Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4246 / 2022 alla quale è riunito il procedimento n.
____________________________ 10922/2023 del Ruolo Generale vertente per TRA
_____________________________
(Avv. ALLERI MAURIZIO) Parte_1
___________________________
ricorrente
Il Cancelliere CONTRO
(Avv. ERBICELLA MARIA Controparte_1
GRAZIA)
l' (Avv. Adriana Giovanna Rizzo, Controparte_2
Alessandro Doa e Stefania Sotgia)
Resistente
◊
All'udienza del 25.02.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
rigetta la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29620229001598082000;
accoglie la domanda di annullamento dell''intimazione di pagamento n.
29620239017954644000 limitatamente all'ava n. 59620170003545617000.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
◊ RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/05/2022 la parte ricorrente, indicata in epigrafe,
citava in giudizio proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_3
pagamento n. 29620229001598082000, notificatagli in data 08.04.2022,
dell'importo complessivo di € 18.562,41, limitatamente all'avviso di addebito n.
59620170003545617000 asseritamente notificato il 12.10.2017, eccependo l'omessa notifica degli atti sottesi e la carenza di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti;
chiedendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti opposti.
Regolarmente citata si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente l' CP_3
integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in quanto ente CP_4
impositore, titolare del diritto di credito controverso, la tardività e la inammissibilità della odierna opposizione per essere stata la stessa proposta ben oltre il termini di legge di 40 giorni previsto dal comma 5 dell'art.24 del D.Lgs
46/99 nel merito la carenza di legittimazione passiva e contestando poiché
infondata l'eccezione di carenza di motivazione.
CP_ Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituiva l eccependo
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro preliminarmente il difetto di legittimazione, l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso di cui ha chiesto il rigetto Indi la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data veniva disposta la riunione con il procedimento R.g. n.
10922/2023, avente ad oggetto lo stesso avviso di addebito n.
59620170003545617000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata n.
29620239017954644000.
****
In via preliminare, va rilevato che, essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell , quest'ultimo risulta soggetto legittimato Controparte_5
dal punto di vista passivo, salvo, come dallo stesso correttamente rilevato, per le eccezioni sul merito degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Invero, il D.lgs. n. 46/99 ha separato la titolarità del credito da quella dell'azione esecutiva, prevedendo che l'ente impositore non debba procedere più
direttamente alla riscossione, ma che, una volta formato il ruolo, lo debba trasmettere al Concessionario al quale spetta in via esclusiva procedere alla formazione della cartella di pagamento nonché ad ogni altro atto, quale l'iscrizione
CP_ d'ipoteca ed il fermo amministrativo. Pertanto, nel caso di specie, sia l che CP_3
risultano legittimati a contraddire nell'odierno giudizio.
Parte ricorrente lamenta, per quanto di competenza di questo giudice la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta. Va innanzitutto osservato che il ricorrente ha contestato il diritto dell di Controparte_5
procedere ad esecuzione forzata per la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi. Si tratta di un vizio che attiene alla irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (invalidità derivata dall'intimazione per
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro omessa notifica degli atti presupposti).
Le domande proposte dall'opponente sono infondate e non possono trovare
CP_ accoglimento atteso che l ha pienamente provato la ritualità della notifica dell'
AVA n. 59620170003545617000, regolarmente eseguita a mezzo pec in data
12.10.2017 come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti in formato eml .
Non sussiste neppure l'ulteriore causa di nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte
(ord. n. 21065 / 2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è
normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata
entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa
deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in
conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde
efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di
tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato,
in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come
contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni; ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza
della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n.
241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli
tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far
valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non
influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del
provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il
contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel
modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di
pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass.
n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante
parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di
rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione”.
Il ricorso, con riferimento all'intimazione di pagamento n. pagamento n.
29620229001598082000, notificata in data 08.04.2022, va pertanto rigettato
Per quanto riguarda invece l'intimazione di pagamento di cui al n.
29620239017954644000, notificata in data 03.08.2023, il ricorrente ne ha chiesto l'annullamento limitatamente all'avviso di addebito n.
59620170003545617000, in quanto lo stesso AVA era già oggetto di altro giudizio,
pendente innanzi a questo Tribunale, portante R.G. n. 4246/2022 e sospeso giudizialmente con provvedimento del 30.05.2022. L' costituitasi ha eccepito CP_2
di avere ritualmente notificato, ai sensi dell'art 30 del DL 78/10, l'avviso per cui è
causa, a mezzo pec e che, per quanto riguarda i successivi atti interruttivi, l'
[...]
era estraneo alle contestazioni proposte dal ricorrente incombendo CP_6
sul Concessionario l'onere di dimostrare la regolarità e la tempestività della propria azione.
Orbene, da quanto sopra esposto, risulta documentalmente che l'avviso di intimazione n. 29620239017954644000 (oggetto del procedimento R.G. n.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 10922/2023) notificato in data 03.08.2023, è stato impugnato limitatamente all''avviso di addebito n. 59620170003545617000, a sua volta già sotteso all'intimazione di intimazione di pagamento n 29620229001598082000 notificato in data 08.04.2022 avverso il quale era già pendente il giudizio r.g. n. 4246/2022
in cui, in via cautelare, era stata disposta la sospensione degli atti opposti con decreto del 31.05.2022. Conseguentemente, non essendo con riferimento al CP_3
predetto AVA legittimata a procedere all'attività di riscossione, l'avviso di intimazione n. 29620239017954644000 deve essere annullato limitatamente all'ava n. 59620170003545617000.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio si ritiene equo compensare le spese tra le parti in causa. Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio, pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25/02/2025.
IL EE
NN DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro