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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/08/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.06.2025 da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Viale Parte_1 C.F._1
Matteucci n. 5 presso lo studio dell'Avv. Cristiana CASANICA che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e da (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_2 CodiceFiscale_2
Via dei Lauri n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giannalisa VIDIMARI che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 08.09.2001 Parte_1 Parte_2
a Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 94, Parte II, Serie
A, Anno 2001).
Dal matrimonio sono nati: l'11.03.2002, il 30.08.2003, Persona_1 Persona_2 il 14.04.2007 e il 20.03.2011. Persona_3 Persona_4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2) disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione e residenza presso Per_4
l'abitazione materna di proprietà della di lei famiglia in Rieti, via Fonte Cottorella n. 7, con modalità di visita del padre stabilita in weekend alternati, dal venerdì alla domenica, e comunque, tenendo conto dei desideri della minore e dei suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi anche durante la settimana, con prelievo presso l'abitazione materna e riaccompagnandola presso la stessa;
3) la minore trascorrerà le vacanze di Natale con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, ad anni alterni, e allo stesso modo il 31 dicembre e il 1° gennaio;
analogamente per le festività di Pasqua, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Comunque le dette condizioni saranno soggette alla volontà della minore. La minore trascorrerà le vacanze estive secondo il suo gradimento;
4) disporre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei figli ad oggi non Pt_2 autosufficienti nella misura di € 400,00 (Euro quattrocento/00) complessivi per tutti e tre i figli con bonifico o altro mezzo equipollente di pagamento da effettuarsi in data 20 di ogni mese, a partire dal mese di giugno, sul conto corrente intestato alla sig.ra con IBAN: Parte_1
[...];
5) disporre il pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate, in quota pari al 50% tra le parti secondo il Protocollo del Tribunale di Rieti che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
6) disporre che l'intero importo dell'Assegno Unico sarà percepito dalla sola sig.ra Parte_1
[...]
Alla udienza del 09.07.2025, sostituita con note scritte di udienza, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 08.09.2001 nel Parte_2
Comune di Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 94, Parte
II, Serie A, Anno 2001);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Claudio Prota Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.06.2025 da
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Rieti, Viale Parte_1 C.F._1
Matteucci n. 5 presso lo studio dell'Avv. Cristiana CASANICA che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e da (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_2 CodiceFiscale_2
Via dei Lauri n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giannalisa VIDIMARI che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 08.09.2001 Parte_1 Parte_2
a Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 94, Parte II, Serie
A, Anno 2001).
Dal matrimonio sono nati: l'11.03.2002, il 30.08.2003, Persona_1 Persona_2 il 14.04.2007 e il 20.03.2011. Persona_3 Persona_4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
1 2) disporre l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione e residenza presso Per_4
l'abitazione materna di proprietà della di lei famiglia in Rieti, via Fonte Cottorella n. 7, con modalità di visita del padre stabilita in weekend alternati, dal venerdì alla domenica, e comunque, tenendo conto dei desideri della minore e dei suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi anche durante la settimana, con prelievo presso l'abitazione materna e riaccompagnandola presso la stessa;
3) la minore trascorrerà le vacanze di Natale con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, ad anni alterni, e allo stesso modo il 31 dicembre e il 1° gennaio;
analogamente per le festività di Pasqua, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Comunque le dette condizioni saranno soggette alla volontà della minore. La minore trascorrerà le vacanze estive secondo il suo gradimento;
4) disporre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei figli ad oggi non Pt_2 autosufficienti nella misura di € 400,00 (Euro quattrocento/00) complessivi per tutti e tre i figli con bonifico o altro mezzo equipollente di pagamento da effettuarsi in data 20 di ogni mese, a partire dal mese di giugno, sul conto corrente intestato alla sig.ra con IBAN: Parte_1
[...];
5) disporre il pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e fiscalmente documentate, in quota pari al 50% tra le parti secondo il Protocollo del Tribunale di Rieti che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
6) disporre che l'intero importo dell'Assegno Unico sarà percepito dalla sola sig.ra Parte_1
[...]
Alla udienza del 09.07.2025, sostituita con note scritte di udienza, le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
2 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono ritenersi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...] e Parte_1 nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 08.09.2001 nel Parte_2
Comune di Rieti (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 94, Parte
II, Serie A, Anno 2001);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 25.08.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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