Art. 2.
Il finanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonche' degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, all'ampliamento e all'adeguata sistemazione dell'Antiquarium, alla prosecuzione dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.
Il finanziamento di cui all'articolo 1 e' destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonche' degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, all'ampliamento e all'adeguata sistemazione dell'Antiquarium, alla prosecuzione dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.