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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 438/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e RE EA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in Catania, Viale Libertà n. 176, presso lo studio dell'avv. Pietro Leo che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Francesco Aurelio Noto presso il cui studio sito in Catania, Via Morosoli n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E CONTRO
in persona dell'amministratore pro Controparte_2 tempore
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati:
1) Con decreto ingiuntivo depositato il 30 giugno 2015 il Tribunale di Catania ha ingiunto a , in qualità di ex amministratore del Controparte_1
e su istanza dello stesso Ente Controparte_2
di gestione, di consegnare la documentazione afferente la gestione del suddetto Condominio come da dettagliato elenco riportato nel ricorso monitorio;
2) ha spiegato opposizione avverso il predetto ingiuntivo Controparte_1
censurando il provvedimento monitorio ed eccependo il difetto di legittimazione ad agire del successivo amministratore del
[...]
ad incoare la tutela monitoria in assenza di previa Controparte_2
autorizzazione assembleare nonché, quanto al merito, la insussistenza dell'obbligo di consegna della documentazione se non eventualmente nei limiti del quinquennio a far data dalla cessazione dell'incarico;
3) Nella contumacia del Catania, hanno Controparte_2
spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. i condomini CO
e instando per la conferma del decreto ingiuntivo ed il Controparte_4
rigetto dell'opposizione dello;
CP_1
4) Frattanto, con delibera del 30.11.2015, il Controparte_2
in Catania ha approvato all'unanimità dei condomini presenti apposita transazione con rinunziando alla domanda di consegna Controparte_1
della documentazione e riconoscendo all'ex amministratore la somma di Euro
600,00 a titolo di rimborso spese legali;
pagina 2 di 8 5) Il condomino ha impugnato la delibera datata 30.11.2015, CO
con la quale il ha transatto la Controparte_2 CP_2
lite con , facendo leva su plurimi profili di doglianza Controparte_1
concernenti l'asserita annullabilità e la nullità del deliberato anche avuto riguardo alla illegittimità dei quorum costitutivi e deliberativi: il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'adozione della sentenza n. 2974 del
2020, pubblicata il 17 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Catania ha disatteso le domande del condomino confermando la CO
legittimità della statuizione assembleare;
6) I condomini e hanno nuovamente CO Controparte_4
riproposto le censure concernenti l'asserita annullabilità e/o la nullità del deliberato del 30.11.2015 anche in seno alla presente controversia;
7) Senza alcuna istruttoria orale il giudizio è giunto a definizione con l'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n. 4985 del 2022 che ha da un lato dichiarato, a seguito della transazione della lite intercorsa tra
[...]
ed il la CP_1 Controparte_2
sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l'opponente ed il convenuto contumace ed ha, dall'altro, dichiarato inammissibili le domande azionate dai condomini intervenuti e per CO Controparte_4
difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi: a fondamento di tale statuizione il Tribunale ha rilevato che la delibera assembleare del 30.11.2015, che aveva approvato la transazione tra le parti, era da ritenere vincolante giusta il disposto dell'art. 1137 c.c. anche per i condomini dissenzienti, tra cui gli intervenuti, e che era precluso ai singoli condomini intervenire in giudizi pagina 3 di 8 promossi dall'amministratore di Condominio aventi ad oggetto profili gestori atti a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale;
8) Avverso la sentenza n. 4985 del 2022 emessa dal Tribunale di Catania hanno interposto appello e RE EA, eredi di Parte_1 CP_3
e nel frattempo passati a miglior vita, facendo leva
[...] Controparte_4
su tre profili di doglianza: con il primo motivo si è rilevata la erroneità del deciso nella parte in cui aveva valorizzato, ai fini della declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra lo ed il CP_1
, l'intervenuta transazione approvata con il deliberato del CP_2
30.11.2015 da ritenere, a loro dire, affetto da radicale nullità per violazione dell'art. 1108 c.c. posto che la statuizione in esso contenuta, che aveva inciso sul diritto reale del gravante sulla documentazione inerente la CP_2
gestione, non era stata approvata all'unanimità dei consensi di tutti i condomini, con il secondo gli appellanti hanno criticato la declaratoria di inammissibilità delle domande azionate dai propri danti causa pronunciata dal
Tribunale sull'errato presupposto che i condomini non potevano intervenire in controversie in cui si discuta di questioni di interesse condominiale, essendo ben possibile, ad avviso degli appellanti, che i condomini promuovano l'azione volta alla consegna della documentazione inerente la gestione condominiale anche in assenza o contro la volontà dell'amministratore, mentre con il terzo motivo di doglianza gli appellanti hanno esecrato la condanna alle spese di lite inferta ai propri danti causa che, nel giudizio di primo grado, avevano svolto il ruolo di meri intervenienti;
9) Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto Controparte_1
del gravame e per la conferma della sentenza impugnata: radicatosi il pagina 4 di 8 contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 7 aprile
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da e RE EA, nella qualità di eredi di e Parte_1 CO
, per i motivi di seguito evidenziati. Controparte_4
Come detto in precedenza, la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere pronunciata dal Tribunale di Catania con la sentenza impugnata nella presente sede si basa sulla transazione intercorsa tra ed il Controparte_1
che è stata approvata all'unanimità Controparte_2
dei presenti con il deliberato del 30.11.2015: gli appellanti, al fine di inficiare tale declaratoria, hanno prospettato la nullità del deliberato del 30.11.2015 in parte qua sostenendo che la relativa statuizione doveva essere approvata con il consenso di tutti i partecipanti al giusta il disposto dell'art. 1108, terzo comma, c.c. CP_2
e non con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. nel caso in esame verificatasi.
La Corte rileva la infondatezza di tale ragionamento sia per il fatto che il disposto dell'art. 1108, terzo comma, c.c. richiede l'unanimità dei consensi di tutti i condomini “per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”, ipotesi non sussistenti nella presente sede atteso che “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art.
1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto
pagina 5 di 8 i diritti reali comuni” (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 821 del 16/01/2014), da intendersi tale ultimo sintagma come riferibile a diritti reali spettanti ai condomini su parti comuni, sia per il fatto che l'asserita violazione del quorum deliberativo concerne profili di annullabilità della delibera condominiale che non possono più venire in rilievo stante il decorso del termine di trenta giorni menzionato ai fini della tempestiva impugnazione dall'art. 1137 c.c.: si ricorda come la delibera contestata sia stata adottata dal Controparte_2
Catania nel lontano novembre 2015 e come il termine per
[...]
impugnarla sia inesorabilmente spirato.
Analoga sorte tocca al secondo motivo di impugnazione prospettato dagli appellanti nella misura in cui hanno censurato la declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate con l'intervento principale in primo grado: anche a volere ritenere ammissibile l'intervento dei danti causa e , da CO Controparte_4
condividere si palesa il ragionamento del Tribunale che ha sbarrato la strada alle domande fatte valere con il predetto intervento avuto riguardo alla vincolatività che il deliberato assembleare riflette nei confronti di tutti i condomini, compresi gli assenti ed i dissenzienti, non tanto per la efficacia soggettiva del contratto di transazione approvato dall'assemblea del 30 novembre 2015 che ha fatto cessare la materia del contendere nel presente giudizio ma, piuttosto, per la stessa disciplina del Condominio negli edifici che, nel rispetto delle regole codificate in tema di procedimento e competenza assembleare, demanda al principio di maggioranza l'incidenza delle statuizioni dei condomini nella gestione delle parti comuni e consente di produrre effetti nella sfera giuridica soggettiva sostanziale anche dei dissenzienti (per un'ipotesi di vincolatività della delibera assembleare sui condomini a seguito della delibera di approvazione di una transazione con terzi si pagina 6 di 8 veda il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 15302 del 13/05/2022).
Corretta poi si è palesata, a confutazione del terzo motivo di impugnazione, la condanna dei danti causa degli odierni appellanti vuoi in applicazione del principio di soccombenza, vuoi per il fatto che il loro intervento spiegato avanti al Tribunale di Catania alla prima udienza del 26 gennaio 2016 ha determinato la prosecuzione di un contenzioso che aveva già esaurito i propri effetti a seguito della transazione intervenuta nel novembre del 2015.
Consegue in definitiva la conferma della sentenza n. 4985 del 2022 emessa dal
Tribunale di Catania: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellanti e RE EA nella misura di cui al dispositivo, avuto Parte_1
riguardo ai procedimenti di valore indeterminato a complessità media con esclusione della fase decisoria, per non avere la parte appellata depositato alcuno scritto difensivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 438/2023 R.G., così dispone;
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Respinge l'appello proposto da e RE EA avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 4985 del 2022 che conferma;
pagina 7 di 8 3. Condanna e RE EA in solido al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese processuali del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in Euro 7.869,00 per compensi (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 3.686,00 per la fase di trattazione), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Pt_1
e RE EA, dell'ulteriore contributo unificato.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 438/2023
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e RE EA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliati in Catania, Viale Libertà n. 176, presso lo studio dell'avv. Pietro Leo che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Francesco Aurelio Noto presso il cui studio sito in Catania, Via Morosoli n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E CONTRO
in persona dell'amministratore pro Controparte_2 tempore
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti del presente giudizio possono così essere sintetizzati:
1) Con decreto ingiuntivo depositato il 30 giugno 2015 il Tribunale di Catania ha ingiunto a , in qualità di ex amministratore del Controparte_1
e su istanza dello stesso Ente Controparte_2
di gestione, di consegnare la documentazione afferente la gestione del suddetto Condominio come da dettagliato elenco riportato nel ricorso monitorio;
2) ha spiegato opposizione avverso il predetto ingiuntivo Controparte_1
censurando il provvedimento monitorio ed eccependo il difetto di legittimazione ad agire del successivo amministratore del
[...]
ad incoare la tutela monitoria in assenza di previa Controparte_2
autorizzazione assembleare nonché, quanto al merito, la insussistenza dell'obbligo di consegna della documentazione se non eventualmente nei limiti del quinquennio a far data dalla cessazione dell'incarico;
3) Nella contumacia del Catania, hanno Controparte_2
spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. i condomini CO
e instando per la conferma del decreto ingiuntivo ed il Controparte_4
rigetto dell'opposizione dello;
CP_1
4) Frattanto, con delibera del 30.11.2015, il Controparte_2
in Catania ha approvato all'unanimità dei condomini presenti apposita transazione con rinunziando alla domanda di consegna Controparte_1
della documentazione e riconoscendo all'ex amministratore la somma di Euro
600,00 a titolo di rimborso spese legali;
pagina 2 di 8 5) Il condomino ha impugnato la delibera datata 30.11.2015, CO
con la quale il ha transatto la Controparte_2 CP_2
lite con , facendo leva su plurimi profili di doglianza Controparte_1
concernenti l'asserita annullabilità e la nullità del deliberato anche avuto riguardo alla illegittimità dei quorum costitutivi e deliberativi: il giudizio è giunto al naturale epilogo a seguito dell'adozione della sentenza n. 2974 del
2020, pubblicata il 17 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Catania ha disatteso le domande del condomino confermando la CO
legittimità della statuizione assembleare;
6) I condomini e hanno nuovamente CO Controparte_4
riproposto le censure concernenti l'asserita annullabilità e/o la nullità del deliberato del 30.11.2015 anche in seno alla presente controversia;
7) Senza alcuna istruttoria orale il giudizio è giunto a definizione con l'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n. 4985 del 2022 che ha da un lato dichiarato, a seguito della transazione della lite intercorsa tra
[...]
ed il la CP_1 Controparte_2
sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra l'opponente ed il convenuto contumace ed ha, dall'altro, dichiarato inammissibili le domande azionate dai condomini intervenuti e per CO Controparte_4
difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi: a fondamento di tale statuizione il Tribunale ha rilevato che la delibera assembleare del 30.11.2015, che aveva approvato la transazione tra le parti, era da ritenere vincolante giusta il disposto dell'art. 1137 c.c. anche per i condomini dissenzienti, tra cui gli intervenuti, e che era precluso ai singoli condomini intervenire in giudizi pagina 3 di 8 promossi dall'amministratore di Condominio aventi ad oggetto profili gestori atti a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale;
8) Avverso la sentenza n. 4985 del 2022 emessa dal Tribunale di Catania hanno interposto appello e RE EA, eredi di Parte_1 CP_3
e nel frattempo passati a miglior vita, facendo leva
[...] Controparte_4
su tre profili di doglianza: con il primo motivo si è rilevata la erroneità del deciso nella parte in cui aveva valorizzato, ai fini della declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra lo ed il CP_1
, l'intervenuta transazione approvata con il deliberato del CP_2
30.11.2015 da ritenere, a loro dire, affetto da radicale nullità per violazione dell'art. 1108 c.c. posto che la statuizione in esso contenuta, che aveva inciso sul diritto reale del gravante sulla documentazione inerente la CP_2
gestione, non era stata approvata all'unanimità dei consensi di tutti i condomini, con il secondo gli appellanti hanno criticato la declaratoria di inammissibilità delle domande azionate dai propri danti causa pronunciata dal
Tribunale sull'errato presupposto che i condomini non potevano intervenire in controversie in cui si discuta di questioni di interesse condominiale, essendo ben possibile, ad avviso degli appellanti, che i condomini promuovano l'azione volta alla consegna della documentazione inerente la gestione condominiale anche in assenza o contro la volontà dell'amministratore, mentre con il terzo motivo di doglianza gli appellanti hanno esecrato la condanna alle spese di lite inferta ai propri danti causa che, nel giudizio di primo grado, avevano svolto il ruolo di meri intervenienti;
9) Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto Controparte_1
del gravame e per la conferma della sentenza impugnata: radicatosi il pagina 4 di 8 contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 7 aprile
2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da e RE EA, nella qualità di eredi di e Parte_1 CO
, per i motivi di seguito evidenziati. Controparte_4
Come detto in precedenza, la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere pronunciata dal Tribunale di Catania con la sentenza impugnata nella presente sede si basa sulla transazione intercorsa tra ed il Controparte_1
che è stata approvata all'unanimità Controparte_2
dei presenti con il deliberato del 30.11.2015: gli appellanti, al fine di inficiare tale declaratoria, hanno prospettato la nullità del deliberato del 30.11.2015 in parte qua sostenendo che la relativa statuizione doveva essere approvata con il consenso di tutti i partecipanti al giusta il disposto dell'art. 1108, terzo comma, c.c. CP_2
e non con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. nel caso in esame verificatasi.
La Corte rileva la infondatezza di tale ragionamento sia per il fatto che il disposto dell'art. 1108, terzo comma, c.c. richiede l'unanimità dei consensi di tutti i condomini “per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni”, ipotesi non sussistenti nella presente sede atteso che “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art.
1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto
pagina 5 di 8 i diritti reali comuni” (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 821 del 16/01/2014), da intendersi tale ultimo sintagma come riferibile a diritti reali spettanti ai condomini su parti comuni, sia per il fatto che l'asserita violazione del quorum deliberativo concerne profili di annullabilità della delibera condominiale che non possono più venire in rilievo stante il decorso del termine di trenta giorni menzionato ai fini della tempestiva impugnazione dall'art. 1137 c.c.: si ricorda come la delibera contestata sia stata adottata dal Controparte_2
Catania nel lontano novembre 2015 e come il termine per
[...]
impugnarla sia inesorabilmente spirato.
Analoga sorte tocca al secondo motivo di impugnazione prospettato dagli appellanti nella misura in cui hanno censurato la declaratoria di inammissibilità delle domande spiegate con l'intervento principale in primo grado: anche a volere ritenere ammissibile l'intervento dei danti causa e , da CO Controparte_4
condividere si palesa il ragionamento del Tribunale che ha sbarrato la strada alle domande fatte valere con il predetto intervento avuto riguardo alla vincolatività che il deliberato assembleare riflette nei confronti di tutti i condomini, compresi gli assenti ed i dissenzienti, non tanto per la efficacia soggettiva del contratto di transazione approvato dall'assemblea del 30 novembre 2015 che ha fatto cessare la materia del contendere nel presente giudizio ma, piuttosto, per la stessa disciplina del Condominio negli edifici che, nel rispetto delle regole codificate in tema di procedimento e competenza assembleare, demanda al principio di maggioranza l'incidenza delle statuizioni dei condomini nella gestione delle parti comuni e consente di produrre effetti nella sfera giuridica soggettiva sostanziale anche dei dissenzienti (per un'ipotesi di vincolatività della delibera assembleare sui condomini a seguito della delibera di approvazione di una transazione con terzi si pagina 6 di 8 veda il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione
n. 15302 del 13/05/2022).
Corretta poi si è palesata, a confutazione del terzo motivo di impugnazione, la condanna dei danti causa degli odierni appellanti vuoi in applicazione del principio di soccombenza, vuoi per il fatto che il loro intervento spiegato avanti al Tribunale di Catania alla prima udienza del 26 gennaio 2016 ha determinato la prosecuzione di un contenzioso che aveva già esaurito i propri effetti a seguito della transazione intervenuta nel novembre del 2015.
Consegue in definitiva la conferma della sentenza n. 4985 del 2022 emessa dal
Tribunale di Catania: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellanti e RE EA nella misura di cui al dispositivo, avuto Parte_1
riguardo ai procedimenti di valore indeterminato a complessità media con esclusione della fase decisoria, per non avere la parte appellata depositato alcuno scritto difensivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 438/2023 R.G., così dispone;
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2. Respinge l'appello proposto da e RE EA avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Catania n. 4985 del 2022 che conferma;
pagina 7 di 8 3. Condanna e RE EA in solido al pagamento in favore Parte_1
dell'appellato delle spese processuali del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in Euro 7.869,00 per compensi (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 3.686,00 per la fase di trattazione), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di Pt_1
e RE EA, dell'ulteriore contributo unificato.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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