TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 8149 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Titoli di credito
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmela Bocchetti (c.f. e dall'avv. Nico Nobis C.F._2
(c.f. ), entrambi domiciliati in Napoli alla Via Emilio Sca- C.F._3
glione n. 342, presso lo studio dell'avv. Bocchetti
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Brunella Bottacchi (c.f. ), domiciliata presso C.F._4 Controparte_1
Affari Legali Territoriali Napoli, Piazza Matteotti 2, Napoli
[...]
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 settembre 2023, ha esposto di Parte_1
aver sottoscritto in data 20.11.2006 n. 5 (cinque) buoni fruttiferi postali, emessi dalla società , ognuno dell'importo unitario pari a 2.500,00 € (euro CP_1
duemilacinquecento/00), appartenenti alla serie "180" ed aventi i seguenti con- trassegni identificativi: a) 00001012822810349; b) 00001012823210350; c)
00001012822910326; d) 00001012823010303 ed e) 00001012823110373.
Ha aggiunto che «sui titoli emessi non è riportata alcuna indicazione circa il ren- dimento degli stessi» né «è riportata alcuna indicazione circa la scadenza degli stes- si» ma «è riportata solo la seguente dicitura: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del de- creto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma- zione economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
e alle specifiche condizioni di emissione previste dalle serie sottoscritte. Al mo- mento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unita- mente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle ca- ratteristiche dell'investimento».
Ha rappresentato che, recatosi a metà maggio 2020 presso l'ufficio postale di Ca- rinaro per procedere al disinvestimento dei buoni, gli era stato comunicato che la scadenza dei buoni fruttiferi postali serie "180" era fissata 18 mesi dopo la data di emissione;
essi, pertanto, dovevano reputarsi scaduti in data 20.05.2008, con con- seguente prescrizione del diritto di riscuotere le somme investite, maturata allo scadere del termine di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza.
Ha lamentato che, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 3 e 6 del decreto
19.12.2000 del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica,
[...]
non gli aveva, né al momento della sottoscrizione né dopo, mai Parte_2
consegnato il Foglio Informativo Analitico contenente l'indicazione dei rendi- menti e la scadenza del titolo, né gli era stata inviata alcuna nota informativa e/o comunicazione formale successiva con tali informazioni.
Ha pertanto prospettato:
a) di essere titolare del diritto al rimborso dei buoni per mancato decorso del ter- mine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. poiché, non «avendo mai ricevuto
2
R.g.a.c.c. 8149/2023 il c.d. , acronimo di », non gli era stato consentito Con Controparte_3
«di conoscere la scadenza del titolo e la relativa prescrizione» con conseguente
«spostamento del dies a quo in riferimento al termine prescrizionale», in omaggio al principio fissato dall'art. 2935 c.c. in base al quale la prescrizione del diritto ini- zia da quando esso può essere esercitato e, quindi, dalla conoscenza della relativa possibilità;
b) di aver diritto al rimborso degli interessi pattuiti;
c) che è tenuta, in via di responsabilità precontrattuale, a Controparte_1
causa del suo scorretto comportamento omissivo, consistito nella mancata conse- gna del FIA, al risarcimento dei danni a lui procurati.
Ha infine concluso nei seguenti termini:
1) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale a causa della mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni frutti- feri;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di natura extracontrattuale a causa del danno ingiusto subito e per l'effetto: 3) condannare le al paga- CP_1
mento in suo favore della somma di € 12.500,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in via subordinata, 4) condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno ingiusto di natura extracontrattuale procurato dalle stesse in via precontrattuale;
in ogni caso 5) accertare e dichiarare, infine, CP_1
la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nonché alla mediazione e, per l'effetto 6) condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente alla somma di €
1.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
E concludeva per la condanna degli enti convenuti al pagamento delle somme do- vute per effetto del rimborso del capitale investito e degli interessi maturati.
2. si è costituita, resistendo al ricorso. Controparte_1
3
R.g.a.c.c. 8149/2023 Ha opposto al ricorrente che i buoni postali in questione sono regolati in maniera articolata, rigida e senza possibilità di negoziazione delle condizioni contrattuali da appositi decreti ministeriali;
essi appartengono alla tipologia “DiciottoMesi”; producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione/collocamento; sif- fatta tipologia di buoni ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscri- zione e ai sensi dell'art. 10 del foglio normativo i diritti dei titolari si prescrivono in favore dell'emittente decorsi 10 anni dalla scadenza del titolo.
Ha aggiunto che i buoni avevano quindi raggiunto la massima fruttuosità il
20.05.2008, data a partire dalla quale è iniziata la decorrenza del termine prescri- zionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi e/o gli aventi diritto avrebbero potuto esercitare il loro diritto al rimborso, con conseguente estinzione per prescrizione alla data del 21.05.2018.
3. La domanda è infondata.
4. Il ricorrente ha esercitato anzitutto l'azione di adempimento contrattuale.
Egli, replicando all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, ha espressamente insistito per l'accoglimento della domanda, sostenendo che il ter- mine di prescrizione, in mancanza della consegna del foglio informativo analitico, non aveva iniziato il suo corso, e dunque essa non poteva considerarsi maturata alla data in cui il ricorrente ne aveva domandato il rimborso.
Queste deduzioni sono palesemente infondate.
Il termine di prescrizione decennale trova la sua regolamentazione, oltreché nella normativa generale riguardante i buoni fruttiferi postali, nel decreto ministeriale i cui estremi sono riportati sul tergo del buono.
Il decorso del termine per l'esercizio del diritto è sì subordinato alla possibilità di farlo valere (art. 2935 c.c.), ma una siffatta impossibilità non può essere nel caso in esame configurata nella dedotta condotta omissiva di . È infatti CP_1
noto che «l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decor-
4
R.g.a.c.c. 8149/2023 renza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridi- che che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti sogget- tivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. pre- vede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le qua- li, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da par- te del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esi- stenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”
(Cass. 22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Ne consegue l'infondatezza della domanda di adempimento contrattuale.
5. Non ha miglior sorte la subordinata domanda risarcitoria.
Essa è prescritta al pari di quella contrattuale, dal momento che il termine decen- nale di prescrizione ex art. 2946 c.c. ha iniziato a decorrere dalla data della sotto- scrizione del buono, momento in cui si sarebbe verificata la violazione delle regole di comportamento rimproverata a . CP_1
Se non fosse prescritta, essa sarebbe infondata per le medesime ragioni esposte in ordine alla domanda principale, essendovi nel decreto ministeriale, fonte norma- tiva pubblicata in Gazzetta ufficiale e quindi accessibile al risparmiatore, la com- pleta regolamentazione del termine di durata dell'investimento.
6. La novità della questione trattata induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese.
Così deciso in Aversa, il 18/02/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
5
R.g.a.c.c. 8149/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 8149 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Titoli di credito
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmela Bocchetti (c.f. e dall'avv. Nico Nobis C.F._2
(c.f. ), entrambi domiciliati in Napoli alla Via Emilio Sca- C.F._3
glione n. 342, presso lo studio dell'avv. Bocchetti
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Brunella Bottacchi (c.f. ), domiciliata presso C.F._4 Controparte_1
Affari Legali Territoriali Napoli, Piazza Matteotti 2, Napoli
[...]
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 19 settembre 2023, ha esposto di Parte_1
aver sottoscritto in data 20.11.2006 n. 5 (cinque) buoni fruttiferi postali, emessi dalla società , ognuno dell'importo unitario pari a 2.500,00 € (euro CP_1
duemilacinquecento/00), appartenenti alla serie "180" ed aventi i seguenti con- trassegni identificativi: a) 00001012822810349; b) 00001012823210350; c)
00001012822910326; d) 00001012823010303 ed e) 00001012823110373.
Ha aggiunto che «sui titoli emessi non è riportata alcuna indicazione circa il ren- dimento degli stessi» né «è riportata alcuna indicazione circa la scadenza degli stes- si» ma «è riportata solo la seguente dicitura: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del de- creto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma- zione economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
e alle specifiche condizioni di emissione previste dalle serie sottoscritte. Al mo- mento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unita- mente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle ca- ratteristiche dell'investimento».
Ha rappresentato che, recatosi a metà maggio 2020 presso l'ufficio postale di Ca- rinaro per procedere al disinvestimento dei buoni, gli era stato comunicato che la scadenza dei buoni fruttiferi postali serie "180" era fissata 18 mesi dopo la data di emissione;
essi, pertanto, dovevano reputarsi scaduti in data 20.05.2008, con con- seguente prescrizione del diritto di riscuotere le somme investite, maturata allo scadere del termine di 10 (dieci) anni dalla data di scadenza.
Ha lamentato che, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 3 e 6 del decreto
19.12.2000 del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica,
[...]
non gli aveva, né al momento della sottoscrizione né dopo, mai Parte_2
consegnato il Foglio Informativo Analitico contenente l'indicazione dei rendi- menti e la scadenza del titolo, né gli era stata inviata alcuna nota informativa e/o comunicazione formale successiva con tali informazioni.
Ha pertanto prospettato:
a) di essere titolare del diritto al rimborso dei buoni per mancato decorso del ter- mine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. poiché, non «avendo mai ricevuto
2
R.g.a.c.c. 8149/2023 il c.d. , acronimo di », non gli era stato consentito Con Controparte_3
«di conoscere la scadenza del titolo e la relativa prescrizione» con conseguente
«spostamento del dies a quo in riferimento al termine prescrizionale», in omaggio al principio fissato dall'art. 2935 c.c. in base al quale la prescrizione del diritto ini- zia da quando esso può essere esercitato e, quindi, dalla conoscenza della relativa possibilità;
b) di aver diritto al rimborso degli interessi pattuiti;
c) che è tenuta, in via di responsabilità precontrattuale, a Controparte_1
causa del suo scorretto comportamento omissivo, consistito nella mancata conse- gna del FIA, al risarcimento dei danni a lui procurati.
Ha infine concluso nei seguenti termini:
1) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale a causa della mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni frutti- feri;
2) accertare e dichiarare la responsabilità di natura extracontrattuale a causa del danno ingiusto subito e per l'effetto: 3) condannare le al paga- CP_1
mento in suo favore della somma di € 12.500,00 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
in via subordinata, 4) condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno ingiusto di natura extracontrattuale procurato dalle stesse in via precontrattuale;
in ogni caso 5) accertare e dichiarare, infine, CP_1
la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nonché alla mediazione e, per l'effetto 6) condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente alla somma di €
1.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa.
E concludeva per la condanna degli enti convenuti al pagamento delle somme do- vute per effetto del rimborso del capitale investito e degli interessi maturati.
2. si è costituita, resistendo al ricorso. Controparte_1
3
R.g.a.c.c. 8149/2023 Ha opposto al ricorrente che i buoni postali in questione sono regolati in maniera articolata, rigida e senza possibilità di negoziazione delle condizioni contrattuali da appositi decreti ministeriali;
essi appartengono alla tipologia “DiciottoMesi”; producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione/collocamento; sif- fatta tipologia di buoni ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscri- zione e ai sensi dell'art. 10 del foglio normativo i diritti dei titolari si prescrivono in favore dell'emittente decorsi 10 anni dalla scadenza del titolo.
Ha aggiunto che i buoni avevano quindi raggiunto la massima fruttuosità il
20.05.2008, data a partire dalla quale è iniziata la decorrenza del termine prescri- zionale di dieci anni entro il quale l'intestatario degli stessi e/o gli aventi diritto avrebbero potuto esercitare il loro diritto al rimborso, con conseguente estinzione per prescrizione alla data del 21.05.2018.
3. La domanda è infondata.
4. Il ricorrente ha esercitato anzitutto l'azione di adempimento contrattuale.
Egli, replicando all'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, ha espressamente insistito per l'accoglimento della domanda, sostenendo che il ter- mine di prescrizione, in mancanza della consegna del foglio informativo analitico, non aveva iniziato il suo corso, e dunque essa non poteva considerarsi maturata alla data in cui il ricorrente ne aveva domandato il rimborso.
Queste deduzioni sono palesemente infondate.
Il termine di prescrizione decennale trova la sua regolamentazione, oltreché nella normativa generale riguardante i buoni fruttiferi postali, nel decreto ministeriale i cui estremi sono riportati sul tergo del buono.
Il decorso del termine per l'esercizio del diritto è sì subordinato alla possibilità di farlo valere (art. 2935 c.c.), ma una siffatta impossibilità non può essere nel caso in esame configurata nella dedotta condotta omissiva di . È infatti CP_1
noto che «l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decor-
4
R.g.a.c.c. 8149/2023 renza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridi- che che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti sogget- tivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. pre- vede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le qua- li, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da par- te del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esi- stenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”
(Cass. 22072/2018, Cass. 10828/2015, Cass. 14193/2021).
Ne consegue l'infondatezza della domanda di adempimento contrattuale.
5. Non ha miglior sorte la subordinata domanda risarcitoria.
Essa è prescritta al pari di quella contrattuale, dal momento che il termine decen- nale di prescrizione ex art. 2946 c.c. ha iniziato a decorrere dalla data della sotto- scrizione del buono, momento in cui si sarebbe verificata la violazione delle regole di comportamento rimproverata a . CP_1
Se non fosse prescritta, essa sarebbe infondata per le medesime ragioni esposte in ordine alla domanda principale, essendovi nel decreto ministeriale, fonte norma- tiva pubblicata in Gazzetta ufficiale e quindi accessibile al risparmiatore, la com- pleta regolamentazione del termine di durata dell'investimento.
6. La novità della questione trattata induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese.
Così deciso in Aversa, il 18/02/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
5
R.g.a.c.c. 8149/2023