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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/10/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. IC Di AL Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5029 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PINCELLI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 17/09/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nate le figlie n data 01/12/2010 e n data 30/10/2012. Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente ha chiesto di: affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre;
disporre che il padre possa vedere le figlie e uando vorrà, Per_3 Per_2 con preavviso alla madre, nonché tenerle con sé un giorno alla settimana da concordare di volta in volta;
dichiarare tenuto il padre a versare a favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma mensile di € 350,00 cadauna, somma da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT intercorsi per l'anno precedente, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria di spese delle spese di giudizio.
3. All'udienza del 12/03/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Il padre vede le figlie per pochi minuti a settimana: qualche volta le porta a pallavolo perché io sono impegnata al lavoro. Ma non le tiene mai con sé.
Non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie. Confermo le mie condizioni personali ed economiche nonché la situazione delle figlie indicate in ricorso”. Il legale ha poi insistito nelle richieste istruttorie in atti. Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente.
All'esito dell'udienza sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre;
visite del padre previo accordo con la madre;
400,00 euro mensili quale contributo al mantenimento per le figlie minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie) ed il Giudice ha autorizzato parte ricorrente a compiere attività di ricerca con modalità telematiche dei beni del resistente, con rinvio della causa all'udienza del 18/06/2025.
4. All'udienza del 18/06/2025, il legale di parte ricorrente ha rappresentato di avere avuto l'esito –negativo- dall'INPS, ma di non avere avuto ancora l'esito dalla pagina 2 di 6 Agenzia delle Entrate richiesto tramite UNEP, e, a tal fine, ha chiesto un rinvio dell'udienza. Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 17/09/2025.
5. In data 24/06/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate.
6. All'udienza del 17/09/2025, il Giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita, visto l'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., ha invitato il difensore a precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale. Il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire in Collegio.
§
Parte ricorrente, unica costituita, lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti delle figlie minori e così come confermato all'udienza del Per_3 Per_2
12/03/2025 (cfr verbale: “(…) Il padre vede le figlie per pochi minuti a settimana: qualche volta le porta a pallavolo perché io sono impegnata al lavoro. Ma non le tiene mai con sé. Non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie. (…)”.
Ad oggi, pertanto, la madre risulta essere l'unico punto di riferimento per le figlie, facendosi carico integralmente delle relative necessità morali e materiali, in quanto il padre è pressoché totalmente assente.
Ciò premesso, la disaffezione ed il disinteresse del padre, dimostrati, altresì, dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, evidenziano la necessità di garantire la continuità delle statuizioni già assunte, con la conseguente conferma dell'affidamento esclusivo delle figlie alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato), con collocazione delle stesse presso la residenza della madre.
Quanto alle frequentazioni con il padre, considerata anche l'età delle figlie della coppia ( quasi di anni 15 e i anni 13), si dispone che questi possa Per_3 Per_2 frequentarle, previo accordo con la madre, compatibilmente con i desiderata, le pagina 3 di 6 esigenze e gli impegni delle stesse.
Alla luce di quanto sopra non si è, dunque, ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Venendo poi al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per le figlie minori sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, tenuto conto delle attuali condizioni della ricorrente e degli esiti delle indagini economico- finanziarie svolte (cfr documenti depositati in data 24/06/2025 da parte ricorrente), tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può essere posto a carico del padre, con decorrenza dalla presente decisione, un maggior contributo, rispetto a quando disposto in via temporanea, di euro 500,00 mensili (250,00 cadauna), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita, liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida le figlie minori della coppia ata in Mirandola Persona_4
(MO) in data 01/12/2010 e ata in Pieve di Coriano (MN) in Persona_5 data 30/10/2012 alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato);
2. colloca le figlie minori della coppia presso la residenza della madre;
3. dispone che il padre possa frequentare le figlie minori, previo accordo con la madre, compatibilmente con i desiderata, le esigenze e gli impegni di e Per_3
Per_2
pagina 4 di 6 4. obbliga a versare a Controparte_1 Parte_1 euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla presente decisione, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 250,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una pagina 5 di 6 formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IC Di AL
pagina 6 di 6
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. IC Di AL Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5029 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PINCELLI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 17/09/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nate le figlie n data 01/12/2010 e n data 30/10/2012. Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato in data 16/10/2024, parte ricorrente ha chiesto di: affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la residenza della madre;
disporre che il padre possa vedere le figlie e uando vorrà, Per_3 Per_2 con preavviso alla madre, nonché tenerle con sé un giorno alla settimana da concordare di volta in volta;
dichiarare tenuto il padre a versare a favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma mensile di € 350,00 cadauna, somma da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT intercorsi per l'anno precedente, oltre al 75% delle spese straordinarie, con vittoria di spese delle spese di giudizio.
3. All'udienza del 12/03/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. Il padre vede le figlie per pochi minuti a settimana: qualche volta le porta a pallavolo perché io sono impegnata al lavoro. Ma non le tiene mai con sé.
Non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie. Confermo le mie condizioni personali ed economiche nonché la situazione delle figlie indicate in ricorso”. Il legale ha poi insistito nelle richieste istruttorie in atti. Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente.
All'esito dell'udienza sono stati assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. (affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre;
visite del padre previo accordo con la madre;
400,00 euro mensili quale contributo al mantenimento per le figlie minori a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie) ed il Giudice ha autorizzato parte ricorrente a compiere attività di ricerca con modalità telematiche dei beni del resistente, con rinvio della causa all'udienza del 18/06/2025.
4. All'udienza del 18/06/2025, il legale di parte ricorrente ha rappresentato di avere avuto l'esito –negativo- dall'INPS, ma di non avere avuto ancora l'esito dalla pagina 2 di 6 Agenzia delle Entrate richiesto tramite UNEP, e, a tal fine, ha chiesto un rinvio dell'udienza. Il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 17/09/2025.
5. In data 24/06/2025 parte ricorrente ha depositato documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate.
6. All'udienza del 17/09/2025, il Giudice, ritenuta la causa documentalmente istruita, visto l'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c., ha invitato il difensore a precisare le conclusioni ed a procedere alla discussione orale. Il procuratore di parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire in Collegio.
§
Parte ricorrente, unica costituita, lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti delle figlie minori e così come confermato all'udienza del Per_3 Per_2
12/03/2025 (cfr verbale: “(…) Il padre vede le figlie per pochi minuti a settimana: qualche volta le porta a pallavolo perché io sono impegnata al lavoro. Ma non le tiene mai con sé. Non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie. (…)”.
Ad oggi, pertanto, la madre risulta essere l'unico punto di riferimento per le figlie, facendosi carico integralmente delle relative necessità morali e materiali, in quanto il padre è pressoché totalmente assente.
Ciò premesso, la disaffezione ed il disinteresse del padre, dimostrati, altresì, dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, evidenziano la necessità di garantire la continuità delle statuizioni già assunte, con la conseguente conferma dell'affidamento esclusivo delle figlie alla madre ai sensi dell'art. 337-quater c.c., disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato), con collocazione delle stesse presso la residenza della madre.
Quanto alle frequentazioni con il padre, considerata anche l'età delle figlie della coppia ( quasi di anni 15 e i anni 13), si dispone che questi possa Per_3 Per_2 frequentarle, previo accordo con la madre, compatibilmente con i desiderata, le pagina 3 di 6 esigenze e gli impegni delle stesse.
Alla luce di quanto sopra non si è, dunque, ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Venendo poi al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per le figlie minori sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, tenuto conto delle attuali condizioni della ricorrente e degli esiti delle indagini economico- finanziarie svolte (cfr documenti depositati in data 24/06/2025 da parte ricorrente), tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può essere posto a carico del padre, con decorrenza dalla presente decisione, un maggior contributo, rispetto a quando disposto in via temporanea, di euro 500,00 mensili (250,00 cadauna), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita, liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. affida le figlie minori della coppia ata in Mirandola Persona_4
(MO) in data 01/12/2010 e ata in Pieve di Coriano (MN) in Persona_5 data 30/10/2012 alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato);
2. colloca le figlie minori della coppia presso la residenza della madre;
3. dispone che il padre possa frequentare le figlie minori, previo accordo con la madre, compatibilmente con i desiderata, le esigenze e gli impegni di e Per_3
Per_2
pagina 4 di 6 4. obbliga a versare a Controparte_1 Parte_1 euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla presente decisione, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 250,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del
25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una pagina 5 di 6 formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 29/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IC Di AL
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