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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 952/2024
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 11.21, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per 'avv. BRACALI GUALTIERO Parte_1
Per l'avv. GERMINARA ELOISA Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il ricorrente si riporta al ricorso;
contesta la memoria di costituzione avversaria e , in particolare,
l'eccezione di prescrizione sollevata in quanto il dies a quo della prescrizione deve individuarsi dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e, nella specie, a far data dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, come affermato in sentenza del Tribunale di Padova che produce;
chiede rinvio per discussione con termine per note.
Il ministero resistente si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(C.F. con l'avv. GUALTIERO BRACALI (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA , Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 [...]
(CF ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(CF ), Controparte_3 P.IVA_3 con i funzionari delegati ELOISA GERMINARA (C.F. ) e C.F._4 CP_4
(C.F. )
[...] C.F._5
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, docente di ruolo dal 01.09.2021 attualmente in servizio o presso l Parte_2 di Pescia, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di
[...] cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato annuali, ovvero con cessazione al 31 agosto. Controparte_1
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ − previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea − in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/20 e 2020/21, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
− In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, condannarsi il al pagamento della somma di €2.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. − In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, e distrazione dei medesimi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione CP_1 del diritto vantato dal ricorrente per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, chiedendo la sospensione del giudizio in virtù della remissione pregiudiziale alla Corte di Cassazione sulle questioni relative al bonus per i docenti a tempo determinato, di cui all'ordinanza del Tribunale di Taranto del
24.04.2023, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario e rassegnando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - Disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, procedere con il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza in tutto o in parte dei requisiti di fatto e di diritto, in capo all'odierna ricorrente, per il riconoscimento della carta elettronica del docente;
− in ogni caso, riconoscere
l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso della Carta Docente e la contestuale decurtazione delle somme, qualora riconosciute, per gli anni 2016/2917,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ; − In allegato stato matricolare della ricorrente ( allegato 1) ; - Accogliere l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza già fissata;
il tutto, con il favore delle spese di lite come da normativa”.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, il ricorrente, docente di ruolo dal 1.9.2021 (circostanza pacifica), ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza, in qualità di supplente, negli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 in virtù di contratti con cessazione al termine delle attività didattiche o annuali (cfr. doc. 2 ricorso).
Sussistono, pertanto, i fatti costitutivi del diritto di credito di cui trattasi per gli anni scolastici suindicati.
Passando ad esaminare le difese del , occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata con riferimento agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,2019/2020. L'eccezione è fondata.
Invero, decorrendo il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza, e che il più recente di essi, relativo alla supplenza per l'A.S. 2019/2020, risale al settembre 2019, si rileva che alla data della notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 29.11.2024, ed in mancanza di precedenti atti interruttivi, i diritti di credito a titolo di carta docente per le tale annualità, così come per quelle pregresse, risultavano prescritti.
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta limitatamente all'A.S. 2020/2021, non avendo parte resistente allegato e provato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito maturato in relazione a tale annualità.
Conseguentemente, il convenuto va condannato ad accreditare sul costituendo borsellino CP_1 elettronico della ricorrente la somma di euro 500,00 per il solo anno scolastico sopra indicato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (inferiore ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 3/4 le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente nonché l'accoglimento della domanda attorea in misura largamente inferiore a quella richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'A.S. 2020/21 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di ¼ delle spese di lite che liquida in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite per il restante ¾ dell'importo ut supra liquidato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 25 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 952/2024
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 11.21, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per 'avv. BRACALI GUALTIERO Parte_1
Per l'avv. GERMINARA ELOISA Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il ricorrente si riporta al ricorso;
contesta la memoria di costituzione avversaria e , in particolare,
l'eccezione di prescrizione sollevata in quanto il dies a quo della prescrizione deve individuarsi dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e, nella specie, a far data dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, come affermato in sentenza del Tribunale di Padova che produce;
chiede rinvio per discussione con termine per note.
Il ministero resistente si riporta alla memoria di costituzione.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 952/2024 promossa da:
(C.F. con l'avv. GUALTIERO BRACALI (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
( .IVA , Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 [...]
(CF ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(CF ), Controparte_3 P.IVA_3 con i funzionari delegati ELOISA GERMINARA (C.F. ) e C.F._4 CP_4
(C.F. )
[...] C.F._5
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, docente di ruolo dal 01.09.2021 attualmente in servizio o presso l Parte_2 di Pescia, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di
[...] cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato annuali, ovvero con cessazione al 31 agosto. Controparte_1
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ − previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea − in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/20 e 2020/21, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
− In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, condannarsi il al pagamento della somma di €2.500,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. − In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, e distrazione dei medesimi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione CP_1 del diritto vantato dal ricorrente per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, chiedendo la sospensione del giudizio in virtù della remissione pregiudiziale alla Corte di Cassazione sulle questioni relative al bonus per i docenti a tempo determinato, di cui all'ordinanza del Tribunale di Taranto del
24.04.2023, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto del ricorso avversario e rassegnando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - Disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, procedere con il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza in tutto o in parte dei requisiti di fatto e di diritto, in capo all'odierna ricorrente, per il riconoscimento della carta elettronica del docente;
− in ogni caso, riconoscere
l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso della Carta Docente e la contestuale decurtazione delle somme, qualora riconosciute, per gli anni 2016/2917,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ; − In allegato stato matricolare della ricorrente ( allegato 1) ; - Accogliere l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza già fissata;
il tutto, con il favore delle spese di lite come da normativa”.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, il ricorrente, docente di ruolo dal 1.9.2021 (circostanza pacifica), ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza, in qualità di supplente, negli anni scolastici 2016/17,
2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 in virtù di contratti con cessazione al termine delle attività didattiche o annuali (cfr. doc. 2 ricorso).
Sussistono, pertanto, i fatti costitutivi del diritto di credito di cui trattasi per gli anni scolastici suindicati.
Passando ad esaminare le difese del , occorre verificare la fondatezza dell'eccezione di CP_1 prescrizione sollevata con riferimento agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,2019/2020. L'eccezione è fondata.
Invero, decorrendo il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza, e che il più recente di essi, relativo alla supplenza per l'A.S. 2019/2020, risale al settembre 2019, si rileva che alla data della notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 29.11.2024, ed in mancanza di precedenti atti interruttivi, i diritti di credito a titolo di carta docente per le tale annualità, così come per quelle pregresse, risultavano prescritti.
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta limitatamente all'A.S. 2020/2021, non avendo parte resistente allegato e provato l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito maturato in relazione a tale annualità.
Conseguentemente, il convenuto va condannato ad accreditare sul costituendo borsellino CP_1 elettronico della ricorrente la somma di euro 500,00 per il solo anno scolastico sopra indicato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (inferiore ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 3/4 le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente nonché l'accoglimento della domanda attorea in misura largamente inferiore a quella richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'A.S. 2020/21 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di ¼ delle spese di lite che liquida in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite per il restante ¾ dell'importo ut supra liquidato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 25 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo