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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa AO Di CO Presidente dott.ssa OF NC Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 160-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di:
IMPRESA INDIVIDUALE “ ” (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Montagnana (PD), via Luppia San Zeno n. 43,
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 11.12.2025 da parte della stessa debitrice;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
rilevato che il ricorso, unitamente ai documenti allegati, è stato comunicato al Pubblico
Ministero in data 11.11.2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che ha la sede nel Controparte_1 circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI ed essa ha ad oggetto la confezione di articoli tessili per arredamento casa e giardino;
premesso che sulla base del ricorso e della documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che, alla data del 20.11.2025 la posizione debitoria complessiva ammontava ad € 2.327.003,00;
ritenuto che
la ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dalle seguenti circostanze:
• l'esercizio 2023 si è chiuso con una perdita di € 95.000,00 a fronte di un fatturato che ammontava a circa € 680.000,00; • l'esercizio 2024, a fronte di un fatturato aumentato a circa € 900.000,00, ha registrato una perdita di oltre € 800.000,00 per effetto della notifica di cartelle di pagamento con irrogazione di sanzioni e per la svalutazione del magazzino, divenuto ormai obsoleto;
• l'avvio del canale e-commerce su piattaforma a partire da febbraio 2024, sviluppato CP_2 per rilanciare la vendita dei prodotti tessili e della linea prima infanzia, non ha sortito esito positivo;
• l'attività di produzione è cessata definitivamente nel mese di luglio 2025; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_3
(P.IVA , con sede legale in Montagnana (PD),
[...] P.IVA_1 via Luppia San Zeno n. 43, nomina la dott.ssa OF NC Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina all'imprenditore individuale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture CP_1 contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCII, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742, stabilisce il giorno 08.04.2026 ad ore 11:50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
OF NC AO Di CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa AO Di CO Presidente dott.ssa OF NC Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 160-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di:
IMPRESA INDIVIDUALE “ ” (P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Montagnana (PD), via Luppia San Zeno n. 43,
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 11.12.2025 da parte della stessa debitrice;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
rilevato che il ricorso, unitamente ai documenti allegati, è stato comunicato al Pubblico
Ministero in data 11.11.2025; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che ha la sede nel Controparte_1 circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2
e 121 CCI ed essa ha ad oggetto la confezione di articoli tessili per arredamento casa e giardino;
premesso che sulla base del ricorso e della documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che, alla data del 20.11.2025 la posizione debitoria complessiva ammontava ad € 2.327.003,00;
ritenuto che
la ricorrente versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dalle seguenti circostanze:
• l'esercizio 2023 si è chiuso con una perdita di € 95.000,00 a fronte di un fatturato che ammontava a circa € 680.000,00; • l'esercizio 2024, a fronte di un fatturato aumentato a circa € 900.000,00, ha registrato una perdita di oltre € 800.000,00 per effetto della notifica di cartelle di pagamento con irrogazione di sanzioni e per la svalutazione del magazzino, divenuto ormai obsoleto;
• l'avvio del canale e-commerce su piattaforma a partire da febbraio 2024, sviluppato CP_2 per rilanciare la vendita dei prodotti tessili e della linea prima infanzia, non ha sortito esito positivo;
• l'attività di produzione è cessata definitivamente nel mese di luglio 2025; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti Controparte_3
(P.IVA , con sede legale in Montagnana (PD),
[...] P.IVA_1 via Luppia San Zeno n. 43, nomina la dott.ssa OF NC Giudice Delegato per la procedura nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina all'imprenditore individuale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture CP_1 contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCII, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742, stabilisce il giorno 08.04.2026 ad ore 11:50 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
OF NC AO Di CO