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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8864/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8864/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mazzotta Parte_1 C.F._1
- ATTORE
Contro
( e difeso dall'Avv. Antonio Natale CP_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione del 16 ottobre 2022, ha citato in giudizio il germano Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il vano scala, afferente l'immobile sito in Novoli alla via G.B. Longo nel NCEU iscritto con la partita 1287 foglio 11 partc. 796 e 1729 sub 2, di proprietà del sig.
[...] facente parte di un unico cespite composto da due distinte unità immobiliari, è di proprietà Pt_1
e, comunque in uso dell'attore dal lontano 1978, pervenuto agli stessi proprietari con atto per notar repertorio 1641 fascicolo 535 del 28.07.1978; e comunque in uso allo stesso dal lontano 1978; Per_1
b) accertare e dichiarare, che il vano scala che serve le due unità immobiliari in catasto fabbricati alle particelle 796 e 1725, di proprietà di e la partita 1287 foglio 11 particella 796 CP_1
e 1729 sub 2, di proprietà del sig. , è nel possesso, utilizzato e, quindi, usucapito dall'attore; Pt_1 c) accertare e dichiarare che il vano scala facente parte delle due unità immobiliari alle particelle
796 e 1725, di proprietà del sig. e la partita 1287 foglio 11 part 796 e 1729 sub 2, di CP_1 proprietà del sig. , costituiscono bene comune e al servizio di dette unità immobiliari;
Pt_1
d) accertare, nella denegata ipotesi di bene facente parte della proprietà del sig. , che CP_1 il vano scale in questione veniva utilizzato e fatto proprio dal sig. e, per lo effetto, Parte_1 dichiarare l'usucapione per possesso continuativo ed ininterrotto per oltre 44 anni il diritto dell'attore di utilizzare il citato vano;
e) ordinare, per lo effetto, tanto in caso di comproprietà del vano scala che in caso di usucapione, al sig. la rimozione delle videocamere installate nel vano scala poiché violano il diritto CP_1 alla privacy del ricorrente e della famiglia, nonché renderlo fruibile dall'attore e dai conviventi e comunque
f) ordinare, altresì, tanto in caso di comproprietà che per usucapione, giusto art. 1158 cc, al sig.
la rimozione della pompa autoclave, installata nell'area solare in comproprietà, CP_1 estremamente rumorosa in quanto lede il diritto del godimento del bene immobile del ricorrente;
d) Con vittoria di spese e competenze di lite;
”
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per omesso espletamento della procedura di mediazione, trattandosi di materie per le quali la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.L.vo 28/2010;
Nel merito
- Rigettare le richieste attoree volte all'accertamento della proprietà comune del vano scala e del lastrico solare dell'immobile di proprietà esclusiva di in quanto infondate in fatto e CP_1 in diritto e, comunque non provate;
- Rigettare le richieste attoree volte all'accertamento della proprietà in capo a per Parte_1 intervenuta usucapione del vano scala e del lastrico solare dell'immobile di proprietà esclusiva di
per carenza dei requisiti di legge CP_1
- Rigettare la richiesta attorea volta alla rimozione delle videocamere di sorveglianza atteso che le stesse sono installate nella proprietà esclusiva di ruggio fiorino e peraltro inquadrano l'ingresso nella sua proprietà
- Rigettare la richiesta attorea volta alla rimozione della pompa di autoclave installata nell'area solare in quanto non provata e non fondata
- Condannare parte attorea al pagamento di spese e compensi di giudizio
In via riconvenzionale In via principale
- Accertare e dichiarare in favore di l'esclusiva proprietà del vano scala e del CP_1 terrazzo a livello o area solare, dell'immobile pervenutogli con atto pubblico di donazione del padre
per notar del 30 luglio 1978 sito in Novoli alla Via G. B. Longo, Persona_2 Persona_3
n. 14, a primo piano, composto di tre vani ed accessori, costituita da cucina, ingresso - corridoio e terrazzino a livello,
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione, da parte di CP_1
, del diritto di proprietà del vano scala e del terrazzo a livello o lastrico solare posto al
[...] secondo piano dell'immobile pervenutogli con atto pubblico di donazione del padre
[...]
, per notar del 30 luglio 1978 sito in Novoli alla Via G. B. Longo, n. 14, a Per_2 Persona_3 primo piano, composto di tre vani ed accessori, costituita da cucina, ingresso - corridoio e terrazzino
a livello.”
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei seguenti termini.
Con atto pubblico di donazione del 30 luglio 1978, riceveva dal padre il bene Persona_4 immobile sito in Novoli alla Via G. B. Longo n. 14, a piano terra, composto da tre stanze, cucina, bagno e pozzo luce retrostante, nel NCEU di Novoli alla partita 1287 foglio 11 partic. 796 e 1725 sub. 2.
Con lo stesso atto di liberalità il dante causa donava al figlio che accettava ed acquistava la CP_1 nuda proprietà, tra gli altri beni, di una casa di civile abitazione in Novoli alla Via G. B. Longo, n.
14, a primo piano, composta di tre vani ed accessori, costituita da cucina, ingresso - corridoio e terrazzino a livello.
L'attore ha quindi lamentato che all'esito di discussioni insorte dapprima con il fratello CP_1
e con il genero del sig. , detentore dell'immobile, gli veniva
[...] Persona_5 CP_1 impedito di recarsi nella citata area solare.
Inoltre, il vano scala funzionale all'accesso all'area solare veniva occupato con “masserizie di ogni genere” e l'utilizzo della porta di accesso a questo vano veniva precluso al sig. Parte_1 poiché ne venivano asportate le chiavi – originariamente sempre presenti.
Peraltro, venivano installate un'autoclave descritta come estremamente rumorosa. Pertanto, all'attore verrebbe negato l'utilizzo del lastrico solare dallo stesso ritenuto in comproprietà
e da lui utilizzato fin dal 1978.
Successivamente, l'attore intimava, con raccomandata, a e di CP_1 Persona_5 rimuovere gli ostacoli che precludevano l'accesso al lastrico solare per eseguire le opere di manutenzione.
La ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice è stata contestata dal convenuto che ha negato la natura comune tanto del lastrico solare, quanto della scala di accesso allo stesso.
Nel corso del giudizio sono stati sentiti testimoni che hanno riferito in merito all'utilizzo dei beni per cui è causa.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di non poter accogliere le domande formulate da parte attrice.
Sul punto, dagli atti di causa emerge che il lastrico solare veniva donato al convenuto e, pertanto, non può essere ricompreso come parte comune dell'edificio (se non nella sua funzione di copertura dei piani sottostanti).
Pertanto, l'utilizzo dello stesso andrebbe inquadrato più come un impego saltuario concesso dal proprietario, che come utilizzo di cosa comune.
Per quanto concerne la rampa di scale, in assenza di espresse previsioni deve desumersi la natura comune del bene, secondo quanto previsto dall'art. 1117 c.c.
Ne consegue che, ai fini della declaratoria dell'usucapione di un bene comune deve essere posto in essere un comportamento tale da essere incompatibile con l'altrui diritto.
Nel caso di specie tale elemento non sussiste non potendosi ritenere che l'utilizzo del bene da parte dell'attore fosse incompatibile con quello del convenuto.
Quanto all'acquisto del diritto di proprietà vantato dal convenuto si osserva che non si è perfezionato il termine ventennale richiesto e, peraltro, la condotta oppositiva dell'attore è tale da avere efficacia interruttiva dello stesso.
Quanto alle istanze di rimozioni di beni si osserva che parti attrice non ha fornito prova della violazione della privacy da parte delle videocamere installate mentre, con riguardo all'autoclave non vi è che agli atti che una generica affermazione circa il turbamento del pacifico godimento del proprio bene,
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
La reciproca soccombenza delle parti induce il giudice a ritenere le spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande di e . Parte_1 CP_1 compensa le spese.
Lecce, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8864/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mazzotta Parte_1 C.F._1
- ATTORE
Contro
( e difeso dall'Avv. Antonio Natale CP_1 CodiceFiscale_2
- CONVENUTO
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione del 16 ottobre 2022, ha citato in giudizio il germano Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il vano scala, afferente l'immobile sito in Novoli alla via G.B. Longo nel NCEU iscritto con la partita 1287 foglio 11 partc. 796 e 1729 sub 2, di proprietà del sig.
[...] facente parte di un unico cespite composto da due distinte unità immobiliari, è di proprietà Pt_1
e, comunque in uso dell'attore dal lontano 1978, pervenuto agli stessi proprietari con atto per notar repertorio 1641 fascicolo 535 del 28.07.1978; e comunque in uso allo stesso dal lontano 1978; Per_1
b) accertare e dichiarare, che il vano scala che serve le due unità immobiliari in catasto fabbricati alle particelle 796 e 1725, di proprietà di e la partita 1287 foglio 11 particella 796 CP_1
e 1729 sub 2, di proprietà del sig. , è nel possesso, utilizzato e, quindi, usucapito dall'attore; Pt_1 c) accertare e dichiarare che il vano scala facente parte delle due unità immobiliari alle particelle
796 e 1725, di proprietà del sig. e la partita 1287 foglio 11 part 796 e 1729 sub 2, di CP_1 proprietà del sig. , costituiscono bene comune e al servizio di dette unità immobiliari;
Pt_1
d) accertare, nella denegata ipotesi di bene facente parte della proprietà del sig. , che CP_1 il vano scale in questione veniva utilizzato e fatto proprio dal sig. e, per lo effetto, Parte_1 dichiarare l'usucapione per possesso continuativo ed ininterrotto per oltre 44 anni il diritto dell'attore di utilizzare il citato vano;
e) ordinare, per lo effetto, tanto in caso di comproprietà del vano scala che in caso di usucapione, al sig. la rimozione delle videocamere installate nel vano scala poiché violano il diritto CP_1 alla privacy del ricorrente e della famiglia, nonché renderlo fruibile dall'attore e dai conviventi e comunque
f) ordinare, altresì, tanto in caso di comproprietà che per usucapione, giusto art. 1158 cc, al sig.
la rimozione della pompa autoclave, installata nell'area solare in comproprietà, CP_1 estremamente rumorosa in quanto lede il diritto del godimento del bene immobile del ricorrente;
d) Con vittoria di spese e competenze di lite;
”
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree per omesso espletamento della procedura di mediazione, trattandosi di materie per le quali la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, D.L.vo 28/2010;
Nel merito
- Rigettare le richieste attoree volte all'accertamento della proprietà comune del vano scala e del lastrico solare dell'immobile di proprietà esclusiva di in quanto infondate in fatto e CP_1 in diritto e, comunque non provate;
- Rigettare le richieste attoree volte all'accertamento della proprietà in capo a per Parte_1 intervenuta usucapione del vano scala e del lastrico solare dell'immobile di proprietà esclusiva di
per carenza dei requisiti di legge CP_1
- Rigettare la richiesta attorea volta alla rimozione delle videocamere di sorveglianza atteso che le stesse sono installate nella proprietà esclusiva di ruggio fiorino e peraltro inquadrano l'ingresso nella sua proprietà
- Rigettare la richiesta attorea volta alla rimozione della pompa di autoclave installata nell'area solare in quanto non provata e non fondata
- Condannare parte attorea al pagamento di spese e compensi di giudizio
In via riconvenzionale In via principale
- Accertare e dichiarare in favore di l'esclusiva proprietà del vano scala e del CP_1 terrazzo a livello o area solare, dell'immobile pervenutogli con atto pubblico di donazione del padre
per notar del 30 luglio 1978 sito in Novoli alla Via G. B. Longo, Persona_2 Persona_3
n. 14, a primo piano, composto di tre vani ed accessori, costituita da cucina, ingresso - corridoio e terrazzino a livello,
In via subordinata
- Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione, da parte di CP_1
, del diritto di proprietà del vano scala e del terrazzo a livello o lastrico solare posto al
[...] secondo piano dell'immobile pervenutogli con atto pubblico di donazione del padre
[...]
, per notar del 30 luglio 1978 sito in Novoli alla Via G. B. Longo, n. 14, a Per_2 Persona_3 primo piano, composto di tre vani ed accessori, costituita da cucina, ingresso - corridoio e terrazzino
a livello.”
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Nel proprio atto introduttivo parte attrice ricostruisce i fatti di causa nei seguenti termini.
Con atto pubblico di donazione del 30 luglio 1978, riceveva dal padre il bene Persona_4 immobile sito in Novoli alla Via G. B. Longo n. 14, a piano terra, composto da tre stanze, cucina, bagno e pozzo luce retrostante, nel NCEU di Novoli alla partita 1287 foglio 11 partic. 796 e 1725 sub. 2.
Con lo stesso atto di liberalità il dante causa donava al figlio che accettava ed acquistava la CP_1 nuda proprietà, tra gli altri beni, di una casa di civile abitazione in Novoli alla Via G. B. Longo, n.
14, a primo piano, composta di tre vani ed accessori, costituita da cucina, ingresso - corridoio e terrazzino a livello.
L'attore ha quindi lamentato che all'esito di discussioni insorte dapprima con il fratello CP_1
e con il genero del sig. , detentore dell'immobile, gli veniva
[...] Persona_5 CP_1 impedito di recarsi nella citata area solare.
Inoltre, il vano scala funzionale all'accesso all'area solare veniva occupato con “masserizie di ogni genere” e l'utilizzo della porta di accesso a questo vano veniva precluso al sig. Parte_1 poiché ne venivano asportate le chiavi – originariamente sempre presenti.
Peraltro, venivano installate un'autoclave descritta come estremamente rumorosa. Pertanto, all'attore verrebbe negato l'utilizzo del lastrico solare dallo stesso ritenuto in comproprietà
e da lui utilizzato fin dal 1978.
Successivamente, l'attore intimava, con raccomandata, a e di CP_1 Persona_5 rimuovere gli ostacoli che precludevano l'accesso al lastrico solare per eseguire le opere di manutenzione.
La ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice è stata contestata dal convenuto che ha negato la natura comune tanto del lastrico solare, quanto della scala di accesso allo stesso.
Nel corso del giudizio sono stati sentiti testimoni che hanno riferito in merito all'utilizzo dei beni per cui è causa.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale ritiene il giudice di non poter accogliere le domande formulate da parte attrice.
Sul punto, dagli atti di causa emerge che il lastrico solare veniva donato al convenuto e, pertanto, non può essere ricompreso come parte comune dell'edificio (se non nella sua funzione di copertura dei piani sottostanti).
Pertanto, l'utilizzo dello stesso andrebbe inquadrato più come un impego saltuario concesso dal proprietario, che come utilizzo di cosa comune.
Per quanto concerne la rampa di scale, in assenza di espresse previsioni deve desumersi la natura comune del bene, secondo quanto previsto dall'art. 1117 c.c.
Ne consegue che, ai fini della declaratoria dell'usucapione di un bene comune deve essere posto in essere un comportamento tale da essere incompatibile con l'altrui diritto.
Nel caso di specie tale elemento non sussiste non potendosi ritenere che l'utilizzo del bene da parte dell'attore fosse incompatibile con quello del convenuto.
Quanto all'acquisto del diritto di proprietà vantato dal convenuto si osserva che non si è perfezionato il termine ventennale richiesto e, peraltro, la condotta oppositiva dell'attore è tale da avere efficacia interruttiva dello stesso.
Quanto alle istanze di rimozioni di beni si osserva che parti attrice non ha fornito prova della violazione della privacy da parte delle videocamere installate mentre, con riguardo all'autoclave non vi è che agli atti che una generica affermazione circa il turbamento del pacifico godimento del proprio bene,
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
La reciproca soccombenza delle parti induce il giudice a ritenere le spese integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande di e . Parte_1 CP_1 compensa le spese.
Lecce, 30 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me