Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00105/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2025, proposto da
Gran Paradiso Capital S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Canonaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NE ZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
NE Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Api, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti di sospensione del procedimento per l'ottenimento di Autorizzazione Unica Regionale Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzarsi in Comune di OG (TE) e delle opere di connessione ricadenti nei comuni di OG e MP del Tronto (AP)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NE ZO e di NE Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR EL ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. La società Gran Paradiso Capital S.r.l. ha presentato in data 29 marzo 2022 istanza alla NE ZO per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, finalizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 9.116,4 kWp, da realizzarsi nel Comune di OG (TE), nonché delle relative opere di connessione alla rete elettrica, ricadenti in parte nel territorio del medesimo Comune e in parte nel Comune di MP del Tronto (AP), in NE Marche.
In pari data, la società ha altresì presentato istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
Nel corso del procedimento, la NE ZO ha ritenuto che, trattandosi di opera avente carattere sovraregionale, il progetto dovesse essere autorizzato mediante due distinti provvedimenti, uno di competenza della NE ZO e uno di competenza della NE Marche, limitatamente al tratto di elettrodotto ricadente nel rispettivo territorio.
Tale impostazione è stata contestata dalla NE Marche, la quale ha sostenuto la competenza della NE ZO al rilascio di un’unica Autorizzazione unica, previo coinvolgimento dell’amministrazione marchigiana nell’ambito della conferenza di servizi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DM 10 settembre 2010.
Nel frattempo, a seguito delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza speciale PNRR, la società proponente ha presentato una variante progettuale, prevedendo l’interramento dell’elettrodotto originariamente ipotizzato in soluzione aerea.
La NE ZO non ha adottato la determinazione conclusiva del procedimento, né ha provveduto al rilascio dell’Autorizzazione unica richiesta.
Con nota del 3 aprile 2025, la NE Marche ha evidenziato carenze della precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ritenendo necessario l’avvio di una nuova valutazione ambientale, estesa anche alle opere di connessione ricadenti nel proprio territorio.
Recependo tali osservazioni, la NE ZO, con nota del 15 aprile 2025, ha invitato la società ricorrente a presentare una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e, con successiva nota del 28 aprile 2025, ha disposto la sospensione del procedimento di Autorizzazione unica, in attesa dell’espletamento della nuova procedura ambientale.
La società ricorrente ritiene tali atti illegittimi in quanto determinano una ingiustificata retrocessione del procedimento amministrativo a una fase già conclusa, nonché una violazione dei termini perentori previsti dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
Avverso i predetti provvedimenti, la società Gran Paradiso Capital S.r.l. ha proposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, l’accertamento del silenzio‑inadempimento della NE ZO e la condanna della stessa al risarcimento del danno asseritamente subito.
Si sono costituite la NE ZO e la NE Marche resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. In primo luogo, il collegio, in accoglimento della censura verbalizzata in udienza dispone lo stralcio della memoria della NE Marche depositata solo in data 28 gennaio 2026, oltre il termine fissato dal codice del processo amministrativo.
Nel merito, con il primo motivo di ricorso si intende censurare la posizione espressa dalla NE ZO nei propri atti in merito alla competenza a rilasciare il provvedimento richiesto.
Secondo la prospettazione della NE ZO, non sussistendo una specifica normativa in merito alle autorizzazioni per progetti c.d. infraregionali, “il progetto nella sua interezza non può essere autorizzato da una sola autorità competente, dal momento che mancano i presupposti normativi” e che “ciascuna NE non può in alcun modo esercitare potestà amministrativa oltre i propri limiti amministrativi”, con la conseguenza – affermata da NE ZO – che il progetto andava autorizzato con due distinti provvedimenti, vale a dire autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciata dalla NE ZO per l’impianto fotovoltaico e per la linea elettrica nella parte ricadente nei limiti amministrativi della NE ZO, ed una pari autorizzazione della NE Marche per il solo tratto della linea elettrica ricadente nell’ambito del territorio amministrativo di tale Ente.
Secondo la ricorrente, l’Amministrazione competente, invece, deve individuarsi nella NE ZO con il coinvolgimento della NE Marche nell’ambito della conferenza di servizi, con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di atti di dissenso espresso entro il termine del comma 2 lett. c) dell’art. 14-bis, la NE ZO era tenuta ad emettere il provvedimento finale.
La censura è infondata.
In particolare, pur condividendo la censura relativa all’Autorità competente a rilasciare l’Autorizzazione unica, non può essere condivisa la conclusione alla quale perviene parte ricorrente.
Nello specifico, il collegio ritiene condivisibile la ricostruzione volta ad individuare la NE ZO come Autorità competente ad esprimersi sull’intero progetto e ciò sulla base del principio di semplificazione, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (applicabile ratione temporis), nonché dei commi 10.5, 10.6 e 10.7 delle Linee Guida approvate con DM 10.09.2010, le quali attribuiscono all’Amministrazione Procedente, qui NE ZO (individuata dal comma 10.5 nell’Ente in cui ricade il maggior numero di componenti dell’impianto), il potere di rilasciare il provvedimento di autorizzazione unica previo coinvolgimento nel procedimento della NE (o Provincia) interessata (così art. 10.7).
Per effetto di tale previsione, ferma la competenza della NE ZO di emettere il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il coinvolgimento della NE Marche voluto dalla normativa deve avvenire nell’ambito della conferenza dei servizi secondo le regole proprie dell’art. 14-bis della L. 241/1990.
Tale competenza è ritenuta anche dalla NE Marche che ha infatti invitato l’Ufficio della NE ZO, con nota del 16.09.2024, a riaprire i termini della conferenza dei servizi decisoria, rimodulandola in conformità alla normativa di riferimento Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e relative linee guida DM 10/09/2010, prevedendo l’acquisizione della intesa della NE Marche.
Diversamente però da quanto deduce la ricorrente, è invece evidente che nessun parere positivo ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ha espresso l’Ufficio della NE Marche, posto che la NE ZO nel procedimento di A.U. non ha richiesto l’espressione dell’intesa dalla NE Marche, ma a seguito della presentazione della variazione progettuale, con la nota prot. 2888937 del 11.07.2024 ha invitato la NE Marche a svolgere il separato “procedimento amministrativo “di propria competenza” finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione unica per le opere di connessione localizzate nel territorio marchigiano seppure “favorendo il massimo coordinamento possibile nei limiti consentiti dal proprio ordinamento con il procedimento di autorizzazione unica condotto dalla NE ZO”.
Pertanto è infondata la domanda finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo in termini favorevoli all’istante sul presupposto che la procedura si sarebbe conclusa, peraltro positivamente, con il rilascio di tutti i necessari assensi.
3.§. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per motivi di connessione logico – giuridica si ritiene di scrutinare congiuntamente, si sostiene che l’Ente Regionale marchigiano, pur correttamente affermando che la NE Marche “deve partecipare al procedimento in essere al fine di rilasciare un atto di intesa relativamente alle opere ricadenti nel territorio della NE Marche, sulla base del quale l’amministrazione procedente potrà rilasciare l’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e di tutte le infrastrutture e opere connesse, comprese quelle che interessano il territorio marchigiano”, non ha espresso alcun parere, con la conseguenza che deve intendersi verificato il silenzio assenso così come previsto dalla normativa.
Conseguentemente, nei termini previsti dalla legge ed in difetto di posizioni ostative espresse, la NE ZO avrebbe dovuto assumere – nei tempi previsti – la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi e, quindi, il provvedimento finale.
Inoltre si sostiene la violazione di legge, ed eccesso di potere, dell’Ente Regionale anche sotto il profilo della violazione del termine ex art. 12, comma 4 della L. 387/2003 per il rilascio del provvedimento espresso; con conseguente silenzio-inadempimento dell’Amministrazione che si chiede a questo Tribunale Amministrativo di accertare a valle dell’annullamento dell’illegittimo provvedimento di sospensione.
La censura è infondata.
La NE ZO, di seguito al progetto in variante, non ha avviato un procedimento finalizzato al rilascio di una autorizzazione unica di propria competenza per l’intero impianto, comprendente anche le opere di connessione site nella NE Marche, né ha avviato il procedimento per l’acquisizione del parere o dell’intesa della NE Marche a riguardo, e infatti la NE Marche non ha rilasciato alcun parere sul progetto di variante, essendo in corso mere interlocuzioni con l’omologo ufficio della NE ZO finalizzate a definire la procedura amministrativa corretta da seguire in conformità alla normativa di riferimento allo stato vigente.
Le integrazioni richieste con la nota del 16.12.2022 dall’Ufficio Fonti Energetiche della NE Marche, a seguito della convocazione della conferenza di servizi, da parte della NE ZO, con la nota del 25.11.2022, riguardavano infatti il progetto originario delle opere di connessione aeree ubicate nel territorio marchigiano, poi sostituito dalla variante presentata dal 2024, trasmessa alla NE Marche con la nota del 11.07.2024, con la quale la NE ZO ha riaperto i termini della conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ma al contempo ha specificato di doversi emettere due Autorizzazioni distinte, una dalla NE ZO e una dalla NE Marche, in due procedimenti diversi separati, seppur ricercando per quanto possibile di volgerli in maniera coordinata.
Pertanto, non può ritenersi concluso alcun procedimento autorizzativo specie laddove la ricorrente debba riavviare la procedura di VIA per il progetto.
La ricorrente, inoltre, contesta la nota Prot. RA n. 0173797/25 del 28.04.2025 del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della NE ZO DPC025, con la quale, in relazione al procedimento per il rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, disponeva la sospensione del procedimento in attesa dell’espletamento delle procedure di valutazione ambientale ex D.Lgs. 152/06.
Anche le predette censure sono infondate.
La Società ricorrente riferisce che, essendo intenzionata a realizzare un impianto fotovoltaico a terra, della potenza nominale di 9.116,4 Kwp, ricadente in parte (per quanto concerne i moduli fotovoltaici, le componenti di generazione elettrica e parte delle opere di connessione) nel Comune di OG, in Provincia di Teramo, ubicato nel territorio della NE ZO e, in parte, (ossia per la restante parte delle opere di connessione), nel Comune di Monsampaolo del Tronto, in Provincia di Ascoli Piceno, ricadente nel territorio della NE Marche, la stessa avrebbe presentato alla NE ZO, con propria nota del 29.03.2022, acquisita al protocollo di detto Ente al n. 12190 del 30.03.2022, istanza di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, per l’integrale progetto, conclusosi, in data 16.06.2022, con provvedimento della NE ZO prot. n. 3684/2022 di non assoggettabilità a VIA.
Dalla documentazione depositata, però, si evince che il Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della NE Marche è venuto a conoscenza del progetto della ricorrente, per la prima volta, con la nota della NE ZO prot. 10510 del 03.01.2025, con la quale il corrispondente Servizio Valutazioni Ambientali della NE ZO faceva presente che:
- “La Ditta Gran Paradiso Capital S.r.l., con nota acquisita agli atti al ns. prot. n. 124190 del 30/03/2022, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto di “Realizzazione ed esercizio impianto fotovoltaico su area ex cava con attività di recupero ambientale completata” indicando, quali Enti e Amministrazioni interessati dall’intervento, il Comune di OG e la Provincia di Teramo (…)
- Successivamente, con nota acquisita al ns. prot. n. 30183 del 25/01/2024, lo stesso proponente ha presentato istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del citato decreto, per la “Variazione soluzione tracciato elettrodotto 20 kV, da aerea a interrata, su strada pubblica”, indicando, nell’istanza, che la modifica riguardava i Comuni di OG (TE) e MP del Tronto (AP).
- Tale proposta (…) è stata valutata con Giudizio n. 4214 del 23/04/2024, con il quale il CCR-VIA ha preso atto che la modifica, rientrando all’interno della fattispecie di cui ai commi 9 e 9-bis del citato art. 6, fosse da escludere dal campo di applicazione del Titolo III alla Parte Seconda del T.U.A.”.
In merito a quanto esposto nel ricorso, dunque, non risulta corretta l’affermazione della Società Gran Paradiso secondo la quale l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata avrebbe riguardato “l’integrale progetto”, comprensivo, cioè, sia dell’impianto, che delle relative opere di connessione.
In particolare, risulta che la documentazione progettuale e il conseguente procedimento avviato non riguardavano le opere di connessione, delle quali parte ricadevano nel territorio marchigiano, ma solo l’area occupata dall’impianto fotovoltaico ubicato interamente nella NE ZO.
Così come non è corretta la affermazione della Società secondo cui la NE Marche sarebbe stata coinvolta nel procedimento di screening per esprimere il parere ambientale di competenza e che il provvedimento conclusivo della NE ZO n. 3684/2022, recante il giudizio di esclusione da VIA, si sarebbe espresso sull’intero progetto nella sua integralità, non avendo invece riguardato, appunto, le opere di connessione.
Conseguentemente, a fronte della rilevata necessità di effettuare una nuova procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi degli artt. 19 e 30 del D. Lgs. 152/2006, per l’impianto e le relative opere di connessione, ivi incluse, stavolta, anche quelle ricadenti nel territorio marchigiano, come risultante dal progetto integrale depositato in sede di procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la NE ZO, quale Autorità competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, non poteva far altro che sospendere il procedimento in linea a quanto previsto dallo stesso art 12, comma 4, del D. Lgs n 387/2003 s.m.i., in quanto il Legislatore ritiene propedeutico/prioritario l’espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità sugli interventi da realizzare, per garantire, come sopra ricordato, che gli stessi siano conformi alle normative vigenti e che i potenziali impatti ambientali, laddove verificati come esistenti siano adeguatamente valutati e mitigati.
Dunque la conclusione del procedimento per il rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, non può intervenire se non si acquisiscono gli esiti della verifica di assoggettabilità dinanzi, nel caso di specie, al Servizio regionale competente della NE ZO (Servizio Valutazioni Ambientali DPC002), tenendo conto che nella verifica di assoggettabilità verrà acquisita anche la determinazione della NE Marche sulla valutazione dell’impatto interregionale, perché questa procedura si svolge secondo i previsti canoni dell’art. 30 del D.Lgs. 152/06, quindi tramite l’intesa tra la NE ZO e la NE Marche su uno studio preliminare ambientale che abbia oggetto sia l’impianto che le opere di connessione.
In definitiva, correttamente la NE ZO ha invitato la proponente a presentare una nuova istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l’integrale progetto che comprenda non solo l’impianto fotovoltaico ma anche le opere di connessione e nel cui procedimento dovrà essere coinvolta e acquisita l’intesa della
NE Marche in precedenza non coinvolta.
Corretta è la successiva nota della NE ZO autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica di sospendere il procedimento di autorizzazione unica nell’attesa dell’espletamento della procedura di VIA in quanto così previsto dall’art. 12 del Dlgs 387/2003 e dalle relative linee guida ministeriali approvate con DM del 10.09.2010 punto 14.13.
Dalla predetta ricostruzione dell’iter procedimentale si evince come la NE non sia incorsa in alcun ritardo nell’espletamento del procedimento di A.U. richiesta dalla ricorrente.
Depone in tal senso lo stesso art. 12, comma 4, del D.Lgs n 387/2003, s.m.i., il cui comma 4 espressamente fa salvi i casi in cui i progetti sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D. Lgs n. 152 D.Lgs. n. 152/2006 e questa ipotesi è proprio quella configurata nell’odierno caso di specie.
Inoltre, il ritardo è da attribuire alla stessa ricorrente che con nota del 27/3/2023, chiedeva al competente Servizio regionale la sospensione del procedimento per trasmettere la variante progettuale relativa alle opere di connessione, al fine di adeguare il progetto alle prescrizioni richieste dalla Soprintendenza Speciale PNRR con il parere del 15/02/2023 – Prot. 0002129-P, per la parte riguardante il tracciato delle opere di connessione, ovverossia modifica da tracciato aereo a tracciato sotterraneo.
Orbene, la ricorrente ha presentato la suddetta variante progettuale circa 1 anno dopo e precisamente il 12/2/2024.
Dunque, da tutto quanto sopra esposto, emergono le vicende complesse che hanno caratterizzato il procedimento di A.U. e per le quali, è evidente che il ritardo non è ascrivibile alla responsabilità della NE ZO in quanto la ricorrente:
- ha determinato uno stallo nella procedura presentando la suddetta variante progettuale circa 1 anno dopo la richiesta;
- era consapevole della non corrispondenza tra il progetto presentato a marzo 2022 per la verifica dell’assoggettabilità e quello presentato il 16/05/2022 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art 12 D.Lgs n. 387/2003;
- non dà contezza dell’esecuzione degli adempimenti imposti da ENAC con il proprio parere del 08/08/2024.
4.§. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’eccesso di potere “che dirama i suoi effetti nei successivi provvedimenti resi dalle Autorità Regionali, fino alla disposta sospensione di cui al provvedimento prot. 0173797/25 del 28.04.2025 della NE ZO, sotto il duplice profilo sia della violazione dei principi di collaborazione, buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, sia per ingiustificato aggravio del procedimento amministrativo - allo stato - retrocesso nuovamente alla fase di verifica dell’assoggettabilità a VIA”.
Nella sostanza si afferma che la NE Marche, pur convocata nella conferenza di servizi indetta e pur formulando ivi richieste di integrazioni, non ha espresso un parere negativo in relazione alla Via né richiesto la sua apertura.
In punto la ricostruzione operata dalla ricorrente, come già sottolineato, è errata in quanto la conferenza di servizi nella quale la NE Marche ha chiesto integrazioni, alla quale si riferisce la ricorrente, non è pertinente al procedimento di screening di VIA ma al distinto procedimento di rilascio di autorizzazione unica ed ante variante.
Pertanto ai lavori della conferenza dei servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, la NE Marche si è espressa, come richiesto dalla stessa NE ZO, esclusivamente ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2023 e relative linee guida ed ai sensi della LR n. 19/1988 recante “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 V” e ha formulato la richiesta di integrazioni del 16.12.2022 che riguardava il progetto ante modifiche. Richiesta di integrazioni alle quali la Società ha dato un primo riscontro nel febbraio e marzo 2024, ma che ha poi di lì a poco presentato istanza di variante superando l’originario progetto delle opere di connessione alla quale si riferiva la richiesta di integrativa.
Per quanto riguarda, invece, le censure relative alla procedura di VIA, si rileva che a norma del punto 2, lett. b), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale gli “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”.
All’interno del concetto di “impianto” previsto dalla citata disposizione, rientrano anche le opere di connessione alla rete.
In tal senso, sussiste anche il chiarimento offerto dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 6651 del 15/01/2025 in risposta ad un interpello ambientale formulato dalla Provincia di Taranto con nota prot. 195992 del 28/10/2024, depositata agli atti del giudizio.
Di ciò si mostra consapevole la stessa società proponente, la quale, nel 2024, per introdurre una modifica delle opere di connessione, ha ritenuto di dover attivare la procedura di valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006.
Pertanto, l’elettrodotto non può essere “singolarmente considerato”, come afferma la parte ricorrente, bensì va riguardato come parte di un progetto più ampio che doveva esperire la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA nella sua interezza.
Ne consegue che, per la parte di impianto ricadente nel territorio marchigiano, la NE ZO doveva acquisire l’intesa della NE Marche ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
Nella NE Marche, in base alla legge 11/20019 ed alla D.G.R. 381/2025, l’Autorità Competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale è il Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, il quale, prima della nota della NE ZO acquisita al prot. 10510 del 03/01/2025, non è mai stato coinvolto nella valutazione del progetto.
Quest’ultimo, una volta ricevuta la nota del 03/01/2025, ha provveduto ad esprimere puntualmente la propria posizione, sostenendo che fosse necessario acquisire l’intesa della NE Marche in ordine all’esclusione dalla VIA.
Né il Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della NE Marche aveva l’onere di impugnare i precedenti giudizi espressi dal CCR-VIA della NE ZO, giacché quest’ultima, con nota prot. 413263 del 03/04/2025, ha aderito alla prospettazione giuridica effettuata della NE Marche, chiedendo alla Gran Paradiso Capital di presentare una nuova istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 e 30 del D.Lgs. 152/2006, per l’impianto e le relative opere di connessione.
5.§. L’infondatezza della domanda demolitoria e, conseguentemente, l’assenza di dimostrazione della spettanza del bene della vita ad essa sottesa, rende infondata la domanda risarcitoria.
6.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'ZO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere alla NE Marche.
Compensa nei confronti della NE ZO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR EL ET, Presidente FF, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR EL ET |
IL SEGRETARIO