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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AL AN, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termini Imerese - Piazza Duomo 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 DEL 31.01.24 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34 DEL 31.01.24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35 DEL 31.01.24 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 DEL 31.01.24 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 DEL 31.01.24 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3005/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Termini Imerese, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni nn. 33, 34, 35, 36 e 37 del 31/1/24 (all.ti n. 1-5), notificati a mezzo posta il 7/3/24 per TARI per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, allegando che gli avvisi sono stati inviati senza prima attivare il contraddittorio;
che gli avvisi sono nulli per omessa loro sottoscrizione e per l'omesso invio delle delibere comunali che stabiliscono l'entità del tributo;
nel merito, ha inoltre eccepito l'erroneità della pretesa ed ha infine sostenuto l'applicabilità del cd. cumulo giuridico per le sanzioni applicati con gli atti impugnati.
Il Comune resistente ha contestato il ricorso, sottolineando, quanto al merito della pretesa, che il contribuente ha omesso la dichiarazione a fini TARI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione degli avvisi e di omessa motivazione.
Quanto al primo vizio contestato, è ormai pacifico in giurisprudenza che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass.
V civ., 13.5.2016 nr. 9872).
Quanto al vizio di motivazione, è pacifico che «l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva» (Cass. n. 21571 del 2004; conf. Cass. n. 22841 del 2010).
E' poi pacifico che la motivazione posta a fondamento di un atto impositivo possa essere assolta per relationem, facendo riferimento ad elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, come, appunto, il regolamento comunale e le delibere del Consiglio Comunale che hanno stabilito le tariffe del tributo – regolarmente indicate negli avvisi -.
Altrettando infondato è il motivo relativo all'omesso contraddittorio preventivo.
Al riguardo, deve precisarsi che il contradditorio endo-procedimentale è previsto dall'art. 6 comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212. (cd. Statuto del contribuente) secondo il quale: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma». In ragione di tale previsione, l'obbligo del contraddittorio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della S.
C. solo in alcune ipotesi (quelle specificamente citate da Cass. S.U. n. 19667/2014, cui si rimanda per brevità), tra le quali non rientra la fattispecie oggetto del presente giudizio, che riguarda tributi non armonizzati.
Quanto all'importo del tributo, è pacifico che sia onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni ovvero delle riduzioni del tributo: il principio secondo il quale è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria non può infatti estendersi al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il contribuente non abbia effettuato alcuna denuncia atta a comprovare la sussistenza dei presupposti per ottenere l'esenzione parziale dall'imposta ovvero vincere la presunzione sopraindicata, sicché il motivo non è fondato.
E' invece fondato il motivo relativo all'omessa applicazione al caso in esame del cumulo giuridico per le sanzioni considerato che, essendosi la contestazione cristallizzata prima della modifica della relativa disciplina, trova applicazione l'art. 12 Dlgs 472/1997 secondo il quale “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero commette più violazioni formali della stessa disposizione”.
Nel caso di specie, quindi, il Comune dovrà rimodulare le sanzioni prendendo quale punto di riferimento la sanzione più grave aumentata del doppio (considerato che gli anni di imposta non versati sono cinque).
Al parziale accoglimento del ricorso, segue la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alle sanzioni applicate;
spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
La Giudice rel.
LA ZI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
AL AN, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2751/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Termini Imerese - Piazza Duomo 90018 Termini Imerese PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 DEL 31.01.24 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34 DEL 31.01.24 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35 DEL 31.01.24 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 DEL 31.01.24 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 DEL 31.01.24 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3005/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato al Comune di Termini Imerese, Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento ed irrogazione di sanzioni nn. 33, 34, 35, 36 e 37 del 31/1/24 (all.ti n. 1-5), notificati a mezzo posta il 7/3/24 per TARI per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, allegando che gli avvisi sono stati inviati senza prima attivare il contraddittorio;
che gli avvisi sono nulli per omessa loro sottoscrizione e per l'omesso invio delle delibere comunali che stabiliscono l'entità del tributo;
nel merito, ha inoltre eccepito l'erroneità della pretesa ed ha infine sostenuto l'applicabilità del cd. cumulo giuridico per le sanzioni applicati con gli atti impugnati.
Il Comune resistente ha contestato il ricorso, sottolineando, quanto al merito della pretesa, che il contribuente ha omesso la dichiarazione a fini TARI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato.
In primo luogo, non coglie nel segno l'eccezione di nullità per omessa sottoscrizione degli avvisi e di omessa motivazione.
Quanto al primo vizio contestato, è ormai pacifico in giurisprudenza che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass.
V civ., 13.5.2016 nr. 9872).
Quanto al vizio di motivazione, è pacifico che «l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva» (Cass. n. 21571 del 2004; conf. Cass. n. 22841 del 2010).
E' poi pacifico che la motivazione posta a fondamento di un atto impositivo possa essere assolta per relationem, facendo riferimento ad elementi offerti da altri documenti conosciuti o conoscibili dal destinatario, come, appunto, il regolamento comunale e le delibere del Consiglio Comunale che hanno stabilito le tariffe del tributo – regolarmente indicate negli avvisi -.
Altrettando infondato è il motivo relativo all'omesso contraddittorio preventivo.
Al riguardo, deve precisarsi che il contradditorio endo-procedimentale è previsto dall'art. 6 comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212. (cd. Statuto del contribuente) secondo il quale: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma». In ragione di tale previsione, l'obbligo del contraddittorio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza della S.
C. solo in alcune ipotesi (quelle specificamente citate da Cass. S.U. n. 19667/2014, cui si rimanda per brevità), tra le quali non rientra la fattispecie oggetto del presente giudizio, che riguarda tributi non armonizzati.
Quanto all'importo del tributo, è pacifico che sia onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni ovvero delle riduzioni del tributo: il principio secondo il quale è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria non può infatti estendersi al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il contribuente non abbia effettuato alcuna denuncia atta a comprovare la sussistenza dei presupposti per ottenere l'esenzione parziale dall'imposta ovvero vincere la presunzione sopraindicata, sicché il motivo non è fondato.
E' invece fondato il motivo relativo all'omessa applicazione al caso in esame del cumulo giuridico per le sanzioni considerato che, essendosi la contestazione cristallizzata prima della modifica della relativa disciplina, trova applicazione l'art. 12 Dlgs 472/1997 secondo il quale “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero commette più violazioni formali della stessa disposizione”.
Nel caso di specie, quindi, il Comune dovrà rimodulare le sanzioni prendendo quale punto di riferimento la sanzione più grave aumentata del doppio (considerato che gli anni di imposta non versati sono cinque).
Al parziale accoglimento del ricorso, segue la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alle sanzioni applicate;
spese compensate.
Palermo, 2 dicembre 2025
La Giudice rel.
LA ZI