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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 9552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9552 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7210 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “ opposizione alla intimazione di pagamento ", vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DO AZ (C.F.: e DO AZ (C.F.: C.F._2
), in virtù di procura allegata in atti. C.F._3 ricorrente
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._4
VA RA (CF: ), in virtù di procura in atti. C.F._5 resistente
NONCHE'
(C.F. ) e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. VA RA (CF: ), in virtù di procura in C.F._5 atti. resistenti
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il presente giudizio intendeva proporre ricorso avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 07120259003581789000, notificata in data 19.03.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120000123792242000, dell'importo di € 12.110,10, relativa a una sanzione
1 amministrativa ai sensi della l.689/81, emessa dal Controparte_5
, nonché alla cartella di pagamento n. 07120120009868133000, dell'importo
[...] di € 441,88, relativa al recupero di multe e ammende. In particolare, deduceva l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti alla impugnata intimazione nonché la prescrizione dei crediti azionati, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria. Si costituiva in giudizio l'
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile e nel merito Controparte_1 infondata, deducendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione, nonché, in ogni caso, il mancato decorso del termine di prescrizione dei crediti, stante anche la notifica di successivi atti interruttivi della stessa.
Si costituivano, altresì, il ed il , Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla cartella n.
07120120009868133000, stante l'azzeramento della partita di credito n. 295/11 cui è riferita.
Con provvedimento del 22.04.2025, veniva sollevata la questione di competenza per valore dell'autorità giudiziaria adita (dovendosi ravvisare la competenza del Giudice di Pace).
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 a trattazione scritta, questo giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va, in primo luogo, rilevato che il ed il Controparte_3 Controparte_4
hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla
[...] cartella n. 07120120009868133000, riferita alla partita di credito n. 295/11, per euro 400,00 a titolo di multa e ammende, essendo stato già azzerato il credito azionato.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Ciò precisato, non vi è dubbio che dalla documentazione depositata emerge che la partita di credito n. 295/11 risulta azzerata per effetto di un provvedimento emesso in data 07.09.2015 dal Tribunale
2 di Napoli, con cui è stata dichiarata cessata ogni attività di recupero del credito derivante da pena pecuniaria nei confronti , in applicazione dell' indulto ex l. 241/2006. Parte_1
Detta circostanza consente sicuramente di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 07120120009868133000, non essendovi alcun interesse alla prosecuzione della azione da parte del ricorrente.
3. Tanto detto, è preliminare ad ogni altra valutazione esaminare la questione sul difetto di competenza sollevata d'ufficio.
Nella vicenda in esame la domanda è qualificabile come azione recuperatoria dell'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 6 dlgs 150/11 nella parte in cui l'opponente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, nonché come opposizione all'esecuzione laddove ha eccepito la prescrizione e come opposizione agli atti esecutivi laddove ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
Ai fini della competenza va rilevato che «la competenza del giudice di pace, ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
la competenza del detto giudice ex art. 7 del d.lgs. cit. per le controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini di cui a Sez. U. n. 15354 del 2015» Cass 10261/2018
In particolare, Cass. 28 agosto 2006, n. 18636, ha precisato che, “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre
1999, n. 507 (oggi confluito nell'art. 6 co. 5 lett a e b dlgs 50/2011), attribuisce la competenza al tribunale, in luogo del giudice di pace, "se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni" (comma 3, lettera a), facendo riferimento alla pena edittale e non alla pena in concreto irrogata, come del resto si ricava dall'attribuzione della competenza al tribunale anche quando (lettera b), "essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni", che è quindi la sola ipotesi nella quale si ha riguardo alla pena in concreto irrogata per determinare il "tetto", oltre il quale scatta la competenza del tribunale”.
Tenuto conto che gli attuali commi 4 e 5 dell'art. 6 dlgs 150/11 (ex art 22 bis L 689/1981) segnano il riparto di competenza tra Tribunale e Giudice di pace in virtù sia del criterio della materia che del valore, occorre preliminarmente osservare che non è possibile stabilire nella fattispecie in esame, in base agli atti, se si verte nell'ipotesi di cui all'art 6 co. 5 lett a) che attribuisce la competenza in base
3 al limite edittale o nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 5 lett b) che ha riguardo alla pena in concreto applicata.
La circostanza che il credito sotteso alla cartella n. 07120000123792242000 risulti essere pari ad euro 12.110,10 non consente da sola di ritenere la competenza del Giudice di Pace, non potendosi individuare il tipo di sanzione irrogata, cioè se la stessa sia riconducibile al co.5 lett a) o al comma 5 lett. b dell'art.6 dlgs 150/2011, in quanto l'unico dato evincibile è che il credito azionato è una sanzione amministrativa ex L 689/1981.
Sulla scorta di quanto precede, non si rinvengono, pertanto, elementi che consentono di radicare la competenza innanzi al Giudice di Pace.
Inoltre, in caso di opposizione agli atti esecutivi, la competenza è sempre del Tribunale (Cass.
n.4022/2008; Cass. 22782/15; Cass, ordinanza n. 3582 del 4.02.2022).
4. Ciò premesso, quanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., questa va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 20 gg, dalla notifica delle singole cartelle di pagamento documentate dall' avvenuta, rispettivamente, in data a 21.03.2001 e 23.11.2013. CP_6
5. E', invece, fondato il motivo di opposizione con cui è stata eccepita la prescrizione.
L sostiene di aver notificato la cartella di pagamento n.07120000123792242000 in data CP_6
21.03.2001 e la cartella n. 07120120009868133000 in data 23.11.2013.
Ha, poi, dedotto una serie di atti interruttivi, in particolare:
-l'iscrizione di ipoteca in data 22.05.2005, Prot. 106442/071 (allegato 15 comparsa sui beni CP_6 immobili dell'odierno ricorrente, anche in ragione della cartella di pagamento ex ante n.
07120000123792242000;
-l'intimazione di pagamento n. 07120059024713983000, notificata in data 07.05.2009 (allegato 13 comparsa;
CP_6
-l'istanza di rateazione (identificativo 83947 del 31/07/2009) accordata dall'Ufficio (allegato 14 comparsa , ma non integralmente pagata;
CP_6
-l'intimazione di pagamento n. 07120189027135180000, notificata in data 16.04.2019 (allegati 9 e
10 comparsa;
CP_6
-da ultimo l'intimazione di pagamento n- 07120199039170171000 notificata in data 16.11.2019 e l' intimazione di pagamento 07120259003581789000 notificata in data 19.03.2025 oggi opposta.
Ha, poi, eccepito la sospensione dei termini di prescrizione per la durata di 542 gg, invocando la normativa emergenziale per il periodo COVID.
4 Ciò premesso, occorre valutare, nella vicenda in esame, l'applicabilità o meno dell'art. 68 d.l. n.
18/2020, che specificamente regolamenta la prescrizione dei crediti (non tributari) azionati dall'ente riscossore.
L'art 68 recita “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020 n.24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ( rottamazione);
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Sicuramente il caso in esame non rientra nelle ipotesi di proroga di cui al co 4 bis, in quanto le cartelle in oggetto sono state emesse nel 2000 e nel 2012, per cui i relativi carichi sono stati sicuramente affidati all' anteriormente al periodo sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68 del CP_6 decreto Cura Italia.
Inoltre non si applica neanche la sospensione Covid di 542 gg di cui al primo comma dell'art.68 citato, atteso che la prescrizione non scade nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, se si
5 considera che l'ultimo atto interruttivo (precedente all'intimazione di pagamento opposta) è del
16.11.2019 e il termine di prescrizione è quinquennale per le sanzioni amministrative L 689/1981.
In base al tenore letterale dell'art. 68 del decreto Cura Italia si deve ritenere che la sospensione dei termini di prescrizione vale solo per i crediti il cui termine di prescrizione scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Sul punto va ancora evidenziato che non sono applicabili alla fattispecie in esame i principi di cui alla sentenza della Cassazione n. 960/2025, in cui si legge che:
“occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_7
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
6 La sentenza n 960/2025 della Corte di Cassazione si riferisce all'art 67 dl n. 18 del 2020, che riguarda l'attività degli enti impositori. Le argomentazioni poste a base di detta sentenza non sono estensibili anche alla diversa fattispecie regolamentata dall'art. 68 del decreto Cura Italia, dovendosi tenere conto della diversa formulazione di detta disposizione normativa rispetto all'art. 67 dello stesso decreto.
L'art. 67 ha un'applicazione generalizzata per tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori nonché per tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, mentre, invece, l'art. 68 si riferisce solo “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “i termini dei versamenti sono in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Non va, poi, trascurato il fatto che la Corte Costituzionale ha più volte espresso il principio che l'articolo 24 della Carta Fondamentale non consente che il contribuente sia assoggettato all'azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato ovvero eccessivo ed irragionevole.
(Corte Cost sent n. 280/2005). Ciò impone una lettura della norma in esame costituzionalmente orientata, per cui non si può ritenere una sospensione generalizzata a tutte le esecuzioni potenzialmente in corso.
Deve, pertanto, ritenersi che il termine di prescrizione ai sensi dell'art 68 dl n.18/2020 non si sospende automaticamente per tutti i crediti insoddisfatti che risultano esigibili e non prescritti nel biennio 2020
o nel 2021, ma solo per quelli in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ciò chiarito e dovendosi escludere la sospensione Covid prevista dall'art 68 sopra citato, è evidente che, nella vicenda in esame, i crediti azionati sono prescritti, se si considera che tra l'atto interruttivo risalente al 16.11.2019 e l'intimazione di pagamento opposta notificata in data 19.03.2025 è sicuramente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Va, pertanto, accolta l'opposizione in relazione alla cartella n. 07120000123792242000 e va dichiarato prescritto il credito sotteso.
5. Circa il governo delle spese di lite, esse vanno compensate integralmente tra le parti, dovendosi evidenziare le difficoltà interpretative e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali univoci e consolidati in merito all'ambito di applicazione dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020, convertito con successive modifiche. Va, poi, tenuto conto anche della condotta processuale dei convenuti CP_8 che hanno immediatamente documentato l'azzeramento della partita di credito n. 295/11, per euro
400,00 a titolo di multa e ammende, in virtù dell'indulto.
P.Q.M.
7 - dichiara cessata la materia del contendere quanto al credito portato dalla cartella n.
07120120009868133000;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- accoglie l'opposizione all'esecuzione limitatamente al credito di cui alla cartella n.
07120000123792242000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7210 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “ opposizione alla intimazione di pagamento ", vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
DO AZ (C.F.: e DO AZ (C.F.: C.F._2
), in virtù di procura allegata in atti. C.F._3 ricorrente
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._4
VA RA (CF: ), in virtù di procura in atti. C.F._5 resistente
NONCHE'
(C.F. ) e Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...] P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'avv. VA RA (CF: ), in virtù di procura in C.F._5 atti. resistenti
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il presente giudizio intendeva proporre ricorso avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 07120259003581789000, notificata in data 19.03.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120000123792242000, dell'importo di € 12.110,10, relativa a una sanzione
1 amministrativa ai sensi della l.689/81, emessa dal Controparte_5
, nonché alla cartella di pagamento n. 07120120009868133000, dell'importo
[...] di € 441,88, relativa al recupero di multe e ammende. In particolare, deduceva l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti alla impugnata intimazione nonché la prescrizione dei crediti azionati, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa creditoria. Si costituiva in giudizio l'
[...]
che chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile e nel merito Controparte_1 infondata, deducendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione, nonché, in ogni caso, il mancato decorso del termine di prescrizione dei crediti, stante anche la notifica di successivi atti interruttivi della stessa.
Si costituivano, altresì, il ed il , Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla cartella n.
07120120009868133000, stante l'azzeramento della partita di credito n. 295/11 cui è riferita.
Con provvedimento del 22.04.2025, veniva sollevata la questione di competenza per valore dell'autorità giudiziaria adita (dovendosi ravvisare la competenza del Giudice di Pace).
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 a trattazione scritta, questo giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va, in primo luogo, rilevato che il ed il Controparte_3 Controparte_4
hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla
[...] cartella n. 07120120009868133000, riferita alla partita di credito n. 295/11, per euro 400,00 a titolo di multa e ammende, essendo stato già azzerato il credito azionato.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Ciò precisato, non vi è dubbio che dalla documentazione depositata emerge che la partita di credito n. 295/11 risulta azzerata per effetto di un provvedimento emesso in data 07.09.2015 dal Tribunale
2 di Napoli, con cui è stata dichiarata cessata ogni attività di recupero del credito derivante da pena pecuniaria nei confronti , in applicazione dell' indulto ex l. 241/2006. Parte_1
Detta circostanza consente sicuramente di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 07120120009868133000, non essendovi alcun interesse alla prosecuzione della azione da parte del ricorrente.
3. Tanto detto, è preliminare ad ogni altra valutazione esaminare la questione sul difetto di competenza sollevata d'ufficio.
Nella vicenda in esame la domanda è qualificabile come azione recuperatoria dell'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 6 dlgs 150/11 nella parte in cui l'opponente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, nonché come opposizione all'esecuzione laddove ha eccepito la prescrizione e come opposizione agli atti esecutivi laddove ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
Ai fini della competenza va rilevato che «la competenza del giudice di pace, ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
la competenza del detto giudice ex art. 7 del d.lgs. cit. per le controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia;
gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini di cui a Sez. U. n. 15354 del 2015» Cass 10261/2018
In particolare, Cass. 28 agosto 2006, n. 18636, ha precisato che, “In materia di opposizione a sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre
1999, n. 507 (oggi confluito nell'art. 6 co. 5 lett a e b dlgs 50/2011), attribuisce la competenza al tribunale, in luogo del giudice di pace, "se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni" (comma 3, lettera a), facendo riferimento alla pena edittale e non alla pena in concreto irrogata, come del resto si ricava dall'attribuzione della competenza al tribunale anche quando (lettera b), "essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni", che è quindi la sola ipotesi nella quale si ha riguardo alla pena in concreto irrogata per determinare il "tetto", oltre il quale scatta la competenza del tribunale”.
Tenuto conto che gli attuali commi 4 e 5 dell'art. 6 dlgs 150/11 (ex art 22 bis L 689/1981) segnano il riparto di competenza tra Tribunale e Giudice di pace in virtù sia del criterio della materia che del valore, occorre preliminarmente osservare che non è possibile stabilire nella fattispecie in esame, in base agli atti, se si verte nell'ipotesi di cui all'art 6 co. 5 lett a) che attribuisce la competenza in base
3 al limite edittale o nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 5 lett b) che ha riguardo alla pena in concreto applicata.
La circostanza che il credito sotteso alla cartella n. 07120000123792242000 risulti essere pari ad euro 12.110,10 non consente da sola di ritenere la competenza del Giudice di Pace, non potendosi individuare il tipo di sanzione irrogata, cioè se la stessa sia riconducibile al co.5 lett a) o al comma 5 lett. b dell'art.6 dlgs 150/2011, in quanto l'unico dato evincibile è che il credito azionato è una sanzione amministrativa ex L 689/1981.
Sulla scorta di quanto precede, non si rinvengono, pertanto, elementi che consentono di radicare la competenza innanzi al Giudice di Pace.
Inoltre, in caso di opposizione agli atti esecutivi, la competenza è sempre del Tribunale (Cass.
n.4022/2008; Cass. 22782/15; Cass, ordinanza n. 3582 del 4.02.2022).
4. Ciò premesso, quanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., questa va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 20 gg, dalla notifica delle singole cartelle di pagamento documentate dall' avvenuta, rispettivamente, in data a 21.03.2001 e 23.11.2013. CP_6
5. E', invece, fondato il motivo di opposizione con cui è stata eccepita la prescrizione.
L sostiene di aver notificato la cartella di pagamento n.07120000123792242000 in data CP_6
21.03.2001 e la cartella n. 07120120009868133000 in data 23.11.2013.
Ha, poi, dedotto una serie di atti interruttivi, in particolare:
-l'iscrizione di ipoteca in data 22.05.2005, Prot. 106442/071 (allegato 15 comparsa sui beni CP_6 immobili dell'odierno ricorrente, anche in ragione della cartella di pagamento ex ante n.
07120000123792242000;
-l'intimazione di pagamento n. 07120059024713983000, notificata in data 07.05.2009 (allegato 13 comparsa;
CP_6
-l'istanza di rateazione (identificativo 83947 del 31/07/2009) accordata dall'Ufficio (allegato 14 comparsa , ma non integralmente pagata;
CP_6
-l'intimazione di pagamento n. 07120189027135180000, notificata in data 16.04.2019 (allegati 9 e
10 comparsa;
CP_6
-da ultimo l'intimazione di pagamento n- 07120199039170171000 notificata in data 16.11.2019 e l' intimazione di pagamento 07120259003581789000 notificata in data 19.03.2025 oggi opposta.
Ha, poi, eccepito la sospensione dei termini di prescrizione per la durata di 542 gg, invocando la normativa emergenziale per il periodo COVID.
4 Ciò premesso, occorre valutare, nella vicenda in esame, l'applicabilità o meno dell'art. 68 d.l. n.
18/2020, che specificamente regolamenta la prescrizione dei crediti (non tributari) azionati dall'ente riscossore.
L'art 68 recita “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto legge 19 maggio 2020 n.24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 ( rottamazione);
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Sicuramente il caso in esame non rientra nelle ipotesi di proroga di cui al co 4 bis, in quanto le cartelle in oggetto sono state emesse nel 2000 e nel 2012, per cui i relativi carichi sono stati sicuramente affidati all' anteriormente al periodo sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'art. 68 del CP_6 decreto Cura Italia.
Inoltre non si applica neanche la sospensione Covid di 542 gg di cui al primo comma dell'art.68 citato, atteso che la prescrizione non scade nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, se si
5 considera che l'ultimo atto interruttivo (precedente all'intimazione di pagamento opposta) è del
16.11.2019 e il termine di prescrizione è quinquennale per le sanzioni amministrative L 689/1981.
In base al tenore letterale dell'art. 68 del decreto Cura Italia si deve ritenere che la sospensione dei termini di prescrizione vale solo per i crediti il cui termine di prescrizione scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Sul punto va ancora evidenziato che non sono applicabili alla fattispecie in esame i principi di cui alla sentenza della Cassazione n. 960/2025, in cui si legge che:
“occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_7
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
6 La sentenza n 960/2025 della Corte di Cassazione si riferisce all'art 67 dl n. 18 del 2020, che riguarda l'attività degli enti impositori. Le argomentazioni poste a base di detta sentenza non sono estensibili anche alla diversa fattispecie regolamentata dall'art. 68 del decreto Cura Italia, dovendosi tenere conto della diversa formulazione di detta disposizione normativa rispetto all'art. 67 dello stesso decreto.
L'art. 67 ha un'applicazione generalizzata per tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori nonché per tutti i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, mentre, invece, l'art. 68 si riferisce solo “alle entrate tributarie e non tributarie”, per le quali “i termini dei versamenti sono in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
Non va, poi, trascurato il fatto che la Corte Costituzionale ha più volte espresso il principio che l'articolo 24 della Carta Fondamentale non consente che il contribuente sia assoggettato all'azione esecutiva del Fisco per un tempo indeterminato ovvero eccessivo ed irragionevole.
(Corte Cost sent n. 280/2005). Ciò impone una lettura della norma in esame costituzionalmente orientata, per cui non si può ritenere una sospensione generalizzata a tutte le esecuzioni potenzialmente in corso.
Deve, pertanto, ritenersi che il termine di prescrizione ai sensi dell'art 68 dl n.18/2020 non si sospende automaticamente per tutti i crediti insoddisfatti che risultano esigibili e non prescritti nel biennio 2020
o nel 2021, ma solo per quelli in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Ciò chiarito e dovendosi escludere la sospensione Covid prevista dall'art 68 sopra citato, è evidente che, nella vicenda in esame, i crediti azionati sono prescritti, se si considera che tra l'atto interruttivo risalente al 16.11.2019 e l'intimazione di pagamento opposta notificata in data 19.03.2025 è sicuramente decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Va, pertanto, accolta l'opposizione in relazione alla cartella n. 07120000123792242000 e va dichiarato prescritto il credito sotteso.
5. Circa il governo delle spese di lite, esse vanno compensate integralmente tra le parti, dovendosi evidenziare le difficoltà interpretative e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali univoci e consolidati in merito all'ambito di applicazione dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020, convertito con successive modifiche. Va, poi, tenuto conto anche della condotta processuale dei convenuti CP_8 che hanno immediatamente documentato l'azzeramento della partita di credito n. 295/11, per euro
400,00 a titolo di multa e ammende, in virtù dell'indulto.
P.Q.M.
7 - dichiara cessata la materia del contendere quanto al credito portato dalla cartella n.
07120120009868133000;
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- accoglie l'opposizione all'esecuzione limitatamente al credito di cui alla cartella n.
07120000123792242000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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