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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 04/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 56/'18 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione d.
i.”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione a d. i. dall' Avv. Marco PONTARELLI
ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in a alla Via Roma Parte_1 Pt_1
S.n.c.;
-opponente-
E
. in liquidazione rappresentata e difesa in forza di procura Controparte_1
agli atti dall' Avv. Lino INFORZATO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Venafro (IS) alla Via Sesto Giulio Frontino n° 3;
-opposta- * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Il con atto di citazione, regolarmente Parte_1
notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 322/2017, emesso in data
19.10.2017 dal Tribunale di Isernia, in seguito al ricorso monitorio promosso dalla ed in concordato preventivo S.r.l., con cui si Parte_2
ingiungeva all'ente comunale, in favore di quest'ultima, il pagamento della somma di € 114.259,60 oltre interessi e spese legali.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_2
preliminare, il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione preliminare, sollevata da parte opposta, relativa al difetto di
2 giurisdizione del Tribunale adito, si ritiene fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “l'esattore delle imposte può
qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una
concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato od enti pubblici
e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il
versamento; egli può anche trovarsi nella posizione di creditore quando, come nella
specie, la differenza tra i "carichi" trasferiti al subentrante esattore ed i "discarichi"
realizzi un saldo attivo che egli può far valere nei confronti dell'amministrazione
titolare del tributo;
pertanto il giudizio che abbia ad oggetto il pagamento di
quanto eventualmente dovutogli dall'amministrazione può essere promosso innanzi
all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè la Corte
dei Conti, deputata ex lege alla definizione dei rapporti riguardanti i conti di coloro
che abbiano od abbiano avuto maneggio di danaro dello Stato o di pubbliche
amministrazioni (sul punto, tra le altre, sentenza 4.7.1973 n. 1866 di queste Sezioni
Unite). Infatti le norme del T.U. 12.7.1934 n. 12145, sull'ordinamento della Corte
dei Conti (artt. 13 e 44) e quelle successive di cui al d.P.R. 29.9.73 n. 603 ed al d.P.R.
15.5.63 n. 858 consentono di ritenere che rientri nella giurisdizione della Corte dei
Conti la verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente
impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti;
ne' dette norme
risultano abrogate dalla legge 4.10.1986 n. 657, che ha conferito delega al Governo
per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, e dal d.P.R.
3 28.1.1988 n. 43, attuativo di tale delega, restando quindi ferma la giurisdizione
della Corte dei Conti relativamente ai rendiconti degli esattori e ricevitori delle
imposte>> (Cass. Sez. U, Sent. n. 237del10/04/1999).
Tale orientamento è stato confermato anche da pronunce successive più
recenti e da ultimo da altra pronuncia delle SS.UU. che hanno ribadito che “La
società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata,
in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o
di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la
riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni
controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei
rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un
"giudizio di conto" (Cass. Sez. U - , Sent. n. 16014 del 18/06/2018).
Con il tempo i “giudizi di conto” soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti hanno assunto una portata più ampia, infatti secondo una recentissima pronuncia la responsabilità contabile “si estende anche ad atti e comportamenti -
intervenuti nell'ambito di un rapporto gestorio tra l'ente pubblico e l'agente e
costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile - stabiliti
per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto
del bilancio” (Cass. Civ. sez. un., sent. n. 1414 del 18/01/2019).
In applicazione dell'orientamento esposto, quindi, appare evidente come debba essere accolta l'eccezione de qua, con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni sia di rito che di merito.
4 I particolari profili del caso in esame legittima a compensazione delle spese
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 56/2018 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
contro concernente opposizione a
[...] Controparte_2
decreto ingiuntivo, cosi provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 332/2017
emesso dal Tribunale di Isernia il 19.10.2017;
2) spese compensate.
3) dichiara estinto il giudizio de quo.
Così deciso in Isernia, lì 30 Maggio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 56/'18 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione d.
i.”
TRA
, rappresentato e difeso in forza di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in opposizione a d. i. dall' Avv. Marco PONTARELLI
ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in a alla Via Roma Parte_1 Pt_1
S.n.c.;
-opponente-
E
. in liquidazione rappresentata e difesa in forza di procura Controparte_1
agli atti dall' Avv. Lino INFORZATO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Venafro (IS) alla Via Sesto Giulio Frontino n° 3;
-opposta- * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Il con atto di citazione, regolarmente Parte_1
notificato, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 322/2017, emesso in data
19.10.2017 dal Tribunale di Isernia, in seguito al ricorso monitorio promosso dalla ed in concordato preventivo S.r.l., con cui si Parte_2
ingiungeva all'ente comunale, in favore di quest'ultima, il pagamento della somma di € 114.259,60 oltre interessi e spese legali.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_2
preliminare, il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta in decisione.
L'eccezione preliminare, sollevata da parte opposta, relativa al difetto di
2 giurisdizione del Tribunale adito, si ritiene fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “l'esattore delle imposte può
qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una
concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato od enti pubblici
e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il
versamento; egli può anche trovarsi nella posizione di creditore quando, come nella
specie, la differenza tra i "carichi" trasferiti al subentrante esattore ed i "discarichi"
realizzi un saldo attivo che egli può far valere nei confronti dell'amministrazione
titolare del tributo;
pertanto il giudizio che abbia ad oggetto il pagamento di
quanto eventualmente dovutogli dall'amministrazione può essere promosso innanzi
all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè la Corte
dei Conti, deputata ex lege alla definizione dei rapporti riguardanti i conti di coloro
che abbiano od abbiano avuto maneggio di danaro dello Stato o di pubbliche
amministrazioni (sul punto, tra le altre, sentenza 4.7.1973 n. 1866 di queste Sezioni
Unite). Infatti le norme del T.U. 12.7.1934 n. 12145, sull'ordinamento della Corte
dei Conti (artt. 13 e 44) e quelle successive di cui al d.P.R. 29.9.73 n. 603 ed al d.P.R.
15.5.63 n. 858 consentono di ritenere che rientri nella giurisdizione della Corte dei
Conti la verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente
impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti;
ne' dette norme
risultano abrogate dalla legge 4.10.1986 n. 657, che ha conferito delega al Governo
per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, e dal d.P.R.
3 28.1.1988 n. 43, attuativo di tale delega, restando quindi ferma la giurisdizione
della Corte dei Conti relativamente ai rendiconti degli esattori e ricevitori delle
imposte>> (Cass. Sez. U, Sent. n. 237del10/04/1999).
Tale orientamento è stato confermato anche da pronunce successive più
recenti e da ultimo da altra pronuncia delle SS.UU. che hanno ribadito che “La
società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata,
in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o
di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la
riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni
controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei
rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un
"giudizio di conto" (Cass. Sez. U - , Sent. n. 16014 del 18/06/2018).
Con il tempo i “giudizi di conto” soggetti alla giurisdizione della Corte dei
Conti hanno assunto una portata più ampia, infatti secondo una recentissima pronuncia la responsabilità contabile “si estende anche ad atti e comportamenti -
intervenuti nell'ambito di un rapporto gestorio tra l'ente pubblico e l'agente e
costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile - stabiliti
per la regolarità della riscossione di entrate, dell'effettuazione di spese, del rispetto
del bilancio” (Cass. Civ. sez. un., sent. n. 1414 del 18/01/2019).
In applicazione dell'orientamento esposto, quindi, appare evidente come debba essere accolta l'eccezione de qua, con conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni sia di rito che di merito.
4 I particolari profili del caso in esame legittima a compensazione delle spese
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 56/2018 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
contro concernente opposizione a
[...] Controparte_2
decreto ingiuntivo, cosi provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 332/2017
emesso dal Tribunale di Isernia il 19.10.2017;
2) spese compensate.
3) dichiara estinto il giudizio de quo.
Così deciso in Isernia, lì 30 Maggio 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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