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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2440/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2440/2018 R.G.
TRA
p.i. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello, dall'avv.to Nicolino
Iacovone, c.f. e dall'avv.to Ivan Scafuro, c.f. , C.F._1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Capriati a Volturno, alla via G.
Andreucci n. 32
APPELLANTE
E
, c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, entrambi in proprio e in qualità di legali rappresentanti del minore C.F._4
, c.f. , rappresentati e difesi, in virtù di procura Persona_1 C.F._5
a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avv.to Anna Maria Vittoria
Vecchione, c.f. presso il cui studio elettivamente domiciliano in C.F._6
Avellino, alla via Fra Scipione Bellabona n. 11
APPELLATI
NONCHÉ
p.i. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_3 P.IVA_2 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Italo Benigni, c.f.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Santa C.F._7
Lucia n. 15
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1912/2017, pubblicata il
30.10.2017.
1 Conclusioni per l'appellante in via Parte_1 principale, dichiarare la nullità della sentenza gravata per i motivi dedotti con l'atto di appello,
e, in via gradata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta da e , in proprio e nella qualità, e, per l'effetto, rigettarla, con Controparte_1 CP_2 vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per gli appellati ed : rigettare l'appello e Controparte_1 CP_2 confermare la sentenza impugnata.
Conclusioni per l'appellata confermare la sentenza Controparte_3 impugnata nelle statuizioni concernenti il rapporto assicurativo con la e rigettare Parte_1 ogni ulteriore domanda comunque proposta nei confronti della compagnia assicurativa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con atto di citazione del 19.08.2013, ed , in proprio e nella Controparte_1 CP_2 qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore convennero, Persona_1 dinanzi al Tribunale di Avellino, la Parte_1 nonché i sanitari e , ed esposero che: a) in data Parte_2 Controparte_4 CP_5
20.11.2011, alle ore 3.00, veniva ricoverata presso la Casa di Cura in stato di CP_2 travaglio e, alle ore 16.50 dello stesso giorno, all'esito di un parto traumatico, veniva alla luce il piccolo b) subito dopo il parto, le condizioni della madre e del bambino Persona_1 divenivano molto gravi e, in particolare, il neonato presentava segni di ipoperfusione periferica, per cui era necessario procedere ad intubazione;
c) rilevato un peggioramento delle condizioni del neonato, i sanitari trasferivano il piccolo presso l'Azienda Ospedaliera dei Per_1 CP_6
dove veniva rilevata la formazione di un “cefaloematoma al vertice”, con toni cardiaci
[...] ovattati, cianosi periferica ed ecchimosi al tronco e agli arti;
d) durante il parto, CP_2 subiva una lacerazione della cervice uterina, a cui conseguiva un'emorragia e uno stato di anemia acuta della paziente, sottoposta a trasfusioni di sangue;
e) in seguito a tali eventi, sia la che il piccolo riportavano postumi di carattere permanente e, in particolare, il CP_2 Per_1 bambino aveva necessitato di un lungo percorso di riabilitazione psicomotoria della durata di due anni;
f) le lesioni permanenti patite dalla madre e dal bambino, costantemente bisognosi di cure e di assistenza, avevano inciso sulla sfera individuale e relazionale di entrambi, e compromesso la stabilità, anche patrimoniale, dell'intero nucleo familiare, per le ingenti spese mediche occorse e per la necessità di assistere il piccolo nella vita quotidiana e nei Per_1 continui controlli ospedalieri di cui quest'ultimo necessitava.
§ 1.
1. Tanto premesso, gli attori rappresentarono che la condizione di sofferenza della madre e del neonato era stata determinata dai trattamenti eseguiti dai sanitari nel corso del parto, gestito in maniera negligente, imprudente, imperita e, comunque, non corretta.
Dunque, ritenuta la responsabilità contrattuale della nonché dei medici e degli Parte_1 altri operatori sanitari convenuti, conclusero chiedendo il risarcimento di tutti i danni
2 patrimoniali e non patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro, nella misura quantificata in corso di causa, ivi inclusi il danno da lucro cessante connesso alla ridotta capacità lavorativa specifica di entrambi gli attori, compromessa dall'esigenza di accudire costantemente il bambino, e il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche sostenute e da sostenere per l'assistenza al minore.
§ 1.2. Si costituì la contestò ogni addebito e Parte_1 precisò, in subordine, di essere garantita da una polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con la società poi Parte_3 Controparte_3
Pertanto, la struttura convenuta chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per essere manlevata da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole connessa all'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
§ 1.3. Autorizzata la chiamata, si costituì la società impugnando Controparte_3
l'avverso atto di chiamata in causa e invocando, in caso di accoglimento della domanda di manleva, l'applicazione delle pattuizioni inerenti ai massimali e allo scoperto di polizza, come previsti dal contratto di assicurazione.
§ 1.4. Restarono, invece, contumaci gli altri convenuti.
§ 1.5. Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 30.10.2017 il
Tribunale di Avellino, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti formulata dagli attori, dichiarò con ordinanza l'estinzione del processo nei confronti dei soli convenuti Pt_2
e , disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti della struttura CP_4 CP_5 sanitaria e della compagnia di assicurazione terza chiamata.
Quindi, esaurita la discussione orale delle parti, il Tribunale pronunciò la sentenza indicata in epigrafe, con cui accolse la domanda attorea e condannò la al pagamento, a favore Parte_1 degli attori, della somma di euro 2.000,00, a titolo di danno patrimoniale, di euro 1.400,00, a titolo di danno non patrimoniale personale subìto da , e di euro 49.928,00, a titolo CP_2 di danno non patrimoniale subìto dal minore oltre interessi e spese di lite. Persona_1
Inoltre il Tribunale accolse parzialmente la domanda di manleva proposta dalla e Parte_1 condannò la società a tenere indenne la struttura sanitaria per le somme Controparte_7 eccedenti l'importo di euro 50.000,00, compensando le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata nella misura della metà e ponendole, per la restante parte, a carico della compagnia assicuratrice.
§ 1.6. La decisione del primo giudice, per quanto rileva in questa sede, si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano.
1) La non è portatrice di un interesse tutelabile in relazione alle domande proposte Parte_1 dagli attori nei confronti degli operatori sanitari, non avendo essa spiegato alcuna domanda di regresso e/o di rivalsa nei confronti dei propri collaboratori. Di conseguenza essa non ha alcun
3 interesse ad opporsi alla rinuncia agli atti operata dagli attori e alla estinzione del giudizio dichiarata nei confronti delle altre parti convenute.
2) Gli accertamenti medico-legali esperiti in corso di causa hanno confermato che, durante il parto, si manifestarono complicanze di diverso tipo, tanto per la gestante quanto per il nascituro.
Tali complicanze risultano causalmente imputabili alla condotta dei sanitari della , Parte_1 che avevano deciso di procedere con un parto naturale “per vie genitali anguste”, senza prima effettuare alcuna valutazione ecografica delle condizioni del feto, nonostante quest'ultimo, come indicato dall'aumento ponderale della gestante, apparisse “iperevoluto”.
3) La condotta dei sanitari ha fatto sì che il neonato, subito dopo il parto, versasse in pericolo di vita, presentando un cefaloematoma e una sofferenza ipossica perinatale, con apprezzabili danni cerebrali che hanno richiesto un lungo percorso riabilitativo della durata di due anni, e che restano suscettibili di possibili evoluzioni negative. Dunque, in aderenza alle risultanze dell'elaborato peritale, è valutabile, a carico del piccolo un danno biologico Persona_1 di lieve entità del 5%, cui si aggiungono, ai fini risarcitori, un periodo di inabilità temporanea totale della durata di circa due mesi, dalla nascita al mese di gennaio 2012, e un periodo di inabilità temporanea al 50% della durata di due anni, coincidente con il periodo in cui il minore fu sottoposto a controlli clinici e alla terapia riabilitativa. In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, si perviene quindi a una liquidazione del danno, già valutato all'attualità, per complessivi euro 49.928,00, di cui euro 40.800,00 legati alla cospicua inabilità temporanea.
4) Non sono apprezzabili postumi di carattere permanente a carico di , che tuttavia, CP_2
a causa della condotta imperita dei sanitari, versò in condizione di totale inabilità per un periodo di due settimane, poiché, in seguito alla lacerazione e alla episiotomia subìte durante il parto, fu necessario sottoporre la paziente ad una tracheloraffia, all'applicazione di uno zaffo utero- vaginale e all'esecuzione di trasfusioni con due sacche di sangue. Pertanto, è valutabile, a carico della gestante, un periodo di inabilità temporanea totale della durata di quindici giorni, pervenendo a una quantificazione del danno per complessivi euro 1.440,00.
5) I danni patrimoniali riportati dai due genitori, comprensivi delle spese mediche, possono liquidarsi, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00, tenuto conto della complessità della vicenda e del lungo periodo di assistenza e cura di cui il bambino ha avuto bisogno.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha Parte_1 proposto appello, a cui hanno resistito, costituendosi, gli originari attori e CP_2 CP_1
nonché la compagnia assicuratrice
[...] CP_3
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., assegnando il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4 § 2.1. Preliminarmente, va osservato che l'appello proposto dalla non investe la Parte_1 posizione dei sanitari e , anch'essi convenuti nel giudizio primo grado Pt_2 CP_4 CP_5
e non citati, in questa sede, dalla parte appellante. Parte_1
Difatti, pur censurando un vizio di nullità della notifica dell'atto introduttivo con riferimento alla posizione dei predetti convenuti, la non ha svolto alcuna domanda nei confronti Parte_1 dei propri collaboratori, né ha impugnato la statuizione con cui il giudice di prime cure, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti formalizzata dagli attori, ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio, limitandosi a dedurre, sul punto, che la portata estintiva della rinuncia avrebbe dovuto estendersi anche alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti della Pt_1
[...]
Pertanto, premessa la natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio – che, come si preciserà più avanti, genera un litisconsorzio processuale meramente facoltativo – non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari.
§ 2.2. Come premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta un vizio di nullità della sentenza gravata per “violazione delle norme in tema di comunicazioni e notificazioni di cui agli artt. 136 ss. c.p.c.” con riferimento alla notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti contumaci, e , erroneamente effettuata presso la sede della Pt_2 CP_4 CP_5 P Casa Cura – “ove gli stessi presumibilmente lavoravano” – e non presso i rispettivi indirizzi di residenza, come invece prescritto dall'art. 139 c.p.c..
Il difensore dell'appellante, a sostegno del gravame, deduce che la notifica al domicilio della parte convenuta costituisce “un criterio meramente sussidiario, che assume valore solo quando
l'Ufficiale Giudiziario ha infruttuosamente compiuto le ricerche presso il luogo di residenza”, circostanza non ricorrente nel caso in esame. Da tanto discenderebbe la nullità della sentenza gravata, in quanto la mancata costituzione dei sanitari, non sanando il riferito difetto di notifica, sarebbe affetta da difetto di integrità del contraddittorio, legittimamente rilevabile dal litisconsorte costituito. In particolare, ad avviso della difesa dell'appellante, l'interesse della a rilevare le irregolarità della domanda proposta dagli attori nei confronti dei Parte_1 sanitari contumaci si fonderebbe “da un lato, sull'esistenza di un vincolo di solidarietà tra tutti
i convenuti”, e “dall'altro, sull'astratto diritto della di agire in regresso e/o Parte_1 rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili, diritto eventualmente azionabile anche in un diverso ed autonomo procedimento”.
Il motivo è inammissibile non essendo sostenuto da un apprezzabile interesse all'impugnazione da parte della . Parte_1
Ed infatti, a prescindere da ogni rilievo sulla sussistenza del dedotto vizio di notifica, la nullità della notificazione della citazione relativa ai sanitari rimasti contumaci non può essere lamentata in questa sede dall'odierna appellante, essendo la relativa eccezione, con il correlato motivo di impugnazione, riservata alle parti destinatarie della notifica.
5 Sul punto è opportuno richiamare il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni 'de iure tertii', che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata” (Cass. n.
27607/2019, Cass. n. 28464/2013, Cass. n. 20637/2006). Ne consegue che, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, come posto dall'art. 161
c.p.c., è onere del soggetto a danno del quale la nullità si è verificata farla rilevare con l'appello, sicché, in assenza di impugnazione da parte del diretto destinatario della notifica nulla, il vizio si intende sanato (Cass. n. 20637/2006 cit.).
Tanto è avvenuto nella specie, in cui i convenuti e non hanno censurato Pt_2 CP_4 CP_5 la nullità della notifica, né, invero, avrebbero avuto interesse a farlo, stante l'estinzione del giudizio dichiarata nei loro confronti.
Inoltre, non rileva quanto osservato dall'appellante in ordine alla natura litisconsortile della controversia, che, nella ricostruzione offerta dalla , sarebbe idonea a fondare un Parte_1 autonomo interesse della stessa a far valere la censurata nullità.
Il rilievo muove dall'erroneo presupposto secondo cui le richieste risarcitorie degli attori, originate da un'unica condotta dannosa, avrebbero realizzato un litisconsorzio inscindibile tra la domanda azionata nei confronti dei sanitari e quella proposta nei confronti della struttura sanitaria, chiamata a rispondere in via solidale del fatto posto in essere esclusivamente dai propri collaboratori.
Come è noto, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (cd. legge
Gelli-Bianco), la struttura sanitaria convenuta risponde autonomamente dell'evento dannoso causato dalla condotta colposa dei propri operatori ai sensi dell'art. 1228 c.c., che configura un titolo di responsabilità per “fatto proprio”, cui si affianca, con vincolo di solidarietà, l'autonoma responsabilità dei singoli sanitari (cfr. Cass. n. 18610/2015).
Sulla base di tale premessa si è quindi affermato che, nell'ambito del giudizio promosso da un paziente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un'errata prestazione sanitaria, la domanda può essere validamente proposta nei confronti della sola struttura sanitaria o del solo sanitario, ovvero nei confronti di entrambi, in quanto l'attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili (sul punto, si veda Cass.
n. 8413/2014). Del resto, tale assunto risulta coerente con il principio generale, costantemente affermato, secondo cui “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la
6 scissione del rapporto contrattuale, il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati” (cfr. Cass. n. 2854/2016).
Non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, le vicende processuali che investono uno dei coobbligati in solido non si estendono agli altri litisconsorti, né giustificano l'interesse di questi ultimi a far valere le nullità prodottesi esclusivamente nel rapporto processuale con gli altri obbligati convenuti in via solidale, che, come già esposto, possono essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata.
Infine, non acquista rilievo l'ulteriore circostanza secondo cui, come evidenziato dall'appellante, la è astrattamente legittimata ad agire in regresso o in rivalsa nei Parte_1 confronti dei sanitari responsabili, atteso che, come già rilevato dal primo giudice, nessuna di tali azioni è stata promossa nel presente procedimento.
§ 2.3. Dalle considerazioni svolte discende, altresì, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura un vizio di “insussistenza del potere del giudice di decidere sulla causa”, per non aver il Tribunale ritenuto che la rinuncia agli atti operata dagli attori nei confronti dei tre sanitari contumaci fosse idonea a produrre l'estinzione del processo anche nei confronti della Casa di Cura, evocata in giudizio per il medesimo fatto dannoso contestato agli altri convenuti.
Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, tale rinuncia avrebbe dovuto comportare l'estinzione del giudizio nella sua interezza, atteso che, estinguendo l'azione stessa, la dichiarazione degli attori avrebbe precluso ogni ulteriore attività giurisdizionale sulla pretesa risarcitoria azionata, anche con riferimento alla posizione della . Parte_1
Sul punto va ribadito che, tenuto conto della sopra evidenziata autonomia dei titoli dedotti in giudizio, il processo instaurato cumulativamente nei confronti della struttura sanitaria e dei suoi collaboratori può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei coobbligati convenuti in via solidale, sicché correttamente il primo giudice ha ritenuto che la fattispecie estintiva fosse idonea a spiegare effetti con riferimento alle sole parti nei cui confronti gli attori avevano formalizzato la rinuncia agli atti.
Ulteriormente, va evidenziato come le difese dell'appellante risultino fondate su una commistione tra l'istituto della rinuncia all'azione e della rinuncia agli atti del giudizio, che, muovendo da presupposti differenti, si distinguono anche in ordine agli effetti prodotti dall'atto dispositivo e alla relativa portata.
In particolare, la rinuncia all'azione comporta l'abbandono del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e, in quanto tale, produce effetti definitivi ed estintivi del rapporto giuridico dedotto, laddove la rinuncia agli atti, prevista dall'art. 306 c.p.c., attiene esclusivamente alla prosecuzione del processo e, pur determinando l'estinzione del giudizio, non incide sul diritto sostanziale azionato, che potrà eventualmente essere fatto valere in un nuovo procedimento o
7 nei confronti dei litisconsorti facoltativi estranei alla rinuncia, rispetto ai quali il processo già in corso può validamente proseguire.
Nel caso di specie, è pacifico che la rinuncia operata dagli attori e integri una CP_2 CP_1 mera rinuncia agli atti del processo, poichè, dopo aver formalizzato la dichiarazione di rinuncia nei confronti dei convenuti contumaci e , gli istanti hanno comunque Pt_2 CP_4 CP_5 concluso per l'accoglimento della domanda nei confronti della sola , manifestando Parte_1 un interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione nel merito (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale depositata per l'udienza del 30.10.2017).
Pertanto, le censure proposte dall'appellante vanno disattese anche sotto tale profilo.
§ 2.4. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la valutazione effettuata dal primo giudice in ordine alla vicenda medica oggetto di causa.
In particolare, la evidenzia che “negli ultimi anni … si è arrivati, da parte del Parte_1 mondo scientifico, alla conclusione che le sofferenze cerebrali neonatali non sono una singola entità nosologica conseguente a presunta 'malpractice' da parte del personale medico, ma sono collegabili a quadri di precoce sofferenza cerebrale del neonato già determinatisi in epoca
'antenatale'”. Sul punto l'appellante richiama le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata nel corso del procedimento penale instaurato a carico dei sanitari, osservando che “il piccolo ha patito una sofferenza fetale acuta, quale Persona_1 conseguenza di un evento ipossico avvenuto in epoca antepartum”.
Il motivo è infondato.
L'iter motivazionale della sentenza impugnata si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di prime cure, le cui conclusioni sono state condivise e fatte proprie dal Tribunale.
In particolare, gli ausiliari hanno individuato il momento genetico delle lesioni lamentate dagli attori nella scelta terapeutica operata dai sanitari rispetto alle modalità del parto, precisando come, nel caso in esame, le condizioni del feto e della gestante fossero tali da suggerire l'opportunità del ricorso al taglio cesareo, in luogo del travaglio naturale, indotto con la somministrazione di ossitocina ed eseguito, infine, con l'ausilio del vacuum extractor (cd.
“ventosa”). Ed infatti, “sebbene all'anamnesi venisse segnalato un aumento ponderale della gestante di 15 Kg, nel corso della gravidanza, i curanti non ritenevano opportuno procedere ed indagare ecograficamente le condizioni del feto, consentendo così che il feto iperevoluto venisse ad essere partorito attraverso 'vie genitali anguste', laddove nella pratica clinica in tali condizioni si ricorre ad un taglio cesareo”.
Inoltre i consulenti tecnici d'ufficio hanno evidenziato che “al di là della mancata valutazione ecografica del peso fetale, c'è da rilevare che i curanti somministravano alla gestante ossitocina senza verificare le cause della lamentata “inerzia uterina” che … trovava la sua ragione
d'essere proprio nelle considerevoli condizioni del feto e si decidevano ad applicare il Vacuum
8 Extractor quando verosimilmente la dilatazione non era ancora pienamente completa, condizionando così, attraverso la rapida estrazione del feto “iperevoluto”, una lacerazione, sia pure contenuta, della bocca uterina, dovendo, altresì praticare un'episiotomia ed un zaffo utero-vaginale”.
In sintesi, la condizione di sofferenza ipossica del piccolo , produttiva del lamentato Per_1 danno cerebrale, è stata ricondotta dai tecnici alle particolari modalità in cui fu gestito il parto di , durante il quale il neonato, estratto tramite l'uso della ventosa ostetrica, venne CP_2 verosimilmente ad inalare liquido amniotico, con conseguente stress respiratorio e squilibrio ossigenativo.
A fronte di tale particolare ricostruzione della vicenda, la si è limitata a osservare Parte_1 come, su un piano statistico, le ipossie neonatali si verifichino con maggiore frequenza in epoca anteriore rispetto al parto, nulla deducendo, tuttavia, in ordine agli specifici profili di responsabilità dei sanitari, individuati nell'omessa valutazione ecografica delle condizioni del feto, e nell'inadeguatezza dell'opzione terapeutica intrapresa dai sanitari.
L'appello, dunque, non si confronta adeguatamente con le argomentazioni portate a sostegno della decisione gravata.
Va, poi, evidenziato che non è di sostegno alle allegazioni dell'appellante il richiamo, peraltro generico, alle conclusioni della relazione di consulenza tecnica espletata in sede penale, che, pur riconducendo la condizione di sofferenza fetale del bambino a un probabile evento ipossico verificatosi prima del parto, non ha omesso di rimarcare come, nella gestione clinica del caso, sussistano profili di negligenza astrattamente idonei a produrre il danno.
Ed invero, i tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino hanno rilevato la non ricorrenza, nel caso di specie, dei quattro criteri essenziali elaborati dalla letteratura scientifica per la collocazione del danno ipossico-ischemico nella cornice temporale del parto, tuttavia hanno evidenziato che la gestione del travaglio della risulta CP_2 contrassegnata, quantomeno da un punto di vista documentale, da rilevanti carenze nelle annotazioni riportate all'interno della cartella clinica, che non danno riscontro né della posizione del feto prima dell'applicazione della ventosa estrattiva, né del numero delle trazioni eseguite e dei distacchi avvenuti, circostanze cui è normalmente correlata l'insorgenza di complicanze fetali (pag. 12 della relazione tecnica).
Inoltre, nell'esaminare le possibili cause dell'emorragia subìta da , i tecnici della CP_2
Procura hanno osservato che “l'emorragia è descritta post partum perché è in quel mentre che si è evidenziata, ma le contrazioni indotte dall'oxitocian e le trazioni della ventosa (che non sappiamo di che durata) hanno potuto determinare il distacco parziale della placenta e da quel sito perdite ematiche”, successivamente aggiungendo: “il distacco parziale ha determinato una diminuzione dell'apporto di ossigeno al nascituro” (cfr. pag. 4 del supplemento di relazione).
9 Tale ultima considerazione risulta coerente con le conclusioni raggiunte dai tecnici incaricati nell'ambito del presente giudizio civile, secondo cui il danno ipossico è scaturito, con elevato grado di probabilità, dalle manovre messe in atto per l'estrazione del feto, collocandosi temporalmente nel contesto del parto e non, come ritenuto dall'appellante, in epoca antenatale.
Pertanto, sul piano della causalità, va condivisa l'osservazione di cui all'elaborato peritale, secondo cui una diversa e più accorta condotta dei sanitari, attraverso il ricorso al taglio cesareo, alla luce del criterio del “più probabile che non”, avrebbe evitato le lesioni riportate dalla CP_2
e dal piccolo . Per_1
§ 3. In definitiva, l'appello proposto dalla va Parte_1 rigettato, e la sentenza di primo grado, non contestata nelle statuizioni afferenti alla liquidazione del danno e all'accoglimento solo parziale della domanda di manleva, va integralmente confermata.
§ 4. Le spese del gravame tra la e gli appellati Parte_1
e - liquidate in base al D.M. n. 147/2022, scaglione compreso tra euro CP_1 CP_2
52.000,01 ed euro 260.000,00 (avuto riguardo all'importo complessivo del risarcimento liquidato dal primo giudice) - vanno poste a carico dell'appellante soccombente, con compensi liquidati, a favore degli appellati, nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della prossimità del valore della causa alla soglia minima dello scaglione di riferimento, e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, non essendo stata svolta in sede di gravame alcuna attività istruttoria, con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo, avv.to Anna Maria Vittoria
Vecchione.
Vanno invece compensate le spese del presente grado di giudizio tra la
[...]
e l'appellata non avendo la struttura Parte_1 Controparte_3 sanitaria impugnato la statuizione di accoglimento solo parziale della domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia di assicurazione.
In considerazione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) rigetta l'appello;
10 2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente grado di giudizio a favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
spese che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali
[...] al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Anna Maria Vittoria
Vecchione;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio tra la Parte_1
e la
[...] Controparte_3
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
11