Ordinanza cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2025, proposto da
IN NG, IN AN RI, IN RM e IN SE, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Macerata, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA ST AL S.r.l.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli atti comunicato con nota del 1° agosto 2025, nonché del successivo silenzio-diniego formatosi a seguito della richiesta del 9 settembre 2025, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Macerata;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa SI De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- i ricorrenti, in qualità di comproprietari dell’immobile sito in Comune di Ussita (MC), frazione di Tempori, Via Sant’Ercolano n. 25, oggetto di lavori di ricostruzione post-sisma dagli stessi affidati all’impresa IA ST AL RL, terminati in data 30 giugno 2025, premettendo di essere responsabili in solido con l’appaltatore per i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi non versati ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, e ritenendo di dover tutelare la propria posizione giuridica, presentavano, in data 7 luglio 2025, formale istanza di accesso agli atti alla Cassa Edile di Macerata, chiedendo copia della documentazione dettagliata sulla posizione dell’impresa IA ST AL RL (elenco operai, qualifiche, periodi di impiego, regolarità contributiva, importi versati, etc.); all’istanza venivano allegati il contratto di appalto, la comunicazione di fine lavori e la copia dei documenti di identità dei richiedenti;
- con nota del 1° agosto 2025, la Cassa Edile opponeva un diniego all’accesso, rispetto al quale i ricorrenti, per il tramite del loro legale, presentavano delle osservazioni, che tuttavia rimanevano prive di riscontro, nonostante il sollecito degli istanti e nonostante una richiesta di integrazione documentale pervenuta dalla Cassa Edile il 9 settembre 2025;
- con il presente ricorso, quindi, i ricorrenti agiscono per l’annullamento del diniego di accesso del 1° agosto 2025 e del silenzio formatosi rispetto a tale ultima richiesta del 9 settembre 2025, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e ribadendo che il loro interesse all’accesso è quello di verificare la corretta esecuzione degli obblighi contributivi da parte dell’appaltatore anche al fine di predisporre un’adeguata difesa dei propri interessi giuridici;
- con ordinanza n. 245 del 25 ottobre 2025, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare contenuta in ricorso e disponeva incombenti istruttori con onere a carico delle parti, che venivano adempiuti;
- si costituiva in giudizio la Cassa Edile di Macerata per resistere al ricorso;
- nelle more del giudizio, iniziavano delle interlocuzioni tra le parti al fine di risolvere bonariamente la controversia, all’esito delle quali la Cassa Edile metteva a disposizione dei ricorrenti i documenti richiesti, con il solo oscuramento dei nominativi dei dipendenti addetti al cantiere, ritenendola una ragionevole misura di contemperamento delle opposte esigenze tra l’interesse degli istanti, che è quello di conoscere il numero degli addetti e l’effettività dei costi sostenuti dal datore di lavoro per i trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori, e quello dei lavoratori medesimi e dell’azienda alla loro riservatezza (cfr., memoria difensiva della Cassa Edile depositata il 13 gennaio 2026);
- tuttavia, i ricorrenti hanno insistito affinché il ricorso fosse deciso, manifestando l’interesse a conoscere anche i nominativi dei lavoratori addetti al cantiere (cfr., note dei ricorrenti depositate in data 28 gennaio 2026);
- all’udienza camerale del 29 gennaio 2026, quindi, il Collegio ha invitato la resistente a documentare l’avvenuta ostensione dei documenti - solo dichiarata in atti dalla Cassa Edile - anche al fine di verificare il permanere dell’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio, rinviando la trattazione del ricorso all’udienza camerale del 26 febbraio 2026, all’esito della quale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, avendo la Cassa Edile allegato e documentato l’avvenuta ostensione dei documenti richiesti dai ricorrenti con l’istanza di accesso per cui è causa (documenti 07 e 08 depositati in data 5 febbraio 2026), sia venuto meno l’interesse alla coltivazione del presente ricorso;
Rilevato, infatti, che, in relazione all’interesse manifestato dagli istanti all’accesso - che, si ribadisce, è dichiaratamente quello di tutelare la propria posizione giuridica rispetto alla loro responsabilità solidale con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, per i contributi previdenziali e i trattamenti retributivi eventualmente non versati dall’impresa per i lavoratori addetti al cantiere - la documentazione ostesa dalla Cassa Edile è satisfattiva; l’interesse all’accesso, invero, non viene intaccato dall’oscuramento dei soli nominativi dei lavoratori, disponendo gli istanti di tutte le ulteriori informazioni necessarie e sufficienti ad effettuare i controlli che essi reclamano; di contro, tale oscuramento consente di contemperare le esigenze ostensive dei ricorrenti con quelle alla riservatezza dei terzi;
- peraltro, a fronte dell’ultimo deposito documentale effettuato della Cassa Edile su impulso del TAR, volto appunto a verificare che i documenti ostesi siano stati satisfattivi dell’interesse all’accesso e, quindi, anche il permanere dell’interesse al ricorso, parte ricorrente nulla ha replicato né ha opposto, essendosi il difensore limitato ad una generica richiesta scritta di passaggio in decisione della causa depositata in data 24 febbraio 2026 e non avendo presenziato all’udienza camerale del 26 febbraio 2026;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, dati i profili peculiari della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
SI De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De IA | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO