Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 30575/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
In grado di appello, nella causa iscritta al n. 30575/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all'udienza del 10/10/2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
TRA
(c.f. ), elett.te dom.to presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Fabio Izzo (c.f.: ) dal quale è rappr.to C.F._2 e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, fax al n. 081- 18757011; indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
E
(P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri (c.f. in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 19199/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 10/10/2024, sostituita dal deposito delle note di trattazione ex art. 127bis c.p.c, le parti rassegnavano le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, il
, proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 4435/2020, emesso il 15.09.2020, con il quale il Giudice di Pace ingiungeva il sig. al pagamento della somma di €. 2.957,78, oltre Pt_1 spese ed interessi, in favore della società, dovuto per consumo irregolare di energia elettrica.
Nel giudizio di opposizione, il sig. deduceva il difetto di Pt_1 legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria, contestando, dunque, l'esistenza di un rapporto contrattuale con la società convenuta. Si costituiva in giudizio il il quale, Controparte_2 invece, rappresentava di essere titolare della pretesa creditoria nei confronti del sig. . Parte_1 La difesa della società opposta si fondava sull'accertamento del 29.02.2016 eseguito da tecnici, dipendenti del gruppo , i quali, Parte_2 alla presenza del debitore ingiunto, avevano appurato presso il punto di prelievo associato all'immobile utilizzato da sito in via Giuseppe CP_3
Martucci, n. 64 in Napoli, una situazione di irregolarità per auto-attivazione della fornitura elettrica non autorizzata.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 19199/2022, previo superamento di talune eccezioni preliminari di rito, rigettava nel merito l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, il giudice di prime cure, riconoscendo valenza di atto pubblico al verbale di accertamento redatto dai dipendenti di Parte_2
riconosceva il sig. come utilizzatore della fornitura di
[...] Parte_1 energia elettrica sulla base del contenuto del verbale predetto in cui è individuato come la “persona che usufruisce di fatto della fornitura” e della dichiarazione in esso riportata. Contro la sentenza del Giudice di Pace suddetta, il sig. Parte_1 proponeva appello al fine di ottenere l'integrale riforma. Assumendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato le norme che attribuiscono pubblica fede ad un atto pubblico e, quindi, valutato erroneamente i fatti, l'appellante ribadiva il suo difetto di titolarità della posizione debitoria, in quanto socio semplice della sostenendo la CP_3 piena fondatezza dell'opposizione avanzata in primo grado con richiesta di accoglimento della stessa.
Si costituiva in sede di appello il il Controparte_2 quale, eccependo l'inammissibilità dell'appello e confutando le argomentazioni dell'appellante, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. Incardinata la causa dinanzi a questo giudice, all'udienza del 10.10.2024 la stessa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.
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190 c.p.c., cui faceva seguito il deposito della comparsa conclusionale solo dell'avv. Izzo Fabio. Tanto premesso, l'appello è infondato e va rigettato. Preliminarmente, in tema di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'eccezione proposta dall'appellato deve essere disattesa, posto che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (in tal senso, Sezioni Unite Civili della Cassazione nella sentenza n. 27199 del 2017 .
Ebbene, nel giudizio de qua, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge e ha formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, senza utilizzare formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza. Nel merito, il giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'opposizione proposta dal sig. , posto che quest'ultimo figura nel verbale Parte_1 di accertamento di auto-attivazione non autorizzata di fornitura elettrica, redatto dai dipendenti del Gruppo Enel, come la persona che usufruisce di fatto della fornitura.
Ebbene, non è superfluo ricordare anche in questa sede, anche se non contestato, che il verbale suindicato, da cui trae origine il credito oggetto di ingiunzione, ha valenza di atto pubblico, riconosciuto pacificamente come atto redatto da un pubblico ufficiale o incaricato ad un pubblico servizio, in quanto tale fa piena prova, fino a querela del falso ai sensi dell'art. 2700 c.c., con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (Cass. Civ, sent. n. 7075/2020; Cass.
Civ., n. 2380/2014).
A fronte di tale valore probatorio, il verbale presente in atti assume il valore di prova certa con riguardo alla circostanza di fatto relativa all'esistenza dell'allaccio senza un regolare contratto riferibile al sig. . Parte_3
Da un punto di vista soggettivo, la titolarità passiva del rapporto creditorio non può che essere attribuita all'odierno appellante, stante la dichiarazione fornita dal in verbale, dotata di fede privilegiata in ordine alla sua Pt_1 provenienza, che espressamente si è qualificato come l'effettivo fruitore di fatto della prestazione erogata.
Orbene, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, sebbene i verbali redatti dai pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
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facciano piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti che i funzionari attestano essere avvenuti in loro presenza, per quanto concerne le altre circostanze riferite ai verbalizzanti – e in particolare per le dichiarazioni rese dagli stessi soggetti sentiti dagli ispettori – il materiale probatorio può essere considerato prova sufficiente in relazione ai fatti in questione, in quanto liberamente valutabili dal giudice ( v., fra le tante, Cass. n.4182 del 2021;
Cass. n. 11934 del 2019 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 20/04/2022
n. 12618) In base a quanto esposto, dunque, la dichiarazione dell'appellante, che si è risolta nella spunta della voce “persona che usufruisce di fatto della fornitura”, resa nell'immediatezza dei fatti, pur non avendo il valore di prova legale, costituisce comunque un elemento presuntivo della titolarità passiva del rapporto, da valutare alla stregua dell'ulteriore materiale probatorio raccolto.
Ebbene, parte appellante non ha in alcun modo formulato allegazioni idonee ad assurgere, nella fattispecie concreta, a fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi del credito azionato dalla società appellata. Né è stata contestata la effettiva fornitura della energia elettrica presso il punto di prelievo oggetto di verifica.
Il sig. , infatti, nel giudizio di opposizione, non ha inteso formare Pt_1 prova contraria a sostegno delle proprie deduzioni, non avendo fornito prova documentale a supporto delle proprie allegazioni nè tanto meno formulato capitoli di prova ammissibili e rilevanti sul punto. Peraltro, non è rilevante la circostanza che l'appellante era socio della CP_3
e che nel verbale si faccia ad essa riferimento, posto che dagli atti non
[...] emerge alcuna prova dell'utilizzo della fornitura elettrica da parte della società per l'esercizio della sua attività. La circostanza che la sede legale della società suddetta corrispondeva all'indirizzo dell'immobile presso cui è stato effettuato l'accertamento, come si rileva dalla visura del Registro delle Imprese (unico documento prodotto dall'appellante), non consente di ritenere provato che in quella sede si svolgeva l'attività sociale e che la società fosse il soggetto che utilizzava l'energia elettrica. Inoltre, la scarna documentazione prodotta nel giudizio di prime cure non consente di ritenere comprovate neanche le osservazioni che l'appellante ha reso in sede di accertamento. Difatti, alcun contratto di affitto della società, avente ad oggetto l'immobile presso cui è stato effettuato l'accertamento, è mai stato prodotto nel giudizio, né l'appellante ha allegato, prima al verbale di accertamento e poi nel procedimento di primo grado, la richiesta di apertura della pratica per l'allaccio, che asserisce di aver presentato all' per conto della società. Pt_2
Pertanto, essendosi, l'odierno opponente, nel verbale ispettivo, espressamente qualificato come persona che utilizza di fatto la suddetta fornitura, deve ritenersi che il sig. sia da considerarsi titolare, dal punto di Parte_1
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vista passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in assenza di prove che consentono di riferire la fornitura elettrica ad un'utenza intestata alla
CP_3
Ogni ulteriore questione proposta dalle parti resta assorbita dalla presente decisione. Quanto alle spese di lite, in considerazione della non particolare complessità della causa, sono liquidate per il doppio grado di giudizio nella misura minima di cui al D.M. 55/2014, tenuto altresì conto dell'assenza di una fase istruttoria nel presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig.
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'appello per i motivi di cui alla parte motiva e per effetto conferma la sentenza n. 19199/2022 del Giudice di Pace emessa il 25.05.2022;
2) condanna, altresì, l'appellante, al pagamento delle spese di lite che liquida, per il doppio grado di giudizio, complessivamente nella somma di €.1.769,00 per compensi professionali IVA, CPA e contributo spese generali come per legge, nonché di euro 86,00 per le spese di lite di cui al ricorso monitorio.
Così deciso in Napoli, il 20/01/2025.
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT in tirocinio generico dott.
Carmen Carandente.
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