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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4990/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 24/07/2025, da:
(C.F. ), nata in [...]_1 C.F._1
l'11/06/1971, e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 Pt_3 C.F._2
17/10/1970, entrambi con il proc. dom. avv. CAVALLARO ROSARIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2002 a Stezzano (BG), dalla cui unione sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, e (nato a [...] l'[...]), allo stato minorenne. Per_2
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
30/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente modificate con nota depositata il 27/10/2025.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
, alle condizioni di seguito riportate: Pt_1 Pt_2 Parte_4
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con impegno del signor di rilasciare la casa coniugale indicativamente entro il 31 ottobre 2025, Pt_2 previo asporto dei propri effetti personali;
2) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 attribuzione di responsabilità separata in capo a ciascuno quanto agli atti di ordinaria amministrazione;
il minore manterrà la propria residenza con la madre presso la casa coniugale e potrà stare con il padre secondo il seguente calendario a settimane alterne:
I SETTIMANA: il mercoledì ed il venerdì pomeriggio, dalle ore 18,30 fino a dopocena, assentendo le parti all'eventuale pernottamento del minore presso il padre ove Per_2 manifestasse tale desiderio;
II SETTIMANA: dalle ore 18,30 del mercoledì pomeriggio al mattino successivo, nonché dalle ore 18,30 del venerdì sino alla domenica sera dopocena, e, così di settimana in settimana, in modo alternato. Prelievi ed accompagnamenti del minore a carico del padre, salvo diverse intese. Nel periodo non scolastico, le parti applicheranno il calendario ordinario (fatti salvi i periodi di ferie sotto indicati), precisato che - nelle settimane in cui cadrà il week-end di Per_2
2 competenza materno - starà dal padre il mercoledì ed il venerdì pomeriggio, pernottamenti compresi. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore 15 giorni, anche non consecutivi: la signora comunicherà al signor il proprio Pt_1 Pt_2 periodo di ferie entro il 31 marzo di ogni anno ed il coniuge stabilirà il proprio calendario entro il successivo 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a garantire al figlio la regolare frequentazione delle attività sportive e ludiche cui il ragazzo sarà iscritto anche nel periodo estivo. Le vacanze natalizie e pasquali saranno ripartite tra le parti in modo paritetico, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità e con alternanza delle festività. Sono e saranno sempre fatti salvi i diversi e migliori accordi da assumere nell'interesse del minore con impegno delle parti a mantenere una comunicazione tempestiva ed efficace anche con riguardo ad eventuali impedimenti rispetto al calendario sopra concordato;
3) considerata la situazione economica delle parti, il sig. si Parte_5 obbliga a corrispondere alla signora – a partire dal mese di agosto 2025 Parte_1
- assegno perequativo per il mantenimento ordinario della prole pari ad € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), importo da corrispondere, in forma anticipata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di agosto 2026;
4) le spese straordinarie necessarie per la prole saranno sostenute dalle parti in misura pari all'80% quanto al sig. che le anticiperà e al 20% quanto Parte_5 alla signora che provvederà alla refusione della propria quota parte;
le Parte_1 parti richiamano integralmente il protocollo 31.10.2024 di questo Tribunale: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli
3 accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di
4 mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
5) assegno unico al 50% tra le parti.
6) a titolo di definizione delle questioni patrimoniali pendenti, le parti hanno inoltre convenuto quanto segue: il signor si obbliga a cedere alla Parte_5 signora , che accetta, la quota di ½ dell'immobile adibito a casa Parte_1 coniugale, sito in Comune di Stezzano a parte del complesso immobiliare costituito da due corpi di fabbricato rispettivamente realizzati su parte dell'area al mappale 1267 originario e precisamente il fabbricato A su parte dell'area al mappale 4665 (ex 1267) di are 21,95 (ventuno virgola novantacinque), Ente Urbano giusta la denuncia di
5 cambiamento in data 10 agosto 1994 n. 356971, il fabbricato B su parte dell'area al mappale 4666 e precisamente nel fabbricato A le seguenti unità immobiliari: - appartamento al terzo piano composto da ingresso-soggiorno, disimpegni, due vani, cucina, due bagni, ripostiglio, con due balconi, cantina ed autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al come segue: partita 100.014 - foglio 7 - mappali: CP_1
4665/21 via Esterna del Molino, sn, P. 3 Cat. A/2 Cl. 1 Vani 5,5 Rendita € 511,29
4665/29 via Esterna del Molino, sn, P. Int. Cat. C/6 Cl. 1 mq. 33 Rendita € 74,99.
Coerenze: per l'appartamento, a nord e ad ovest prospetto su area annessa al subalterno 5, ad est in poca parte prospetto su passaggio comune al subalterno 1, indi a linea spezzata a salti uscenti appartamento al subalterno 22, e in poca parte disimpegno comune, a sud appartamento al subalterno 20 e in pochissima parte prospetto su area annessa al subalterno 5; per la cantina, a nord cantina annessa al subalterno 22, ad est corridoio di disimpegno comune al subalterno 1, a sud cantina annessa al subalterno 20, ad ovest autorimessa al subalterno 25; per l'autorimessa, a nord autorimessa al subalterno 30, ad est passaggio comune al subalterno 1 da cui si accede, a sud autorimessa al subalterno 28, ad ovest terrapieno comune Le parti convengono che non spetterà al signor alcun corrispettivo in quanto costituisce Pt_2 parte integrante dell'intesa l'accordo in forza del quale al ricorrente resterà assegnata l'intera consistenza attiva del conto e del correlato deposito titoli in essere presso
UNICREDIT SPA, mentre alla signora l'intera consistenza del conto in essere Pt_1 presso INTESA SAN PAOLO S.P.A; il tutto con impegno reciproco delle parti a non eseguire sui conti cointestati non a sé assegnati operazioni e ciò a decorrere dalla data del 1° agosto 2025. Le parti danno atto che il trasferimento di natura immobiliare de quo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, per cui si chiede che, in relazione allo stesso, sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. Il rogito notarile di cessione dovrà essere stipulato, presso
Notaio designato dalla signora nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza di separazione;
7) le parti, in quanto occorra, si prestano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio in capo a sé ed al figlio minore.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di STEZZANO, affinché
6 provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2002, atto n.13, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
ON MA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON MA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 24/07/2025, da:
(C.F. ), nata in [...]_1 C.F._1
l'11/06/1971, e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 Pt_3 C.F._2
17/10/1970, entrambi con il proc. dom. avv. CAVALLARO ROSARIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/05/2002 a Stezzano (BG), dalla cui unione sono nati i figli
(nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, e (nato a [...] l'[...]), allo stato minorenne. Per_2
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
30/10/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente modificate con nota depositata il 27/10/2025.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
, alle condizioni di seguito riportate: Pt_1 Pt_2 Parte_4
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con impegno del signor di rilasciare la casa coniugale indicativamente entro il 31 ottobre 2025, Pt_2 previo asporto dei propri effetti personali;
2) il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2 attribuzione di responsabilità separata in capo a ciascuno quanto agli atti di ordinaria amministrazione;
il minore manterrà la propria residenza con la madre presso la casa coniugale e potrà stare con il padre secondo il seguente calendario a settimane alterne:
I SETTIMANA: il mercoledì ed il venerdì pomeriggio, dalle ore 18,30 fino a dopocena, assentendo le parti all'eventuale pernottamento del minore presso il padre ove Per_2 manifestasse tale desiderio;
II SETTIMANA: dalle ore 18,30 del mercoledì pomeriggio al mattino successivo, nonché dalle ore 18,30 del venerdì sino alla domenica sera dopocena, e, così di settimana in settimana, in modo alternato. Prelievi ed accompagnamenti del minore a carico del padre, salvo diverse intese. Nel periodo non scolastico, le parti applicheranno il calendario ordinario (fatti salvi i periodi di ferie sotto indicati), precisato che - nelle settimane in cui cadrà il week-end di Per_2
2 competenza materno - starà dal padre il mercoledì ed il venerdì pomeriggio, pernottamenti compresi. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore 15 giorni, anche non consecutivi: la signora comunicherà al signor il proprio Pt_1 Pt_2 periodo di ferie entro il 31 marzo di ogni anno ed il coniuge stabilirà il proprio calendario entro il successivo 30 aprile di ogni anno. I genitori si impegnano a garantire al figlio la regolare frequentazione delle attività sportive e ludiche cui il ragazzo sarà iscritto anche nel periodo estivo. Le vacanze natalizie e pasquali saranno ripartite tra le parti in modo paritetico, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità e con alternanza delle festività. Sono e saranno sempre fatti salvi i diversi e migliori accordi da assumere nell'interesse del minore con impegno delle parti a mantenere una comunicazione tempestiva ed efficace anche con riguardo ad eventuali impedimenti rispetto al calendario sopra concordato;
3) considerata la situazione economica delle parti, il sig. si Parte_5 obbliga a corrispondere alla signora – a partire dal mese di agosto 2025 Parte_1
- assegno perequativo per il mantenimento ordinario della prole pari ad € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), importo da corrispondere, in forma anticipata, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione Istat a decorrere dal mese di agosto 2026;
4) le spese straordinarie necessarie per la prole saranno sostenute dalle parti in misura pari all'80% quanto al sig. che le anticiperà e al 20% quanto Parte_5 alla signora che provvederà alla refusione della propria quota parte;
le Parte_1 parti richiamano integralmente il protocollo 31.10.2024 di questo Tribunale: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli
3 accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di
4 mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.Modalità di concertazione ex ante delle spese: avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
5) assegno unico al 50% tra le parti.
6) a titolo di definizione delle questioni patrimoniali pendenti, le parti hanno inoltre convenuto quanto segue: il signor si obbliga a cedere alla Parte_5 signora , che accetta, la quota di ½ dell'immobile adibito a casa Parte_1 coniugale, sito in Comune di Stezzano a parte del complesso immobiliare costituito da due corpi di fabbricato rispettivamente realizzati su parte dell'area al mappale 1267 originario e precisamente il fabbricato A su parte dell'area al mappale 4665 (ex 1267) di are 21,95 (ventuno virgola novantacinque), Ente Urbano giusta la denuncia di
5 cambiamento in data 10 agosto 1994 n. 356971, il fabbricato B su parte dell'area al mappale 4666 e precisamente nel fabbricato A le seguenti unità immobiliari: - appartamento al terzo piano composto da ingresso-soggiorno, disimpegni, due vani, cucina, due bagni, ripostiglio, con due balconi, cantina ed autorimessa al piano interrato, il tutto distinto al come segue: partita 100.014 - foglio 7 - mappali: CP_1
4665/21 via Esterna del Molino, sn, P. 3 Cat. A/2 Cl. 1 Vani 5,5 Rendita € 511,29
4665/29 via Esterna del Molino, sn, P. Int. Cat. C/6 Cl. 1 mq. 33 Rendita € 74,99.
Coerenze: per l'appartamento, a nord e ad ovest prospetto su area annessa al subalterno 5, ad est in poca parte prospetto su passaggio comune al subalterno 1, indi a linea spezzata a salti uscenti appartamento al subalterno 22, e in poca parte disimpegno comune, a sud appartamento al subalterno 20 e in pochissima parte prospetto su area annessa al subalterno 5; per la cantina, a nord cantina annessa al subalterno 22, ad est corridoio di disimpegno comune al subalterno 1, a sud cantina annessa al subalterno 20, ad ovest autorimessa al subalterno 25; per l'autorimessa, a nord autorimessa al subalterno 30, ad est passaggio comune al subalterno 1 da cui si accede, a sud autorimessa al subalterno 28, ad ovest terrapieno comune Le parti convengono che non spetterà al signor alcun corrispettivo in quanto costituisce Pt_2 parte integrante dell'intesa l'accordo in forza del quale al ricorrente resterà assegnata l'intera consistenza attiva del conto e del correlato deposito titoli in essere presso
UNICREDIT SPA, mentre alla signora l'intera consistenza del conto in essere Pt_1 presso INTESA SAN PAOLO S.P.A; il tutto con impegno reciproco delle parti a non eseguire sui conti cointestati non a sé assegnati operazioni e ciò a decorrere dalla data del 1° agosto 2025. Le parti danno atto che il trasferimento di natura immobiliare de quo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, per cui si chiede che, in relazione allo stesso, sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'articolo 19 della Legge 74/87 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999. Il rogito notarile di cessione dovrà essere stipulato, presso
Notaio designato dalla signora nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza di separazione;
7) le parti, in quanto occorra, si prestano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio in capo a sé ed al figlio minore.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di STEZZANO, affinché
6 provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2002, atto n.13, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
ON MA
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