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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPONE BIAGIO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IS NN
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025: per l'appellante : “Voglia, l'adito Tribunale in funzione di Giudice d'Appello, per tutte Parte_1 le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte: A) Nel merito, annullare o riformare, in toto, la sentenza n° 57/2024 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio, dott.ssa D'Alessio Giovanna, in data
07.08.2024, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 08.08.2024, perché basata su valutazione errate, tanto in fatto quanto in diritto, in considerazione delle motivazioni suesposte e, di conseguenza, inficiata da “ violazioni di legge “ gravi e rilevanti;
B) in accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure e che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, ritenere completamente fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare totalmente, in pagina 1 di 5 favore del ricorrente, la predetta sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
C) per effetto, contrariis rejectis, previa revoca della condanna alle spese così come disposta nell'impugnata sentenza di primo grado in favore di , condannare le parti appellate, in via solidale, al Controparte_3 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”; per l'appellata : “Piaccia al Tribunale adito, ogni Controparte_3 contraria istanza disattesa, per i motivi tutti come esposti in narrativa, - nel merito, dichiarare la infondatezza dell'atto di appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare la Controparte_4 sentenza del Giudice di Pa-ce di Portoferraio oggi gravata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con la sentenza n.57/2024 del giorno 8 agosto 2024 il Giudice di Pace di Portoferraio respingeva la domanda di che aveva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 07120239046934989 notificatole in data 22.03.2024 da Controparte_1
, limitatamente alla parte relativa alla cartella di pagamento 07120170056373300/000,
[...] eccependo l'intervenuta prescrizione delle sanzioni pecuniarie richieste in pagamento ed aventi quale
Ente impositore il Controparte_2
II. Con atto notificato a mezzo PEC al in data 15 ottobre 2024 e all' Controparte_2 [...]
in data 15 ottobre 2025, proponeva appello e Controparte_3 Parte_1 deduceva che: aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc avverso la cartella di pagamento n.
07120170056373300000 di € 1.742,10, che costituiva l'atto presupposto della intimazione di pagamento n. 07120239046934989000, notificata in data 22.03.2024, e relativa ad una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada applicata dal nell'anno 2014; Controparte_2 aveva eccepito il termine di prescrizione di 5 anni.
III Con comparsa depositata in data 14 novembre 2024 si costituiva in giudizio
[...]
e chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_3
IV. Il non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata ha depositato il fascicolo di parte del primo grado. CP_3
Non è presente la cartella di pagamento n. 07120170056373300/000, ma sono stati depositati i relativi atti di esecuzione della notificazione che vanno da pagina 10 a pagina 31. pagina 2 di 5 L'appellata deduce che la cartella in parola sarebbe stata notificata in data 2 marzo 2018.
Orbene, dalla visione degli atti citati emerge che la notifica è stata eseguita ai sensi degli artt. 26 DP.R.
n. 602/1973 e 60 D.P.R. n.600/1973.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.22912 del giorno 8 agosto 2025, ha statuito che: “5. Al fine di decidere la questione, il Collegio rammenta che, per effetto della richiamata decisione della Consulta, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod. proc. civ., in forza dell'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del
1973. È inoltre necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 31724 del 2019; n. 11057 del 2018, Cass. n. 9782 del 2018, Cass.
n. 25079 del 2014). Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 sono tre: il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
la raccomandata informativa al destinatario con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Inoltre, ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., è distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (cfr. Cass.
n. 7324 del 2012). Ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, bensì decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., n. 27666 del 2019)”.
Dalla visione degli atti sopra indicati si evince che il deposito nella casa comunale è avvenuto il giorno
16 marzo 2018 e che la raccomandata informativa al destinatario è stata inviata il giorno 11 aprile 2018
(cfr. pagina 26 della produzione dell' ). CP_3
Quindi, la notifica per l' si è perfezionata decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata CP_3 informativa, ovvero il 21 aprile 2018.
L'Agenzia poi deposita i documenti da pagina 31 a pagina 38, ma, pur potendo vedere che si tratta di attestazioni dell'esecuzione di attività notificatoria, non è possibile capire a quali atti si riferiscano.
Il successivo atto di intimazione di pagamento n. 07120239005891968/000, lotto di stampa n.08336 del
24 febbraio 2023, che cita espressamente la cartella di pagamento n. 07120170056373300/000 di euro pagina 3 di 5 1.724,24, viene prodotto da pagina 39 a pagina 51 e risulta notificato a mani di in data Parte_1
20 ottobre 2023.
E', quindi, dimostrato che il termine quinquennale di prescrizione non è decorso in quanto tra la notifica della cartella del 21 aprile 2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 20 ottobre 2023 si è verificata la sospensione della prescrizione in virtù della normativa emergenziale emessa per fronteggiare la pandemia da COVID-19 dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 agosto 2021.
Il termine di prescrizione dell'attività di riscossione degli enti impositori è stato sospeso dall'art. 67 I comma decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27 dall'8 marzo
2020 al 31 marzo 2020.
Il termine è stato prorogato fino al 31 maggio 2020 dall'art. 154 del decreto legge 19 maggio 2020
n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
Il termine è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 dall'art. 99 del decreto 14 agosto 2020 n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n.126.
Il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art.1 III comma decreto legge 7 ottobre 2020
n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020 n.159.
Il termine è stato prorogato fino al 28 febbraio 2021 dall'art. 22 bis II comma decreto legge 31 dicembre 2020 n.183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021 n.21.
Il termine è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 dall'art.4 I comma lettera a) Decreto Legge 22 marzo
2021 n.41, convertito dalla legge 21 maggio 2021 n.69.
Il termine è stato prorogato infine fino al 30 agosto 2021 dall'art. 9 I comma decreto legge 25 maggio
2021 n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n.106.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025: “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente rilevato il decorso del termine Controparte_3 quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”.
pagina 4 di 5 L'eccezione di estinzione del credito per prescrizione è, quindi, infondata e per l'effetto l'appello viene respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_1 misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese processuali tra e il convenuto contumace Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, Controparte_3 Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza n.57/2024 del giorno 8 agosto 2024 del Giudice di Pace di
Portoferraio; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali ad Parte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso Controparte_3 delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_2
Livorno, 3 dicembre 2025 alle ore 12,22.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPONE BIAGIO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IS NN
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025: per l'appellante : “Voglia, l'adito Tribunale in funzione di Giudice d'Appello, per tutte Parte_1 le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte: A) Nel merito, annullare o riformare, in toto, la sentenza n° 57/2024 emessa dal Giudice di Pace di Portoferraio, dott.ssa D'Alessio Giovanna, in data
07.08.2024, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 08.08.2024, perché basata su valutazione errate, tanto in fatto quanto in diritto, in considerazione delle motivazioni suesposte e, di conseguenza, inficiata da “ violazioni di legge “ gravi e rilevanti;
B) in accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate in prime cure e che qui abbiansi per integralmente ripetute e trascritte, ritenere completamente fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, riformare totalmente, in pagina 1 di 5 favore del ricorrente, la predetta sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
C) per effetto, contrariis rejectis, previa revoca della condanna alle spese così come disposta nell'impugnata sentenza di primo grado in favore di , condannare le parti appellate, in via solidale, al Controparte_3 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”; per l'appellata : “Piaccia al Tribunale adito, ogni Controparte_3 contraria istanza disattesa, per i motivi tutti come esposti in narrativa, - nel merito, dichiarare la infondatezza dell'atto di appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare la Controparte_4 sentenza del Giudice di Pa-ce di Portoferraio oggi gravata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con la sentenza n.57/2024 del giorno 8 agosto 2024 il Giudice di Pace di Portoferraio respingeva la domanda di che aveva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 07120239046934989 notificatole in data 22.03.2024 da Controparte_1
, limitatamente alla parte relativa alla cartella di pagamento 07120170056373300/000,
[...] eccependo l'intervenuta prescrizione delle sanzioni pecuniarie richieste in pagamento ed aventi quale
Ente impositore il Controparte_2
II. Con atto notificato a mezzo PEC al in data 15 ottobre 2024 e all' Controparte_2 [...]
in data 15 ottobre 2025, proponeva appello e Controparte_3 Parte_1 deduceva che: aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc avverso la cartella di pagamento n.
07120170056373300000 di € 1.742,10, che costituiva l'atto presupposto della intimazione di pagamento n. 07120239046934989000, notificata in data 22.03.2024, e relativa ad una sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada applicata dal nell'anno 2014; Controparte_2 aveva eccepito il termine di prescrizione di 5 anni.
III Con comparsa depositata in data 14 novembre 2024 si costituiva in giudizio
[...]
e chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_3
IV. Il non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata ha depositato il fascicolo di parte del primo grado. CP_3
Non è presente la cartella di pagamento n. 07120170056373300/000, ma sono stati depositati i relativi atti di esecuzione della notificazione che vanno da pagina 10 a pagina 31. pagina 2 di 5 L'appellata deduce che la cartella in parola sarebbe stata notificata in data 2 marzo 2018.
Orbene, dalla visione degli atti citati emerge che la notifica è stata eseguita ai sensi degli artt. 26 DP.R.
n. 602/1973 e 60 D.P.R. n.600/1973.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.22912 del giorno 8 agosto 2025, ha statuito che: “5. Al fine di decidere la questione, il Collegio rammenta che, per effetto della richiamata decisione della Consulta, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, deve applicarsi l'art. 140 cod. proc. civ., in forza dell'ultimo comma dell'articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del
1973. È inoltre necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti (v. Cass. n. 31724 del 2019; n. 11057 del 2018, Cass. n. 9782 del 2018, Cass.
n. 25079 del 2014). Gli adempimenti prescritti dall'art. 140 sono tre: il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
la raccomandata informativa al destinatario con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Inoltre, ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., è distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto (cfr. Cass.
n. 7324 del 2012). Ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell'avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, bensì decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., n. 27666 del 2019)”.
Dalla visione degli atti sopra indicati si evince che il deposito nella casa comunale è avvenuto il giorno
16 marzo 2018 e che la raccomandata informativa al destinatario è stata inviata il giorno 11 aprile 2018
(cfr. pagina 26 della produzione dell' ). CP_3
Quindi, la notifica per l' si è perfezionata decorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata CP_3 informativa, ovvero il 21 aprile 2018.
L'Agenzia poi deposita i documenti da pagina 31 a pagina 38, ma, pur potendo vedere che si tratta di attestazioni dell'esecuzione di attività notificatoria, non è possibile capire a quali atti si riferiscano.
Il successivo atto di intimazione di pagamento n. 07120239005891968/000, lotto di stampa n.08336 del
24 febbraio 2023, che cita espressamente la cartella di pagamento n. 07120170056373300/000 di euro pagina 3 di 5 1.724,24, viene prodotto da pagina 39 a pagina 51 e risulta notificato a mani di in data Parte_1
20 ottobre 2023.
E', quindi, dimostrato che il termine quinquennale di prescrizione non è decorso in quanto tra la notifica della cartella del 21 aprile 2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento del 20 ottobre 2023 si è verificata la sospensione della prescrizione in virtù della normativa emergenziale emessa per fronteggiare la pandemia da COVID-19 dal giorno 8 marzo 2020 al giorno 31 agosto 2021.
Il termine di prescrizione dell'attività di riscossione degli enti impositori è stato sospeso dall'art. 67 I comma decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27 dall'8 marzo
2020 al 31 marzo 2020.
Il termine è stato prorogato fino al 31 maggio 2020 dall'art. 154 del decreto legge 19 maggio 2020
n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
Il termine è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 dall'art. 99 del decreto 14 agosto 2020 n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n.126.
Il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 dall'art.1 III comma decreto legge 7 ottobre 2020
n.125, convertito dalla legge 27 novembre 2020 n.159.
Il termine è stato prorogato fino al 28 febbraio 2021 dall'art. 22 bis II comma decreto legge 31 dicembre 2020 n.183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021 n.21.
Il termine è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 dall'art.4 I comma lettera a) Decreto Legge 22 marzo
2021 n.41, convertito dalla legge 21 maggio 2021 n.69.
Il termine è stato prorogato infine fino al 30 agosto 2021 dall'art. 9 I comma decreto legge 25 maggio
2021 n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021 n.106.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 960 del 15/01/2025: “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha erroneamente rilevato il decorso del termine Controparte_3 quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”.
pagina 4 di 5 L'eccezione di estinzione del credito per prescrizione è, quindi, infondata e per l'effetto l'appello viene respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Parte_1 lite a favore di , spese che vengono liquidate nella Controparte_1 misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese processuali tra e il convenuto contumace Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, Controparte_3 Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza n.57/2024 del giorno 8 agosto 2024 del Giudice di Pace di
Portoferraio; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali ad Parte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso Controparte_3 delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_2
Livorno, 3 dicembre 2025 alle ore 12,22.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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