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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8353/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8353/2018 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17.02.2025, vertente tra:
(C.F.: , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale sul minore rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto Persona_1 di citazione, dall'avv.to Giovanni Foglia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 216;
- ATTRICE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce della comparsa di costituzione dall'avv.to Vincenza De Martino presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via dei Fiorentini, n. 21;
- CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024.
Svolgimento del processo.
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 1 1. Con l'atto di citazione introduttivo della lite, nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , ha convenuto davanti a questo Tribunale Persona_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per Controparte_1 brevità “Istituto ”), per chiedere il ristoro dei danni subiti in conseguenza della caduta CP_1
occorsa al minore il 30 settembre 2014 alle ore 13:25 nel cortile dell'istituto convenuto, mentre giocava nell'orario scolastico. Nello specifico, l'attrice ha precisato che a seguito della caduta il minore riportò una “ferita lacero contusa regione frontale, escoriazione facciale e avambraccio destro”. Ha concluso, quindi, per la condanna dell'istituto convenuto al pagamento della somma di euro 10.828,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con la vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , eccependo la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione in quanto ritenuto estremamente generico e indeterminato, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta degli insegnanti presenti sul luogo, e l'arbitrarietà della quantificazione dei danni. Ha, quindi, insistito per il rigetto, con la vittoria delle spese del giudizio.
3. Prodotta documentazione, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi e rinviata per la decisione e discussione ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 28 novembre 2024.
Considerato che
in quella data numerosi procedimenti dovevano essere definiti con priorità assoluta in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la causa è stata riservata a sentenza con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, a confutazione della specifica eccezione sollevata dalla convenuta, va osservato che non può ritenersi nullo l'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove dalla lettura unitaria dell'atto introduttivo e dalle conclusioni emerge chiaro che la domanda è finalizzata all'ottenimento del risarcimento dei danni fisici subiti dal minore in conseguenza del sinistro verificatosi 30 settembre
2014.
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 2 Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa della parte convenuta, che ha articolato compiute difese in relazione al merito della pretesa.
2. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
2.1. In diritto, l'azione proposta, relativa al risarcimento dei danni che l'alunno si è auto procurato giocando nel cortile della scuola, va ricondotta all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., in virtù del vincolo negoziale che deriva dall'accoglimento della domanda di iscrizione. Tale vincolo determina l'insorgenza dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325)”.
Ne deriva, pertanto, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c. Di conseguenza, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. Cass.
Civ. Sez. n. 3695/2016).
Quanto al contenuto della prova liberatoria, l'istituto scolastico potrà vincere la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (v. da ultimo
Cass. Civ. 36723/2021 che ha confermato le precedenti sentenze Cass. n. 9542/2009; Cass.
24835/2011; Cass. 2413/2014, Cass. 23202/2015).
È bene precisare, a questo punto, che il grado di adeguatezza della vigilanza e, di conseguenza,
l'estensione del relativo obbligo, dovranno essere valutati sulla base dei fatti concreti, con particolare riguardo all'età, al grado di formazione e maturità del discente, nonché con riferimento alle condizioni ambientali di svolgimento delle attività didattiche (v. ex multis, Cass. 24835/2011).
2.2. Calando i principi appena esposti nel caso di specie, la circostanza che l'evento lesivo si sia verificato durante l'esecuzione della prestazione scolastica (id est orario scolastico) non è contestata, in quanto tutti i testi escussi hanno confermato l'orario prospettato in citazione, precisando che
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 3 usualmente i bambini trascorrevano del tempo nel cortile della scuola dopo aver consumato il pranzo.
Tuttavia, all'esito della espletata istruttoria ritiene il Tribunale che parte convenuta abbia pienamente assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sulla stessa incombente, dimostrando -attraverso la prova testimoniale- che l'attività in concreto svolta dal minore non presentava alcun carattere di pericolosità, e che la caduta al suolo non rappresentava un'evoluzione prevedibile, tale da giustificare l'interruzione dell'attività ludica.
Ed infatti, i testi escussi, e da ritenersi pienamente attendibili per essere stati personalmente presenti al momento della caduta del minore e privi di qualunque interesse alla decisione, hanno reso dichiarazioni intrinsecamente circostanziate, prive di contraddizioni ed estrinsecamente tra loro concordanti, sulla dinamica del sinistro
Nello specifico, e hanno precisato che il minore giocava con una CP_2 Controparte_3
macchinina piccolina, lanciandola in avanti sul pavimento del giardino e poi la raccoglieva. Nel raccogliere l'ultima volta la macchinina è caduto in avanti ed è andato a sbattere contro un pilastrino di legno presente in giardino, che era lontano dal luogo in cui il bambino lanciava l'oggetto.
Pertanto, non è ravvisabile in capo all' una responsabilità per omessa vigilanza. CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata da , quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nei Parte_1 Persona_1
confronti dell'Istituto scolastico paritario . CP_1
2.3. Resta assorbita ogni altra questione.
3. Le spese processuali sono a carico dell'attrice soccombente (art. 91 c.p.c.). La liquidazione delle stesse, in assenza di deposito di specifica notula, viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, così come integrato dal successivo
D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, previsti per lo scaglione di valore tra euro 5.201,00 e
26.000,00 così individuato in base al criterio del cd. decisum, applicati i valori minimi, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto e di una fase istruttoria non particolarmente articolata.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 8353
R.G.A.C. dell'anno 2018, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 4 1) rigetta la domanda proposta da , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sul minore nei confronti dell' , in persona del Persona_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
2) condanna , a rifondere in favore dell , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8353/2018 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 17.02.2025, vertente tra:
(C.F.: , nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 C.F._1
genitoriale sul minore rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto Persona_1 di citazione, dall'avv.to Giovanni Foglia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Anfiteatro Laterizio n. 216;
- ATTRICE -
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce della comparsa di costituzione dall'avv.to Vincenza De Martino presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via dei Fiorentini, n. 21;
- CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024.
Svolgimento del processo.
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 1 1. Con l'atto di citazione introduttivo della lite, nella qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore , ha convenuto davanti a questo Tribunale Persona_1
l' , in persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per Controparte_1 brevità “Istituto ”), per chiedere il ristoro dei danni subiti in conseguenza della caduta CP_1
occorsa al minore il 30 settembre 2014 alle ore 13:25 nel cortile dell'istituto convenuto, mentre giocava nell'orario scolastico. Nello specifico, l'attrice ha precisato che a seguito della caduta il minore riportò una “ferita lacero contusa regione frontale, escoriazione facciale e avambraccio destro”. Ha concluso, quindi, per la condanna dell'istituto convenuto al pagamento della somma di euro 10.828,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con la vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , eccependo la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione in quanto ritenuto estremamente generico e indeterminato, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto l'insussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta degli insegnanti presenti sul luogo, e l'arbitrarietà della quantificazione dei danni. Ha, quindi, insistito per il rigetto, con la vittoria delle spese del giudizio.
3. Prodotta documentazione, concessi i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi e rinviata per la decisione e discussione ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c. all'udienza del 28 novembre 2024.
Considerato che
in quella data numerosi procedimenti dovevano essere definiti con priorità assoluta in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la causa è stata riservata a sentenza con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, a confutazione della specifica eccezione sollevata dalla convenuta, va osservato che non può ritenersi nullo l'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove dalla lettura unitaria dell'atto introduttivo e dalle conclusioni emerge chiaro che la domanda è finalizzata all'ottenimento del risarcimento dei danni fisici subiti dal minore in conseguenza del sinistro verificatosi 30 settembre
2014.
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 2 Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa della parte convenuta, che ha articolato compiute difese in relazione al merito della pretesa.
2. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
2.1. In diritto, l'azione proposta, relativa al risarcimento dei danni che l'alunno si è auto procurato giocando nel cortile della scuola, va ricondotta all'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218
c.c., in virtù del vincolo negoziale che deriva dall'accoglimento della domanda di iscrizione. Tale vincolo determina l'insorgenza dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325)”.
Ne deriva, pertanto, che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c. Di conseguenza, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr. Cass.
Civ. Sez. n. 3695/2016).
Quanto al contenuto della prova liberatoria, l'istituto scolastico potrà vincere la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (v. da ultimo
Cass. Civ. 36723/2021 che ha confermato le precedenti sentenze Cass. n. 9542/2009; Cass.
24835/2011; Cass. 2413/2014, Cass. 23202/2015).
È bene precisare, a questo punto, che il grado di adeguatezza della vigilanza e, di conseguenza,
l'estensione del relativo obbligo, dovranno essere valutati sulla base dei fatti concreti, con particolare riguardo all'età, al grado di formazione e maturità del discente, nonché con riferimento alle condizioni ambientali di svolgimento delle attività didattiche (v. ex multis, Cass. 24835/2011).
2.2. Calando i principi appena esposti nel caso di specie, la circostanza che l'evento lesivo si sia verificato durante l'esecuzione della prestazione scolastica (id est orario scolastico) non è contestata, in quanto tutti i testi escussi hanno confermato l'orario prospettato in citazione, precisando che
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 3 usualmente i bambini trascorrevano del tempo nel cortile della scuola dopo aver consumato il pranzo.
Tuttavia, all'esito della espletata istruttoria ritiene il Tribunale che parte convenuta abbia pienamente assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sulla stessa incombente, dimostrando -attraverso la prova testimoniale- che l'attività in concreto svolta dal minore non presentava alcun carattere di pericolosità, e che la caduta al suolo non rappresentava un'evoluzione prevedibile, tale da giustificare l'interruzione dell'attività ludica.
Ed infatti, i testi escussi, e da ritenersi pienamente attendibili per essere stati personalmente presenti al momento della caduta del minore e privi di qualunque interesse alla decisione, hanno reso dichiarazioni intrinsecamente circostanziate, prive di contraddizioni ed estrinsecamente tra loro concordanti, sulla dinamica del sinistro
Nello specifico, e hanno precisato che il minore giocava con una CP_2 Controparte_3
macchinina piccolina, lanciandola in avanti sul pavimento del giardino e poi la raccoglieva. Nel raccogliere l'ultima volta la macchinina è caduto in avanti ed è andato a sbattere contro un pilastrino di legno presente in giardino, che era lontano dal luogo in cui il bambino lanciava l'oggetto.
Pertanto, non è ravvisabile in capo all' una responsabilità per omessa vigilanza. CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata da , quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nei Parte_1 Persona_1
confronti dell'Istituto scolastico paritario . CP_1
2.3. Resta assorbita ogni altra questione.
3. Le spese processuali sono a carico dell'attrice soccombente (art. 91 c.p.c.). La liquidazione delle stesse, in assenza di deposito di specifica notula, viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, così come integrato dal successivo
D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, previsti per lo scaglione di valore tra euro 5.201,00 e
26.000,00 così individuato in base al criterio del cd. decisum, applicati i valori minimi, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo trattandosi di un tema ormai ampiamente dibattuto e noto e di una fase istruttoria non particolarmente articolata.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 8353
R.G.A.C. dell'anno 2018, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 4 1) rigetta la domanda proposta da , nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sul minore nei confronti dell' , in persona del Persona_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
2) condanna , a rifondere in favore dell , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N.R.G. 8353/2018 – Sentenza - Pag. 5