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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4296/2023
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4296 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere III Sezione Civile, n.
2161/2023, notificata in data 1.09.2023, con OGGETTO: “Querela di falso”, riservato in decisione dal Collegio all'esito della trattazione scritta del 30.04.2025.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'attto di appello, dall'avv. Silvio Falato, (c.f.:
presso il cui studio domicilia, in Guardia Sanframondi (BN), al C.F._2
Corso Umberto I, n. 347.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dr. con sede alla Piazza Municipio, Gioia Sannitica (CE), Controparte_2
rappresentato e difeso giusta D.G.C. n. 8/2024 ed in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. PUCINO RAFFAELE (c.f.: C.F._3
presso il cui studio alla Via Roma n. 34, Gioia Sannitica (CE), elettivamente domicilia.
Appellato
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1 Pt_1
ha esposto:
[...]
--che nell'ambito del giudizio dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, ricorso n.
3142/2016 promosso nei confronti del e Controparte_1 Controparte_3 avente ad oggetto l'annullamento della determina n. 01/2016 a firma del Commissario ad acta presso il con cui viene stabilito per il giorno 13 Controparte_1
luglio 2016 lo sgombero da persone e cose dell'intero fabbricato sito in località Calvisi, via San Mandato, n. 38, il G.A. ha disposto l'acquisizione di una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata di documentazione circa la modalità di comunicazione/notificazione dell'Ordinanza Comunale n. 54/2008 del 23 dicembre
2008;
--che il in data 29 giugno 2017 depositava presso il TAR Controparte_1 tutti gli atti del procedimento, fra cui l'Ordinanza Comunale n. 54/2008 corredata di relata di notifica e firma per ricevuta in calce a nome effettuata Parte_1
dal Messo Comunale di detto Comune;
--che egli attore ne rilevava la falsità e che il TAR sospendeva il procedimento per l'inoltro della querela di falso dinanzi al G.O;
--che egli ha interesse all'accertamento e conseguente dichiarazione della falsità della firma a sè riferita, apposta sulla relata di notifica in calce all'Ordinanza Comunale n.
54/2008, non avendola mai sottoscritta;
Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“… Ritenere e dichiarare la falsità materiale della firma a nome Parte_1 apposta sulla relata di notifica in calce all'Ordinanza Comunale n. 54/2008 del
; Controparte_1
- Adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e
227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” 1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva il eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della querela chiedendone il rigetto.
1.2. Istruita la causa mediante TU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale ha respinto la domanda, condividendo le conclusioni del TU circa la genuinità della firma e la sua riferibilità all'attore.
3 2. Avverso detta decisione propone appello articolando i seguenti Parte_1
motivi:
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli art. 221 e s.. c.p.c. per aver il giudice di prime cure nominato il TU grafologo senza procedere all'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, la cui risposta negativa, mancata risposta o mancata comparizione rende inutilizzabile il documento di cui è dedotta la falsità.
Il vizio procedurale implicherebbe secondo l'appellante che la sentenza è inutiliter data.
2.2. Con il secondo motivo denuncia diversi vizi della perizia grafologica e, segnatamente:
--il Ctu lo ha sottoposto a saggio grafico senza esservi autorizzato dal giudice;
--la forma apposta in calce al documento di identità è scarsamente utilizzabile perché coperta da una pellicola plastica che ha alterato la qualità del tracciato, rendendola di fatto inservibile ai fini peritali;
--le firme utilizzate sono distanti cronologicamente dalla firma che è oggetto di accertamento, atteso che consistono in quella apposta per sottoscrivere la procura speciale per querela di falso in data 18.9.2017 (successiva di circa 8 anni) e quella apposta il 12.11.2020 in sede di saggio grafico (successiva di circa 11 anni);
--il ctu non ha adeguatamente valutato i tre piccoli tratti trasversali alla base della lettera
“P”, in particolare i tratti che impediscono la piena leggibilità dell'allografo iniziale e la sezione di collegamento con la lettera contigua;
inoltre, il TU non ha correttamente valutato che parte del tracciato anomalo attraversa la prima sezione della firma alterando il tracciato stesso;
--infine, i termini di confronto sono stati elaborati senza tener conto del patrimonio grafico nel suo complesso;
la perizia è orientata a un risultato prestabilito trascurando le differenze tra i modelli utilizzati (punto sub 5 di pagina 12 dell'atto di appello); le analogie rilevate dal TU sono poco coerenti e contengono forzature interpretative
(punto sub 6 di pagina 12 dell'atto di appello); il TU non ha valutato che la firma esaminata poteva essere il prodotto di un'imitazione a mano libera (punto sub 7 di pagina 12 dell'atto di appello). 3. Instaurato il contraddittorio, con memoria in data 19 Febbraio 2024 si è costituito il appellato, che con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Fissata la prima udienza per il 13 marzo 2024, nominato il giudice istruttore, stabilita per la prima udienza la trattazione scritta, il giudice istruttore ha rinviato al 12 marzo
4 2025 dinanzi a sé, assegnando termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per depositare gli scritti difensivi finali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica, da entrambe le parti.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Il processo è stato riservato dal giudice istruttore alla decisione collegiale con ordinanza pubblicata il 13.03.2025, all'esito della trattazione scritta del 12.03.2025.
Il Collegio con ordinanza in data 10 aprile 2025 ha rinviato al 30 aprile 2025 l'udienza di decisione della causa, per consentire la comunicazione di cnacelleria alla porcura
Generale, fino a quella data non effettuata.
All'esito della trattazione scritta in data 30 aprile 2025, la Corte, acquisite le note delle parti sostitutive della presenza fisica in udienza, ha riservato al causa in decisione.
Motivi della decisione
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. E' infondato il primo motivo con cui deduce la violazione degli Parte_1
art. 221 e ss. c.p.c. per aver il giudice di prime cure nominato il TU grafologo senza procedere all'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, la cui risposta negativa, mancata risposta, o mancata comparizione, rende inutilizzabile il documento di cui è dedotta la falsità.
Il vizio procedurale implicherebbe secondo l'appellante che la sentenza è inutiliter data.
Il motivo è infondato, atteso che nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio pendente davanti al giudice amministrativo, l'art. 222 c.p.c. non si applica, perché nel giudizio amministrativo la materia è disciplinata puntualmente dagli artt. 41
e 42 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, che regolano in modo autonomo la verifica del requisito della rilevanza della querela ai fini della decisione, e non contemplano l'interpello della parte contro la quale la querela di falso è proposta.
La questione è già passata al vaglio del giudice di legittimità, la cui interpretazione è nel senso che “la verifica della rilevanza della querela di falso incidentale per la decisione della causa principale, senza dubbio pregiudiziale al giudizio sulla querela medesima, costituisce un momento del procedimento principale, e compete esclusivamente al giudice della causa principale. L'eventuale error in procedendo commesso dal giudice della causa principale troverebbe in ogni caso il suo rimedio all'interno della causa principale, e di regola nell'impugnazione che è data contro la decisione di merito, giacché quella è la sola sede nella quale la decisione sul punto possa tradursi in una
5 pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata. Ne discende che il giudice ordinario, nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio amministrativo, non può disporre l'interpello in applicazione dell'art. 222 c.p.c., giacché questa disposizione non è interna al procedimento incidentale della querela di falso, ma ne costituisce un presupposto, che appartiene appunto al procedimento principale nel quale è valutato dal giudice del merito” (così Cass. civ. n. 20233/2011).
Il combinato disposto delle norme citate fa sì che il giudice ordinario non possa disporre l'interpello, ai sensi dell'art. 222 c.p.c. per conoscere se la parte che ha prodotto il documento intenda valersene, atteso che tale disposizione non è interna al procedimento di accertamento del falso ma costituisce un adempimento di verifica preliminare di rilevanza rimesso al giudice della causa principale, nella specie, tuttavia, ad esso non tenuto per l'inapplicabilità dello stesso art. 222 c.p.c..
4.2.1. La censura relativa all'inutilizzabilità del saggio grafico in quanto non previsto nell'ordinanza del giudicante di nomina del TU, è resa inammissibile dal fatto che - come precisato anche dal TU in sede di risposta ai rilievi critici formulati alla sua bozza (cf pagina 29 dell'elaborato peritale) - in sede di inizio operazioni peritali è stato chiesto al signor se era disponibile a rilasciare il saggio Grafico, utile Parte_1
ai fini comparativi;
egli ha prestato il suo assenso.
Fermo restando che far svolgere un saggio grafico è nella prassi un mezzo costante di esecuzione della perizia grafologica, connaturato all'accertamento che spetta al TU, in quanto tale sempre ammissibile, come del resto ampiamente motivato dal giudice di prime cure, anche a voler ritenere indispensabile l'autorizzazione del giudicante, il giudice ha comunque dato la sua ratifica successiva, di guisa che anche sotto tale profilo la censura si palesa priva di pregio.
4.2.2. Quanto alla difesa circa l'inutilizzabilità della forma apposta in calce al documento di identità perché coperta da una pellicola plastica che ha alterato la qualità del tracciato, ma anche delle firme apposte per sottoscrivere la procura speciale per querela di falso in data 18.9.2017 e in occasione del saggio grafico, la censura è pretestuosa, non traducendosi in una critica scientifica all'operato del TU e trattandosi di documenti che stesso ha messo a disposizione. La pretestuosità si Parte_1 apprezza tanto più se si considera che le due “criticate” scritture di comparazione sono anche le uniche messe a disposizione dall'attore (la carta di identità e la procura ad litem), a cui si è aggiunta la redazione della propria firma in sede di saggio grafico.
Si tratta di due scritture di comparazione indispensabili ai fini di procedere
6 all'accertamento, in assenza delle quali il giudice non avrebbe potuto far svolgere la perizia, con ogni conseguenza in merito all'inammissibilità della querela di falso.
4.2.3. Venendo all'esame della censura sulla distanza temporale tra le sottoscrizioni comparate, nessuna evidenza scientifica afferma che il trascorrere del tempo sia di impedimento alla comparazione.
Al contrario, il TU ha esplicitamente riferito che mediante il saggio grafico “sono emerse le costanti grafiche che si mantengono nel tempo” e che nel caso di specie sono numerose (vds pag. 27 della TU, più avanti riportata).
4.2.4. Ancora, non è censurabile il TU per non aver, a dire dell'appellante, valorizzato i tre piccoli tratti trasversali sulla firma oggetto della verifica di autenticità; al contrario di quanto si sostiene in appello, il TU li ha esaminati ed ha chiarito che questi piccoli tratti non compromettono affatto la leggibilità del cognome virgola di guisa che Pt_1
la censura è pretestuosa e infondata.
Dice il ctu che questi tratti “non compromettono la leggibilità e la spontaneità del gesto di cui la firma in verifica si caratterizza. Come si può osservare questa peculiarità grafica è insita nella gestualità grafica autografa essendo presenti anche nella firma rilasciata durate il saggio grafico “tratti anomali posti sulla (P)” che non ne compromettono la leggibilità”: orbene, questa motivata affermazione del TU non è sottoposta ad alcuna scientifica censura.
4.2.5. Ancora, in risposta alla critica che il TU non ha correttamente valutato che parte del tracciato anomalo attraversa la prima sezione della firma, deve, di contro, evidenziarsi che il TU ha motivato le sue conclusioni in modo puntuale, analitico, approfondito e scientifico e con affermazioni del cui rigore logico e della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, illustrando in concreto quali sono i tratti comuni a tutte le firme esaminate. Tratti comuni che, dopo essere stati in modo completo esposti, illustrati e sviscerati dal TU sono poi contenuti in un suo elenco conclusivo che per comodità di lettura qui si riporta: “L'esame grafologico ha evidenziato concordanze di carattere grafo-motorio ed automatizzazione acquisita.
Concordanze nel ductus grafico, scrittura sciatta, calibro ed estensioni verticali, rapporto con il rigo, coesione collegamenti, pressione scrittoria, tratto, movimento curvoangolo, pendenze-leggere contorsioni tra la “a” e la “s”, ampiezze largo tra lettere e parole, aspetti tipici e caratterizzanti la scrittura autografa, tratto orizzontale tra la doppia “pp”, assenza della “i” tratto di avvio della maiuscola “P” ” (così a pagina 27 dell'elaborato peritale); ed ancora: . “Tra la firma in verifica e le comparative
7 acquisite vi è congruenza nel Tratto nella Pressione Scrittoria, nel Ritmo, nel Ductus, nella Coesione, nella Disposizione nello Spazio, nei Raccordi, nel movimento Curva, nelle Angolosità; elementi non esaminati nelle brevi note di CTP” (così a pagina 31 dell'elaborato peritale).
Risulta dirimente che non siano oggetto di critica specifica le affermazioni del TU che evidenziano in concreto i tratti comuni tra le diverse forme, che hanno consentito mediante l'esame comparativo delle stesse di stabilire che la firma oggetto di querela di falso è, invece, genuina.
4.2.6. Infine, risultano inammissibili in quanto generiche le censure di cui ai punti sub
5, 6 e 7 dell'atto di appello, che, cioè, i termini di confronto sono stati elaborati senza tener conto del patrimonio grafico nel suo complesso, che la perizia è orientata a un risultato prestabilito trascurando le differenze tra i modelli utilizzati, che le analogie rilevate dal TU sono poco coerenti e contengono forzature interpretative, che il TU non ha valutato che la firma esaminata poteva essere il prodotto di un'imitazione a mano libera.
Si tratta di doglianze articolate su principi generali, che non si traducono in una censura concreta all'operato del TU, non mettono in dubbio né la scientificità del sistema di verifica utilizzato, nè la logicità e l'attendibilità delle conclusioni a cui il TU è giunto,
Le stesse censure, che si ribadisce, non indicano errori del TU, si traducono in una mera diversa valutazione fatta dalla parte, in quanto tale del tutto irrilevante.
Tanto si osserva anche sulla scorta dell'interpretazione della Suprema Corte, che ha ritenuto che le contestazioni alla TU sono inefficaci e prive di pregio quando, come nel caso in esame, non risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni di accertamenti necessari, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte (cf. Cass. n. 7341/2004).
Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. In virtù della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante le spese di lite del presente grado giudizio, e riconosciute all'appellato nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di Per_1 complessità media, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
8 Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere III Sezione Civile, n. 2161/2023, notificata in data 1.09.2023, così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore del Parte_1 CP_1
appellato, delle spese di lite, che liquida in € 4.300,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4296 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere III Sezione Civile, n.
2161/2023, notificata in data 1.09.2023, con OGGETTO: “Querela di falso”, riservato in decisione dal Collegio all'esito della trattazione scritta del 30.04.2025.
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'attto di appello, dall'avv. Silvio Falato, (c.f.:
presso il cui studio domicilia, in Guardia Sanframondi (BN), al C.F._2
Corso Umberto I, n. 347.
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
Dr. con sede alla Piazza Municipio, Gioia Sannitica (CE), Controparte_2
rappresentato e difeso giusta D.G.C. n. 8/2024 ed in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. PUCINO RAFFAELE (c.f.: C.F._3
presso il cui studio alla Via Roma n. 34, Gioia Sannitica (CE), elettivamente domicilia.
Appellato
e con l'intervento necessario della
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato al Controparte_1 Pt_1
ha esposto:
[...]
--che nell'ambito del giudizio dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, ricorso n.
3142/2016 promosso nei confronti del e Controparte_1 Controparte_3 avente ad oggetto l'annullamento della determina n. 01/2016 a firma del Commissario ad acta presso il con cui viene stabilito per il giorno 13 Controparte_1
luglio 2016 lo sgombero da persone e cose dell'intero fabbricato sito in località Calvisi, via San Mandato, n. 38, il G.A. ha disposto l'acquisizione di una dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata di documentazione circa la modalità di comunicazione/notificazione dell'Ordinanza Comunale n. 54/2008 del 23 dicembre
2008;
--che il in data 29 giugno 2017 depositava presso il TAR Controparte_1 tutti gli atti del procedimento, fra cui l'Ordinanza Comunale n. 54/2008 corredata di relata di notifica e firma per ricevuta in calce a nome effettuata Parte_1
dal Messo Comunale di detto Comune;
--che egli attore ne rilevava la falsità e che il TAR sospendeva il procedimento per l'inoltro della querela di falso dinanzi al G.O;
--che egli ha interesse all'accertamento e conseguente dichiarazione della falsità della firma a sè riferita, apposta sulla relata di notifica in calce all'Ordinanza Comunale n.
54/2008, non avendola mai sottoscritta;
Fatte queste premesse, rassegnava le seguenti conclusioni:
“… Ritenere e dichiarare la falsità materiale della firma a nome Parte_1 apposta sulla relata di notifica in calce all'Ordinanza Comunale n. 54/2008 del
; Controparte_1
- Adottare ogni altro consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e
227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio” 1.1. Instaurato il contraddittorio si costituiva il eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della querela chiedendone il rigetto.
1.2. Istruita la causa mediante TU grafologica volta a verificare l'autenticità della sottoscrizione impugnata per falsità, il tribunale ha respinto la domanda, condividendo le conclusioni del TU circa la genuinità della firma e la sua riferibilità all'attore.
3 2. Avverso detta decisione propone appello articolando i seguenti Parte_1
motivi:
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli art. 221 e s.. c.p.c. per aver il giudice di prime cure nominato il TU grafologo senza procedere all'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, la cui risposta negativa, mancata risposta o mancata comparizione rende inutilizzabile il documento di cui è dedotta la falsità.
Il vizio procedurale implicherebbe secondo l'appellante che la sentenza è inutiliter data.
2.2. Con il secondo motivo denuncia diversi vizi della perizia grafologica e, segnatamente:
--il Ctu lo ha sottoposto a saggio grafico senza esservi autorizzato dal giudice;
--la forma apposta in calce al documento di identità è scarsamente utilizzabile perché coperta da una pellicola plastica che ha alterato la qualità del tracciato, rendendola di fatto inservibile ai fini peritali;
--le firme utilizzate sono distanti cronologicamente dalla firma che è oggetto di accertamento, atteso che consistono in quella apposta per sottoscrivere la procura speciale per querela di falso in data 18.9.2017 (successiva di circa 8 anni) e quella apposta il 12.11.2020 in sede di saggio grafico (successiva di circa 11 anni);
--il ctu non ha adeguatamente valutato i tre piccoli tratti trasversali alla base della lettera
“P”, in particolare i tratti che impediscono la piena leggibilità dell'allografo iniziale e la sezione di collegamento con la lettera contigua;
inoltre, il TU non ha correttamente valutato che parte del tracciato anomalo attraversa la prima sezione della firma alterando il tracciato stesso;
--infine, i termini di confronto sono stati elaborati senza tener conto del patrimonio grafico nel suo complesso;
la perizia è orientata a un risultato prestabilito trascurando le differenze tra i modelli utilizzati (punto sub 5 di pagina 12 dell'atto di appello); le analogie rilevate dal TU sono poco coerenti e contengono forzature interpretative
(punto sub 6 di pagina 12 dell'atto di appello); il TU non ha valutato che la firma esaminata poteva essere il prodotto di un'imitazione a mano libera (punto sub 7 di pagina 12 dell'atto di appello). 3. Instaurato il contraddittorio, con memoria in data 19 Febbraio 2024 si è costituito il appellato, che con varie argomentazioni ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Fissata la prima udienza per il 13 marzo 2024, nominato il giudice istruttore, stabilita per la prima udienza la trattazione scritta, il giudice istruttore ha rinviato al 12 marzo
4 2025 dinanzi a sé, assegnando termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per depositare gli scritti difensivi finali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica, da entrambe le parti.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Il processo è stato riservato dal giudice istruttore alla decisione collegiale con ordinanza pubblicata il 13.03.2025, all'esito della trattazione scritta del 12.03.2025.
Il Collegio con ordinanza in data 10 aprile 2025 ha rinviato al 30 aprile 2025 l'udienza di decisione della causa, per consentire la comunicazione di cnacelleria alla porcura
Generale, fino a quella data non effettuata.
All'esito della trattazione scritta in data 30 aprile 2025, la Corte, acquisite le note delle parti sostitutive della presenza fisica in udienza, ha riservato al causa in decisione.
Motivi della decisione
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. E' infondato il primo motivo con cui deduce la violazione degli Parte_1
art. 221 e ss. c.p.c. per aver il giudice di prime cure nominato il TU grafologo senza procedere all'interpello della parte che ha prodotto la scrittura, la cui risposta negativa, mancata risposta, o mancata comparizione, rende inutilizzabile il documento di cui è dedotta la falsità.
Il vizio procedurale implicherebbe secondo l'appellante che la sentenza è inutiliter data.
Il motivo è infondato, atteso che nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio pendente davanti al giudice amministrativo, l'art. 222 c.p.c. non si applica, perché nel giudizio amministrativo la materia è disciplinata puntualmente dagli artt. 41
e 42 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, che regolano in modo autonomo la verifica del requisito della rilevanza della querela ai fini della decisione, e non contemplano l'interpello della parte contro la quale la querela di falso è proposta.
La questione è già passata al vaglio del giudice di legittimità, la cui interpretazione è nel senso che “la verifica della rilevanza della querela di falso incidentale per la decisione della causa principale, senza dubbio pregiudiziale al giudizio sulla querela medesima, costituisce un momento del procedimento principale, e compete esclusivamente al giudice della causa principale. L'eventuale error in procedendo commesso dal giudice della causa principale troverebbe in ogni caso il suo rimedio all'interno della causa principale, e di regola nell'impugnazione che è data contro la decisione di merito, giacché quella è la sola sede nella quale la decisione sul punto possa tradursi in una
5 pronuncia di merito suscettibile di passare in cosa giudicata. Ne discende che il giudice ordinario, nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio amministrativo, non può disporre l'interpello in applicazione dell'art. 222 c.p.c., giacché questa disposizione non è interna al procedimento incidentale della querela di falso, ma ne costituisce un presupposto, che appartiene appunto al procedimento principale nel quale è valutato dal giudice del merito” (così Cass. civ. n. 20233/2011).
Il combinato disposto delle norme citate fa sì che il giudice ordinario non possa disporre l'interpello, ai sensi dell'art. 222 c.p.c. per conoscere se la parte che ha prodotto il documento intenda valersene, atteso che tale disposizione non è interna al procedimento di accertamento del falso ma costituisce un adempimento di verifica preliminare di rilevanza rimesso al giudice della causa principale, nella specie, tuttavia, ad esso non tenuto per l'inapplicabilità dello stesso art. 222 c.p.c..
4.2.1. La censura relativa all'inutilizzabilità del saggio grafico in quanto non previsto nell'ordinanza del giudicante di nomina del TU, è resa inammissibile dal fatto che - come precisato anche dal TU in sede di risposta ai rilievi critici formulati alla sua bozza (cf pagina 29 dell'elaborato peritale) - in sede di inizio operazioni peritali è stato chiesto al signor se era disponibile a rilasciare il saggio Grafico, utile Parte_1
ai fini comparativi;
egli ha prestato il suo assenso.
Fermo restando che far svolgere un saggio grafico è nella prassi un mezzo costante di esecuzione della perizia grafologica, connaturato all'accertamento che spetta al TU, in quanto tale sempre ammissibile, come del resto ampiamente motivato dal giudice di prime cure, anche a voler ritenere indispensabile l'autorizzazione del giudicante, il giudice ha comunque dato la sua ratifica successiva, di guisa che anche sotto tale profilo la censura si palesa priva di pregio.
4.2.2. Quanto alla difesa circa l'inutilizzabilità della forma apposta in calce al documento di identità perché coperta da una pellicola plastica che ha alterato la qualità del tracciato, ma anche delle firme apposte per sottoscrivere la procura speciale per querela di falso in data 18.9.2017 e in occasione del saggio grafico, la censura è pretestuosa, non traducendosi in una critica scientifica all'operato del TU e trattandosi di documenti che stesso ha messo a disposizione. La pretestuosità si Parte_1 apprezza tanto più se si considera che le due “criticate” scritture di comparazione sono anche le uniche messe a disposizione dall'attore (la carta di identità e la procura ad litem), a cui si è aggiunta la redazione della propria firma in sede di saggio grafico.
Si tratta di due scritture di comparazione indispensabili ai fini di procedere
6 all'accertamento, in assenza delle quali il giudice non avrebbe potuto far svolgere la perizia, con ogni conseguenza in merito all'inammissibilità della querela di falso.
4.2.3. Venendo all'esame della censura sulla distanza temporale tra le sottoscrizioni comparate, nessuna evidenza scientifica afferma che il trascorrere del tempo sia di impedimento alla comparazione.
Al contrario, il TU ha esplicitamente riferito che mediante il saggio grafico “sono emerse le costanti grafiche che si mantengono nel tempo” e che nel caso di specie sono numerose (vds pag. 27 della TU, più avanti riportata).
4.2.4. Ancora, non è censurabile il TU per non aver, a dire dell'appellante, valorizzato i tre piccoli tratti trasversali sulla firma oggetto della verifica di autenticità; al contrario di quanto si sostiene in appello, il TU li ha esaminati ed ha chiarito che questi piccoli tratti non compromettono affatto la leggibilità del cognome virgola di guisa che Pt_1
la censura è pretestuosa e infondata.
Dice il ctu che questi tratti “non compromettono la leggibilità e la spontaneità del gesto di cui la firma in verifica si caratterizza. Come si può osservare questa peculiarità grafica è insita nella gestualità grafica autografa essendo presenti anche nella firma rilasciata durate il saggio grafico “tratti anomali posti sulla (P)” che non ne compromettono la leggibilità”: orbene, questa motivata affermazione del TU non è sottoposta ad alcuna scientifica censura.
4.2.5. Ancora, in risposta alla critica che il TU non ha correttamente valutato che parte del tracciato anomalo attraversa la prima sezione della firma, deve, di contro, evidenziarsi che il TU ha motivato le sue conclusioni in modo puntuale, analitico, approfondito e scientifico e con affermazioni del cui rigore logico e della cui attendibilità non vi è motivo alcuno di dubitare, illustrando in concreto quali sono i tratti comuni a tutte le firme esaminate. Tratti comuni che, dopo essere stati in modo completo esposti, illustrati e sviscerati dal TU sono poi contenuti in un suo elenco conclusivo che per comodità di lettura qui si riporta: “L'esame grafologico ha evidenziato concordanze di carattere grafo-motorio ed automatizzazione acquisita.
Concordanze nel ductus grafico, scrittura sciatta, calibro ed estensioni verticali, rapporto con il rigo, coesione collegamenti, pressione scrittoria, tratto, movimento curvoangolo, pendenze-leggere contorsioni tra la “a” e la “s”, ampiezze largo tra lettere e parole, aspetti tipici e caratterizzanti la scrittura autografa, tratto orizzontale tra la doppia “pp”, assenza della “i” tratto di avvio della maiuscola “P” ” (così a pagina 27 dell'elaborato peritale); ed ancora: . “Tra la firma in verifica e le comparative
7 acquisite vi è congruenza nel Tratto nella Pressione Scrittoria, nel Ritmo, nel Ductus, nella Coesione, nella Disposizione nello Spazio, nei Raccordi, nel movimento Curva, nelle Angolosità; elementi non esaminati nelle brevi note di CTP” (così a pagina 31 dell'elaborato peritale).
Risulta dirimente che non siano oggetto di critica specifica le affermazioni del TU che evidenziano in concreto i tratti comuni tra le diverse forme, che hanno consentito mediante l'esame comparativo delle stesse di stabilire che la firma oggetto di querela di falso è, invece, genuina.
4.2.6. Infine, risultano inammissibili in quanto generiche le censure di cui ai punti sub
5, 6 e 7 dell'atto di appello, che, cioè, i termini di confronto sono stati elaborati senza tener conto del patrimonio grafico nel suo complesso, che la perizia è orientata a un risultato prestabilito trascurando le differenze tra i modelli utilizzati, che le analogie rilevate dal TU sono poco coerenti e contengono forzature interpretative, che il TU non ha valutato che la firma esaminata poteva essere il prodotto di un'imitazione a mano libera.
Si tratta di doglianze articolate su principi generali, che non si traducono in una censura concreta all'operato del TU, non mettono in dubbio né la scientificità del sistema di verifica utilizzato, nè la logicità e l'attendibilità delle conclusioni a cui il TU è giunto,
Le stesse censure, che si ribadisce, non indicano errori del TU, si traducono in una mera diversa valutazione fatta dalla parte, in quanto tale del tutto irrilevante.
Tanto si osserva anche sulla scorta dell'interpretazione della Suprema Corte, che ha ritenuto che le contestazioni alla TU sono inefficaci e prive di pregio quando, come nel caso in esame, non risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni di accertamenti necessari, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte (cf. Cass. n. 7341/2004).
Per tutti i motivi esposti l'appello è respinto.
5. In virtù della soccombenza, vengono poste a carico dell'appellante le spese di lite del presente grado giudizio, e riconosciute all'appellato nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. ) di Per_1 complessità media, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria in appello, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
8 Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere III Sezione Civile, n. 2161/2023, notificata in data 1.09.2023, così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione, in favore del Parte_1 CP_1
appellato, delle spese di lite, che liquida in € 4.300,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c.;
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2025
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo