Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1344/2025 RGL, promosso da
Parte 1
contro
CP_1
alle ore 10.40 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente, il quale insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 12.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1344 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 ivi residente in [...]
Villafrati n.13, rappresentato e difeso dall'avv. Erasmo Tarantino, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale centrale a Roma (CAP
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F P.IVA 1
Convenuto contumace conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/04/2025
DISPOSITIVO
CP
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara:
Parte 1 alla liquidazione della pensione di inabilità ex art.12 1.118/1971 a- Dichiara il diritto di
decorrere dal mese di febbraio 2024 e condanna l'CP 1 a provvedere al relativo pagamento oltre accessori come per legge;
- Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 850,00 oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, Parte 1 conveniva in giudizio l'CP_1 al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della pensione di inabilità ex art.12 1.118/1971, i cui requisiti sanitari gli erano stati riconosciuti con decreto di omologa, reso da questo Tribunale, in data 2/09/2024 nel procedimento RG n.13383/22023, a decorrere dal mese di febbraio 2024, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione.
A sostegno del ricorso deduceva, il ricorrente, che malgrado il possesso dei requisiti di legge e l'invio del modello A P70, nulla gli era stato corrisposto dall' CP_2 .
L'CP 1, benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
La causa senza alcuna attività istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero dalla documentazione in atti risulta che con decreto di omologa del 2.9.2024 è stata accertata, inсаро al ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità ex art.12
1.118/1971 a decorrere dal mese di febbraio 2024, risulta altresì la sussistenza del requisito reddituale e l'espletamento degli ulteriori adempimenti di legge.
Alla luce delle superiori considerazioni deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla liquidazione della prestazione con condanna dell' CP_1 a provvedere al relativo pagamento,
unitamente agli accessori di legge.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile