Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/06/2025, n. 12134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12134 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2022, proposto da Coop Casa Service A R.L. - Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione, di Servizi e di Produzione e Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Floridi, Alessandro Falasca, Valerio Sarta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Floridi in Roma, via di Monte Fiore;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, prot. n. QI/194994/2010 del 17.11.2021, notificata in data 23.11.2021, recante “ Diniego e mancata formalizzazione del silenzio assenso della domanda di ME di IR prot. QI 122771 del 30.10.2020 - Ubicazione: Via dei Colombi, 119 ”;
- di ogni atto a detta determinazione presupposto, conseguente ovvero connesso, ivi in particolare inclusa la comunicazione prot. QI/108131 del 4.06.2021, di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990;
- nonché, ove occorrere possa, dell''art. 52 commi 3 e 8, e dell''art. 53 commi 11 e 12 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale di Roma, approvato con D.C.C. n. 18 del 12.02.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il Provvedimento meglio specificato in epigrafe di diniego e mancata formalizzazione del silenzio-assenso della domanda di ME di IR prot. QI 122771 del 30.10.2020 presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un edificio a destinazione residenziale composto da n. 7 alloggi su un terreno sito in Roma, Via dei Colombi 119, nel territorio del Municipio VI.
In proposito, si premette in fatto che:
- l’intervento di nuova edificazione su un’area ricadente, nell’ambito del PRG vigente, nel Sistema insediativo “ Città da ristrutturare – Tessuti Prevalentemente Residenziali ” è stato proposto in modalità diretta in attuazione dell’art. 52 delle N.TA. del PRG vigente, applicando un indice di edificabilità di 0,3mq/mq;
- con nota prot. QI/108131 del 4.06.2021, l’Amministrazione resistente ha comunicato i motivi ostativi al rilascio del p.d.c. ed il conseguente preavviso di diniego, cui la ricorrente ha dato riscontro in data 17.06.2021;
- con comunicazione del direttore dei lavori prot. n. QI/189996 del 10.11.2021 è stata dichiarata la formazione del titolo edilizio come previsto dalla succitata normativa;
- in data 23.11.2021 ha adottato il provvedimento impugnato in questa sede, recante “ diniego e mancata formalizzazione del silenzio assenso ” sulla domanda di p.d.c. in discorso.
Il provvedimento comunale è fondato sia su argomenti di ordine generale attinenti la disciplina urbanistica di riferimento, sia su elementi più strettamente progettuali. In particolare, conclude, anche in esito alla disamina delle osservazioni prodotte dalla società interessata, che il progetto in istruttoria risulterebbe carente delle condizioni di conformità urbanistico/edilizia rispetto:
“ 1. alle previsioni degli strumenti urbanistici, per quanto concerne:
- la non edificabilità diretta dell’area avente nel PRG previgente destinazione per la quasi totalità a servizi di quartiere (art. 52, comma 3 N.T.A.) del PRG vigente),
- la non applicabilità nel caso di specie del concetto di lotto intercluso;
2. alle previsioni dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, per quanto concerne:
- i distacchi dalle strade (DS) inferiori a ml 5,00 (art. 52 comma 6 delle N.T.A.),
- l’errato calcolo delle superfici escluse dal computo della SUL (art. 4 comma 1 delle N.T.A.),
- l’assoluta insufficienza di permeabilità profonda a causa dell’ingombro del parcheggio interrato occupante la quasi totalità del lotto (art. 52 comma 6, art. 4 comma 2 Legge Regionale 6/2008 e art. 48/quinquies del Regolamento Edilizio),
- la non configurabilità quali “serre solari” delle superfici situate ai piani terra, primo e secondo non computate nella SUL (art. 12 comma 1 lettera c della L.R. 6/2008), - la carenza di documentazione necessaria a corredo della domanda di ME di IR (art. 20 D.P.R. 380/2001 e artt. 3 e 4 del Regolamento Edilizio)”.
Da qui, il conclusivo rigetto, sul presupposto per cui “affinché possa formarsi il silenzio assenso di cui all’art. 20 comma 8 del D.P.R. 380/2001, “ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego”, è necessario che sussistano e ricorrano tutti i presupposti richiesti ai fini della conformità urbanistico/edilizia, pertanto il silenzio assenso sulla domanda di ME di 7 IR non si forma a fronte di un intervento edilizio non conforme agli strumenti urbanistici ed alle altre disposizioni di legge (Consiglio di Stato Sez IV, Sentenza n. 1629 del 18.01.2021) ”.
Avverso il provvedimento adottato insorge la società ricorrente con il presente strumento di gravame, affidato ai seguenti motivi di ricorso, ribaditi anche con successiva memoria:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 13, 52 commi 3, 5, e 8 e 53, commi 11 e 12 delle vigenti N.T.A. di Piano Regolatore Generale di Roma; art. 7, 16, 17, 28, L. n. 1150/1942; art. 20, D.P.R. n. 380/2001; artt. 2, 10 e 10 bis, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta , quanto alla pretesa impossibilità di procedere all’edificazione mediante intervento diretto, in relazione alla pregressa vocazione urbanistica del lotto ( I.1 ) ed alla sua attuale configurazione come lotto intercluso ( I.2 );
II.1. Quanto ai distacchi dalle strade (DS) inferiori a ml 5,00 . Violazione e falsa applicazione degli art. 4, comma 7 e 52, comma 6 delle N.T.A. di PRG; della delibera di Giunta Regionale Lazio n. 896 del 29.11.2019; dell’art. 51 del Regolamento Edilizio comunale; dell’art. 10bis della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta;
II.2. Quanto all’asserito errato calcolo delle superfici escluse dal computo della SUL . Violazione e falsa applicazione degli art. 4, delle N.T.A. di PRG; dell’art. 10bis della L. n. 241/1990; Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta;
II.3. Quanto all’asserita assoluta insufficienza di permeabilità profonda a causa dell’ingombro del parcheggio interrato occupante la quasi totalità del lotto . Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 6, art. 4 comma 2 L.R. n. 6/2008, dell’art. 48/quinquies del Regolamento Edilizio., dell’art. 52 comma 6 delle NTA del PRG. Difetto di motivazione;
II.4. Quanto all’asserita non configurabilità quali “serre solari” delle superfici situate ai piani terra, primo e secondo non computate nella SUL . Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 1 lettera c) della L.R. 6/2008; dell’art. 48 ter del Regolamento Edilizio comunale; dell’art. 10bis della L. n. 241/1990. Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, imparzialità e proporzionalità 23 dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta;
II.V. Quanto all’asserita carenza di documentazione necessaria a corredo della domanda di ME di IR . Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 comma 5 del DPR n. 380/2001, dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, e degli artt. 3 e 4 del Regolamento Edilizio. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Carenza di presupposti;
III. Quanto al diniego di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di P.d.C. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis della l. n.241 del 1990, dell’articolo 20 comma 8 del DPR n. 380/2001, degli artt. 7 e 21 nonies della L. n. 241/1990. Difetto di presupposti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione Illogicità.
Roma Capitale, costituita in resistenza, in vista dell’udienza di discussione del merito, ha depositato documenti e una memoria difensiva, con cui, respinto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto.
Parte ricorrente ha replicato con memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All'udienza straordinaria del 21 marzo 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, innanzitutto, contesta la correttezza della determinazione dell’amministrazione comunale nella parte in cui ha considerato che la pregressa destinazione dell’area come M3 (“ Attrezzature di servizi pubblici di quartiere ”) rappresentasse un fattore escludente la possibilità di procedere alla realizzazione dell’intervento in modalità diretta.
In particolare, la società istante sostiene che il provvedimento di diniego impugnato si fonderebbe sull’errato presupposto assunto dall’Amministrazione resistente della classificazione nel precedente strumento urbanistico come zona M (servizi pubblici) dell’area della ricorrente e come tale assoggettata nel vigente PRG al PRINT, in asserita applicazione del comma 3 dell’art. 52 N.T.A. L’area di intervento denoterebbe, a suo dire, al contrario, una vocazione urbanistica desumibile dal Piano Particolareggiato in variante al PRG in cui era inserita, ovvero zona F2, non rilevando la sua collocazione tra i servizi (di Quartiere) all’interno del Piano Attuativo stesso.
Orbene, dall’esame degli atti di causa è emerso che l’area oggetto del presente giudizio, avente nel P.R.G. previgente destinazione urbanistica M3 (“Attrezzature di servizi pubblici di quartiere”) e successivamente ricompresa nel Piano Particolareggiato 10/F “Torre Maura”, ricade nel P.R.G. vigente, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 11/12.02.2008, in “ Città da ristrutturare – tessuti prevalentemente residenziali nei Programmi Integrati ” e nello specifico all’interno del programma integrato n. 8 “Torre Maura”.
La “Città da ristrutturare” (art. 51 N.T.A.) considera e ricomprende, secondo il Piano Regolatore Generale vigente, all’interno degli “ Ambiti per Programmi integrati ”, quale componente del sistema insediativo, sia quartieri periferici di origine prevalentemente abusiva e con scarse qualità urbane, definiti Tessuti prevalentemente residenziali , sia aree industriali e artigianali da rigenerare, definiti Tessuti prevalentemente per attività . In tali “Ambiti” il Piano persegue obiettivi di incremento della dotazione di aree pubbliche, riqualificazione dello spazio pubblico, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità, qualificazione dell’edilizia, con il ricorso di risorse private, attraverso una doppia modalità attuativa (diretta e indiretta), in applicazione dei criteri perequativi (art.17, co.1 N.T.A.), secondo il combinato disposto gli artt. 52 e 53 delle N.T.A.
In particolare, l’art. 12 delle N.T.A. circa le modalità di attuazione del P.R.G., prevede sia interventi diretti “ realizzabili direttamente senza titolo abilitativo ovvero sulla base del titolo abilitativo richiesto dalle norme statali o regionali in materia di attività̀ edilizia ” (comma 2) che interventi indiretti “ subordinati dal PRG all’approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, come previsti dalla legislazione statale e regionale, o all’approvazione dei Programmi integrati e dei Progetti urbani ” (comma 3).
L’art. 52 comma 3 delle NTA dispone che “[n] ei tessuti della Città da Ristrutturare (in cui ricade il fondo sul quale l’edificazione avrebbe dovuto essere realizzata, ndr) sono ammessi con intervento diretto gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE DR, AMP, NE come definiti dall’art. 9 ” e che “[n] elle aree destinate dal precedente PRG o sue varianti anche solo adottate, a zona agricola o a verde pubblico e servizi pubblici, è prescritto il ricorso al Programma Integrato, di cui all’art. 53; per intervento diretto sono consentiti esclusivamente gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE ”.
Alla luce di quanto testé delineato, l’interpretazione della disciplina urbanistico-edilizia dell’area - per la quale la destinazione dell’area de qua doveva considerarsi in base al PRG previgente del 1965 a “servizi pubblici”, con la conseguente applicazione delle limitazioni previste alle attività costruttive dagli art. 52 e 53 NTA, la necessità per la nuova edificazione del previo Programma Integrato e l’impossibilità di un intervento di nuova costruzione “diretto”- mostra la sua intrinseca coerenza in rapporto alla natura dei Tessuti della Città da Ristrutturare – consistenti, secondo il Piano Regolatore Generale vigente (art. 51 N.T.A.), in quella parte della città esistente solo parzialmente configurata, scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipologia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino di miglioramento e/o completamento di tali caratteri, nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici - e alle finalità del Programma Integrato di Intervento, strumento in grado di rispondere adeguatamente proprio alle varie esigenze di riqualificazione del tessuto ambientale, edilizio ed urbano e di consentire la negoziazione locale fra gli operatori, ponendo la semplice condizione del contestuale contributo al miglioramento dei luoghi attraverso la realizzazione di opere concrete, visibili e valutate dalla comunità.
In altri temini, ricadendo l’area in questione in “Città da ristrutturare” nel P.R.G. vigente e vocata “attrezzature di servizi pubblici di quartiere” (con destinazione urbanistica M3) nel P.R.G. previgente, sussiste l’obbligo del PRINT ex art. 53 delle N.T.A., che preclude l’intervento diretto in caso di area destinata dal previgente PRG a zona agricola, a verde pubblico o a servizi pubblici.
Conclusivamente, la tesi attorea circa la dedotta irrilevanza della pregressa destinazione dell’area come M3 – servizi pubblici ai fini della richiesta realizzazione dell’intervento in modalità diretta è da ritenere infondata.
Con il primo motivo di ricorso si contesta altresì la non applicabilità al caso di specie del concetto del “lotto intercluso”, riscontrata dalla p.a. e integrante un ulteriore fattore di non conformità del progetto alle previsioni urbanistiche.
Sul punto il Comune, tra l’altro, richiama la giurisprudenza sui caratteri di interclusione di un fondo asseritamente non riscontrabili nel casi di specie “ tra i quali non essere una così detta area “relitto”, ossia l’unica ad essere inedificata, trovandosi piuttosto in una situazione intermedia tra zone assolutamente inedificate e zone totalmente dotate di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in cui “la giurisprudenza amministrativa ha adottato soluzioni più rigorose, ritenendo che il piano attuativo sia strumento indispensabile per l'ordinato assetto del territorio” (dalla sentenza del C.d.S. Sezione Seconda n. 8270 del 3.12.2019) ”.
Al riguardo, il Collegio ritiene che la ricorrente non offre specifici argomenti in grado di superare quanto rilevato dall’autorità che meglio conosce il territorio - cui è affidata la gestione dello stesso, nel rispetto dei principi di equità e uniformità e in funzione di obiettivi di interesse pubblico generale – che ha ritenuto persistente la necessità di ricorrere ad un piano attuativo per la trasformazione di un lotto: di contro la prospettata configurazione quale area “relitto”, l’unica cioè ad essere inedificata, la società ricorrente incentra la propria linea difensiva sul grado di urbanizzazione della zona circostante.
Anche sotto il profilo da ultimo esaminato il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Le doglianze formulate nell’ambito del secondo motivo di ricorso, sono volte a confutare le ulteriori contestazioni mosse dall’Amministrazione, aventi ad oggetto profili più strettamente progettuali.
In particolare, l’Ufficio procedente nella impugnata Determinazione Dirigenziale rep. QI/180572021 – prot. QI/194994/2021, nel motivare il rigetto del permesso di costruire ha rilevato, oltre che la carenza di parte della necessaria documentazione, il contrasto anche con le disposizioni di seguito richiamate:
- art. 52, comma 6 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che stabilisce una distanza degli edifici dalle strade (DS) pari a 5 ml, in quanto nei prospetti nord ed est l’edificio di progetto presenta balconi o terrazzi il cui aggetto eccede la misura di 1,50 ml, dunque facenti parte della sagoma del nuovo edificio, come stabilito dal Regolamento Edilizio Tipo (RET) recepito dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 243 del 19.05.2017, e pertanto posti ad una distanza inferiore ai 5 ml previsti.
- art. 4, comma 1 delle N.T.A. del P.R.G. vigente in quanto dal computo della SUL sono escluse le superfici di vani corsa degli ascensori, vani scala, androni e locali tecnici purché, sommate tra loro, non superino il 20% dell’intera SUL e, nel caso di specie, di contro, eccedono tale percentuale; le tabelle riepilogative inserite nell’elaborato grafico e riferite al calcolo della SUL, infatti, riportano misure non corrispondenti alle planimetrie dei tre piani, con particolare riferimento alla voce denominata “Corpo scala - connettivo - ascensori” in cui non risulta conteggiata la superfice di una parte del vano scala;
- art. 52, comma 6, art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 6/2008 e art. 48 quinquies del Regolamento Edilizio, in quanto nella soluzione di progetto non viene garantita la superficie permeabile minima richiesta, la quale deve essere rispettivamente non inferiore al 30% della Superficie Fondiaria e non inferiore al 50% della superficie libera del lotto;
- art. 12, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n. 6/2008 e ss.mm.i.i. in quanto le cosiddette “serre captanti” situate ai piani terra, primo e secondo non risultano essere costituite in aderenza o in adiacenza al fabbricato, bensì inserite all’interno dello stesso, oltre a non avere “ almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni ” come previsto dalla norma citata.
Orbene, quanto ai distacchi dalle strade (DS) inferiori a ml 5,00, il Collegio ritiene che gli argomenti offerti dal ricorrente non sono in grado di scalfire la valutazione effettuata dalla p.a., visto che sembra incontestata quanto meno la criticità riguardo ai balconi, rispetto a cui si invoca una presunta prassi favorevole seguita dal Comune.
Quanto, invece, all’asserito errato calcolo delle superfici escluse dal computo della SUL, la parte sostiene che la parte di vano scala non conteggiata “è aperta con “chiusura” composta da listelli di legno tipo brise soleil ” per cui, trattandosi, a suo dire, di “ spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano terra ”, di cui alla lett. c dell’art. 4 co. 1 delle N.T.A. non inciderebbero sul rispetto del richiamato limite del 20%. Al riguardo, il Collegio osserva che, anche a voler aderire alla tesi attorea, in ogni caso non è stato dimostrato, che, prescindendo dagli spazi individuati dalla parte, risulterebbe garantito il limite del 20% dell’intera SUL.
Le difformità, appena esaminate, del progetto oggetto della domanda di permesso di costruire respinta sono in grado ex se di offrire un adeguato sostrato motivazionale e sostenere la non favorevole valutazione effettuata dall’’autorità procedente, esonerando il Collegio dall’esaminare le restanti censure volte a superare le ulteriori contestazioni relativi ai profili progettuali, in quanto, anche ove fondate, non sarebbero in grado di offrire alcun vantaggio alla ricorrente.
In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n.1240); un atto amministrativo plurimotivato resiste all'annullamento in sede giurisdizionale se risulta sussistente anche una sola delle ragioni che lo sorreggono (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2021, n.6470; Consiglio di Stato sez. IV, 30/08/2021, n.6115).
Infine, non meritevole di accoglimento risulta il terzo motivo di ricorso, teso a confutare il diniego di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di P.d.C. In proposito, il Collegio non ritiene opportuno discostarsi dall’orientamento prevalente seguito da questo Tribunale (Sez. II Bis n. 13490/2021), in fattispecie analoga. In particolare, è stato affermato: « Come statuito, infatti, dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, “in materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dell'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista. Quindi, perché possa ritenersi formato il provvedimento implicito di assenso, occorre verificare che, oltre all'inutile decorso del tempo necessario alla conclusione del N. 05111/2021 REG.RIC. procedimento, la domanda sia stata presentata dal soggetto legittimato alla richiesta (ai sensi dell'art. 11, d.P.R. n. 380/2001), nonché corredata dalle attestazioni, dagli elaborati grafici e dalle asseverazioni espressamente richieste e che, infine, non sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistici o culturali” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 04/08/2021, n.724; Consiglio di Stato, Sez. II, 08/04/2021, n. 2869). Nel caso in questione, come sarà meglio illustrato nel prosieguo, il silenzio-assenso non può dirsi integrato, non apparendo l’intervento progettato dalla ricorrente, alla luce della documentazione in atti e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Comunale in vista dell’udienza di merito, conforme alla complessa disciplina urbanistico-edilizia dell’area, non possedendo, soprattutto, le caratteristiche indispensabili per inserirsi correttamente nella pianificazione esistente, ai sensi degli artt. 52 e 53 delle NTA. Perché un atto possa dirsi formato per silenzio-assenso occorre, come anticipato, “che sussistano tutte le condizioni normativamente previste per la sua emanazione, non potendosi ipotizzare che per silenzio possa ottenersi ciò che non sarebbe altrimenti possibile mediante l’esercizio espresso del potere da parte dell’Amministrazione (ex multis Cons. St., Sez. IV, 5.09..2016 n. 3805); in caso contrario “si determinerebbe una situazione di sostanziale disparità tra ipotesi sostanzialmente identiche, dipendente solo dal sollecito (o meno) esercizio del potere amministrativo e – dove non fosse ipotizzabile l’intervento in via di autotutela dell’Amministrazione – si verrebbe a configurare una <<disapplicazione>> di norme per mero (e casuale) decorso del tempo” (Cons. St. 3805/2016 cit.). Da tale punto di vista, occorre sottolineare che “il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell'Amministrazione Pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97 Cost. e presuppone, quindi, che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere, quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l'autorizzazione implicitamente connessa al decorso del tempo sia coerente alle previsioni di legge. In altri termini, il silenzio - assenso in materia edilizia, quale regola "alternativa" rispetto a quella generale di formazione di un provvedimento espresso in seno all'art. 20, comma 8, d.P.R., n. 380/2001, soggiace, ai fini della sua formazione tecnico - giuridica, a stringenti condizioni di applicabilità. E infatti, trattandosi di un istituto avente valore di provvedimento tacito di accoglimento vincolato e non revocabile, non può dirsi validamente formato in difetto dei presupposti richiesti ai fini della conformità urbanistico-edilizia” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 04/01/2021, n.32). » (TAR Lazio, Roma, Sez. II Bis, n. 13490/2021).
Ne consegue che “ Le medesime considerazioni conducono anche al rigetto dei motivi di violazione degli artt. 7 e 21 nonies della l.n. 241/1990 e dei principi che regolano l’esercizio dell’autotutela, dovendosi escludere che l’Amministrazione abbia fatto esercizio nel caso de quo di tale potere, non esistendo un provvedimento tacito da annullare” (ibid.).
Il terzo motivo di ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
Concludendo, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere pertanto respinto.
Sussistono giustificate ragioni, attesa la complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO