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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 212/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Martino C.F._1
Modica, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Pluchino, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 23/01/2024, chiedeva, a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio tra lo stesso e , la revoca dell'obbligo posto a Controparte_1
suo carico di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di €. 700,00 mensili, deducendo il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli, e domandando all'adìto Tribunale:
“Preliminarmente ed in via cautelare disporre la sospensione, inaudita altera parte, di ogni obbligo di mantenimento in capo al sig. nei confronti dei Parte_1
figli ed anche al fine di paralizzare le infondate iniziative esecutive Per_1 Per_2
della sig.ra statuito nella sentenza 375/2009 Trib Modica;
- Ritenere Controparte_1
e dichiarare che i figli del sig. e Parte_1 Per_2 Persona_3
maggiorenni, sono economicamente indipendenti e/o in grado di percepire autonomo reddito;
- Ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza di divorzio, che il sig. on è tenuto a contribuire al mantenimento della prole per le Parte_1
ragioni dedotte in narrativa o per qualsivoglia altra ragione e/o causale;
Ritenere e dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento a far data dal 17-24.11.2016 con riferimento alla figlia ed al figlio , ovvero con riferimento ad Per_1 Per_2
altra data che sarà provata in corso di causa e/o che il Tribunale riterrà opportuna, con ogni conseguente statuizione opportuna e conseguenziale;
- Ritenere e dichiarare che le iniziative giudiziali esecutive intraprese dalla sig.ra Controparte_1
costituiscono un abuso del diritto al mantenimento della prole, adottando ogni provvedimento conseguenziale ed opportuno, ed in ogni caso statuendo che il sig. nulla deve alla sig.ra a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1
dei figli con effetto retroattivo dalla data sopra indicata e/o dalla data che il
Tribunale adito riterrà equa o conforme a giustizia”.
In particolare, il ricorrente sosteneva che il figlio lavorava presso Per_2
a tempo indeterminato, dal 27/9/2021, e che la figlia “svolgeva CP_2 Per_1
attività lavorativa dal 24/11/2016, dapprima presso la Sitel, quindi con , con CP_3
Momosrl, con Quadrifoglio Blu srl ed infine presso la ditta Pane Condito srl, precisando, inoltre, che i figli non avevano da tempo alcun rapporto con il padre, e che la aveva temerariamente avviato svariate procedure esecutive per il CP_1
recupero coattivo del contributo al mantenimento per i figli non pagato, pur essendo consapevole delle condizioni economiche precarie del , e della Pt_1
sopraggiunta indipendenza economica dei figli maggiorenni.
Con memoria del 30/05/2024 si costituiva , la quale eccepiva, Controparte_1
in via preliminare, la carenza del contraddittorio nei riguardi del figlio (in Per_2
quanto non convivente con la madre dal marzo 2023), e chiedeva, in via preliminare,
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda di revoca dell'assegno in favore dei figli (le relative somme, peraltro, non erano state mai versate), per insussistenza dei presupposti di legge, previo accertamento del mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia (confermando il contributo al mantenimento disposto in Per_1
suo favore dalla sentenza di divorzio), e dell'acquisizione dell'indipendenza economica di solo dal marzo 2023 (adottando l'eventuale provvedimento di Per_2
revoca solo da questo momento), nonchè della legittimità delle procedure esecutive intraprese dalla resistente per il recupero delle somme non versate.
Più dettagliatamente, la ricorrente precisava che (di anni ventisei), nel Per_2
periodo ricompreso tra il 24/11/2016 e il 31/12/2022, aveva svolto attività lavorativa con qualifica di “tirocinante/apprendista”, e che era stato assunto a tempo indeterminato solo dal 27/9/2021, mentre lo stesso poteva ritenersi indipendente dal 2023, allorquando aveva lasciato la casa familiare per vivere autonomamente;
(di anni ventitré) aveva frequentato l'Istituto Alberghiero Per_1
di Modica, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, fino all'annata 2020/2021, svolgendo in quel periodo solamente attività connesse all'alternanza scuola-lavoro, mentre aveva iniziato a lavorare, in maniera saltuaria e non costante, solo dal novembre 2021 (il più lungo rapporto di lavoro era durato dal 14/7/2022 al
14/7/2023, come tirocinante presso il Panificio Pane condito s.r.l.), per cui non poteva ancora ritenersi indipendente economicamente. inoltre, Parte_1
non versava in condizioni economiche disagiate, poiché lavorava come macellaio presso un supermercato “SISA” di Pozzallo, ed aveva costituito un nuovo nucleo familiare, al quale destinava le proprie risorse economiche, omettendo, nel corso degli anni, di versare il dovuto ai figli e Per_2 Per_1
Precisate le rispettive domande e sentiti i figli maggiorenni delle parti, all'udienza del 25/10/2024 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
Ciò posto in fatto, occorre, innanzitutto, esaminare l'eccezione di violazione del contraddittorio che la resistente ha avanzato, sostenendo che il figlio aveva Per_2
cessato di convivere con la madre dal marzo 2023.
In tema di mantenimento dei figli, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, qualora la prole maggiorenne non conviva più stabilmente con alcuno dei genitori, essa possa agire iure proprio per ottenere l'assegno in suo favore, ma non nell'ambito del giudizio di divorzio o di revisione del contributo al mantenimento, in quanto legittimati a richiedere la modifica dell'assegno sono solo le parti del procedimento originario che ha dato luogo al provvedimento precedentemente reso, cioè il genitore obbligato e quello beneficiario.
Solamente in caso di convivenza del figlio maggiorenne con uno dei genitori esiste la legittimazione concorrente del genitore e del figlio a chiedere il contributo al mantenimento, nel senso che sia il figlio che il genitore con cui coabita sono portatori di un autonomo diritto nei confronti dell'altro genitore, ovvero il genitore separato o divorziato, già affidatario del figlio minore, è legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, in quanto titolare di un diritto autonomo e concorrente con quello di quest'ultimo, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente
(Cass. n. 12972/2017). All'udienza del 25/10/2024 il figlio delle parti, ha dichiarato: Persona_4
“Vivo in una casa di mia proprietà, ho contratto un mutuo per l'acquisto di questa casa da circa un anno, assumendo un finanziamento per euro 30.000,00, per una rata di euro 140,00 mensili”, confermando di non essere più convivente con la madre.
Essendo venuta meno tale convivenza deve ritenersi cessata la legittimazione della madre ad agire iure proprio in ordine al contributo al mantenimento per il figlio, per cui occorre revocare l'assegno di mantenimento originariamente disposto in favore del figlio maggiorenne.
Prima di passare all'esame della domanda di revoca dell'assegno disposto in favore di è necessario rammentare che i provvedimenti in materia di Per_1
mantenimento dei figli vengono emanati “rebus sic stantibus”, cioè in relazione ad un preciso quadro fattuale e istruttorio, delineatosi all'interno di un procedimento, per cui il successivo fisiologico modificarsi di esso può determinare la necessità di riformare i provvedimenti già adottati, adeguandoli alle mutate situazioni.
In linea generale, l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del suddetto, né può protrarsi oltre ogni ragionevole limite, e si estingue quando lo stesso risulta inserito nel mondo del lavoro, ottenendo l'autosufficienza economica attraverso la percezione di redditi adeguati a consentirgli di vivere autonomamente, ma anche quando, pur non essendo autosufficiente economicamente, abbia in passato svolto attività lavorativa, dando così prova di aver conseguito un'adeguata capacità di inserirsi nel mondo del lavoro, avendo abbandonato definitivamente il percorso scolastico e formativo, sicché l'eventuale stato di disoccupazione sopravvenuto non fa risorgere il predetto obbligo. Nel caso in esame risulta incontestato che entrambi i figli non hanno proseguito gli studi e, dopo un periodo di tirocinio/apprendistato, hanno svolto varie attività lavorative, sia con contratti precari che con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda la situazione economico-lavorativa di Per_1 Controparte_1
ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento per la medesima in ragione della precarietà del rapporto lavorativo da lei svolto come “tirocinante”, che non le consentirebbe di raggiungere l'autonomia economica;
la figlia inoltre è rimasta a convivere con la madre.
E' appena il caso di ribadire che “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (cfr. Cass. Sez. 1, ord.n. 40282/2021).
All'udienza del 25/10/2024, ha dichiarato: “abito con mia madre, con cui ho Per_1
sempre vissuto. In questo momento sono in prova come ragioniera presso un elettrauto, e guadagno circa euro 600,00 mensili, da fine aprile/inizi maggio del
2024; ho iniziato a lavorare nel luglio 2022 per un anno presso un panificio, e ho terminato nel luglio del 2023, con una paga di euro 700,00 mensili;
mi sono diplomata nel 2021 presso l'istituto alberghiero”.
Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che ha lavorato Per_1
dal 17/11/2021 al 31/12/2021, e nel periodo 1/1/2022- 11/1/2022 per “Momo” s.r.l. come “aiuto commesso”, dal 6/6/2022 al 10/6/2022 per Quadrifoglio blu s.r.l., come banconiere di bar (cessato per dimissioni), dal 14/7/2022 al 13/1/2023 per la ditta
“Pane Condito s.r.l.”, come barista con contratto di tirocinio a tempo pieno, prorogato fino al 13/07/2023, e successivamente come ragioniera presso un elettrauto.
Alla luce degli indirizzi giurisprudenziali consolidati in tema di inserimento nel mondo del lavoro da parte dei figli maggiorenni e del raggiungimento di una loro indipendenza economica, nonché tenuto conto della situazione lavorativa di siccome emersa documentalmente e dalle dichiarazioni dalla stessa rese, Per_1
può ritenersi che quest'ultima ha raggiunto l'indipendenza economica, dimostrando una versatile capacità di inserimento nel mondo del lavoro, e avendo maturato una certa esperienza professionale, che le consentirà, verosimilmente, in futuro di rinvenire un'occupazione maggiormente redditizia economicamente, oltre che confacente alla formazione ricevuta.
L'orizzonte temporale di oltre due anni in cui ha iniziato a lavorare induce a Per_1
presumere, inoltre, che, nonostante la precarietà dei contratti di lavoro, la stessa possa considerarsi inserita con carattere di stabilità nel mercato del lavoro, avendo interrotto in modo definitivo il percorso di studi e di formazione;
la convivenza con la madre, inoltre, non può certamente ritenersi un elemento significativo sotto il profilo del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Il ricorso di va, pertanto, accolto, con conseguente revoca Parte_1
dell'obbligo, posto a carico dello stesso, di corrispondere a la Controparte_1
somma mensile di €. 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, siccome statuito nella sentenza di divorzio resa tra le parti dal Tribunale di Modica, con effetto dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Va ritenuta inammissibile sia la domanda di restituzione delle somme versate che quella relativa all'accertamento della legittimità delle azioni esecutive intraprese da nei confronti del ricorrente, esulando entrambe dall'oggetto Controparte_1
precipuo del giudizio de quo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, in accoglimento del ricorso proposto da , Persona_4
a modifica della sentenza divorzile n. 375/2009, resa dal Tribunale di Modica in data
13.11.2009 (R.G.N. 1068/2008)
revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore dei figli e a far data dal deposito del ricorso introduttivo;
Per_2 Per_1
condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 18.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti