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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice Rossana Taverna Consigliera ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 11.7.2025 la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Morosini Maurizio appellante E
Controparte_1
Avv. Rossetti Simone appellata nonché appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n. 5844/2024 pubblicata il 20/05/2024. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1 [...] ed allegava di essere stato ingiustamente licenziato in data 17.1.2023, a seguito di CP_1 contestazione disciplinare del 3.10.2022, per essere stato visto da un passeggero dell'autobus di linea in cui prestava servizio quale conducente, il giorno 15.9.2022, intento a vedere una partita di calcio sul telefonino collocato accanto al posto di guida. Chiedeva quindi di accertare l'insussistenza del fatto contestato o, in ogni caso, la ascrivibilità del fatto ad una delle condotte punibili con una sanzione conservativa, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della a corrispondere il CP_1 risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione (e comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità), nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.225,35, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali. In via subordinata chiedeva, per effetto del comma 5 dell'art. 18
Stat., di condannare a corrispondere il risarcimento del danno nella misura di un'indennità compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 24 (ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.225,35, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia. Sempre in via subordinata, laddove fosse emersa in giudizio la violazione delle regole procedimentali sottese al licenziamento, chiedeva di condannare la a corrispondergli un'indennità compresa tra un minimo di 6 CP_1
(sei) ed un massimo di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.225,35, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
con condanna alle spese di lite da distrarsi. Si costituiva la contestando integralmente l'avversa domanda e CP_1 chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la decadenza dell'impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo poiché la carenza dei requisiti formali e/o sostanziali. Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso. Appella tempestivamente con atto depositato il 19 novembre Parte_1
2024 sollevando quattro motivi di gravame.
Si costituisce spiegando appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo d'appello il lamenta il fatto che dal mero raffronto Pt_1 dei documenti con i fatti contestati, emerge una contraddizione nelle tempistiche fra la segnalazione dell'utente e l'orario di inizio partita. Afferma infatti che se la segnalazione è avvenuta alle ore 18.42 (orario in cui peraltro la partita non era ancora iniziata) la fotografia non può che essere stata scattata prima. Lamenta inoltre una errata valutazione dell'attendibilità dei testi e In particolare il teste ha riferito i Tes_1 Tes_2 Tes_2 fatti genericamente e in maniera contraddittoria, mentre il teste ha appreso i fatti solo Tes_1 de relato.
Corte di Appello di Roma
Secondo fuorviante è l'interpretazione avversa sulla testimonianza CP_1 del teste che ha assistito al fatto e che è stato l'autore materiale del Tes_2 post di segnalazione pubblicato su Twitter. La testimonianza lungi dal rivelarsi lacunosa o generica o addirittura contraddittoria mostra invece la genuinità del teste nel non rammentare particolari secondari. Quale secondo motivo d'appello impugna la parte motiva della sentenza di Pt_1 cui alle pagg. 6 e 7 sostenendo che il Giudice ha operato uno sbilanciamento interpretativo delle contrapposte prove. Rileva che la ricostruzione fattuale e le prove documentali fornite dall'odierna appellante sono state valutate alla stregua di mere affermazioni, prive di valore probatorio. Aggiunge che le conclusioni a cui perviene il giudice contrastano ad esempio con la deposizione del laddove dichiara che “il ricorrente teneva una Tes_2 condotta di guida regolare, senza provocare alcun sobbalzo”, affermazione che, se correttamente valutata, avrebbe dovuto portare ad accertare che la lettera di contestazione disciplinare dell' già priva di riscontro probatorio, era contraddetta dalle CP_1 stesse dichiarazioni del teste autore del post. di contro afferma che il ragionamento del Giudice è lineare e che nella CP_1 sentenza vengono correttamente riportati fatti e particolari così come emersi.
Con il terzo motivo premesso di non aver utilizzato apparecchi Pt_1 radiotelefonici o cuffie sonore, sostiene che nella sentenza impugnata non vi sia menzione dell'esatta collocazione del telefonino sulla basetta posta al lato della postazione di guida e dell'utilizzo dell'auricolare, elementi che avrebbero consentito di affermare che l'apparato non poteva costituire un pericolo per la guida consentendogli di mantenere il controllo del mezzo durante la guida, senza alcuna violazione degli artt. 141 e 173 Cds e della disposizione operativa n. 129 del 25.5.2017. CP_1
Quale quarto motivo d'appello il impugna la sentenza nella parte in cui la Pt_1 valuta il fatto come grave e contrario al dovere di fedeltà per violazione delle disposizioni del Codice Etico aziendale (artt. da 1 a 5, poi 7, 8.3, 10.1 e 11). Invero, tali norme non individuano con precisione una eventuale infrazione disciplinare cui si possano sussumere i fatti contestati al e in ogni caso il Giudice di primo grado non avrebbe valutato Pt_1
l'utilizzo del monoauricolare che non richiedeva l'uso delle mani per cui in concreto, vista anche il mancato verificarsi di incidenti, erronea e apodittica è l'affermazione secondo cui la visione di un video sul cellulare determinerebbe di per sé un calo di attenzione alla guida. deduce come contrariamente a quanto ex adverso argomentato il CP_1
non si sia attenuto alle disposizioni del Codice Etico di in Parte_1 CP_1 atti, applicabile a tutti i dipendenti quale componente essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto dalla società ai sensi del D.lgs 231/2001, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 5, 7, 8.3, 10.1 e 11. Inoltre, lo speciale rapporto degli autoferrotranvieri è regolato da una normativa che prevede fattispecie tipizzate anche in relazione alle sanzioni espulsive, come indicato dal
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Regolamento All. A) R.D. 148/1931. Deduce infine che il lavoro svolto dai Parte_2 riguarda l'erogazione di un servizio di primario interesse sociale da svolgersi con la massima attenzione e in ossequio a elevati standard di sicurezza. Inoltre propone l'appello incidentale per il rigetto della eccezione di CP_1 decadenza riguardante l'impugnazione stragiudiziale del e per l'aliunde Pt_1 perceptum.
Sul primo motivo sostiene che il primo giudice ha erroneamente CP_1 ritenuto idonea l'impugnativa del licenziamento inviata con pec del 21.2.2023 ricevuta il seguente giorno. Per la società la pec non è idonea a spiegare i propri effetti perché conteneva solo una copia scansionata per immagine in formato “.pdf” di una lettera di impugnativa di licenziamento peraltro priva di firma e attestazione di conformità, così che non può essere considerato come valido documento informatico secondo quanto stabilito dalle norme del CAD con ogni conseguenza sulla sua efficacia in ordine alla decadenza maturata. Inoltre, con riferimento al secondo motivo di appello incidentale, lamenta la erroneità degli avversi calcoli per determinare la base di calcolo per l'indennità risarcitoria e chiede la decurtazione dell'aliunde perceptum ed aliunde percipiendum. Deduce come ex D.lgs 23/2015 il calcolo di una eventuale indennità risarcitoria deve basarsi sull'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che nel caso specifico ammonta ad € 2.166,22 e non sulla retribuzione globale di fatto che il indica in Pt_1
€ 2.225,35. Il differenziale fra i due importi è dato dalla errata considerazione della voce
“ERA 1” per 14 mensilità e non per 12 mensilità. L'appello non puo' trovare accoglimento.
I primi tre motivi di censura, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente. Il fatto contestato, come si legge nella lettera di contestazione disciplinare del 3.10.2022, è del seguente tenore:
“In data 15 settembre 2022, alle ore 18.42 perveniva alla scrivente una segnalazione inerente a immagini che riprendevano un autista che guardava -mediante l'utilizzo di smartphone collocato sul finestrino laterale sinistro del posto guida -la partita di calcio Lazio-Midtjialland durante la guida di un bus aziendale per l'effettuazione del normale servizio di linea. Nella segnalazione l'utente scriveva testualmente sotto le immagini “vi pare normale?” Risulta che le suddette immagini siano state pubblicate sui social e siano tutt'ora visibili tanto che le relative visualizzazioni hanno prodotto 1569 reazioni tra i “mi piace”- che ridere-sono arrabbiato- e che al riguardo sono stati inviati 1.196 commenti. Stante quanto sopra, la scrivente attivava le necessarie verifiche all'esito delle quali si risaliva alla Sua persona che nella data e nell'orario suddetti era regolarmente in servizio con turno 16.26/20.43 (seconda frazione), linea 881, vettura
2676: considerata la natura e la gravità dei fatti veniva disposta nei suoi confronti la sospensione dal soldo e dal servizio a tempo indeterminato a norma dell'art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. 8 gennaio 1931 n.148 (lettera del 16 settembre 2022
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prot.atac. 0143728 che risulta debitamente notificata). Ciò detto, con particolare riguardo alla figura professionale di operatore d'esercizio da lei rivestita, le contestiamo formalmente quanto sotto riportato:
1. Lei durante il turno di servizio, alla guida di una vettura aziendale, durante la marcia, con a bordo dei passeggeri metteva a repentaglio la sicurezza dell'esercizio, quella dei passeggeri nonché la Sua personale, della circolazione, dell'utenza, dei terzi e della vettura aziendale a lei assegnata per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
2. Lei teneva un comportamento lesivo dell'immagine aziendale e della reputazione degli operatori di esercizio e di tutti i dipendenti della scrivente azienda nonché l'immagine e la reputazione di nel suo complesso: ciò avuto particolare CP_1 riguardo al numero indeterminato e indeterminabile degli utenti che accedono al web ed al fatto che le immagini sono tutt'oggi disponibili in rete.
3. Lei violava le vigenti norme del Codice della Strada in materia di prudenza e attenzione (Artt.140,173) e le norme del DPR753/80 in materia di sicurezza dell'esercizio e della circolazione.
4. Lei violava la disposizione operativa n.129 del 25.05.2017 la quale ribadisce che ai sensi dell'art. 173 del Codice della Strada “è vietato ai conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ….(omiss….) 5. Lei violava le regole e i principi contenuti nel manuale dell'operatore d'esercizio (punto 9 rapporti con la clientela) pubblicato sulla intranet e accessibile a tutto il personale di 6. Lei violava i doveri e gli obblighi CP_1 derivanti dal suo rapporto di lavoro (diligenza, correttezza, lealtà) e il vigente Codice Etico Aziendale(artt.1,2,3,4,5,7,8,3,10.1,11) con conseguente violazione del vincolo fiduciario”.
Il percorso motivazionale che ha condotto il Giudice di primo grado a rigettare il ricorso si incentra sui seguenti punti: nell'audizione del 2 novembre 2022 seguita alla richiesta di audizione orale il si scusava per l'errore commesso ammettendo di aver collocato il telefonino sulla Pt_1 basetta;
in data 3 dicembre 2022 rendeva ulteriori giustificazioni scritte in cui scusandosi ancora per l'accaduto negava che nell'occasione guardasse la partita Lazio – CP_2 sul proprio cellulare quando il passeggero aveva scattato la foto postata sul social aziendale, sostenendo che piuttosto aveva collocato il proprio smartphone sul sostegno per farlo stare fermo e che al momento della foto lo schermo si era illuminato a causa di alcune notifiche pervenutegli in cui vi erano delle immagini di giocatori e adduceva che la foto era stata postata alle 18:42 mentre la partita in questione era iniziata solo alle 18:45; tali argomentazioni non appaiono convincenti in quanto la foto scattata dal poi pubblicata su vari giornali, non ritraeva la faccia di un giocatore bensì Tes_3 alcuni giocatori in un campo di calcio e, quanto all'orario, era risaputo che i collegamenti in occasione delle partite di calcio iniziano con notevole anticipo rispetto all'orario di inizio della partita, con la conseguenza che le immagini in questione potevano riguardare
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un momento in cui i giocatori erano già scesi in campo ma la partita non era ancora iniziata;
in ogni caso il fatto materiale contestato è stato integralmente confermato dai testi e Tes_2 Tes_1
La prima doglianza dell'attuale appellante attiene alla erroneità della conclusione per cui il cellulare posizionato su un supporto alla propria sinistra mostrasse il video di una partita e non già la sola faccia di un giocatore che il aveva messo come sfondo Pt_1 sul proprio cellulare. In sostanza, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il lavoratore non contesta di avere effettivamente posizionato il proprio telefonino sulla sinistra del sedile di guida (tanto da essere pienamente visibile dal passeggero, nella specie il posizionato nel primo posto sulla destra, subito al di là del vetro di Tes_2 protezione del conducente) quanto piuttosto nega che fosse sintonizzato sul video di una partita di calcio in corso di svolgimento. Questo Collegio condivide pienamente la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado, sulla base dei seguenti elementi. Determinante è quanto dichiarato, in qualità di teste, dal passeggero che Tes_2 ha scattato e postato la foto, il quale ha pienamente confermato che il display dello smartphone riproduceva una partita di calcio per tutto il percorso dal capolinea alla CP_3 fermata sull'Aurelia Antica, ossia per un tragitto non breve. Il teste ha infatti dichiarato:
“l'autista aveva un telefonino posizionato sul lato sinistro del volante, su cui era visibile una partita di calcio.” e ha specificato che “Il telefonino era posizionato, acceso sulla partita, dalla partenza dell'autobus, dal capolinea , alla fermata di Aurelia Antica CP_3 dove io sono sceso. Né l' attendibilità del teste puo' essere scalfita, come preteso da parte Tes_2 appellante, per la sola circostanza del mancato ricordo della esatta data dell'episodio o del fatto che il mezzo fosse in movimento o fermo al momento dello scatto, trattandosi di circostanze di rilievo del tutto accessorio al fine della piena e lineare individuazione del fatto contestato ossia della condotta di guida, per un rilevante tratto di percorso (che quindi inevitabilmente poteva anche comprendere i fisiologici arresti del tutto temporanei di un bus di linea) mentre su un supporto posto alla propria sinistra (pur sempre rientrante nella propria visuale, come chiaramente desumibile dalla foto in atti) il cellulare mostrava il video di una partita di calcio.
Analogamente infondate sono le contestazioni della testimonianza del teste Tes_1 basate su una supposta testimonianza de relato del teste, il quale in realtà ha semplicemente confermato l'iter attraverso il quale ha potuto risalire al dipendente. CP_1
Ulteriori elementi di conforto della circostanza già con chiarezza evidenziata dal teste ossia il fatto che non si fosse trattato, come sostenuto dal Tes_2 Pt_1
(peraltro non nell'immediatezza bensì in sede di seconde giustificazioni) di un mero sfondo che si sarebbe attivato alla ricezione di alcune notifiche, sono la posizione orizzontale del cellulare, che lascia presumere la necessità di una piu' agevole visione di un video e l'evidenza della foto scattata, che lungi dal ritrarre “la faccia di un giocatore”
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che piu' ragionevolmente possa essere utilizzata come screen saver, mostra con evidenza un campo di calcio e alcune persone, di spalle, che entrano in campo. Elemento di non poco rilievo, correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, è anche la divergenza delle varie versioni offerte dal in ordine a cosa Pt_1 effettivamente ritraesse il cellulare al momento dello scatto. In sede di audizione personale, in risposta ad una contestazione disciplinare che con chiarezza imputava al lavoratore il fatto che lo smartphone collocato sul finestrino laterale sinistro del posto guida fosse sintonizzato sulla partita di calcio in questione durante la guida, dichiarava esclusivamente quanto segue “…ci tengo a chiedere scusa per quanto accaduto. Purtroppo ho fatto una stupidaggine”. Solo con le seconde giustificazioni del 3.12.2022 affermava che “per un caso fortuito, mentre il telefono era sul sostegno per far sì che non cadesse in terra, sono arrivate delle notifiche che accendevano lo schermo con (nel)l'immagine di alcuni giocatori.”. Si aggiunga che nel ricorso di primo grado si legge che l'immagine ritratta poteva “…riferirsi a presunti banner pubblicitari ovvero ad altre riproduzioni video (leggasi highlights dell'evento sportivo)”. Ancora diversa la versione offerta, all'udienza del 20.12.2023, dinanzi al Giudice di primo grado, secondo cui “sulla foto che ha scattato il passeggero c'è solo la faccia di un giocatore che in quel periodo era lo sfondo del mio telefonino”, che è circostanza, per quanto detto, ampiamente contraddetta dalla foto in atti. Non coglie nel segno neppure la contestazione, ripetuta nel presente grado, della veridicità e concludenza della foto in questione per la mancata corrispondenza dell'orario in cui la segnalazione perveniva all (18:42) e l'orario di inizio della partita che era alle CP_1 ore 18.50. In sostanza la parte appellante sottolinea che al momento dello scatto fotografico non era in corso alcuna partita di calcio tra le squadre indicate nella didascalia della foto pubblicata sui social network. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado per confutare tale doglianza è duplice e pienamente corretto. In primo luogo si sottolinea che è risaputo che i collegamenti in occasione delle partite di calcio iniziano con un certo anticipo rispetto all'orario di inizio della partita, il che fa presumere che le immagini in questione riguardassero un momento in cui i giocatori erano già scesi in campo ma la partita non era ancora iniziata. In ogni caso l'attendibile dichiarazione testimoniale del teste è chiara nell'indicare che per tutta la durata del tragitto Tes_2 da lui effettuato sull'autobus dal capolinea di a via Aurelia Antica il cellulare ha CP_3 continuato a mostrare una partita pienamente in corso. Anche il terzo motivo di appello, relativo alla contestazione della pronuncia impugnata nella parte in cui si afferma che il dipendente ha messo in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dei terzi, oltre che dei beni aziendali, cagionando altresì un danno all'immagine dell'azienda datrice di lavoro e violando i fondamentali basilari doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, è infondato. Le considerazioni del Giudice di primo grado appaiono a questo Collegio pienamente condivisibili, a partire da quella secondo cui la sicurezza della circolazione, in
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modo particolare nell'ambito del trasporto pubblico, è suscettibile di essere messa a repentaglio dalla inevitabile possibilità di distrazione di colui che conduce un mezzo pubblico avendo all'estremità del proprio angolo di visuale un video che trasmette una partita di calcio, indipendentemente dall'audio e quindi indipendentemente dalla circostanza dell'utilizzo del telefono mediante un mono auricolare. Il solo fatto che non sia occorso alcun incidente, quale conseguenza di tale condotta, nulla toglie alla pericolosità del fatto in sé, da valutarsi ex ante seppure avendo riguardo alle circostanze del caso concreto, pienamente evidenziate dal Giudice di primo grado a supporto della correttezza della propria valutazione. Ne consegue che del tutto irrilevante è la circostanza per cui, secondo quanto riferito dal teste il avesse mantenuto una “guida Tes_2 Pt_1 regolare” senza sobbalzare ad ogni goal, come sensazionalisticamente riportato dalle varie testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia. E' infine palese nel caso di specie la violazione della Disposizione Operativa aziendale n. 129 del 2017 secondo cui è consentito l'uso del telefono aziendale, dotato di mono auricolare, per le sole esigenze di servizio (vietando “tassativamente …. l'uso di telefoni privati durante il servizio”), esigenze nel caso di specie neppure prospettate dal lavoratore.
Le circostanze del caso concreto inducono quindi a ritenere certamente violato il principio espresso dall' art. 140 del Codice della Strada (CdS) che prevede: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” nonché quanto disposto dal successivo art. 141 CdS: “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Si consideri che l'art. 10 del D.P.R. 753 del 1980, applicato anche al personale esercente servizi di trasporto pubblico collettivo mediante autobus su strada, prevede che il personale “deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio”. Deve quindi ritenersi esigibile, nello svolgimento delle mansioni in esame, uno specifico e piu' pregnante obbligo di diligenza, proprio in considerazione del rischio di compromissione della sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada.
Quanto alla deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione di proporzionalità del fatto alla gravità della condotta ascritta, non riconoscendone l'assoggettabilità a sole sanzioni di tipo conservativo, questo Collegio osserva che a fondamento di tale deduzione parte appellante non ha esplicitato alcuna tipologia di condotta espressamente prevista dalla contrattazione collettiva come sanzionabile con la sola sanzione conservativa nella quale possa essere specificamente ricondotto il caso in esame per cui invocare la giurisprudenza (si veda Cassazione n. 11207/2017) secondo cui “le condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di
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integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse prevedendo per esse sanzioni meramente conservative” appare nel caso di specie non invocabile. Peraltro si omette di considerare che la medesima giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. sez. lav., 27/03/2019, n.8582) ha altresì chiarito che “il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta tipizzata dalla parti collettive postula l'integrale coincidenza tra la fattispecie contrattualmente prevista e quella effettivamente realizzata, restando, per contro, impossibile procedere ad una tale operazione quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei (ed aggravanti) rispetto alla fattispecie contrattuale, come nell'ipotesi di causa”.
L'appello principale è quindi infondato, mentre deve ritenersi assorbito, per le considerazioni svolte nel merito della legittimità del recesso, l'appello incidentale proposto dall'appellata. La condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in
€ 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 11/7/2025
La Consigliera est. Beatrice Marrani
La Presidente Alessandra Trementozzi
TRA
Parte_1
Avv. Morosini Maurizio appellante E
Controparte_1
Avv. Rossetti Simone appellata nonché appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, n. 5844/2024 pubblicata il 20/05/2024. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
Corte di Appello di Roma
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio la Parte_1 [...] ed allegava di essere stato ingiustamente licenziato in data 17.1.2023, a seguito di CP_1 contestazione disciplinare del 3.10.2022, per essere stato visto da un passeggero dell'autobus di linea in cui prestava servizio quale conducente, il giorno 15.9.2022, intento a vedere una partita di calcio sul telefonino collocato accanto al posto di guida. Chiedeva quindi di accertare l'insussistenza del fatto contestato o, in ogni caso, la ascrivibilità del fatto ad una delle condotte punibili con una sanzione conservativa, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della a corrispondere il CP_1 risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione (e comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità), nella misura dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.225,35, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali. In via subordinata chiedeva, per effetto del comma 5 dell'art. 18
Stat., di condannare a corrispondere il risarcimento del danno nella misura di un'indennità compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di 24 (ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.225,35, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia. Sempre in via subordinata, laddove fosse emersa in giudizio la violazione delle regole procedimentali sottese al licenziamento, chiedeva di condannare la a corrispondergli un'indennità compresa tra un minimo di 6 CP_1
(sei) ed un massimo di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 2.225,35, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
con condanna alle spese di lite da distrarsi. Si costituiva la contestando integralmente l'avversa domanda e CP_1 chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la decadenza dell'impugnazione stragiudiziale del provvedimento espulsivo poiché la carenza dei requisiti formali e/o sostanziali. Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso. Appella tempestivamente con atto depositato il 19 novembre Parte_1
2024 sollevando quattro motivi di gravame.
Si costituisce spiegando appello incidentale. CP_1
Con il primo motivo d'appello il lamenta il fatto che dal mero raffronto Pt_1 dei documenti con i fatti contestati, emerge una contraddizione nelle tempistiche fra la segnalazione dell'utente e l'orario di inizio partita. Afferma infatti che se la segnalazione è avvenuta alle ore 18.42 (orario in cui peraltro la partita non era ancora iniziata) la fotografia non può che essere stata scattata prima. Lamenta inoltre una errata valutazione dell'attendibilità dei testi e In particolare il teste ha riferito i Tes_1 Tes_2 Tes_2 fatti genericamente e in maniera contraddittoria, mentre il teste ha appreso i fatti solo Tes_1 de relato.
Corte di Appello di Roma
Secondo fuorviante è l'interpretazione avversa sulla testimonianza CP_1 del teste che ha assistito al fatto e che è stato l'autore materiale del Tes_2 post di segnalazione pubblicato su Twitter. La testimonianza lungi dal rivelarsi lacunosa o generica o addirittura contraddittoria mostra invece la genuinità del teste nel non rammentare particolari secondari. Quale secondo motivo d'appello impugna la parte motiva della sentenza di Pt_1 cui alle pagg. 6 e 7 sostenendo che il Giudice ha operato uno sbilanciamento interpretativo delle contrapposte prove. Rileva che la ricostruzione fattuale e le prove documentali fornite dall'odierna appellante sono state valutate alla stregua di mere affermazioni, prive di valore probatorio. Aggiunge che le conclusioni a cui perviene il giudice contrastano ad esempio con la deposizione del laddove dichiara che “il ricorrente teneva una Tes_2 condotta di guida regolare, senza provocare alcun sobbalzo”, affermazione che, se correttamente valutata, avrebbe dovuto portare ad accertare che la lettera di contestazione disciplinare dell' già priva di riscontro probatorio, era contraddetta dalle CP_1 stesse dichiarazioni del teste autore del post. di contro afferma che il ragionamento del Giudice è lineare e che nella CP_1 sentenza vengono correttamente riportati fatti e particolari così come emersi.
Con il terzo motivo premesso di non aver utilizzato apparecchi Pt_1 radiotelefonici o cuffie sonore, sostiene che nella sentenza impugnata non vi sia menzione dell'esatta collocazione del telefonino sulla basetta posta al lato della postazione di guida e dell'utilizzo dell'auricolare, elementi che avrebbero consentito di affermare che l'apparato non poteva costituire un pericolo per la guida consentendogli di mantenere il controllo del mezzo durante la guida, senza alcuna violazione degli artt. 141 e 173 Cds e della disposizione operativa n. 129 del 25.5.2017. CP_1
Quale quarto motivo d'appello il impugna la sentenza nella parte in cui la Pt_1 valuta il fatto come grave e contrario al dovere di fedeltà per violazione delle disposizioni del Codice Etico aziendale (artt. da 1 a 5, poi 7, 8.3, 10.1 e 11). Invero, tali norme non individuano con precisione una eventuale infrazione disciplinare cui si possano sussumere i fatti contestati al e in ogni caso il Giudice di primo grado non avrebbe valutato Pt_1
l'utilizzo del monoauricolare che non richiedeva l'uso delle mani per cui in concreto, vista anche il mancato verificarsi di incidenti, erronea e apodittica è l'affermazione secondo cui la visione di un video sul cellulare determinerebbe di per sé un calo di attenzione alla guida. deduce come contrariamente a quanto ex adverso argomentato il CP_1
non si sia attenuto alle disposizioni del Codice Etico di in Parte_1 CP_1 atti, applicabile a tutti i dipendenti quale componente essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto dalla società ai sensi del D.lgs 231/2001, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 5, 7, 8.3, 10.1 e 11. Inoltre, lo speciale rapporto degli autoferrotranvieri è regolato da una normativa che prevede fattispecie tipizzate anche in relazione alle sanzioni espulsive, come indicato dal
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Regolamento All. A) R.D. 148/1931. Deduce infine che il lavoro svolto dai Parte_2 riguarda l'erogazione di un servizio di primario interesse sociale da svolgersi con la massima attenzione e in ossequio a elevati standard di sicurezza. Inoltre propone l'appello incidentale per il rigetto della eccezione di CP_1 decadenza riguardante l'impugnazione stragiudiziale del e per l'aliunde Pt_1 perceptum.
Sul primo motivo sostiene che il primo giudice ha erroneamente CP_1 ritenuto idonea l'impugnativa del licenziamento inviata con pec del 21.2.2023 ricevuta il seguente giorno. Per la società la pec non è idonea a spiegare i propri effetti perché conteneva solo una copia scansionata per immagine in formato “.pdf” di una lettera di impugnativa di licenziamento peraltro priva di firma e attestazione di conformità, così che non può essere considerato come valido documento informatico secondo quanto stabilito dalle norme del CAD con ogni conseguenza sulla sua efficacia in ordine alla decadenza maturata. Inoltre, con riferimento al secondo motivo di appello incidentale, lamenta la erroneità degli avversi calcoli per determinare la base di calcolo per l'indennità risarcitoria e chiede la decurtazione dell'aliunde perceptum ed aliunde percipiendum. Deduce come ex D.lgs 23/2015 il calcolo di una eventuale indennità risarcitoria deve basarsi sull'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che nel caso specifico ammonta ad € 2.166,22 e non sulla retribuzione globale di fatto che il indica in Pt_1
€ 2.225,35. Il differenziale fra i due importi è dato dalla errata considerazione della voce
“ERA 1” per 14 mensilità e non per 12 mensilità. L'appello non puo' trovare accoglimento.
I primi tre motivi di censura, in quanto strettamente connessi, devono essere trattati congiuntamente. Il fatto contestato, come si legge nella lettera di contestazione disciplinare del 3.10.2022, è del seguente tenore:
“In data 15 settembre 2022, alle ore 18.42 perveniva alla scrivente una segnalazione inerente a immagini che riprendevano un autista che guardava -mediante l'utilizzo di smartphone collocato sul finestrino laterale sinistro del posto guida -la partita di calcio Lazio-Midtjialland durante la guida di un bus aziendale per l'effettuazione del normale servizio di linea. Nella segnalazione l'utente scriveva testualmente sotto le immagini “vi pare normale?” Risulta che le suddette immagini siano state pubblicate sui social e siano tutt'ora visibili tanto che le relative visualizzazioni hanno prodotto 1569 reazioni tra i “mi piace”- che ridere-sono arrabbiato- e che al riguardo sono stati inviati 1.196 commenti. Stante quanto sopra, la scrivente attivava le necessarie verifiche all'esito delle quali si risaliva alla Sua persona che nella data e nell'orario suddetti era regolarmente in servizio con turno 16.26/20.43 (seconda frazione), linea 881, vettura
2676: considerata la natura e la gravità dei fatti veniva disposta nei suoi confronti la sospensione dal soldo e dal servizio a tempo indeterminato a norma dell'art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. 8 gennaio 1931 n.148 (lettera del 16 settembre 2022
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prot.atac. 0143728 che risulta debitamente notificata). Ciò detto, con particolare riguardo alla figura professionale di operatore d'esercizio da lei rivestita, le contestiamo formalmente quanto sotto riportato:
1. Lei durante il turno di servizio, alla guida di una vettura aziendale, durante la marcia, con a bordo dei passeggeri metteva a repentaglio la sicurezza dell'esercizio, quella dei passeggeri nonché la Sua personale, della circolazione, dell'utenza, dei terzi e della vettura aziendale a lei assegnata per lo svolgimento della sua attività lavorativa.
2. Lei teneva un comportamento lesivo dell'immagine aziendale e della reputazione degli operatori di esercizio e di tutti i dipendenti della scrivente azienda nonché l'immagine e la reputazione di nel suo complesso: ciò avuto particolare CP_1 riguardo al numero indeterminato e indeterminabile degli utenti che accedono al web ed al fatto che le immagini sono tutt'oggi disponibili in rete.
3. Lei violava le vigenti norme del Codice della Strada in materia di prudenza e attenzione (Artt.140,173) e le norme del DPR753/80 in materia di sicurezza dell'esercizio e della circolazione.
4. Lei violava la disposizione operativa n.129 del 25.05.2017 la quale ribadisce che ai sensi dell'art. 173 del Codice della Strada “è vietato ai conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ….(omiss….) 5. Lei violava le regole e i principi contenuti nel manuale dell'operatore d'esercizio (punto 9 rapporti con la clientela) pubblicato sulla intranet e accessibile a tutto il personale di 6. Lei violava i doveri e gli obblighi CP_1 derivanti dal suo rapporto di lavoro (diligenza, correttezza, lealtà) e il vigente Codice Etico Aziendale(artt.1,2,3,4,5,7,8,3,10.1,11) con conseguente violazione del vincolo fiduciario”.
Il percorso motivazionale che ha condotto il Giudice di primo grado a rigettare il ricorso si incentra sui seguenti punti: nell'audizione del 2 novembre 2022 seguita alla richiesta di audizione orale il si scusava per l'errore commesso ammettendo di aver collocato il telefonino sulla Pt_1 basetta;
in data 3 dicembre 2022 rendeva ulteriori giustificazioni scritte in cui scusandosi ancora per l'accaduto negava che nell'occasione guardasse la partita Lazio – CP_2 sul proprio cellulare quando il passeggero aveva scattato la foto postata sul social aziendale, sostenendo che piuttosto aveva collocato il proprio smartphone sul sostegno per farlo stare fermo e che al momento della foto lo schermo si era illuminato a causa di alcune notifiche pervenutegli in cui vi erano delle immagini di giocatori e adduceva che la foto era stata postata alle 18:42 mentre la partita in questione era iniziata solo alle 18:45; tali argomentazioni non appaiono convincenti in quanto la foto scattata dal poi pubblicata su vari giornali, non ritraeva la faccia di un giocatore bensì Tes_3 alcuni giocatori in un campo di calcio e, quanto all'orario, era risaputo che i collegamenti in occasione delle partite di calcio iniziano con notevole anticipo rispetto all'orario di inizio della partita, con la conseguenza che le immagini in questione potevano riguardare
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un momento in cui i giocatori erano già scesi in campo ma la partita non era ancora iniziata;
in ogni caso il fatto materiale contestato è stato integralmente confermato dai testi e Tes_2 Tes_1
La prima doglianza dell'attuale appellante attiene alla erroneità della conclusione per cui il cellulare posizionato su un supporto alla propria sinistra mostrasse il video di una partita e non già la sola faccia di un giocatore che il aveva messo come sfondo Pt_1 sul proprio cellulare. In sostanza, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il lavoratore non contesta di avere effettivamente posizionato il proprio telefonino sulla sinistra del sedile di guida (tanto da essere pienamente visibile dal passeggero, nella specie il posizionato nel primo posto sulla destra, subito al di là del vetro di Tes_2 protezione del conducente) quanto piuttosto nega che fosse sintonizzato sul video di una partita di calcio in corso di svolgimento. Questo Collegio condivide pienamente la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado, sulla base dei seguenti elementi. Determinante è quanto dichiarato, in qualità di teste, dal passeggero che Tes_2 ha scattato e postato la foto, il quale ha pienamente confermato che il display dello smartphone riproduceva una partita di calcio per tutto il percorso dal capolinea alla CP_3 fermata sull'Aurelia Antica, ossia per un tragitto non breve. Il teste ha infatti dichiarato:
“l'autista aveva un telefonino posizionato sul lato sinistro del volante, su cui era visibile una partita di calcio.” e ha specificato che “Il telefonino era posizionato, acceso sulla partita, dalla partenza dell'autobus, dal capolinea , alla fermata di Aurelia Antica CP_3 dove io sono sceso. Né l' attendibilità del teste puo' essere scalfita, come preteso da parte Tes_2 appellante, per la sola circostanza del mancato ricordo della esatta data dell'episodio o del fatto che il mezzo fosse in movimento o fermo al momento dello scatto, trattandosi di circostanze di rilievo del tutto accessorio al fine della piena e lineare individuazione del fatto contestato ossia della condotta di guida, per un rilevante tratto di percorso (che quindi inevitabilmente poteva anche comprendere i fisiologici arresti del tutto temporanei di un bus di linea) mentre su un supporto posto alla propria sinistra (pur sempre rientrante nella propria visuale, come chiaramente desumibile dalla foto in atti) il cellulare mostrava il video di una partita di calcio.
Analogamente infondate sono le contestazioni della testimonianza del teste Tes_1 basate su una supposta testimonianza de relato del teste, il quale in realtà ha semplicemente confermato l'iter attraverso il quale ha potuto risalire al dipendente. CP_1
Ulteriori elementi di conforto della circostanza già con chiarezza evidenziata dal teste ossia il fatto che non si fosse trattato, come sostenuto dal Tes_2 Pt_1
(peraltro non nell'immediatezza bensì in sede di seconde giustificazioni) di un mero sfondo che si sarebbe attivato alla ricezione di alcune notifiche, sono la posizione orizzontale del cellulare, che lascia presumere la necessità di una piu' agevole visione di un video e l'evidenza della foto scattata, che lungi dal ritrarre “la faccia di un giocatore”
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che piu' ragionevolmente possa essere utilizzata come screen saver, mostra con evidenza un campo di calcio e alcune persone, di spalle, che entrano in campo. Elemento di non poco rilievo, correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, è anche la divergenza delle varie versioni offerte dal in ordine a cosa Pt_1 effettivamente ritraesse il cellulare al momento dello scatto. In sede di audizione personale, in risposta ad una contestazione disciplinare che con chiarezza imputava al lavoratore il fatto che lo smartphone collocato sul finestrino laterale sinistro del posto guida fosse sintonizzato sulla partita di calcio in questione durante la guida, dichiarava esclusivamente quanto segue “…ci tengo a chiedere scusa per quanto accaduto. Purtroppo ho fatto una stupidaggine”. Solo con le seconde giustificazioni del 3.12.2022 affermava che “per un caso fortuito, mentre il telefono era sul sostegno per far sì che non cadesse in terra, sono arrivate delle notifiche che accendevano lo schermo con (nel)l'immagine di alcuni giocatori.”. Si aggiunga che nel ricorso di primo grado si legge che l'immagine ritratta poteva “…riferirsi a presunti banner pubblicitari ovvero ad altre riproduzioni video (leggasi highlights dell'evento sportivo)”. Ancora diversa la versione offerta, all'udienza del 20.12.2023, dinanzi al Giudice di primo grado, secondo cui “sulla foto che ha scattato il passeggero c'è solo la faccia di un giocatore che in quel periodo era lo sfondo del mio telefonino”, che è circostanza, per quanto detto, ampiamente contraddetta dalla foto in atti. Non coglie nel segno neppure la contestazione, ripetuta nel presente grado, della veridicità e concludenza della foto in questione per la mancata corrispondenza dell'orario in cui la segnalazione perveniva all (18:42) e l'orario di inizio della partita che era alle CP_1 ore 18.50. In sostanza la parte appellante sottolinea che al momento dello scatto fotografico non era in corso alcuna partita di calcio tra le squadre indicate nella didascalia della foto pubblicata sui social network. Il percorso argomentativo del giudice di primo grado per confutare tale doglianza è duplice e pienamente corretto. In primo luogo si sottolinea che è risaputo che i collegamenti in occasione delle partite di calcio iniziano con un certo anticipo rispetto all'orario di inizio della partita, il che fa presumere che le immagini in questione riguardassero un momento in cui i giocatori erano già scesi in campo ma la partita non era ancora iniziata. In ogni caso l'attendibile dichiarazione testimoniale del teste è chiara nell'indicare che per tutta la durata del tragitto Tes_2 da lui effettuato sull'autobus dal capolinea di a via Aurelia Antica il cellulare ha CP_3 continuato a mostrare una partita pienamente in corso. Anche il terzo motivo di appello, relativo alla contestazione della pronuncia impugnata nella parte in cui si afferma che il dipendente ha messo in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dei terzi, oltre che dei beni aziendali, cagionando altresì un danno all'immagine dell'azienda datrice di lavoro e violando i fondamentali basilari doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, è infondato. Le considerazioni del Giudice di primo grado appaiono a questo Collegio pienamente condivisibili, a partire da quella secondo cui la sicurezza della circolazione, in
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modo particolare nell'ambito del trasporto pubblico, è suscettibile di essere messa a repentaglio dalla inevitabile possibilità di distrazione di colui che conduce un mezzo pubblico avendo all'estremità del proprio angolo di visuale un video che trasmette una partita di calcio, indipendentemente dall'audio e quindi indipendentemente dalla circostanza dell'utilizzo del telefono mediante un mono auricolare. Il solo fatto che non sia occorso alcun incidente, quale conseguenza di tale condotta, nulla toglie alla pericolosità del fatto in sé, da valutarsi ex ante seppure avendo riguardo alle circostanze del caso concreto, pienamente evidenziate dal Giudice di primo grado a supporto della correttezza della propria valutazione. Ne consegue che del tutto irrilevante è la circostanza per cui, secondo quanto riferito dal teste il avesse mantenuto una “guida Tes_2 Pt_1 regolare” senza sobbalzare ad ogni goal, come sensazionalisticamente riportato dalle varie testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia. E' infine palese nel caso di specie la violazione della Disposizione Operativa aziendale n. 129 del 2017 secondo cui è consentito l'uso del telefono aziendale, dotato di mono auricolare, per le sole esigenze di servizio (vietando “tassativamente …. l'uso di telefoni privati durante il servizio”), esigenze nel caso di specie neppure prospettate dal lavoratore.
Le circostanze del caso concreto inducono quindi a ritenere certamente violato il principio espresso dall' art. 140 del Codice della Strada (CdS) che prevede: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” nonché quanto disposto dal successivo art. 141 CdS: “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo, entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Si consideri che l'art. 10 del D.P.R. 753 del 1980, applicato anche al personale esercente servizi di trasporto pubblico collettivo mediante autobus su strada, prevede che il personale “deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio”. Deve quindi ritenersi esigibile, nello svolgimento delle mansioni in esame, uno specifico e piu' pregnante obbligo di diligenza, proprio in considerazione del rischio di compromissione della sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti della strada.
Quanto alla deduzione dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione di proporzionalità del fatto alla gravità della condotta ascritta, non riconoscendone l'assoggettabilità a sole sanzioni di tipo conservativo, questo Collegio osserva che a fondamento di tale deduzione parte appellante non ha esplicitato alcuna tipologia di condotta espressamente prevista dalla contrattazione collettiva come sanzionabile con la sola sanzione conservativa nella quale possa essere specificamente ricondotto il caso in esame per cui invocare la giurisprudenza (si veda Cassazione n. 11207/2017) secondo cui “le condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di
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integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse prevedendo per esse sanzioni meramente conservative” appare nel caso di specie non invocabile. Peraltro si omette di considerare che la medesima giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. sez. lav., 27/03/2019, n.8582) ha altresì chiarito che “il procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta tipizzata dalla parti collettive postula l'integrale coincidenza tra la fattispecie contrattualmente prevista e quella effettivamente realizzata, restando, per contro, impossibile procedere ad una tale operazione quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi aggiuntivi estranei (ed aggravanti) rispetto alla fattispecie contrattuale, come nell'ipotesi di causa”.
L'appello principale è quindi infondato, mentre deve ritenersi assorbito, per le considerazioni svolte nel merito della legittimità del recesso, l'appello incidentale proposto dall'appellata. La condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza. Deve inoltre darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in
€ 3.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 11/7/2025
La Consigliera est. Beatrice Marrani
La Presidente Alessandra Trementozzi