Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 2
L'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda e si risolve in una "quaestio facti" sottratta al sindacato di legittimità.
Proposta ed accolta domanda di condanna generica il convenuto può, nel testo previgente dell'art. 345 secondo comma cod. proc. civ., proponendo appello, chiedere che il giudice accerti la concreta esistenza del nesso di causalità fra il proprio fatto colposo e l'evento dannoso che l'attore ha sostenuto ne sia derivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/1999, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato BRECCIA FRATADOCCHI ANGELO, che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.1626/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 05/03/96 e depositata il 07/05/96 (R.G. 1151/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Angelo BRECCIA FRATADOCCHI;
udito l'Avvocato Tommaso MANFEROCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1.1. - La signora IS LL conveniva in giudizio il notaio dott. AN LE e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Roma, notificata il 24.11.1981, proponeva una domanda di condanna al risarcimento del danno.
Esponeva che, con atto pubblico del 13.4.1979, aveva acquistato un immobile dalla società Elvezia. Il notaio, nell'indicare la denominazione della società, anziché scrivere Elvezia aveva scritto Elvetia. Resasi conto dell'errore aveva chiesto al dott. LE di formare un atto di rettifica, ma ciò non era avvenuto. Proseguiva esponendo che, mentre trattava la rivendita dell'immobile, era venuta a sapere che la società Elvezia era stata dichiarata fallita e s'era perciò attivata perché il dott. LE richiedesse al giudice delegato di autorizzare il curatore ad intervenire per la società nell'atto di rettifica. Concludeva sostenendo che l'errore commesso dal notaio nell'indicare la denominazione della sua dante causa le aveva impedito di stipulare l'atto di rivendita e chiedeva che il dott. LE fosse dichiarato tenuto al risarcimento di tutti i danni morali e materiali già subiti o che avrebbe subito.
1.2. - Il notaio dott. AN LE si costituiva in giudizio e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
1.3. - Il tribunale definiva il giudizio con sentenza del 13.2.1992, condannando il dott. LE a risarcire il danno derivato a IS LL dall'inclusione del bene immobile da essa acquistato dalla società Elvezia nella massa fallimentare della medesima società. Il tribunale riteneva provato l'errore nella redazione dell'atto di compravendita;
riteneva altresì che dal fatto del notaio era derivato all'attrice il danno consistito nel non aver potuto trascrivere l'atto di acquisto, si che, a parte l'ipotesi, rimasta indimostrata, che non avesse potuto rivender l'immobile, aveva certo subito il danno di non aver potuto rendere l'acquisto opponibile ai creditori del fallimento.
Il tribunale considerava che però l'attrice non aveva provato l'entità del pregiudizio subito e che perciò il notaio andava condannato a risarcire il danno che sarebbe risultato dimostrato. 2. - La decisione, impugnata dal dott. LE, è stata riformata dalla corte d'appello di Roma con sentenza del 7.3.1996, che ha rigettato la domanda.
La motivazione si articola sui seguenti punti.
La richiesta di definire il giudizio con una sentenza di condanna generica era stata fatta dall'attrice solo con la comparsa conclusionale ed a tale richiesta il convenuto nella memoria di replica s'era opposto. Poiché l'entità del danno non era stata provata, il tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, non essendo consentito al giudice evitare tale conseguenza restringendo l'oggetto del giudizio alla sola questione che concerne l'esistenza di un fatto potenzialmente dannoso.
L'attrice aveva provato solo l'errore del notaio.
Questo in sè era un fatto potenzialmente dannoso e però non era stata data alcuna prova che l'errore del notaio avesse provocato l'evento di danno indicato dall'attrice.
In particolare, era mancata la prova che l'attrice fosse risultata impedita a rivendere il bene dall'errata indicazione della denominazione sociale della Elvezia da parte del notaio: dagli atti prodotti dalla stessa attrice emergeva infatti una circostanza diversa.
Il bene aveva "costituito oggetto di azione di simulazione e/o revocatoria intrapresa dal curatore del Fall. Elvezia essendo in contestazione il trasferimento delle quote sociali ..." ed al riguardo sarebbe poi intervenuta una transazione.
Restavano perciò assorbite le altre questioni, anche istruttorie, sollevate dalla LL, che aveva chiesto di provare la dimensione quantitativa dei danni subiti.
3. - IS LL ha proposto ricorso per cassazione. AN LE ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene un motivo.
2.1. - Il motivo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 113, 115, 187, 189 e 278 dello stesso codice).
La ricorrente svolge i seguenti argomenti.
Il provvedimento richiesto con la citazione era stata una sentenza di condanna generica e nel prendere le conclusioni i suoi difensori s'erano richiamati alla domanda. L'opposizione contenuta nella replica era stata formulata sul presupposto, erroneo, che nella comparsa conclusionale ella avesse chiesto di separare in due un giudizio di diverso oggetto.
La separazione del giudizio di liquidazione da quello di accertamento del danno non dà luogo peraltro ad alcuna violazione di norme processuali.
La considerazione svolta dal giudice di appello a proposito del nesso di causalità tra fatto del notaio e danno si presenta poi inficiata da difetto di motivazione.
Questo perché nel giudizio di secondo grado erano state depositate convenzioni di vendita che non avevano potuto avere seguito ed erano state dedotte sul punto prove per testimoni, mentre era stato indicato l'ammontare del danno.
2.2. - Il resistente obietta che l'attrice ha chiesto una pronuncia estesa alla liquidazione del danno, perché sia in primo grado, con la citazione e poi con la comparsa di costituzione dei nuovi difensori datata 30.1.1985, sia in secondo grado, con la comparsa di risposta e poi nelle conclusioni, ha domandato una condanna al risarcimento del danno con riserva di quantificarlo nel corso del giudizio, cosa che ha fatto definitivamente nella comparsa conclusionale chiedendo 200 milioni.
Quanto al dedotto vizio di difetto di motivazione osserva che i mezzi di prova di cui la parte aveva chiesto l'ammissione in appello non hanno riguardato il nesso di causalità tra modo di redazione dell'atto e perdita delle occasioni di rivendita.
2.3. - Il motivo non è fondato.
Le ragioni per cui non lo è risultano dalla esposizione che segue e la motivazione della sentenza, conforme a diritto nel dispositivo, è negli stessi termini corretta ed integrata (art. 382, secondo comma, cod. proc. civ.)
3.1. L'attore, proponendo una domanda di condanna al risarcimento del danno, può limitarsi a chiedere che il giudice pronunci una condanna generica (Sez. Un. 23 novembre 1995 n. 12103). Questo tipo di sentenza è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore (art. 2818, primo comma, cod. civ.) e quindi la parte ha un interesse ad ottenerla.
L'art. 278, primo comma, cod. proc. civ., autorizzando la parte a chiedere ed il giudice a pronunciare una tale sentenza nel giudizio promosso con una domanda estesa alla liquidazione del danno, ha la portata di estendere e non già di limitare a questa ipotesi l'ambito in cui il giudice può dare un provvedimento idoneo a soddisfare un interesse che la norma sostanziale protegge.
3.2. - Stabilire se l'attore ha chiesto una sentenza di condanna generica od una sentenza di condanna estesa alla liquidazione del danno rientra nelle attribuzioni del giudice di merito, che ha il compito di interpretare la domanda (Cass. 15 dicembre 1979 n. 6543;
14 dicembre 1994 n. 10689).
3.3. - La pronuncia di una sentenza di condanna generica presuppone, da parte del giudice di merito, l'accertamento che il convenuto ha tenuto un comportamento lesivo del diritto dell'attore e tale da determinare, secondo quanto accade comunemente, un danno (Cass. 15 maggio 1996 n. 4514; 7 febbraio 1998 n. 1298). 3.4. - Il convenuto, contro il quale sia richiesta una pronuncia di condanna generica, avendo dal canto suo interesse a non vedere diminuita la libera disponibilità del proprio patrimonio in situazioni in cui, sebbene abbia tenuto un comportamento potenzialmente dannoso, nessun danno egli ha in concreto arrecato, può chiedere che l'attore provi l'esistenza di un evento o dell'evento di danno da lui allegato: in questo caso, la pronuncia della sentenza di condanna generica presuppone sul punto un accertamento non più sommario, ma pieno (Sez. Un. 23 novembre 1995 n. 12103). Rientra nell'ambito delle questioni che debbono essere decise con cognizione non più sommaria, ma piena quella che attiene all'esistenza di un nesso di causalità tra evento dannoso allegato e comportamento del convenuto contrario al diritto dell'attore (Cass. 7 maggio 1994 n. 4467; 25 marzo 1997 n. 2603). 4.1. - La Corte osserva che si può prescindere dal considerare se l'attrice, con la citazione o nel corso del giudizio di primo grado, abbia chiesto una pronuncia di condanna estesa alla liquidazione del danno o solo una pronuncia di condanna generica.
Questo perché il convenuto, impugnando la sentenza del tribunale, ha sostenuto che dal suo comportamento non era comunque derivato all'attrice alcun danno.
E ciò poteva certamente fare, pur se in ipotesi non l'avesse fatto in primo grado, perché costituiva al più un'eccezione processuale - certo ammissibile in un processo regolato dall'art.345, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 1990 - chiedere che il giudice sostituisse ad un accertamento sommario un accertamento a cognizione piena sull'esistenza di un evento di danno ricollegabile con nesso di causalità al proprio comportamento.
Si deve in altri termini ritenere che, proposta ed accolta una domanda di condanna generica, nel vigore dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma del 1990, il convenuto può, proponendo appello, chiedere che il giudice accerti la concreta esistenza del nesso di causalità tra il proprio fatto colposo e l'evento dannoso che l'attore ha sostenuto ne sia derivato. La corte d'appello, dunque, non è incorsa in violazione di norme regolatrici del procedimento quando ha compiuto l'accertamento richiestole dal convenuto sulla esistenza di un nesso di derivazione causale tra il fatto proprio e l'evento di danno lamentato dall'attrice.
4.2. - La corte d'appello ha escluso l'esistenza di tale nesso causale.
La ragione per cui è pervenuta a tale accertamento - secondo - quanto può desumersi dalle espressioni impiegate nella sentenza - si sostanzia nell'avere i giudici ritenuto che gli organi del fallimento della società "Elvezia" non avevano negato che la trascrizione dell'atto di compravendita compiuta contro la società "Elvetia" sarebbe stata idonea a determinare l'opponibilità del trasferimento alla massa: essi avevano bensì posto in questione l'efficacia di tale trasferimento proponendo domande di revocatoria e simulazione, su cui era poi intervenuta una transazione.
Questo è un punto della decisione contro il quale non è stata svolta una chiara censura: ciò avrebbe richiesto che la ricorrente dimostrasse o l'incompatibilità logica tra il contenuto di documenti depositati e la valutazione compiutane dalla corte d'appello o l'insufficienza del materiale probatorio rispetto a una tale conclusione.
Nel ricorso è stato invece denunziato un difetto di motivazione su un diverso punto, ovverosia sulla mancata valutazione di documenti e la mancata ammissione di prove testimoniali dedotte a dimostrazione del fatto che concrete possibilità di rivendita degli immobili acquistati con l'atto ricevuto dal notaio erano sfumate. Ma prima che di questo si trattava di discutere il punto per quale ragione fossero andate perdute.
5. - Il ricorso è rigettato.
Vi sono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 18 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999