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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3305 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4590/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.2.2025
TRA
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. ANGELO LOMBARDI (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni (CE) alla Via Nino Bixio n. 179;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
GENEROSO MARCO TULLIO IODICE (c.f. ) e ANTONIO IODICE(c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Marcianise, alla C.F._3
via Duomo n. 16;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 7.3.2019, la CP_1 [...]
(di seguito ”) conveniva in giudizio l' Controparte_1 Pt_2 Controparte_2
Parte
(di seguito ) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentirla
[...] condannare al pagamento della somma di € 171.191,61, oltre gli interessi al tasso convenzionale e con le maggiorazioni crescenti previste dall'art. 5 n. 5 del contratto sottoscritto tra le parti in data
5.3.2018, quale saldo delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2017, come da fatture allegate e solo parzialmente pagate.
Parte Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che la somma richiesta dal Centro non era dovuta, stante lo sforamento del numero delle prestazioni consentite e, dunque, l'applicazione su di esse delle riduzioni di cui al D.C.A. n. 17/2014.
Con ordinanza pubblicata il 24.9.2019, comunicata alle parti in pari data, l'adito Tribunale preliminarmente dichiarava la propria giurisdizione, afferendo la materia del contendere al pagamento di corrispettivi e, dunque, a diritti soggettivi di natura privatistica;
e, nel merito, accoglieva la domanda, condannando, altresì, la resistente al pagamento delle spese di lite. Parte Affermava il Tribunale che, avendo l' sostanzialmente eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito allo scopo precipuo di paralizzare la pretesa azionata dalla controparte
(nella specie il superamento del numero delle prestazioni consentite con conseguente applicabilità della riduzione di cui al DCA 17/2014), era suo onere fornire la prova del fatto impeditivo eccepito e ciò non solo in applicazione delle regole generali di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma anche in omaggio al principio di vicinanza della prova. Precisava il Tribunale che, poiché il Centro aveva contestato l'avvenuto superamento del numero delle prestazioni consentite, Parte era onere dell' fornire innanzitutto la prova di detto sforamento, ritenendo a ciò inidonea la nota di credito prot. n. 75980 del 23.3.2018, costituente un mero atto interno all'Amministrazione.
Concludeva, quindi, il Tribunale che, nel caso in esame, “manca un reale riscontro probatorio attestante il fatto che le prestazioni oggetto di pretesa da parte della realmente CP_1
Part abbiano superato il numero massimo di prestazioni erogabili da parte dell' ” (cfr. pag. 4 ordinanza), con conseguente irrilevanza ed assorbimento dell'esame dell'ulteriore questione relativa all'applicabilità delle decurtazioni di cui al DCA n. 17/2014. Parte Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato in data 22.10.2019, fonato su plurimi motivi di impugnazione, chiedendo all'adita Corte, in riforma dell'ordinanza impugnata, di accertare la legittimità delle trattenute operate ex DCA
17/2014 in virtù della nota di credito n. 16/E del 26.3.2018, emessa dal Centro, nonché della nota
Parte prot. n. 75980 del 23.3.2018 e, per l'effetto, “di accertare e dichiarare che la somma di €
2 171.191,61 - unitamente agli interessi ex art. 5 n. 5 del contratto - richiesta dalla CP_1 per le prestazioni extra-soglia per l'anno 2017 non è assolutamente dovuta”. In particolare, con il Parte primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del primo giudice della normativa di riferimento costituita dai vari Decreti del Commissario ad Acta susseguitisi nel tempo;
con il secondo motivo, ha contestato l'erronea valutazione ed il mancato apprezzamento della documentazione prodotta;
con il terzo motivo, ancora, ha censurato l'errata applicazione del principio di vicinanza della prova, il cui corretto apprezzamento avrebbe portato a attribuire l'onere probatorio in capo alla parte appellata;
con il quarto motivo, poi, ha lamentato l'erronea qualificazione di mero atto interno della documentazione prodotta, costituita, invece, da documenti informatici sub specie di report estratti dal database regionale;
con il quinto motivo ha censurato l'omessa valutazione della mala gestio della la quale non avrebbe correttamente CP_1 monitorato le prestazioni rese;
con il sesto ed ultimo motivo, infine, ha contestato l'omessa motivazione in ordine all'avanzata richiesta di mutamento del rito.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza Pt_2
Parte impugnata, ribadendo l'inidoneità della documentazione prodotta dall' (e in particolare dei report riepilogativi allegati alla richiesta di nota di credito ed estratti dal software regionale) a dimostrare l'avvenuto sforamento delle prestazioni, in quanto priva dell'indicazione per ciascuna prestazione del numero e dei codici identificativi del tariffario regionale e, quindi, unilateralmente predisposta.
All'udienza collegiale del 26.2.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui al co. 1 dell'art. 190 c.p.c. Parte Con il primo motivo di appello, l' ha contestato l'erronea interpretazione da parte del
Tribunale della normativa di cui al D.C.A. n. 17/2014, lamentando che il primo giudice, recependo le argomentazioni addotte dal Centro, aveva erroneamente ritenuto inapplicabile il sopracitato
DCA, riconoscendogli natura amministrativa e non normativa. Ha sostenuto, di contro, l'appellante che l'applicazione corretta del citato decreto del commissario ad acta avrebbe comportato per il superamento del numero di ricoveri, di cui alle soglie di ammissibilità (numero massimo di ricoveri ad alto rischio di non appropriatezza ammissibili in regime ordinario e di day hospital),
l'applicazione della tariffa dei cd. PACC, definita con lo stesso decreto, abbattuta del 30% sui ricoveri in esubero, così come quantificato nella richiesta di nota di credito, emessa legittimamente dal Centro. Nello stesso motivo l'appellante ha contestato la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto non provata l'esistenza di “un atto amministrativo che riconosceva alla struttura un determinato numero di prestazioni consentite per l'anno 2017”, senza
3 considerare che tale prova era stata già fornita dal in primo grado, laddove questo aveva Pt_2 individuato in € 4.903.550,00 il limite di spesa fissato per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi per l'anno 2017.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile, poiché non censura la ratio decidendi espressa sul punto dalla decisione impugnata e posta alla base dell'iter logico motivazionale seguito dal
Tribunale.
L'azienda sanitaria ha contestato l'ordinanza impugnata lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'inapplicabilità al caso di specie del D.C.A n. 17/2014, qualificandolo, peraltro, come mero atto amministrativo, privo di valenza normativa.
Invero, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il giudice di prime cure, rilevando la sussistenza di un difetto di prova in ordine all'avvenuto sforamento delle prestazioni, ha espressamente ritenuto l'esame della questione relativa all'applicabilità del suddetto DCA irrilevante e logicamente assorbita (cfr. pag. 4 penultimo capoverso dell'ordinanza impugnata).
Giova, peraltro, evidenziare che il primo giudice, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non ha operato nessuna qualificazione in termini di atto di natura amministrativa del menzionato DCA, limitandosi a riconoscere la natura di atto interno solo alla nota di credito prot. n.
75980 del 23.3.2018, esibita dall' . Controparte_2
Parimenti, deve osservarsi che il , nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo Pt_2
grado, non aveva riconosciuto lo sforamento delle prestazioni consentite, ma - premettendo di
Parte essere una clinica privata provvisoriamente accreditata e di aver sottoscritto con l' in data
5.3.2018 regolare contratto avente ad oggetto volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi per l'anno 2017 - aveva esclusivamente dedotto che il limite di spesa contrattualmente fissato per le prestazioni era stabilito in complessivi € 4.903.550,00 e che, da gennaio a dicembre
2017, aveva erogato prestazioni di assistenza ospedaliera per complessivi € 4.503.331,40 (di cui € Parte 4.303.518, 36 per ordinari ed € 199.813,04 per PACC), come risultante dalle fatture mensili esibite e prodotte.
Il motivo di doglianza in esame, quindi, non presenta nessuna specifica correlazione con la motivazione della pronuncia impugnata, con conseguente sua inammissibilità. Parte Con il secondo motivo, l' ha censurato l'erronea valutazione del materiale probatorio depositato in primo grado (“circa 180 pagine di documenti, tra cui la normativa di riferimento susseguitasi negli anni attraverso i vari D.C.A…nonché i prospetti ufficiali riepilogativi (report) estratti dal software regionale che si occupa di elaborare i dati inseriti ed inviati direttamente dalle strutture e cliniche che operano in accreditamento” - cfr. pag. 10 atto di appello), da cui si
4 evincerebbe chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in numero e la tipologia di ricoveri effettuati e, quindi, il superamento delle prestazioni consentite.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'inesatta applicazione del principio di vicinanza della prova, sostenendo che, poiché i dati relativi alle prestazioni eseguite vengono immessi all'interno del software regionale direttamente dal Centro, l'onere della prova doveva logicamente ricadere su quest'ultimo; ed infatti, mentre il Centro, sulla scorta di quanto previsto dal D.C.A. 17/2014, ex ante già è a conoscenza del momento in cui avviene da parte sua lo
Part sforamento del numero di prestazioni massime consentite, l' nella sua funzione di controllo, è costretta ad elaborare ed esaminare milioni di dati inviati da tutte le strutture, con maggiore difficoltà del reperimento dei dati stessi.
Parte Con il quarto motivo di censura, poi, l' ha contestato l'erronea attribuzione da parte del
Tribunale del valore di “atto interno” alla richiesta di nota di credito, senza considerare che ad essa era allegato il report estratto dal supporto informatico regionale e che, quindi, esso costituiva un documento informatico, facente piena prova dei fatti che rappresenta ai sensi dell'art. 2712 c.c., se non specificamente disconosciuto.
I suddetti tre motivi (secondo, terzo e quarto), che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, si appalesano infondati e vanno disattesi nei termini di seguito indicati.
Posto che il riferimento contenuto nell'atto di appello alle “circa 180 pagine di documenti” è del tutto generico ed inidoneo a fondare il secondo motivo di appello, per quanto concerne il richiamo specifico alla nota prot. 75980 del 23.3.2018, con cui è stata chiesta al Centro l'emissione della nota di credito e a cui sono allegati i prospetti riepilogativi estratti dal software regionale, va osservato che, come ritenuto già dal primo giudice (“tale documento integra un atto interno alla amministrazione e non consente al Tribunale alcuna verifica in ordine all'effettiva ricorrenza della circostanza, non potendosi certo rimettere una pronunzia giudiziale a dichiarazioni della parte obbligata non suscettibili di controllo alcuno” (cfr. pag. 3 ordinanza)), essa è inidonea a costituire prova dell'avvenuto sforamento da parte del Centro delle prestazioni consentite.
A prescindere dalla natura di tale atto, infatti, dall'esame del documento specificamente invocato Parte dall'appellante, si evince che con la nota anzidetta l' si era limitata a comunicare al Centro che
“a seguito di estrazione dei dati dal database regionale D6 2017 (come da allegato riepilogativo), si è provveduto alla definizione delle soglie di ammissibilità stabilite con il Decreto in emarginato, pertanto, si richiede una nota di credito di € 171.191,61”, senza nessun riferimento numerico e tipologico alle prestazioni erogate extra soglia.
Parimenti, la stampa allegata alla nota, costituita dai report estratti dal software regionale certificato “SoReSa”, ove, sulla base di quanto dedotto dall'appellante, confluiscono tutti i dati
5 immessi direttamente dalle strutture che operano in accreditamento e da cui emergerebbe “in modo cristallino e matematico il superamento da parte della delle prestazioni consentite” CP_1
a ben vedere, pur costituendo prova di quanto in essa riportato, non consente l'enucleazione degli elementi atti a dimostrare lo sforamento delle prestazioni, recando solo dati numerici complessivi per ogni singolo raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) del “valore tariffario”, del “valore ricalcolato” e dell'“abbattimento”, senza nessun riferimento al numero e alla tipologia delle prestazioni rese extra soglia e senza nessun riferimento ai criteri utilizzati per operare i singoli abbattimenti di cui al richiamato DCA 17/2014.
Tale documentazione, contenente i dati estratti dal sistema regionale di controllo automatico delle prestazioni, privo delle caratteristiche formali atte a qualificarlo come documento informatico, non consente nessuna verifica in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti dei ricalcoli e degli abbattimenti operati, non potendosi rimettere, in aderenza a quanto già affermato dal giudice di primo grado, una pronunzia giudiziale a dichiarazioni della parte obbligata, insuscettibili di controllo e ciò pur se i dati riportati sono estrapolati da un sistema informatico, atteso che il documento estratto e depositato è idoneo a costituire prova solo di quanto in esso riportato e non anche delle circostanze che ne costituiscono i presupposti, che comunque andavano dimostrati Parte dall'
Deve, peraltro, osservarsi che «I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche»” (cfr., in tal senso, Cass., 7475/2024; Cass.,
5523/2018).
In definitiva, in presenza di una specifica allegazione contraria da parte del , manca agli Pt_2
atti un reale riscontro probatorio attestante il fatto che le prestazioni oggetto di pretesa da parte del abbiano realmente superato i limiti di ammissibilità delle prestazioni erogabili, e, quindi, Pt_2
non siano interamente rimborsabili ex DCA n. 17/2014.
Parimenti priva di pregio è la censura relativa alla non corretta applicazione del cd. principio di
“vicinanza della prova”.
6 Osserva al riguardo la Corte che il suddetto principio non deroga alla regola di cui all'art. 2697
c.c. - che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte -, ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e, quindi, più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (cfr. Cass., 28150/2024). Parte Orbene, nel caso di specie, avendo l' disconosciuto la debenza delle somme richieste ed eccepito un fatto estintivo/impeditivo della sua obbligazione creditoria, correttamente il primo giudice ha ritenuto che incombeva su di essa l'onore di provare lo sforamento del numero di prestazioni consentite da parte del Centro. Peraltro, deve osservarsi che, sebbene i dati relativi al
Parte numero e alla tipologia delle prestazioni rese sia stato comunicato all' direttamente dal Centro Parte (con immissione dei dati nel relativo sistema), ciò non toglie che l' era in possesso di tutta la documentazione e di tutti i dati necessari a fornire la prova dell'avvenuto sforamento.
Con il quinto motivo di gravame, l' sanitaria ha contestato l'impugnata ordinanza nella CP_2
parte in cui avrebbe omesso ogni valutazione sulla mala gestio organizzativa del Centro nella fase di accettazione dei pazienti e di monitoraggio, così determinando i presupposti per lo sforamento delle prestazioni consentite, precisando che, nel periodo di interesse (anno 2017), il cd. case manager della struttura “non ha diligentemente selezionato la casistica da trattare creando, tale inadempienza, i presupposti per lo sforamento” (pag. 16 atto di appello).
Il motivo è inammissibile, trattandosi di circostanza irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio, considerata la mancanza di prova circa l'avvenuto sforamento.
Parimenti inammissibile è il sesto motivo di censura relativo all'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine al mancato mutamento del rito e alla mancata ammissione dei Parte mezzi di prova costituendi richiesti dall'
Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante - la quale ha rilevato che “il giudicante di prime cure non motivava in alcun modo l'implicito diniego del mutamento del rito né
l'implicita mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla resistente di prime cure” (cfr. pag. 18 appello) - dalla lettura dell'impugnata ordinanza si ricava che il Tribunale sul punto motivava espressamente, argomentando che “la domanda riguarda un oggetto sul quale il
Tribunale pronunzia in composizione monocratica e non richiede un'istruttoria non sommaria,
7 onde il ricorso al procedimento sommario è ammissibile” (cfr. pag. 2 penultimo capoverso dell'ordinanza impugnata).
Giova premettere che il rito sommario di cognizione costituisce un procedimento - seppure speciale - a cognizione piena, alternativo al rito ordinario di cognizione, e idoneo a rendere una tutela dichiarativa con il medesimo grado di approfondimento di quest'ultimo, di cui varia solo il quomodo della trattazione, improntato ai principi di elasticità e destrutturazione (Corte Cost., sent.
n. 89 del 05/05/2021; sent. n. 253 del 26/11/2020).
Nel caso de quo, il Tribunale ha argomentato le ragioni poste a fondamento della soluzione adottata, come riportato in narrativa, ritenendo, alla stregua del compendio probatorio versato in atti, la sussistenza delle condizioni per poter procedere secondo il rito proposto.
L'appellante, di contro, anziché dedurre la sussistenza di elementi che richiedevano un'istruzione non sommaria, evidenziando l'eventuale lesione subita a causa del mancato mutamento del rito proposto, si è limitato a censurare in modo inconferente l'omessa motivazione sul punto.
Va, infine, osservato che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova a disposizione della parte, ma un mezzo di ausilio per il giudice che debba valutare elementi tecnici sottratti alla sua specifica competenza. Nel caso di specie, l'espletamento di una consulenza tecnica, attesa la ritenuta mancanza di prova dello sforamento delle prestazioni, era del tutto ultroneo.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato e l'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, detratta la fase istruttoria non svolta nel giudizio di appello, con distrazione in favore dei procuratori della società appellata, avv.ti Generoso Marco Tullio Iodice e Antonio Iodice, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_4 avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3027/2019 pubblicata in data
24.9.2019, nei confronti della , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna la parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore della parte appellata, liquidate in €
8 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, avv.ti Generoso Marco
Tullio Iodice e Antonio Iodice, nella misura di metà ciascuno, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4590/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.2.2025
TRA
(P.IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. ANGELO LOMBARDI (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni (CE) alla Via Nino Bixio n. 179;
APPELLANTE
E
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
GENEROSO MARCO TULLIO IODICE (c.f. ) e ANTONIO IODICE(c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Marcianise, alla C.F._3
via Duomo n. 16;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 7.3.2019, la CP_1 [...]
(di seguito ”) conveniva in giudizio l' Controparte_1 Pt_2 Controparte_2
Parte
(di seguito ) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per sentirla
[...] condannare al pagamento della somma di € 171.191,61, oltre gli interessi al tasso convenzionale e con le maggiorazioni crescenti previste dall'art. 5 n. 5 del contratto sottoscritto tra le parti in data
5.3.2018, quale saldo delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese nell'anno 2017, come da fatture allegate e solo parzialmente pagate.
Parte Costituendosi in giudizio, l' eccepiva che la somma richiesta dal Centro non era dovuta, stante lo sforamento del numero delle prestazioni consentite e, dunque, l'applicazione su di esse delle riduzioni di cui al D.C.A. n. 17/2014.
Con ordinanza pubblicata il 24.9.2019, comunicata alle parti in pari data, l'adito Tribunale preliminarmente dichiarava la propria giurisdizione, afferendo la materia del contendere al pagamento di corrispettivi e, dunque, a diritti soggettivi di natura privatistica;
e, nel merito, accoglieva la domanda, condannando, altresì, la resistente al pagamento delle spese di lite. Parte Affermava il Tribunale che, avendo l' sostanzialmente eccepito una circostanza impeditiva dell'esigibilità del credito allo scopo precipuo di paralizzare la pretesa azionata dalla controparte
(nella specie il superamento del numero delle prestazioni consentite con conseguente applicabilità della riduzione di cui al DCA 17/2014), era suo onere fornire la prova del fatto impeditivo eccepito e ciò non solo in applicazione delle regole generali di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma anche in omaggio al principio di vicinanza della prova. Precisava il Tribunale che, poiché il Centro aveva contestato l'avvenuto superamento del numero delle prestazioni consentite, Parte era onere dell' fornire innanzitutto la prova di detto sforamento, ritenendo a ciò inidonea la nota di credito prot. n. 75980 del 23.3.2018, costituente un mero atto interno all'Amministrazione.
Concludeva, quindi, il Tribunale che, nel caso in esame, “manca un reale riscontro probatorio attestante il fatto che le prestazioni oggetto di pretesa da parte della realmente CP_1
Part abbiano superato il numero massimo di prestazioni erogabili da parte dell' ” (cfr. pag. 4 ordinanza), con conseguente irrilevanza ed assorbimento dell'esame dell'ulteriore questione relativa all'applicabilità delle decurtazioni di cui al DCA n. 17/2014. Parte Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato in data 22.10.2019, fonato su plurimi motivi di impugnazione, chiedendo all'adita Corte, in riforma dell'ordinanza impugnata, di accertare la legittimità delle trattenute operate ex DCA
17/2014 in virtù della nota di credito n. 16/E del 26.3.2018, emessa dal Centro, nonché della nota
Parte prot. n. 75980 del 23.3.2018 e, per l'effetto, “di accertare e dichiarare che la somma di €
2 171.191,61 - unitamente agli interessi ex art. 5 n. 5 del contratto - richiesta dalla CP_1 per le prestazioni extra-soglia per l'anno 2017 non è assolutamente dovuta”. In particolare, con il Parte primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del primo giudice della normativa di riferimento costituita dai vari Decreti del Commissario ad Acta susseguitisi nel tempo;
con il secondo motivo, ha contestato l'erronea valutazione ed il mancato apprezzamento della documentazione prodotta;
con il terzo motivo, ancora, ha censurato l'errata applicazione del principio di vicinanza della prova, il cui corretto apprezzamento avrebbe portato a attribuire l'onere probatorio in capo alla parte appellata;
con il quarto motivo, poi, ha lamentato l'erronea qualificazione di mero atto interno della documentazione prodotta, costituita, invece, da documenti informatici sub specie di report estratti dal database regionale;
con il quinto motivo ha censurato l'omessa valutazione della mala gestio della la quale non avrebbe correttamente CP_1 monitorato le prestazioni rese;
con il sesto ed ultimo motivo, infine, ha contestato l'omessa motivazione in ordine all'avanzata richiesta di mutamento del rito.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza Pt_2
Parte impugnata, ribadendo l'inidoneità della documentazione prodotta dall' (e in particolare dei report riepilogativi allegati alla richiesta di nota di credito ed estratti dal software regionale) a dimostrare l'avvenuto sforamento delle prestazioni, in quanto priva dell'indicazione per ciascuna prestazione del numero e dei codici identificativi del tariffario regionale e, quindi, unilateralmente predisposta.
All'udienza collegiale del 26.2.2025, trattata in modalità scritta con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui al co. 1 dell'art. 190 c.p.c. Parte Con il primo motivo di appello, l' ha contestato l'erronea interpretazione da parte del
Tribunale della normativa di cui al D.C.A. n. 17/2014, lamentando che il primo giudice, recependo le argomentazioni addotte dal Centro, aveva erroneamente ritenuto inapplicabile il sopracitato
DCA, riconoscendogli natura amministrativa e non normativa. Ha sostenuto, di contro, l'appellante che l'applicazione corretta del citato decreto del commissario ad acta avrebbe comportato per il superamento del numero di ricoveri, di cui alle soglie di ammissibilità (numero massimo di ricoveri ad alto rischio di non appropriatezza ammissibili in regime ordinario e di day hospital),
l'applicazione della tariffa dei cd. PACC, definita con lo stesso decreto, abbattuta del 30% sui ricoveri in esubero, così come quantificato nella richiesta di nota di credito, emessa legittimamente dal Centro. Nello stesso motivo l'appellante ha contestato la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto non provata l'esistenza di “un atto amministrativo che riconosceva alla struttura un determinato numero di prestazioni consentite per l'anno 2017”, senza
3 considerare che tale prova era stata già fornita dal in primo grado, laddove questo aveva Pt_2 individuato in € 4.903.550,00 il limite di spesa fissato per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi per l'anno 2017.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile, poiché non censura la ratio decidendi espressa sul punto dalla decisione impugnata e posta alla base dell'iter logico motivazionale seguito dal
Tribunale.
L'azienda sanitaria ha contestato l'ordinanza impugnata lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'inapplicabilità al caso di specie del D.C.A n. 17/2014, qualificandolo, peraltro, come mero atto amministrativo, privo di valenza normativa.
Invero, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, il giudice di prime cure, rilevando la sussistenza di un difetto di prova in ordine all'avvenuto sforamento delle prestazioni, ha espressamente ritenuto l'esame della questione relativa all'applicabilità del suddetto DCA irrilevante e logicamente assorbita (cfr. pag. 4 penultimo capoverso dell'ordinanza impugnata).
Giova, peraltro, evidenziare che il primo giudice, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non ha operato nessuna qualificazione in termini di atto di natura amministrativa del menzionato DCA, limitandosi a riconoscere la natura di atto interno solo alla nota di credito prot. n.
75980 del 23.3.2018, esibita dall' . Controparte_2
Parimenti, deve osservarsi che il , nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo Pt_2
grado, non aveva riconosciuto lo sforamento delle prestazioni consentite, ma - premettendo di
Parte essere una clinica privata provvisoriamente accreditata e di aver sottoscritto con l' in data
5.3.2018 regolare contratto avente ad oggetto volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi per l'anno 2017 - aveva esclusivamente dedotto che il limite di spesa contrattualmente fissato per le prestazioni era stabilito in complessivi € 4.903.550,00 e che, da gennaio a dicembre
2017, aveva erogato prestazioni di assistenza ospedaliera per complessivi € 4.503.331,40 (di cui € Parte 4.303.518, 36 per ordinari ed € 199.813,04 per PACC), come risultante dalle fatture mensili esibite e prodotte.
Il motivo di doglianza in esame, quindi, non presenta nessuna specifica correlazione con la motivazione della pronuncia impugnata, con conseguente sua inammissibilità. Parte Con il secondo motivo, l' ha censurato l'erronea valutazione del materiale probatorio depositato in primo grado (“circa 180 pagine di documenti, tra cui la normativa di riferimento susseguitasi negli anni attraverso i vari D.C.A…nonché i prospetti ufficiali riepilogativi (report) estratti dal software regionale che si occupa di elaborare i dati inseriti ed inviati direttamente dalle strutture e cliniche che operano in accreditamento” - cfr. pag. 10 atto di appello), da cui si
4 evincerebbe chiaramente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, in numero e la tipologia di ricoveri effettuati e, quindi, il superamento delle prestazioni consentite.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato l'inesatta applicazione del principio di vicinanza della prova, sostenendo che, poiché i dati relativi alle prestazioni eseguite vengono immessi all'interno del software regionale direttamente dal Centro, l'onere della prova doveva logicamente ricadere su quest'ultimo; ed infatti, mentre il Centro, sulla scorta di quanto previsto dal D.C.A. 17/2014, ex ante già è a conoscenza del momento in cui avviene da parte sua lo
Part sforamento del numero di prestazioni massime consentite, l' nella sua funzione di controllo, è costretta ad elaborare ed esaminare milioni di dati inviati da tutte le strutture, con maggiore difficoltà del reperimento dei dati stessi.
Parte Con il quarto motivo di censura, poi, l' ha contestato l'erronea attribuzione da parte del
Tribunale del valore di “atto interno” alla richiesta di nota di credito, senza considerare che ad essa era allegato il report estratto dal supporto informatico regionale e che, quindi, esso costituiva un documento informatico, facente piena prova dei fatti che rappresenta ai sensi dell'art. 2712 c.c., se non specificamente disconosciuto.
I suddetti tre motivi (secondo, terzo e quarto), che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, si appalesano infondati e vanno disattesi nei termini di seguito indicati.
Posto che il riferimento contenuto nell'atto di appello alle “circa 180 pagine di documenti” è del tutto generico ed inidoneo a fondare il secondo motivo di appello, per quanto concerne il richiamo specifico alla nota prot. 75980 del 23.3.2018, con cui è stata chiesta al Centro l'emissione della nota di credito e a cui sono allegati i prospetti riepilogativi estratti dal software regionale, va osservato che, come ritenuto già dal primo giudice (“tale documento integra un atto interno alla amministrazione e non consente al Tribunale alcuna verifica in ordine all'effettiva ricorrenza della circostanza, non potendosi certo rimettere una pronunzia giudiziale a dichiarazioni della parte obbligata non suscettibili di controllo alcuno” (cfr. pag. 3 ordinanza)), essa è inidonea a costituire prova dell'avvenuto sforamento da parte del Centro delle prestazioni consentite.
A prescindere dalla natura di tale atto, infatti, dall'esame del documento specificamente invocato Parte dall'appellante, si evince che con la nota anzidetta l' si era limitata a comunicare al Centro che
“a seguito di estrazione dei dati dal database regionale D6 2017 (come da allegato riepilogativo), si è provveduto alla definizione delle soglie di ammissibilità stabilite con il Decreto in emarginato, pertanto, si richiede una nota di credito di € 171.191,61”, senza nessun riferimento numerico e tipologico alle prestazioni erogate extra soglia.
Parimenti, la stampa allegata alla nota, costituita dai report estratti dal software regionale certificato “SoReSa”, ove, sulla base di quanto dedotto dall'appellante, confluiscono tutti i dati
5 immessi direttamente dalle strutture che operano in accreditamento e da cui emergerebbe “in modo cristallino e matematico il superamento da parte della delle prestazioni consentite” CP_1
a ben vedere, pur costituendo prova di quanto in essa riportato, non consente l'enucleazione degli elementi atti a dimostrare lo sforamento delle prestazioni, recando solo dati numerici complessivi per ogni singolo raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) del “valore tariffario”, del “valore ricalcolato” e dell'“abbattimento”, senza nessun riferimento al numero e alla tipologia delle prestazioni rese extra soglia e senza nessun riferimento ai criteri utilizzati per operare i singoli abbattimenti di cui al richiamato DCA 17/2014.
Tale documentazione, contenente i dati estratti dal sistema regionale di controllo automatico delle prestazioni, privo delle caratteristiche formali atte a qualificarlo come documento informatico, non consente nessuna verifica in ordine all'effettiva ricorrenza dei presupposti dei ricalcoli e degli abbattimenti operati, non potendosi rimettere, in aderenza a quanto già affermato dal giudice di primo grado, una pronunzia giudiziale a dichiarazioni della parte obbligata, insuscettibili di controllo e ciò pur se i dati riportati sono estrapolati da un sistema informatico, atteso che il documento estratto e depositato è idoneo a costituire prova solo di quanto in esso riportato e non anche delle circostanze che ne costituiscono i presupposti, che comunque andavano dimostrati Parte dall'
Deve, peraltro, osservarsi che «I dati che i pubblici ufficiali, in sede di ispezione o verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non sono destinati di per sé soli a prova privilegiata, facendo fede fino a querela di falso non il documento informatico, bensì il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, mentre i dati in sé sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente e ragionevolmente motivata, non risultando altresì pertinente il richiamo alle norme del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), che disciplinano i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche»” (cfr., in tal senso, Cass., 7475/2024; Cass.,
5523/2018).
In definitiva, in presenza di una specifica allegazione contraria da parte del , manca agli Pt_2
atti un reale riscontro probatorio attestante il fatto che le prestazioni oggetto di pretesa da parte del abbiano realmente superato i limiti di ammissibilità delle prestazioni erogabili, e, quindi, Pt_2
non siano interamente rimborsabili ex DCA n. 17/2014.
Parimenti priva di pregio è la censura relativa alla non corretta applicazione del cd. principio di
“vicinanza della prova”.
6 Osserva al riguardo la Corte che il suddetto principio non deroga alla regola di cui all'art. 2697
c.c. - che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte -, ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e, quindi, più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (cfr. Cass., 28150/2024). Parte Orbene, nel caso di specie, avendo l' disconosciuto la debenza delle somme richieste ed eccepito un fatto estintivo/impeditivo della sua obbligazione creditoria, correttamente il primo giudice ha ritenuto che incombeva su di essa l'onore di provare lo sforamento del numero di prestazioni consentite da parte del Centro. Peraltro, deve osservarsi che, sebbene i dati relativi al
Parte numero e alla tipologia delle prestazioni rese sia stato comunicato all' direttamente dal Centro Parte (con immissione dei dati nel relativo sistema), ciò non toglie che l' era in possesso di tutta la documentazione e di tutti i dati necessari a fornire la prova dell'avvenuto sforamento.
Con il quinto motivo di gravame, l' sanitaria ha contestato l'impugnata ordinanza nella CP_2
parte in cui avrebbe omesso ogni valutazione sulla mala gestio organizzativa del Centro nella fase di accettazione dei pazienti e di monitoraggio, così determinando i presupposti per lo sforamento delle prestazioni consentite, precisando che, nel periodo di interesse (anno 2017), il cd. case manager della struttura “non ha diligentemente selezionato la casistica da trattare creando, tale inadempienza, i presupposti per lo sforamento” (pag. 16 atto di appello).
Il motivo è inammissibile, trattandosi di circostanza irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio, considerata la mancanza di prova circa l'avvenuto sforamento.
Parimenti inammissibile è il sesto motivo di censura relativo all'omessa motivazione da parte del giudice di primo grado in ordine al mancato mutamento del rito e alla mancata ammissione dei Parte mezzi di prova costituendi richiesti dall'
Ed infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante - la quale ha rilevato che “il giudicante di prime cure non motivava in alcun modo l'implicito diniego del mutamento del rito né
l'implicita mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dalla resistente di prime cure” (cfr. pag. 18 appello) - dalla lettura dell'impugnata ordinanza si ricava che il Tribunale sul punto motivava espressamente, argomentando che “la domanda riguarda un oggetto sul quale il
Tribunale pronunzia in composizione monocratica e non richiede un'istruttoria non sommaria,
7 onde il ricorso al procedimento sommario è ammissibile” (cfr. pag. 2 penultimo capoverso dell'ordinanza impugnata).
Giova premettere che il rito sommario di cognizione costituisce un procedimento - seppure speciale - a cognizione piena, alternativo al rito ordinario di cognizione, e idoneo a rendere una tutela dichiarativa con il medesimo grado di approfondimento di quest'ultimo, di cui varia solo il quomodo della trattazione, improntato ai principi di elasticità e destrutturazione (Corte Cost., sent.
n. 89 del 05/05/2021; sent. n. 253 del 26/11/2020).
Nel caso de quo, il Tribunale ha argomentato le ragioni poste a fondamento della soluzione adottata, come riportato in narrativa, ritenendo, alla stregua del compendio probatorio versato in atti, la sussistenza delle condizioni per poter procedere secondo il rito proposto.
L'appellante, di contro, anziché dedurre la sussistenza di elementi che richiedevano un'istruzione non sommaria, evidenziando l'eventuale lesione subita a causa del mancato mutamento del rito proposto, si è limitato a censurare in modo inconferente l'omessa motivazione sul punto.
Va, infine, osservato che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova a disposizione della parte, ma un mezzo di ausilio per il giudice che debba valutare elementi tecnici sottratti alla sua specifica competenza. Nel caso di specie, l'espletamento di una consulenza tecnica, attesa la ritenuta mancanza di prova dello sforamento delle prestazioni, era del tutto ultroneo.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato e l'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate, detratta la fase istruttoria non svolta nel giudizio di appello, con distrazione in favore dei procuratori della società appellata, avv.ti Generoso Marco Tullio Iodice e Antonio Iodice, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_4 avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3027/2019 pubblicata in data
24.9.2019, nei confronti della , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna la parte appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore della parte appellata, liquidate in €
8 4.997,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte appellata, avv.ti Generoso Marco
Tullio Iodice e Antonio Iodice, nella misura di metà ciascuno, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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