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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 24/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3412/2021 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MOROZZI MARTINA (cf ) C.F._2
ATTRICE cf ), Parte_2 C.F._3
(cf ), Controparte_1 C.F._4 con l'avv. GHELLI ANDREA (cf C.F._5
CONVENUTI
Decisa a Pistoia in data 21/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenenti p.c., dep.
16.6.2025 da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuti: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenenti p.c., dep.
19.6.2025 da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. agisce nei confronti di in proprio e Parte_1 Parte_2 quale erede di nonché di quale erede di Persona_1 Controparte_1
chiedendo: Persona_1
“ dichiarare che i convenuti sono tenuti all'obbligo del rendiconto per sé (Sig.
e per il precedente procuratore del quale sono eredi, Parte_2 dichiarandoli inadempienti, conseguentemente dichiarare tenuto e condannare i convenuti al pagamento di tutte quelle somme che non troveranno adeguata giustificazione, ma che si indicano fino da ora nella somma di euro 924.000/00
(o in quello maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria); in ipotesi, ove non sia ritenuto l'obbligo del rendiconto, comunque dichiarare tenuti i convenuti e conseguentemente condannarli al pagamento delle somme che risulteranno trattenute o versate a terzi al di fuori dei poteri della procura e degli interessi dell'attrice, al titolo di indebito e/o risarcimento del danno, al titolo contrattuale ed extracontrattuale, oltre che da fatto illecito;
in ogni caso, ritenuto il fatto illecito, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare i convenuti al risarcimento del danno morale nella misura ritenuta dal Giudice, ex art. 1226 c.c., sempre nella loro qualità di eredi del Sig. Per_1 ed in proprio per il Sig.
[...] Parte_2
tutto con interessi ex art. 1284, IV comma c.c. e maggior danno da svalutazione monetaria;
con vittoria di spese e onorari”.
Assume l'attrice di aver, una volta rimasta vedova di (dec. Persona_2
8.5.2007) e fatto ritorno in Polonia proprio Paese d'origine, conferito a una serie di procure per amministrare i propri beni in Italia e, Persona_1 deceduto il procuratore (12.4.2018), di aver conferito nuova procura al figlio di costui di aver poi, in data 8.10.2018, revocato tale procura Parte_2 essendosi accorta di non aver mai ricevuto indicazioni sull'amministrazione da parte dei procuratori, chiedendo la restituzione di quanto acquisito nel corso dell'incarico e la rendicontazione delle spese e dei prelevamenti, di cui fornisce un elenco relativamente alle operazioni bancarie risultanti sul conto corrente a sé intestato presso Intesa Sanpaolo per un totale di euro 924.744,79.
In subordine rispetto alla domanda di rendiconto e di condanna alla restituzione delle somme la cui uscita dal conto non risulti adeguatamente giustificata, parte attrice formula domanda di restituzione di indebito ovvero di risarcimento del danno di quanto risulti indebitamente trattenuto dal procuratore, oltre al risarcimento del danno morale per il quale invoca la liquidazione equitativa del giudice.
I.2. Si costituiscono in giudizio i convenuti, a mezzo un'unica comparsa e con il medesimo difensore, eccependo l'inammissibilità delle avverse domande per genericità, confutando l'esistenza di un obbligo di rendiconto a carico dei procuratori e comunque ai loro eredi, argomentando in ordine all'intervenuta approvazione dell'operato del procuratore stante l'avvenuta Persona_1 rinnovazione negli anni della procura al medesimo rilasciata (con conferimento di plurime procure in successione cronologica), sollevando poi in subordine eccezione di prescrizione del diritto al rendiconto per le operazioni ante- decennio rispetto alla data di notifica della citazione, ancora denunciando l'inammissibilità e la prescrizione ante-decennio della domanda attorea di restituzione di somme nonché formulando eccezione di prescrizione e di difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione d'indebito, rilevando l'infondatezza della pretesa risarcitoria (oltre che, nuovamente, la relativa parziale prescrizione) con riferimento tanto a una presunta responsabilità contrattuale che extracontrattuale e, infine, svolgendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento delle somme negli anni anticipate in suo favore da e mai restituite;
Persona_1 concludono:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia:
1) rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il Geom. ha Persona_1 anticipato all'attrice denaro per l'importo che ci si riserva di quantificare nel prosieguo del giudizio e quindi condannare l'attrice alla restituzione in favore dei comparenti, quali eredi del medesimo , di tali somme, oltre Persona_1 interessi e rivalutazione monetaria, e comunque previa eventuale compensazione sino a concorrenza delle somme che dovessero in denegatissima ipotesi risultare dovute all'attrice in accoglimento delle sue domande.
Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa (con indebite lungaggini processuali dovute al trattenimento della stessa in riserva per oltre un anno da parte del g.o.p., supplente temporaneo del magistrato titolare durante il congedo maternale) viene istruita a mezzo prova per testi e per interpello della parte attrice nonché a mezzo c.t.u. grafologica volta ad accertare l'attribuibilità o meno all'attrice stessa delle sottoscrizioni apposte su atti di riconoscimento di debito in favore di quindi viene Persona_1 trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe richiamate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
****** II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni che si vengono sinteticamente a esporre.
II.1. Sotto un primo profilo, valido anche a livello di inquadramento generale della vicenda da cui desumere elementi probatori indiziari a favore dell'una o dell'altra delle parti contendenti, desta quantomeno perplessità se non stupore che a partire dall'anno 2007 l'attrice abbia, per sua stessa ammissione, conferito prima a poi, una volta deceduto costui, al figlio Persona_1 plurime procure speciali (11.10.2007, 30.5.2008, 9.12.2009, Parte_2
15.12.2011, 26.11.2014 quanto a cfr. docc.
2-6 fasc. attoreo;
Persona_1
19.4.2018 quanto ad cfr. doc. 7 fasc. attoreo) per il Parte_2 compimento di atti di amministrazione dei propri beni, peraltro con oggetto via via più ampio (dapprima unicamente i beni mobili, poi anche i beni immobili), senza mai avanzare contestazioni né richieste di alcun tipo - anche semplicemente onde ricevere informazioni e ragguagli su talune attività o pagamenti posti in essere dal procuratore - ma anzi inserendo nelle procure la dizione di “avere per rato e valido l'operato del costituito procuratore, senz'uopo di ulteriori ratifiche …” per poi, in data 8.10.2018 e senza alcuna avvisaglia, procedere alla revoca dell'ultima procura conferita ad e Parte_2 chiedere rendicontazione dell'operato suo e del padre defunto sin dal conferimento della prima procura (cfr. doc. 12 fasc. attoreo): comportamento inspiegabile, non solo perché tale richiesta e contestuale revoca dell'ultima procura è intervenuta senza alcuna motivazione, del tutto assente nella missiva 8.10.2018 cit., ma anche senza essere preceduta da alcuna richiesta di chiarimenti o contestazione di alcun tipo e nell'ambito di un rapporto pluriennale nel quale la progressiva rinnovazione del procura speciale a suo tempo rilasciata a (in definitiva, per ben 5 procure) e, alla Persona_1 morte di costui, il conferimento di analoga procura al figlio Parte_2 denotano indubbiamente non solo piena fiducia dell'attrice in tali soggetti, ma anche piena soddisfazione del relativo operato.
Del resto, è la stessa attrice, sentita in interrogatorio formale, ad aver dichiarato che non chiedeva mai aggiornamenti a e non Persona_1 parlava mai di soldi con lui (cfr. verbale udienza 10.4.2024), senza aver però mai denunciato né negli anni stragiudizialmente, né nel presente contenzioso, comportamenti elusivi o fraudolenti di costui in suo danno, talché non può non invocarsi il principio di autoresponsabilità - declinazione del principio di buona fede, avente fondamento codicistico ma anche costituzionale nei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. - che deve connotare il comportamento di tutte le parti di un rapporto non solo negoziale, ma anche sganciato da accordi sottostanti di sorta, oltre al richiamo al divieto del venire contra factum proprium specialmente ove, come verificatosi nella vicenda che ci occupa, le censure mosse all'altrui operato siano prive di indicazione di specifici addebiti, oltre che di motivazione alcuna.
Tanto premesso, dagli esiti dell'istruttoria svolta non è emersa prova - gravante sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. - della sussistenza di un obbligo di rendiconto a favore dell'attrice stessa e a carico dei convenuti, ossia in primis dei procuratori speciali e e, di riflesso, Persona_1 Parte_2 degli eredi del primo ossia e non essendovi Parte_2 Controparte_1 prova a monte di alcun contratto di mandato conferito dall'attrice ai procuratori nominati.
Benvero, la chiara distinzione tra procura e mandato è nella legge e non necessita di interpretazioni di sorta, costituendo la procura un atto unilaterale avente ad oggetto il conferimento ad un terzo del potere di compiere un atto giuridico in nome e per conto di un altro soggetto e il secondo un contratto in forza del quale una parte assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse dell'altra: distinzione ribadita a più riprese, ove ve ne fosse necessità, dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito come “in virtù dell'art. 1387 c.c. il potere di rappresentanza, ovvero di agire in nome altrui, è conferito dalla legge (cd. rappresentanza legale) ovvero dall'interessato
(cd. rappresentanza volontaria); ed è, pertanto, completamente svincolato dal contratto di mandato, anche nell'ipotesi di rappresentanza volontaria, la quale ha la sua fonte essenziale nell'atto unilaterale di procura, espressione tipica della volontà dell'interessato (rappresentato), quale negozio del tutto autonomo e distinto dalla relazione interna tra rappresentante e rappresentato (cd. rapporto di gestione, che può derivare da mandato, da contratto di lavoro, da società, etc.)” (così Cass. n. 2967/1997) e sulla stessa linea Cass. n. 13963/2006, conf. Cass. e Cass. ord. n. 14276/2017, pur con specifico riferimento al mandato professionale conferito all'avvocato, hanno sottolineato la distinzione fra mandato e procura alle liti (“In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte”); nella giurisprudenza di merito, Trib. Trieste 16.4.2021 e
Trib. Bologna 20.10.2021 nel senso che il conferimento di una procura speciale, quand'anche irrevocabile, non è idoneo di per sé solo a integrare la stipula di un contratto di mandato con il conseguente obbligo di rendiconto, il quale ultimo discende proprio e solamente da siffatto contratto quale obbligazione contrattuale gravante sul mandatario, non potendo invece all'evidenza discendere da un mero atto unilaterale quale è la procura.
In questo contesto, anche volendo concedere la libertà di forma del contratto di mandato pur se avente a oggetti beni immobili, non può farsi a meno di osservare come parte attrice non abbia addotto alcun elemento probatorio a conforto dell'avvenuta stipula di tale contratto dapprima con Persona_1 dipoi con tanto è vero che neppure è riuscita a formulare Parte_2 specifici addebiti ovvero denuncia di specifici inadempimenti rispetto alle prestazioni asseritamente concordate, limitandosi a discorrere genericamente dell'obbligo di rendiconto e a fornire un elenco di movimentazioni bancarie (cfr. pagg. 6ss. atto di citazione) senza dettagliare le singole criticità: effettivamente poco sia dal punto di vista di allegazione dell'altrui inadempimento, la quale - pur nel regime probatorio “agevolato” della responsabilità contrattuale, come sancito da Cass. S.U. n. 13533/2001 e monolitica esegesi giurisprudenziale successiva - deve essere specifica e circostanziata come palesemente non è la deduzione attorea “durante uno dei suoi ultimi rientri in Italia, la sig.ra
si rendeva conto di non aver mai ricevuto esatte indicazioni Parte_1 sull'amministrazione del proprio patrimonio da parte dei predetti procuratori e si rivolgeva al sottoscritto legale che inviava al procuratore lettera 8.10.18 (doc. 12) di revoca immediata della procura, chiedendo la restituzione di quanto acquisito nel corso dell'incarico e idonea rendicontazione delle spese e dei prelevamenti”
(cfr. pag. 2 atto di citazione), sia - e a monte - dal punto di vista della prova, ancorché ex art. 2729 c.c., della ricorrenza di un contratto di mandato.
In mancanza di questo e dei connessi obblighi negoziali, va respinta la domanda attorea di condanna dei convenuti al rendimento del conto ovvero di condanna degli stessi al pagamento di somme per mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto (insussistente, per quanto detto), assorbita ogni altra difesa svolta in subordine, dai convenuti (prescrizione, intrasmissibilità dell'obbligo di rendiconto agli eredi del mandatario, assenza di inadempimento). II.2. Del pari da dimettere come infondata la domanda, subordinata, di ripetizione dell'indebito rispetto alla quale, per un verso, è da accogliere l'eccezione dei convenuti di carenza di legittimazione passiva relativamente alle somme “indebitamente” - a detta dell'attrice - versate a terzi atteso che tali somme andrebbero richieste ai soggetti beneficiari di tali versamenti;
per altro verso, ancora una volta la prospettazione attorea si mantiene a un livello di estrema genericità non avendo fornito specifica né delle singole poste “non dovute”, né dell'assenza di causa sottesa a ciascuna di esse, essendo onere di chi agisce in ripetizione dimostrare l'assenza di causa dello spostamento patrimoniale, non onere del convenuto dimostrare la presenza di tale causa.
II.3. Da ultimo, è da disattendere la domanda risarcitoria sia con riferimento a una presunta responsabilità contrattuale, in assenza di prova anche solo presuntiva dell'avvenuta conclusione di un contratto inter partes e dei relativi obblighi (sul punto, si rinvia a quanto argomentato supra, sub par. II.1.), sia con riferimento alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della quale parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare - con onere a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. - la ricorrenza dei presupposti, i.e. fatto illecito/danno/nesso causale/elemento soggettivo.
III. Venendo alla domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, essa ha rinvenuto prova della relativa fondatezza nella c.t.u. grafologica svolta in corso di causa per la verifica dell'autenticità della firma apposta sulle dichiarazioni del 14.12.2013 e del 17.8.2012 (doc. 5 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e sulla dichiarazione del 30.5.2008 (doc. 7 mem. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte convenuta): nello specifico, la dichiarazione del 2012 reca l'ammissione dell'attrice di ricevere da l'importo di euro Persona_1
4.000,00, quella del 2013 di ricevere dal medesimo l'importo di euro
388.059,40, quella del 2008 di ricevere sempre da tramite Persona_1 assegni allegati alla dichiarazione, l'importo di euro 50.000,00 quale anticipo sull'asse ereditario.
Per scrupolo di chiarezza, merita precisare come la documentazione in parola sia da dichiarare ammissibile perché tempestiva, siccome prodotta in allegato alla mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. termine preclusivo per la formulazione dei mezzi istruttori ivi compresi i depositi documentali, laddove la relativa allegazione fattuale era già contenuta in comparsa di costituzione e risposta
(pag. 37) con mera ed espressa riserva di quantificazione del dovuto in corso di causa. Al riguardo, è anche da evidenziare che solo in comparsa conclusionale (pagg.
12-13) e quindi tardivamente parte attrice ha avanzato dubbi circa l'avvenuta apposizione della propria firma su fogli in bianco, ovvero circa l'avvenuto abusivo riempimento degli stessi, mentre in mem. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (prima difesa utile a seguito della produzione documentale degli atti ricognitivi di debito) la stessa attrice si era limitata a disconoscere la sottoscrizione e, solo con riferimento alla scrittura 14.12.2013, anche la scrittura inerente l'importo indicato a mano: ma, una volta dimostrata l'autenticità della sottoscrizione come da c.t.u. grafologica (per cui v. infra) e in assenza di allegazioni più specifiche circa una eventuale successiva apposizione dell'importo, processualmente non può che dirsi provata la recognitio debiti e quindi attestarsi la fondatezza della domanda riconvenzionale dei convenuti anche perché, ov'anche per ipotesi fosse vero che l'indicazione a mano dell'importo è stata apposta da altri, ciò non toglie che l'attrice ha pur sempre vergato la dichiarazione di aver ricevuto da la somma indicata. Persona_1
E infatti, la c.t.u. grafologica si è conclusa - all'esito di indagine approfondita, condotta con metodo scientifico e nel rispetto del contraddittorio peritale - con la valutazione che “le tre firme apposte in calce alle tre dichiarazioni datate
2008-2012-2013 sono autentiche ed autografe di ” (cfr. Parte_1 pag. 32 relazione c.t.u. dep. 30.9.2024), peraltro così ampiamente motivata:
“→ Le firme in verifica vergate per esteso e con modalità complessivamente leggibili, condividono essenzialmente lo stesso engramma ritmico formativo, realizzato con certa accuratezza a tratti controllata, per compresenza di forme aggraziate e di certa chiarezza espositiva, in un contesto grafico comunque interessato da varie non omogeneità e talora anche da una certa rigidità. Tutte le firme propongono elementi peculiari dell'alfabeto polacco, risultando comunque ricche di elementi connotativi utili al confronto.
→ Le comparative della Sig.ra , che coprono un arco di Parte_3 tempo molto esteso, manifestano il mantenimento, nel tempo e nelle varie circostanze esecutive, del medesimo engramma di firma completo e più o meno leggibile, ben connotato per una grafomotricità accurata ma talora anche irrigidita e non sempre uniforme. Le firme risultano ben connotate dal punto di vista formativo (anche per taluni elementi grafici propri dell'alfabeto polacco) e si caratterizzano per una gestione prevalentemente non omogenea dei parametri grafici, che in alcune firme risultano complessivamente più armoniose ed ordinate, in altre decisamente frenate e rigide. → Il confronto tra le comparative della Sig.ra e le tre Parte_1 firme in verifica, evidenzia come quest'ultime ripropongano sostanzialmente il medesimo engramma di firma di cui alle sottoscrizioni comparative, con evidenti riscontri nel livello di evoluzione grafica e nello stile personale. Trovano altresì riscontro, nel confronto, le personalizzazioni formative e gli automatismi di dettaglio più connotativi, compresi quelli propri dell'alfabeto polacco. Trova riscontro, nel confronto, anche la gestione, prevalentemente non omogenea, di vari parametri grafici. Le firme in verifica si inseriscono, dunque, del tutto coerentemente, all'interno dell'ambito di variabilità evidenziato dalle comparative e gli esiti degli esami condotti e del confronto espletato riconducono inequivocabilmente verso l'autografia, escludendo ogni altra ipotesi contraffattiva” (cfr. pag. 31 relazione c.t.u. dep. 30.9.2024).
Alla luce di siffatte risultanze peritali, accertata l'autografia dei riconoscimenti di debito siglati dall'attrice, deve essere quindi accolta la domanda riconvenzionale dei convenuti quali eredi di per ottenere la Persona_1 restituzione delle somme da costui anticipate all'attrice e mai restituite, nel quantum indicato di euro 392.059,40 riveniente sostegno documentale nei su citati atti ricognitivi (cfr. docc. 5 e 7 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), non avendo l'attrice fornito prova di aver rimborsato tale importo.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento.
A carico dell'attrice soccombente vanno poste le spese di c.t.u., già liquidate con separata ordinanza (ord. 5.10.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, condanna parte attrice alla restituzione in favore dei convenuti dell'importo di euro 392.059,40 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 6,80 per esborsi;
4) pone a definitivo integrale carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separata ordinanza.
Pistoia, 21/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini