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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2024, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 556/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: LESIONE PERSONALE.
TRA
, elett. dom.ta in Torre Annunziata (NA), in via Gino Alfani n.15, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo che la rapp. e dif. giusta procura a margine all'atto di citazione--
Attore
E in persona del legale rapp.te p.t, elett. dom. in Cava De Tirreni Controparte_1 via XXV luglio 44 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone e rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi giusta procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio di Milano-- Persona_1
Convenuta
residente in [...]---. Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/02/2021 Parte_1 esponeva:
- che l'istante, il giorno 13/09/2018 alle ore 09:00 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta la Via Fusco in Torre Annunziata (NA), con direzione mare;
-che giunta all'altezza dell'incrocio con via Quattro Giornate veniva investita nella parte laterale destra dal veicolo Honda tg. BJ/53754, il cui conducente proveniente da detta strada non si fermava allo stop e la investiva, facendola rovinare al suolo unitamente al velocipede;
- che a seguito dell'urto, l'istante riportava lesioni personali quali “edema labiale da trauma con lesioni incisivi centrale sup trauma contusivo distorsivo caviglia sx spalla sx e ginocchio sx …..”;
- che in conseguenza del sinistro ha riportato postumi permanenti nella misura del 10% quantificati in euro 23.000,00;
1 R.G.A.C. n. 556/2021
- che il suddetto motociclo risultava assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale con la Controparte_1
- che, l'istante con pec del 24/09/18, avanzava richiesta di risarcimento danni ai convenuti, in ossequio al disposto del D. Lgs 07/09/05 n.209;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento, la convenuta compagnia provvedeva ad istruire la pratica attribuendo alla stessa il n. TIP2018000000763, e a periziare la bici di proprietà dell'istante provvedendo infine ad inviare l'assegno di € 50,00 a titolo di risarcimento danni riportati dalla bici, somma non satisfattiva del danno;
Per tali motivi conveniva innanzi a questo Tribunale, e Controparte_1
chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva di quest'ultimo Controparte_2 nella produzione dell'evento dannoso e per tale effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che pur non Controparte_1 contestando l'an, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nonché la carenza di legittimazione passiva.
In subordine contestava il quantum, e in via gradata richiedeva fosse accertato il concorso di colpa dell'istante. Non si costitutiva pur regolarmente evocato in giudizio , per cui se ne Controparte_2 dichiara la contumacia. La causa è proseguita con l'escussione di un unico teste su richiesta di parte attrice. Alla fine, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi. (cfr diffida e messa in mora a mezzo Pec del 22/09/18 –
3//09/2020 e successiva integrazione di documentazione medica a mezzo raccomandata a.r del 13.09.2019 allegate alla produzione attorea).
Va, altresì, dichiarata la procedibilità della domanda, atteso che, parte attrice ha provveduto ad inoltrare invito alla stipula di negoziazione assistita alla a mezzo Pec Controparte_1 in data 04.12.2018. Provata risulta anche la titolarità passiva, in quanto è presente agli atti certificato PRA con cui si attesta la proprietà in capo a del motociclo Honda Sh tg BJ53754 Controparte_2 all'epoca del sinistro. Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, peraltro non oggetto di contestazione da parte della convenuta, nonché il
2 R.G.A.C. n. 556/2021
coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, lettera di costituzione in mora, documentazione sanitaria in atti, prova testimoniale, certificato cronologico del veicolo della convenuta, invito a visita medico-legale della compagnia, che non contesta la copertura assicurativa). La dinamica del sinistro così come indicata dall'attore in citazione può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio.
Il teste escusso all'udienza del 28.10.2022, indifferente alle parti, premesso Testimone_1 di aver assistito al sinistro in quanto al momento del suo verificarsi si trovava sul posto ha affermato: “Ricordo di aver assistito ad un incidente verificatosi intorno alla metà del mese di settembre dell'anno 2018.Il fatto è successo tra le 8.30 e le 9,00 in Via Fusco all'angolo con via IV giornate. Io mi trovavo all'angolo tra Fusco e via Quattro giornate ed ero a piedi quando ho visto una donna che a bordo della propria bici percorreva via Fusco con direzione mare, quando la signora in bici è giunta all'altezza dell'incrocio con via Fusco è stata investita da un motociclo Honda che proveniente da via Quattro giornate non si fermava allo stop ivi esistente e si immetteva su via Fusco senza dare la precedenza. Preciso che su via Quattro giornate insiste il segnale di Stop sia verticale che orizzontale. Preciso che oggi il senso di marcia di via IV giornate a causa di lavori in corso è invertito. A seguito dell'urto ricevuto la signora unitamente alla bici è caduta a terra;
preciso che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore dell' e la Org_1 parte posteriore destra della bici. Mi sono avvicinato per prestare soccorso e ho constatato che la signora lamentava dolori alla parte sinistra del corpo e aveva perdite di sangue dalla bocca.
Mi sono trattenuto sul posto per circa 10 minuti e fino a quando sono rimasto non sono intervenute autorità o ambulanza. Si era formato intanto un gruppo di persone e ho visto che alcune telefonavano ma non so se al 118; ho lasciato le mie generalità alla signora e sono andato via. Preciso che via Fusco si trova nel Comune di Torre Annunziata;
Preciso che via IV giornate è strada posta sulla destra per chi percorre via Fusco con direzione mare e preciso che su via IV Giornate vi era segnale di stop”. Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio, indifferente alle parti, che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro. A ciò si aggiunga che all'interno verbale di accettazione n. 2018052457 del 13.09.2019 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco, dal quale risulta il ricovero alle ore 09.43 di a seguito di incidente stradale avvenuto in Torre Annunziata alle ore 21.15, con Parte_1 responsabilità di terzi (cfr verbale di pronto soccorso allegato alla produzione attorea).
Va rilevato, altresì, che il convenuto , già contumace nonostante la regolare Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo non compariva per rendere l'interrogatorio formale deferitogli sui capi dell'atto di citazione in merito alla dinamica del sinistro, alle persone ed ai mezzi coinvolti nello stesso, ai danni riportati dall'attrice, sicché le circostanze di fatto articolate nei relativi capi, tenuto conto anche degli altri elementi di prova acquisiti, possono essere considerate come ammesse ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Né dalla espletata istruttoria non sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente dell'attrice tale da Parte_1 assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che la stessa, come emerso anche dalla prova testimoniale, nulla poteva fare per evitare l'impatto, essendo investita dal motoveicolo Honda SH, che non si arrestava al segnale di stop. Ben può ritenersi, inoltre, che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (nella specie immissione da una strada senza osservare il segnale di stop e senza concedere la dovuta precedenza), l'impossibilità per l'altro conducente di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, tenuto conto che per giurisprudenza costante la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2954 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto,
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dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009,
n. 9550).
Nelle specie ad avviso del giudicante non può revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo Honda SH di sia causa esclusiva del verificarsi Controparte_2 dell'incidente dedotto in lite, che non si sarebbe verificato ove quest'ultimo avesse osservato le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale. Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve ritenersi esclusivo responsabile il conducente del motoveicolo Honda SH
e, pertanto, devono rispondere dei danni, in solido tra loro, e la Controparte_2 [...]
rispettivamente in qualità di proprietario e di compagnia assicuratrice del CP_1 veicolo investitore. Accertato l'an debeatur, deve ora essere esaminata la domanda in ordine alla quantificazione delle lesioni subìte dall'attrice. In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attrice, dalle consulenze di parte è possibile ritenere che in seguito all'evento lesivo riportava: “trauma contusivo spalla Parte_1 sinistra lesione tendine sottoscapolare trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro lesione del corno posteriore del menisco laterale e risentimento del lca e della caviglia sinistra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore, lesione incisivo centrale superiore”. Trattandosi nel caso di specie si tratta di lesioni di lieve entità, di conseguenza si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal decreto dell' 8 giugno 2022 “ Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” G.U. del 11.09.2003 e le tabelle contenute nella G.U. Del 20.10.10 Allegato A , che considerano sia il
“danno biologico/dinamico-relazionale” sia il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), le stesse possono essere quantificate nel 5% di postumi a fronte della richiesta del 10% avanzata dall'attrice. Per quel che concerne la temporanea ritiene il giudicante di dover determinare l'ITT in gg. 10 (a fronte di una richiesta di 20 gg in citazione) ed in ulteriori gg. 20 l'ITP mediamente valutata al
50% e 5 gg al 25%(non si ritiene necessario ricorrere a CTU medico-legale attesa la non eccessiva entità delle lesioni che la renderebbero antieconomica). Applicando i criteri tabellari il danno totale viene quantificato in complessivi € 7.437,53già rivalutato all'attualità, come di seguito determinato (tenendo conto dell'età di 32 anni al momento del sinistro):
€ 7.437,53 Danno Biologico da Postumi
Permanenti (percentuale di invalidità del 5%) I.T.T. (gg. 10) € 548,00 I.T.P (gg. 20 al 50%) € 548,00 I.T.P. (gg. 5 al 25%) € 68,50
Su tale somma competeranno gli interessi legali da oggi al saldo (e ciò in considerazione del fatto che sono stati utilizzati criteri di valutazione all'attualità). In merito alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto è opportuno segnalare che la
Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" allegate dal danneggiato le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze derivanti dai pregiudizi relativi allo stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice
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incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (cass. Sez. III 07.11.2014 n.23778; cass. sez. III 27.03.2018 n.7513). Pertanto, le circostanze che giustificano la personalizzazione devono essere documentate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo di prova (si veda Cass. Sez. Unite n.26972 del 11.11.2008). Nella fattispecie l'attrice non ha allegato, prima ancora che provato, alcuna conseguenza anomala derivante dai pregiudizi sofferti. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale non avendo l'attrice allegato, prima ancora che provato, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione
e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n. 339/2016) Di conseguenza l'importo spettante all'attrice è pari ad euro 7.437,53. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cass.,10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 7.437,53 al momento dell'incidente (13-09-2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 13-09-2018 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
In considerazione dei motivi della decisione, e della proposta transattiva non accettata da parte attrice , il Tribunale ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà e per porre la residua parte a carico dei convenuti per il principio della soccombenza. La liquidazione è operata come in dispositivo sul valore dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato nei confronti della e Controparte_1 P_
nella contumacia di quest'ultimo così provvede:
[...]
Dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motiva) è attribuibile in via esclusiva al conducente del motociclo SH tg. BJ53754, di proprietà di
[...]
P_ Per l'effetto:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo complessivo
[...] Parte_1 di euro 7.437,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva---
5 R.G.A.C. n. 556/2021
- dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà. Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore la residua parte che si liquida (essa metà) in complessivi euro 1.800,00 oltre importo C.U. ed accessori come per legge, con attribuzione all'avv.to Varcaccio Garofalo
Giuseppe dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.6.2024.
IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 556 R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: LESIONE PERSONALE.
TRA
, elett. dom.ta in Torre Annunziata (NA), in via Gino Alfani n.15, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo che la rapp. e dif. giusta procura a margine all'atto di citazione--
Attore
E in persona del legale rapp.te p.t, elett. dom. in Cava De Tirreni Controparte_1 via XXV luglio 44 presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone e rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi giusta procura alle liti autenticata in data 11 novembre 2020 al n. 24877 di Repertorio a rogito Notaio di Milano-- Persona_1
Convenuta
residente in [...]---. Controparte_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1/02/2021 Parte_1 esponeva:
- che l'istante, il giorno 13/09/2018 alle ore 09:00 circa, percorreva in sella alla propria bicicletta la Via Fusco in Torre Annunziata (NA), con direzione mare;
-che giunta all'altezza dell'incrocio con via Quattro Giornate veniva investita nella parte laterale destra dal veicolo Honda tg. BJ/53754, il cui conducente proveniente da detta strada non si fermava allo stop e la investiva, facendola rovinare al suolo unitamente al velocipede;
- che a seguito dell'urto, l'istante riportava lesioni personali quali “edema labiale da trauma con lesioni incisivi centrale sup trauma contusivo distorsivo caviglia sx spalla sx e ginocchio sx …..”;
- che in conseguenza del sinistro ha riportato postumi permanenti nella misura del 10% quantificati in euro 23.000,00;
1 R.G.A.C. n. 556/2021
- che il suddetto motociclo risultava assicurato per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale con la Controparte_1
- che, l'istante con pec del 24/09/18, avanzava richiesta di risarcimento danni ai convenuti, in ossequio al disposto del D. Lgs 07/09/05 n.209;
- che, a seguito della richiesta di risarcimento, la convenuta compagnia provvedeva ad istruire la pratica attribuendo alla stessa il n. TIP2018000000763, e a periziare la bici di proprietà dell'istante provvedendo infine ad inviare l'assegno di € 50,00 a titolo di risarcimento danni riportati dalla bici, somma non satisfattiva del danno;
Per tali motivi conveniva innanzi a questo Tribunale, e Controparte_1
chiedendo che fosse accertata la responsabilità esclusiva di quest'ultimo Controparte_2 nella produzione dell'evento dannoso e per tale effetto condannare i convenuti in solido, al risarcimento dei danni subiti.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che pur non Controparte_1 contestando l'an, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nonché la carenza di legittimazione passiva.
In subordine contestava il quantum, e in via gradata richiedeva fosse accertato il concorso di colpa dell'istante. Non si costitutiva pur regolarmente evocato in giudizio , per cui se ne Controparte_2 dichiara la contumacia. La causa è proseguita con l'escussione di un unico teste su richiesta di parte attrice. Alla fine, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. D.lgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi. (cfr diffida e messa in mora a mezzo Pec del 22/09/18 –
3//09/2020 e successiva integrazione di documentazione medica a mezzo raccomandata a.r del 13.09.2019 allegate alla produzione attorea).
Va, altresì, dichiarata la procedibilità della domanda, atteso che, parte attrice ha provveduto ad inoltrare invito alla stipula di negoziazione assistita alla a mezzo Pec Controparte_1 in data 04.12.2018. Provata risulta anche la titolarità passiva, in quanto è presente agli atti certificato PRA con cui si attesta la proprietà in capo a del motociclo Honda Sh tg BJ53754 Controparte_2 all'epoca del sinistro. Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995). Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, peraltro non oggetto di contestazione da parte della convenuta, nonché il
2 R.G.A.C. n. 556/2021
coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (cfr, lettera di costituzione in mora, documentazione sanitaria in atti, prova testimoniale, certificato cronologico del veicolo della convenuta, invito a visita medico-legale della compagnia, che non contesta la copertura assicurativa). La dinamica del sinistro così come indicata dall'attore in citazione può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio.
Il teste escusso all'udienza del 28.10.2022, indifferente alle parti, premesso Testimone_1 di aver assistito al sinistro in quanto al momento del suo verificarsi si trovava sul posto ha affermato: “Ricordo di aver assistito ad un incidente verificatosi intorno alla metà del mese di settembre dell'anno 2018.Il fatto è successo tra le 8.30 e le 9,00 in Via Fusco all'angolo con via IV giornate. Io mi trovavo all'angolo tra Fusco e via Quattro giornate ed ero a piedi quando ho visto una donna che a bordo della propria bici percorreva via Fusco con direzione mare, quando la signora in bici è giunta all'altezza dell'incrocio con via Fusco è stata investita da un motociclo Honda che proveniente da via Quattro giornate non si fermava allo stop ivi esistente e si immetteva su via Fusco senza dare la precedenza. Preciso che su via Quattro giornate insiste il segnale di Stop sia verticale che orizzontale. Preciso che oggi il senso di marcia di via IV giornate a causa di lavori in corso è invertito. A seguito dell'urto ricevuto la signora unitamente alla bici è caduta a terra;
preciso che l'urto è avvenuto tra la parte anteriore dell' e la Org_1 parte posteriore destra della bici. Mi sono avvicinato per prestare soccorso e ho constatato che la signora lamentava dolori alla parte sinistra del corpo e aveva perdite di sangue dalla bocca.
Mi sono trattenuto sul posto per circa 10 minuti e fino a quando sono rimasto non sono intervenute autorità o ambulanza. Si era formato intanto un gruppo di persone e ho visto che alcune telefonavano ma non so se al 118; ho lasciato le mie generalità alla signora e sono andato via. Preciso che via Fusco si trova nel Comune di Torre Annunziata;
Preciso che via IV giornate è strada posta sulla destra per chi percorre via Fusco con direzione mare e preciso che su via IV Giornate vi era segnale di stop”. Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità del teste escusso in giudizio, indifferente alle parti, che ha reso dichiarazioni specifiche e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro. A ciò si aggiunga che all'interno verbale di accettazione n. 2018052457 del 13.09.2019 del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torre del Greco, dal quale risulta il ricovero alle ore 09.43 di a seguito di incidente stradale avvenuto in Torre Annunziata alle ore 21.15, con Parte_1 responsabilità di terzi (cfr verbale di pronto soccorso allegato alla produzione attorea).
Va rilevato, altresì, che il convenuto , già contumace nonostante la regolare Controparte_2 notifica dell'atto introduttivo non compariva per rendere l'interrogatorio formale deferitogli sui capi dell'atto di citazione in merito alla dinamica del sinistro, alle persone ed ai mezzi coinvolti nello stesso, ai danni riportati dall'attrice, sicché le circostanze di fatto articolate nei relativi capi, tenuto conto anche degli altri elementi di prova acquisiti, possono essere considerate come ammesse ai sensi dell'art. 232 c.p.c. Né dalla espletata istruttoria non sono emersi elementi alla luce dei quali poter ritenere sussistente anche una condotta pericolosa ed imprudente dell'attrice tale da Parte_1 assumere rilevanza ai fini di un suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c., atteso che la stessa, come emerso anche dalla prova testimoniale, nulla poteva fare per evitare l'impatto, essendo investita dal motoveicolo Honda SH, che non si arrestava al segnale di stop. Ben può ritenersi, inoltre, che nell'ipotesi di scontro tra veicoli, ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (nella specie immissione da una strada senza osservare il segnale di stop e senza concedere la dovuta precedenza), l'impossibilità per l'altro conducente di fornire la prova liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, tenuto conto che per giurisprudenza costante la prova liberatoria per il superamento della presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2954 c.c. non necessariamente deve essere fornita in modo diretto,
3 R.G.A.C. n. 556/2021
dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009,
n. 9550).
Nelle specie ad avviso del giudicante non può revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo Honda SH di sia causa esclusiva del verificarsi Controparte_2 dell'incidente dedotto in lite, che non si sarebbe verificato ove quest'ultimo avesse osservato le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale. Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve ritenersi esclusivo responsabile il conducente del motoveicolo Honda SH
e, pertanto, devono rispondere dei danni, in solido tra loro, e la Controparte_2 [...]
rispettivamente in qualità di proprietario e di compagnia assicuratrice del CP_1 veicolo investitore. Accertato l'an debeatur, deve ora essere esaminata la domanda in ordine alla quantificazione delle lesioni subìte dall'attrice. In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attrice, dalle consulenze di parte è possibile ritenere che in seguito all'evento lesivo riportava: “trauma contusivo spalla Parte_1 sinistra lesione tendine sottoscapolare trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro lesione del corno posteriore del menisco laterale e risentimento del lca e della caviglia sinistra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore, lesione incisivo centrale superiore”. Trattandosi nel caso di specie si tratta di lesioni di lieve entità, di conseguenza si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal decreto dell' 8 giugno 2022 “ Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” G.U. del 11.09.2003 e le tabelle contenute nella G.U. Del 20.10.10 Allegato A , che considerano sia il
“danno biologico/dinamico-relazionale” sia il “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), le stesse possono essere quantificate nel 5% di postumi a fronte della richiesta del 10% avanzata dall'attrice. Per quel che concerne la temporanea ritiene il giudicante di dover determinare l'ITT in gg. 10 (a fronte di una richiesta di 20 gg in citazione) ed in ulteriori gg. 20 l'ITP mediamente valutata al
50% e 5 gg al 25%(non si ritiene necessario ricorrere a CTU medico-legale attesa la non eccessiva entità delle lesioni che la renderebbero antieconomica). Applicando i criteri tabellari il danno totale viene quantificato in complessivi € 7.437,53già rivalutato all'attualità, come di seguito determinato (tenendo conto dell'età di 32 anni al momento del sinistro):
€ 7.437,53 Danno Biologico da Postumi
Permanenti (percentuale di invalidità del 5%) I.T.T. (gg. 10) € 548,00 I.T.P (gg. 20 al 50%) € 548,00 I.T.P. (gg. 5 al 25%) € 68,50
Su tale somma competeranno gli interessi legali da oggi al saldo (e ciò in considerazione del fatto che sono stati utilizzati criteri di valutazione all'attualità). In merito alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto è opportuno segnalare che la
Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" allegate dal danneggiato le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze derivanti dai pregiudizi relativi allo stesso grado sofferti da persona della stessa età, è consentito al giudice
4 R.G.A.C. n. 556/2021
incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (cass. Sez. III 07.11.2014 n.23778; cass. sez. III 27.03.2018 n.7513). Pertanto, le circostanze che giustificano la personalizzazione devono essere documentate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo di prova (si veda Cass. Sez. Unite n.26972 del 11.11.2008). Nella fattispecie l'attrice non ha allegato, prima ancora che provato, alcuna conseguenza anomala derivante dai pregiudizi sofferti. Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale non avendo l'attrice allegato, prima ancora che provato, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento. Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione
e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n. 339/2016) Di conseguenza l'importo spettante all'attrice è pari ad euro 7.437,53. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(Cass.,10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 7.437,53 al momento dell'incidente (13-09-2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 13-09-2018 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
In considerazione dei motivi della decisione, e della proposta transattiva non accettata da parte attrice , il Tribunale ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà e per porre la residua parte a carico dei convenuti per il principio della soccombenza. La liquidazione è operata come in dispositivo sul valore dell'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato nei confronti della e Controparte_1 P_
nella contumacia di quest'ultimo così provvede:
[...]
Dichiara che la responsabilità per il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motiva) è attribuibile in via esclusiva al conducente del motociclo SH tg. BJ53754, di proprietà di
[...]
P_ Per l'effetto:
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo complessivo
[...] Parte_1 di euro 7.437,53 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva---
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- dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà. Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore la residua parte che si liquida (essa metà) in complessivi euro 1.800,00 oltre importo C.U. ed accessori come per legge, con attribuzione all'avv.to Varcaccio Garofalo
Giuseppe dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.6.2024.
IL GIUDICE
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