostro possesso rileviamo la presenza di altr percipienti compensi quali… .. Tutti presenti con dinamiche Parte_1
che non configurano un rapporto di agenzia assoggettabile a contribuzione
ENASARCO ma per segnalazioni occasionali e compensi provvisionali per segnalazione clienti con importi che in alcuni casi non superano la soglia prevista dal Decreto Legislativo n.276 del 10/09/2003, di attuazione della legge n.30 del
14/02|2OOA (cd. Legge Biagi).”
La domanda di riconoscimento del rapporto d'agenzia va pertanto rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve conseguentemente essere confermato, tenuto conto della dichiarazione di ricognizione del debito del . Pt_1
Con la ricognizione di debito si verifica un'astrazione causale del rapporto in sede processuale, tale da incidere significativamente sul riparto probatorio, ossia determinandone l'inversione, nel senso che il creditore, odierno opposto, il quale giova di siffatta dichiarazione, è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, mentre è a carico del debitore opponente la prova dell'inesistenza del rapporto di credito.
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
(Cassazione civile, sez. I, 12/12/2023, n. 34733):
6 La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
La dichiarazione ricognitiva del debito sopra riportata impone di superare qualsiasi contestazione anche in ordine al quantum debeatur, ossia in riferimento alla misura percentuale della provvigione, e ciò proprio in ragione dell'assenza di prova contraria dell'esistenza e validità del rapporto di credito.
5. Alla luce di tutto quanto sinora argomentato, s'impone il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria d'esecutività ai sensi dell'art. 653 co. 1 c.p.c.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società opposta come da dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ex art. 653 co. 1 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.388,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese CP_1
generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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