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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12832 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile promossa da
, nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Loredana Leo (C.F.: ; P.E.C.: e dall'avv. Vittoria C.F._1 Email_1
Garosci (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in C.F._2
Roma (RM) alla via Oslavia n. 30, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
[...] in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare - titolare protezione sussidiaria.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il sig. ha formulato le seguenti Parte_1 domande:
“In via principale e nel merito: Accertare il diritto all'ingresso dei sig.ri
[...]
nato in [...] il [...] e della la sig.ra nata in Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 7 Afghanistan il 4.11.1971, genitori del sig. e per l'effetto ordinare al Pt_1 Controparte_1
e all' a il rilascio, in loro favore, del visto di ingresso
[...] Controparte_1 CP_1 per motivi familiari
In via principale e nel merito: Accertare il diritto all'ingresso del giovane Parte_4
, nato in [...] il [...], quale familiare al seguito dei genitori, e per l'effetto
[...] ordinare al e all' a il rilascio, in suo Controparte_1 Controparte_1 CP_1 favore, del visto di ingresso per motivi familiari ovvero, in via subordinata, accertare il suo diritto all'ingresso sul territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10 co. 3 Cost. e per l'effetto ordinare il rilascio di un visto di ingresso ex art. 25 regolamento CE 810/09;
In via subordinata e nel merito: Ordinare al e all' Controparte_1 Controparte_1
a di concludere il procedimento di rilascio visti per motivi familiari in favore dei CP_1 genitori del ricorrente, i sig.ri e e di suo Parte_2 Parte_3 fratello fissando altresì un termine certo entro cui provvedere”. Parte_4
L'amministrazione resistente con argomentata comparsa di costituzione ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, fissata a trattazione scritta.
2. Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. In data 18/07/2023 ha chiesto e ottenuto dallo Sportello unico della Prefettura di Milano il nulla osta per il ricongiungimento con la madre nata a [...] il [...] e Persona_1 residente in;
il padre , nato a [...] il CP_1 Parte_2
30/07/1956 e residente in;
il fratello nato a [...] CP_1 Parte_4
(Afghanistan) il 26/09/2006 e residente in . CP_1
Dopo la formalizzazione della domanda per i visti, l'ambasciata ad con preavviso di CP_1 rigetto ha chiesto per tutti e tre i familiari un'integrazione documentale e in particolare: “Al fine della dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 del Decreto Lgs. 286/1998, ove Ella non abbia la possibilità di presentare gli atti di stato civile debitamente tradotti e legalizzati dal paese di origine, è necessaria la presentazione di copia del verbale della Commissione che ha riconosciuto al suo famigliare in lo status di Protezione sussidiaria dal quale si evinca che il suo rapporto CP_1 di parentela con il richiedente il rientri nelle categorie previste dal succitato Decreto Parte_5
Legislativo.”
Il ricorrente riferisce di aver fornito nuova documentazione al fine di provare il legale familiare con i genitori e il fratello e lamenta che, trascorso un anno dal nulla-osta e pur a seguito di diffida, l' sia rimasta inerte, non pervenendo alla conclusione del procedimento Controparte_2 amministrativo, in violazione delle norme di riferimento.
3. In via preliminare, va constatato che nel ricorso e in tutti i documenti depositati in atti, compreso il verbale dell'audizione tenuta in Commissione territoriale nel 2016 (all. 9), il sig.
[...]
risulta indicato come il fratello del ricorrente (e non il figlio, come invece Parte_4 riportato nel nulla-osta, v. all.2) e, quindi, come tale (vale a dire fratello del ricorrente) è considerato ai fini del presente giudizio. Gli anni di nascita del ricorrente (1997) e del predetto pagina 2 di 7 (2006) rendono, d'altra parte, evidente che quest'ultimo non può essere Parte_4 figlio del primo.
4. Il ricorrente chiede di poter ricongiungersi con i familiari sopra menzionati, che si troverebbero in una situazione di pericolo e di vulnerabilità, poiché irregolari sul suolo pakistano;
la madre verserebbe, altresì, in cattive condizioni di salute.
La procedura di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria non richiede quella serie di adempimenti - volti ad assicurare una tutela economica ed alloggiativa ai familiari entranti nel territorio nazionale - previsti, invece, nei casi di ricongiungimento richiesto da uno straniero in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
Orbene, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta semplicemente sulla base del suo possesso del permesso di soggiorno.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge dinanzi alla Rappresentanza diplomatica e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, comma 1, lett. d), che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli sino impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede, dunque, due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
5. Nel caso di specie, il ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre, nata nel 1971, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età e un padre nato nel 1956, quindi, ultrasessantacinquenne. Ricorrono, pertanto, entrambe le fattispecie previste dalla norma citata.
Appare rilevante la circostanza che il fratello del ricorrente fosse ancora minorenne al momento della richiesta di ricongiungimento. Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione della norma di riferimento (art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998), orientamento secondo il quale la presenza di figli nel Paese a quo osta al rilascio del visto soltanto quando si tratta di prole effettivamente in condizione di occuparsi del/i genitore/i e del suo/loro sostentamento (cfr. Cass. n. 20127/2021), la minore età del ragazzo deve indurre a reputare non integrata la suddetta condizione ostativa. E ciò basta in relazione alla posizione del padre del ricorrente, avente più di 65 anni di età.
Con riguardo alla posizione della madre, di età inferiore a 65 anni, occorre il requisito del vivere a carico del figlio in . Requisito che può considerarsi provato dal ricorrente attraverso il CP_1 certificato dell'ambasciata in della Repubblica islamica dell'Afghanistan (all. 7 al ricorso) e CP_1 le rimesse di denaro (all. 8). Queste ultime sembrano recare (tranne un paio di esse, intestate al pagina 3 di 7 padre del ricorrente) beneficiari sconosciuti, ma nel ricorso (pp. 2,3) viene plausibilmente spiegato il motivo di questa circostanza, costituito dalla condizione di irregolarità dei genitori del ricorrente, che ha consigliato di effettuare gli invii di denaro per lo più ad intermediari. È altresì precisato dal ricorrente (pp. 9-10) che l'apparente bassa entità delle rimesse è dovuta al basso costo della vita in loco.
Prima ancora dei suddetti requisiti, il ricorrente deve ritenersi abbia sufficientemente comprovato il legame familiare con i genitori e il fratello attraverso la documentazione allegata al ricorso, fra cui in particolare i documenti in allegato n. 6 e 7 (certificato di nascita e stato di famiglia) e il verbale dell'audizione in Commissione territoriale (all. 9), nella quale egli ha rappresentato di avere all'estero due genitori e un fratello minore.
Per corroborare il suddetto giudizio di sufficienza probatoria (relativamente sia ai legami familiari, sia all'insussistenza di condizioni ostative al ricongiungimento in Italia con i genitori) giova ricordare che, in tema di allegazioni probatorie in materia, la Corte di Cassazione si è espressa affermando che: “ In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore)” (Cass. n. 28200/2021).
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
6. La direttiva UE n. 86/2003 all'art. 4 co. 1 reca un elenco dei familiari ricongiungibili, che è stato poi recepito nell'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 per il tramite del d. lgs. n. 5/2007. I commi 2 e 3 del medesimo art. 4 della citata direttiva offrono la possibilità agli Stati membri di estendere il ricongiungimento ad altri familiari, fra i quali comunque non sono ricompresi i fratelli e le sorelle dei richiedenti. Ed invero l'art. 29 co. 1 del d. lgs. n. 286/1998 nell'elencare i familiari ricongiungibili non prevede che il ricongiungimento possa essere richiesto per i fratelli o per le sorelle.
Il fratello del ricorrente si trova, quindi, sia per il diritto Ue sia per quello nazionale al di fuori delle situazioni tutelabili attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare.
Non appare conferente il richiamo alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, considerato che il fratello del ricorrente si trova assieme ai genitori e, quindi, inserito nel proprio contesto familiare.
Non sono conferenti neppure i richiami del ricorrente a giurisprudenza che gli sarebbe favorevole (v. pp. 11-16), giacché riguardano in realtà pronunce che non attengono al ricongiungimento di un fratello. pagina 4 di 7 Non giova al ricorso, di per sé, neppure il riferimento all'art. 10 co. III Cost..
La previsione costituzionale del “diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” in favore dello straniero “al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” è ormai ritenuta esaurientemente attuata attraverso le misure di protezione (status di rifugiato e protezione sussidiaria) disciplinate dalla normativa eurounitaria sulla protezione internazionale, recepita nell'ordinamento italiano, e l'ulteriore misura della c.d. protezione speciale (o complementare o, in precedenza, umanitaria), conformata direttamente dall'ordinamento nazionale (cfr. Corte cost. n. 13/2022, n. 194/2019, Cass. n. 19176/2020, n. 16362/2016, n. 10686/2012). E la presentazione della domanda per ottenere una delle misure di protezione di cui sopra presuppone la presenza dell'interessato sul territorio o alla frontiera o nelle acque territoriali o nelle zone di transito di uno Stato membro (cfr. art. 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32, nonché artt. 1 e 3 del regolamento n. 604/2013), come evidenziato dalla CGUE sentenza della Grande Sezione del 7 marzo 2017 X e X contro , par. 49 (seppur a proposito della questione, su cui ci si CP_3 sofferma oltre, dei visti con validità territoriale limitata o c.d. umanitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del Codice comunitario).
La Cassazione, inoltre, ha avuto modo di affermare che il diritto di asilo nasce quando il richiedente fa ingresso in (cfr. Cass. S.U. sentenze gemelle n. 29459 e 29460 del 2019). CP_1
Perciò nella giurisprudenza collegiale (e non solo) di questa sezione è stata respinta la riconoscibilità di un diritto al visto di ingresso (esclusivamente) fondato sull'art. 10 Cost. e sull'intenzione di presentare una richiesta di protezione (cfr. ordinanza proc. reclamo n. RG 75658/2021). Ed è stato evidenziato che il richiamo di taluni ricorsi - come accade anche in quello qui in esame - a pronunce meno recenti della Corte di Cassazione, recanti enunciati apparentemente non incompatibili con una diretta funzionalizzazione dell'ingresso in alla CP_1 presentazione di domande di protezione, è “fuorviante” giacché tali arresti giurisprudenziali in realtà esprimono “un principio generale che presuppone tuttavia come già risolto positivamente il tema della giurisdizione, e, dunque, della acquisizione di una posizione di responsabilità dello Stato italiano sulla persona del richiedente asilo (ad esempio perché presente alla frontiera, ovvero in un luogo in cui le autorità dello stato richiesto esercitano un preciso potere autoritativo)” e nessuno di essi “pone un dovere generale di accoglienza in capo allo Stato italiano, a prescindere, cioè, da una preesistente relazione qualificata idonea a radicare la giurisdizione su un particolare individuo” (cfr. ordinanza monocratica proc. n. RG 33433/2024).
Tuttavia, il riferimento del ricorso all'art. 10 Cost è sostanzialmente connesso con il tema dei c.d. visti umanitari (o, si potrebbe dire, 'straordinari'), vale a dire dei visti di breve durata e a validità territoriale limitata previsti dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (codice comunitario dei visti).
Secondo tale norma, uno Stato membro può eccezionalmente rilasciare un visto di ingresso ad un cittadino di un Paese terzo se lo ritiene necessario “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”
pagina 5 di 7 Quanto agli “obblighi internazionali”, essi appaiono individuabili nell'obbligatorio rispetto da parte di ogni singolo Stato contraente dei diritti e delle libertà fondamentali della Convenzione EDU, come ritenuto nella giurisprudenza di questa sezione (v. ad es. ordinanza collegiale proc. reclamo nn. RG 75658/2021, ordinanza monocratica proc. n. RG 5207/2023).
In questa prospettiva è riconoscibile un diritto al visto di ingresso individuale in per CP_1
“obblighi internazionali” ai sensi dell'art 25 del Codice dei visti, in relazione all'obbligo di dare applicazione alla CEDU (e alla Carta UE dei diritti fondamentali), ma alla condizione che sussista la “giurisdizione” dello Stato nei termini indicati dalla Corte EDU. Ed invero quest'ultima con la sentenza del 5 maggio 2020 M.N. c. Belgio, ha escluso che dalla suddetta previsione dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 discenda un obbligo di rilascio di questo tipo di visti nei confronti di persone che lo richiedano stando in uno Stato non appartenente al novero dei Paesi aderenti alla Convenzione EDU. La decisione adottata dalla Corte EDU nel caso al suo esame si è fondata sull'inapplicabilità della Convenzione EDU per mancanza della condizione posta dall'art. 1 della Convenzione stessa, vale a dire la sottoposizione della persona (potenzialmente interessata al riconoscimento in suo favore dei diritti e delle libertà del primo titolo della Convenzione) alla giurisdizione di uno Stato contraente.
Secondo la Corte EDU, però, tale giurisdizione, se sussiste normalmente rispetto a persone che si trovano nel territorio dello Stato, può ravvisarsi eccezionalmente per azioni od omissioni poste in essere, o i cui effetti si dispiegano, al di fuori del territorio dello Stato, qualora vi sia un controllo effettivo da parte dello Stato su una parte di territorio esterno ai propri confini (giurisdizione extraterritoriale ratione loci) oppure un potere/controllo dello Stato medesimo sulla persona dell'interessato pur al di fuori del territorio statuale (giurisdizione extraterritoriale ratione personae).
Ebbene, nel caso di specie appare ravvisabile nei confronti del fratello del ricorrente proprio questo tipo di (eccezionale) giurisdizione extraterritoriale ratione personae, posto che lo Stato italiano ha sottoposto la sua posizione ai propri poteri pubblicistico-amministrativi accordando in suo favore il nulla-osta al ricongiungimento familiare congiuntamente al rilascio dei nulla-osta nei riguardi dei suoi genitori.
7. Considerato tutto ciò che precede, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri tabellari di riferimento, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
La presente decisione concernente il merito assorbe, anche ai fini della regolazione delle spese, ogni valutazione sulla domanda cautelare formulata contestualmente al ricorso presentato ex art. 281-decies c.p.c., non avendo essa ricevuto una separata trattazione (al di là dell'iniziale diniego del richiesto provvedimento inaudita altera parte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pagina 6 di 7 a) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto di ingresso in dei genitori e del fratello del CP_1 ricorrente, menzionati ed identificati in atti, ordina all'Amministrazione resistente di procedere al rilascio in favore dei predetti dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare (ai genitori) ed ex art. 25 regolamento CE 810/09 (per il fratello), nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre spese generali, Iva e C.A..
Roma, 19 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico Francesco Frettoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile promossa da
, nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Loredana Leo (C.F.: ; P.E.C.: e dall'avv. Vittoria C.F._1 Email_1
Garosci (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in C.F._2
Roma (RM) alla via Oslavia n. 30, giusta procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
nei confronti del
[...] in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- resistente costituito -
OGGETTO: ricongiungimento familiare - titolare protezione sussidiaria.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il sig. ha formulato le seguenti Parte_1 domande:
“In via principale e nel merito: Accertare il diritto all'ingresso dei sig.ri
[...]
nato in [...] il [...] e della la sig.ra nata in Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 7 Afghanistan il 4.11.1971, genitori del sig. e per l'effetto ordinare al Pt_1 Controparte_1
e all' a il rilascio, in loro favore, del visto di ingresso
[...] Controparte_1 CP_1 per motivi familiari
In via principale e nel merito: Accertare il diritto all'ingresso del giovane Parte_4
, nato in [...] il [...], quale familiare al seguito dei genitori, e per l'effetto
[...] ordinare al e all' a il rilascio, in suo Controparte_1 Controparte_1 CP_1 favore, del visto di ingresso per motivi familiari ovvero, in via subordinata, accertare il suo diritto all'ingresso sul territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10 co. 3 Cost. e per l'effetto ordinare il rilascio di un visto di ingresso ex art. 25 regolamento CE 810/09;
In via subordinata e nel merito: Ordinare al e all' Controparte_1 Controparte_1
a di concludere il procedimento di rilascio visti per motivi familiari in favore dei CP_1 genitori del ricorrente, i sig.ri e e di suo Parte_2 Parte_3 fratello fissando altresì un termine certo entro cui provvedere”. Parte_4
L'amministrazione resistente con argomentata comparsa di costituzione ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, fissata a trattazione scritta.
2. Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. In data 18/07/2023 ha chiesto e ottenuto dallo Sportello unico della Prefettura di Milano il nulla osta per il ricongiungimento con la madre nata a [...] il [...] e Persona_1 residente in;
il padre , nato a [...] il CP_1 Parte_2
30/07/1956 e residente in;
il fratello nato a [...] CP_1 Parte_4
(Afghanistan) il 26/09/2006 e residente in . CP_1
Dopo la formalizzazione della domanda per i visti, l'ambasciata ad con preavviso di CP_1 rigetto ha chiesto per tutti e tre i familiari un'integrazione documentale e in particolare: “Al fine della dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 del Decreto Lgs. 286/1998, ove Ella non abbia la possibilità di presentare gli atti di stato civile debitamente tradotti e legalizzati dal paese di origine, è necessaria la presentazione di copia del verbale della Commissione che ha riconosciuto al suo famigliare in lo status di Protezione sussidiaria dal quale si evinca che il suo rapporto CP_1 di parentela con il richiedente il rientri nelle categorie previste dal succitato Decreto Parte_5
Legislativo.”
Il ricorrente riferisce di aver fornito nuova documentazione al fine di provare il legale familiare con i genitori e il fratello e lamenta che, trascorso un anno dal nulla-osta e pur a seguito di diffida, l' sia rimasta inerte, non pervenendo alla conclusione del procedimento Controparte_2 amministrativo, in violazione delle norme di riferimento.
3. In via preliminare, va constatato che nel ricorso e in tutti i documenti depositati in atti, compreso il verbale dell'audizione tenuta in Commissione territoriale nel 2016 (all. 9), il sig.
[...]
risulta indicato come il fratello del ricorrente (e non il figlio, come invece Parte_4 riportato nel nulla-osta, v. all.2) e, quindi, come tale (vale a dire fratello del ricorrente) è considerato ai fini del presente giudizio. Gli anni di nascita del ricorrente (1997) e del predetto pagina 2 di 7 (2006) rendono, d'altra parte, evidente che quest'ultimo non può essere Parte_4 figlio del primo.
4. Il ricorrente chiede di poter ricongiungersi con i familiari sopra menzionati, che si troverebbero in una situazione di pericolo e di vulnerabilità, poiché irregolari sul suolo pakistano;
la madre verserebbe, altresì, in cattive condizioni di salute.
La procedura di rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria non richiede quella serie di adempimenti - volti ad assicurare una tutela economica ed alloggiativa ai familiari entranti nel territorio nazionale - previsti, invece, nei casi di ricongiungimento richiesto da uno straniero in possesso di altro tipo di permesso di soggiorno.
Orbene, il ricorrente ha ottenuto il nulla osta semplicemente sulla base del suo possesso del permesso di soggiorno.
La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge dinanzi alla Rappresentanza diplomatica e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, comma 1, lett. d), che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli sino impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La citata norma prevede, dunque, due distinte fattispecie di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore “a carico” (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
5. Nel caso di specie, il ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre, nata nel 1971, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età e un padre nato nel 1956, quindi, ultrasessantacinquenne. Ricorrono, pertanto, entrambe le fattispecie previste dalla norma citata.
Appare rilevante la circostanza che il fratello del ricorrente fosse ancora minorenne al momento della richiesta di ricongiungimento. Alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione della norma di riferimento (art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998), orientamento secondo il quale la presenza di figli nel Paese a quo osta al rilascio del visto soltanto quando si tratta di prole effettivamente in condizione di occuparsi del/i genitore/i e del suo/loro sostentamento (cfr. Cass. n. 20127/2021), la minore età del ragazzo deve indurre a reputare non integrata la suddetta condizione ostativa. E ciò basta in relazione alla posizione del padre del ricorrente, avente più di 65 anni di età.
Con riguardo alla posizione della madre, di età inferiore a 65 anni, occorre il requisito del vivere a carico del figlio in . Requisito che può considerarsi provato dal ricorrente attraverso il CP_1 certificato dell'ambasciata in della Repubblica islamica dell'Afghanistan (all. 7 al ricorso) e CP_1 le rimesse di denaro (all. 8). Queste ultime sembrano recare (tranne un paio di esse, intestate al pagina 3 di 7 padre del ricorrente) beneficiari sconosciuti, ma nel ricorso (pp. 2,3) viene plausibilmente spiegato il motivo di questa circostanza, costituito dalla condizione di irregolarità dei genitori del ricorrente, che ha consigliato di effettuare gli invii di denaro per lo più ad intermediari. È altresì precisato dal ricorrente (pp. 9-10) che l'apparente bassa entità delle rimesse è dovuta al basso costo della vita in loco.
Prima ancora dei suddetti requisiti, il ricorrente deve ritenersi abbia sufficientemente comprovato il legame familiare con i genitori e il fratello attraverso la documentazione allegata al ricorso, fra cui in particolare i documenti in allegato n. 6 e 7 (certificato di nascita e stato di famiglia) e il verbale dell'audizione in Commissione territoriale (all. 9), nella quale egli ha rappresentato di avere all'estero due genitori e un fratello minore.
Per corroborare il suddetto giudizio di sufficienza probatoria (relativamente sia ai legami familiari, sia all'insussistenza di condizioni ostative al ricongiungimento in Italia con i genitori) giova ricordare che, in tema di allegazioni probatorie in materia, la Corte di Cassazione si è espressa affermando che: “ In tema di ricongiungimento del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale con i propri familiari, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini del rilascio del visto d'ingresso (come la vivenza a carico e l'assenza di altri figli in patria, in caso di ricongiungimento con un genitore)” (Cass. n. 28200/2021).
La norma, tenendo in considerazione le molteplici difficoltà che spesso non permettono ai titolari di protezione internazionale di ottenere la documentazione necessaria ad attestare i presupposti richiesti per il ricongiungimento familiare, afferma un principio di carattere generale e incentiva un atteggiamento collaborativo delle rappresentanze diplomatiche impedendo il rigetto della domanda sulla base della sola mancanza di documenti probatori e, contestualmente, ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.
6. La direttiva UE n. 86/2003 all'art. 4 co. 1 reca un elenco dei familiari ricongiungibili, che è stato poi recepito nell'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 per il tramite del d. lgs. n. 5/2007. I commi 2 e 3 del medesimo art. 4 della citata direttiva offrono la possibilità agli Stati membri di estendere il ricongiungimento ad altri familiari, fra i quali comunque non sono ricompresi i fratelli e le sorelle dei richiedenti. Ed invero l'art. 29 co. 1 del d. lgs. n. 286/1998 nell'elencare i familiari ricongiungibili non prevede che il ricongiungimento possa essere richiesto per i fratelli o per le sorelle.
Il fratello del ricorrente si trova, quindi, sia per il diritto Ue sia per quello nazionale al di fuori delle situazioni tutelabili attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare.
Non appare conferente il richiamo alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, considerato che il fratello del ricorrente si trova assieme ai genitori e, quindi, inserito nel proprio contesto familiare.
Non sono conferenti neppure i richiami del ricorrente a giurisprudenza che gli sarebbe favorevole (v. pp. 11-16), giacché riguardano in realtà pronunce che non attengono al ricongiungimento di un fratello. pagina 4 di 7 Non giova al ricorso, di per sé, neppure il riferimento all'art. 10 co. III Cost..
La previsione costituzionale del “diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” in favore dello straniero “al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana” è ormai ritenuta esaurientemente attuata attraverso le misure di protezione (status di rifugiato e protezione sussidiaria) disciplinate dalla normativa eurounitaria sulla protezione internazionale, recepita nell'ordinamento italiano, e l'ulteriore misura della c.d. protezione speciale (o complementare o, in precedenza, umanitaria), conformata direttamente dall'ordinamento nazionale (cfr. Corte cost. n. 13/2022, n. 194/2019, Cass. n. 19176/2020, n. 16362/2016, n. 10686/2012). E la presentazione della domanda per ottenere una delle misure di protezione di cui sopra presuppone la presenza dell'interessato sul territorio o alla frontiera o nelle acque territoriali o nelle zone di transito di uno Stato membro (cfr. art. 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/32, nonché artt. 1 e 3 del regolamento n. 604/2013), come evidenziato dalla CGUE sentenza della Grande Sezione del 7 marzo 2017 X e X contro , par. 49 (seppur a proposito della questione, su cui ci si CP_3 sofferma oltre, dei visti con validità territoriale limitata o c.d. umanitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del Codice comunitario).
La Cassazione, inoltre, ha avuto modo di affermare che il diritto di asilo nasce quando il richiedente fa ingresso in (cfr. Cass. S.U. sentenze gemelle n. 29459 e 29460 del 2019). CP_1
Perciò nella giurisprudenza collegiale (e non solo) di questa sezione è stata respinta la riconoscibilità di un diritto al visto di ingresso (esclusivamente) fondato sull'art. 10 Cost. e sull'intenzione di presentare una richiesta di protezione (cfr. ordinanza proc. reclamo n. RG 75658/2021). Ed è stato evidenziato che il richiamo di taluni ricorsi - come accade anche in quello qui in esame - a pronunce meno recenti della Corte di Cassazione, recanti enunciati apparentemente non incompatibili con una diretta funzionalizzazione dell'ingresso in alla CP_1 presentazione di domande di protezione, è “fuorviante” giacché tali arresti giurisprudenziali in realtà esprimono “un principio generale che presuppone tuttavia come già risolto positivamente il tema della giurisdizione, e, dunque, della acquisizione di una posizione di responsabilità dello Stato italiano sulla persona del richiedente asilo (ad esempio perché presente alla frontiera, ovvero in un luogo in cui le autorità dello stato richiesto esercitano un preciso potere autoritativo)” e nessuno di essi “pone un dovere generale di accoglienza in capo allo Stato italiano, a prescindere, cioè, da una preesistente relazione qualificata idonea a radicare la giurisdizione su un particolare individuo” (cfr. ordinanza monocratica proc. n. RG 33433/2024).
Tuttavia, il riferimento del ricorso all'art. 10 Cost è sostanzialmente connesso con il tema dei c.d. visti umanitari (o, si potrebbe dire, 'straordinari'), vale a dire dei visti di breve durata e a validità territoriale limitata previsti dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (codice comunitario dei visti).
Secondo tale norma, uno Stato membro può eccezionalmente rilasciare un visto di ingresso ad un cittadino di un Paese terzo se lo ritiene necessario “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”
pagina 5 di 7 Quanto agli “obblighi internazionali”, essi appaiono individuabili nell'obbligatorio rispetto da parte di ogni singolo Stato contraente dei diritti e delle libertà fondamentali della Convenzione EDU, come ritenuto nella giurisprudenza di questa sezione (v. ad es. ordinanza collegiale proc. reclamo nn. RG 75658/2021, ordinanza monocratica proc. n. RG 5207/2023).
In questa prospettiva è riconoscibile un diritto al visto di ingresso individuale in per CP_1
“obblighi internazionali” ai sensi dell'art 25 del Codice dei visti, in relazione all'obbligo di dare applicazione alla CEDU (e alla Carta UE dei diritti fondamentali), ma alla condizione che sussista la “giurisdizione” dello Stato nei termini indicati dalla Corte EDU. Ed invero quest'ultima con la sentenza del 5 maggio 2020 M.N. c. Belgio, ha escluso che dalla suddetta previsione dell'art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009 discenda un obbligo di rilascio di questo tipo di visti nei confronti di persone che lo richiedano stando in uno Stato non appartenente al novero dei Paesi aderenti alla Convenzione EDU. La decisione adottata dalla Corte EDU nel caso al suo esame si è fondata sull'inapplicabilità della Convenzione EDU per mancanza della condizione posta dall'art. 1 della Convenzione stessa, vale a dire la sottoposizione della persona (potenzialmente interessata al riconoscimento in suo favore dei diritti e delle libertà del primo titolo della Convenzione) alla giurisdizione di uno Stato contraente.
Secondo la Corte EDU, però, tale giurisdizione, se sussiste normalmente rispetto a persone che si trovano nel territorio dello Stato, può ravvisarsi eccezionalmente per azioni od omissioni poste in essere, o i cui effetti si dispiegano, al di fuori del territorio dello Stato, qualora vi sia un controllo effettivo da parte dello Stato su una parte di territorio esterno ai propri confini (giurisdizione extraterritoriale ratione loci) oppure un potere/controllo dello Stato medesimo sulla persona dell'interessato pur al di fuori del territorio statuale (giurisdizione extraterritoriale ratione personae).
Ebbene, nel caso di specie appare ravvisabile nei confronti del fratello del ricorrente proprio questo tipo di (eccezionale) giurisdizione extraterritoriale ratione personae, posto che lo Stato italiano ha sottoposto la sua posizione ai propri poteri pubblicistico-amministrativi accordando in suo favore il nulla-osta al ricongiungimento familiare congiuntamente al rilascio dei nulla-osta nei riguardi dei suoi genitori.
7. Considerato tutto ciò che precede, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri tabellari di riferimento, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
La presente decisione concernente il merito assorbe, anche ai fini della regolazione delle spese, ogni valutazione sulla domanda cautelare formulata contestualmente al ricorso presentato ex art. 281-decies c.p.c., non avendo essa ricevuto una separata trattazione (al di là dell'iniziale diniego del richiesto provvedimento inaudita altera parte).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pagina 6 di 7 a) in accoglimento del ricorso, accertato il diritto di ingresso in dei genitori e del fratello del CP_1 ricorrente, menzionati ed identificati in atti, ordina all'Amministrazione resistente di procedere al rilascio in favore dei predetti dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare (ai genitori) ed ex art. 25 regolamento CE 810/09 (per il fratello), nei sensi di cui in motivazione;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che si liquidano in euro 2.500,00 (per studio, introduzione, trattazione), oltre spese generali, Iva e C.A..
Roma, 19 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Frettoni
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