Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 35867
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Sentenza 10 settembre 2024

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2024, n. 35867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35867
    Data del deposito : 10 settembre 2024

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