Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1216
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposto

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai carichi non tributari e quanto alle questioni concernenti la notifica del pignoramento impugnato. Per i profili di giurisdizione residua, la Corte rigetta il ricorso in quanto l'ente impositore ha dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo relativo alla TARI 2015, atto interruttivo della prescrizione.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione e indicazione modalità impugnazione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle questioni concernenti la notifica del pignoramento impugnato.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per canone idrico

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai carichi non tributari.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per opposizione all'atto di pignoramento

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle questioni concernenti la notifica del pignoramento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1216
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1216
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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