Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9552
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Sentenza 22 ottobre 2025

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Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e altri enti, avente ad oggetto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120259003581789000, notificata il 19.03.2025. Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120000123792242000, di importo pari a € 12.110,10, relativa a una sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/81, e la cartella n. 07120120009868133000, di € 441,88, per recupero di multe e ammende. Le censure si concentravano sull'omessa notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione dei crediti azionati. Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto per inammissibilità e infondatezza, deducendo la rituale notifica degli atti presupposti e il mancato decorso della prescrizione, anche per atti interruttivi successivi. Si costituivano altresì altri enti, chiedendo la cessazione della materia del contendere per la seconda cartella, stante l'azzeramento del credito correlato. Il Tribunale aveva sollevato d'ufficio la questione di competenza per valore, ravvisando una potenziale competenza del Giudice di Pace.

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 07120120009868133000, accogliendo la richiesta dei resistenti, poiché il credito era stato azzerato a seguito di un provvedimento del Tribunale di Napoli che dichiarava cessata ogni attività di recupero del credito derivante da pena pecuniaria in applicazione dell'indulto ex L. 241/2006. Quanto alla competenza, il Giudice ha ritenuto che, in assenza di elementi per stabilire se la sanzione rientrasse nelle ipotesi di competenza del Tribunale per materia o valore ex art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs. 150/2011, e considerato che in caso di opposizione agli atti esecutivi la competenza è sempre del Tribunale, non sussistevano elementi per radicare la competenza innanzi al Giudice di Pace. L'opposizione agli atti esecutivi è stata dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica delle cartelle. L'opposizione all'esecuzione, invece, è stata accolta limitatamente alla cartella n. 07120000123792242000, dichiarando prescritto il credito sotteso, poiché, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") per i crediti non scaduti nel periodo di sospensione, tra l'ultimo atto interruttivo del 16.11.2019 e l'intimazione opposta del 19.03.2025 era decorso il termine quinquennale. Le spese di lite sono state compensate integralmente, considerate le difficoltà interpretative della normativa emergenziale e la condotta processuale dei resistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9552
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9552
    Data del deposito : 22 ottobre 2025

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