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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6342/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. LCPG6020250002038 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.10.2025 a OG e a Resistente_1 (quale terzo erogatore delle somme pignorate), e depositato in data 20.11.2025, Ricorrente_1 o, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, dell'Atto di Pignoramento presso terzi n. LCPG6020250002038, del 16.10.2025, notificato al terzo pignorato in data 17.10.2025 per euro 744,65. Deduceva il ricorrente che in data 22.10.2025, il datore di lavoro lo aveva avvisato che le sue competenze sarebbero state gravate da trattenute fino alla concorrenza della somma anzidetta. Apprendeva così che l'atto di pignoramento traeva origine dalle presunte notifiche degli accertamenti esecutivi:
1) n. 2024/36, relativo al mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno 2015, avvenuto in data 12.12.2024, per un importo di €. 188,76;
2) n. 2024/41, relativo all'omesso pagamento Tari anno 2015, avvenuto in data 31.12.2024 per un importo di €. 344,51;
3) n. 2024/36, relativo al mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno 2016, avvenuto in data 12.12.2024, per un importo di €. 122,96.
Tanto premesso, in fatto, deduceva l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato:
1. per essere stata omessa la notifica sia dell'atto di pignoramento che degli atti di accertamento presupposto, con conseguente decadenza/prescrizione delle pretese;
2. per essere carente di motivazione e della indicazione delle modalità e termini per l'impugnazione. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva OG e, resistendo al ricorso, opponeva in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte adita tanto in relazione alla pretesa per canone idrico che in relazione ai motivi di opposizione all'atto di pignoramento;
opponeva ancora la regolare notifica dell'atto presupposto rimesso alla cognizione della Corte;
resisteva agli altri motivi di ricorso. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e condanna al pagamento delle competenze di lite.
Alla odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente merita accoglimento il rilievo concernente il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte. È noto, infatti, che l'impugnazione degli atti esecutivi, anche in materia tributaria, e compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. rispetto alla quale la giurisdizione si appartiene al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione competente per territorio sul luogo di esecuzione del pignoramento;
l'unico profilo per cui, anche rispetto all'opposizione verso il pignoramento presso terzi, residua un ambito di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria si ha nell'ipotesi in cui il contribuente esecutato eccepisca l'omessa notifica degli atti presupposto e che il pignoramento rappresenti dunque il primo atto in cui l'Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito e nei limiti proprio dell'accertamento del diritto a procedervi (cfr. Cass. S.U. n. 13913/2017).
Tanto chiarito, se ne ha che certamente, avuto riguardo ai motivi di ricorso, difetta la giurisdizione di questa Corte in relazione a rilievi indirizzati alla contestazione della omessa notifica dell'atto di pignoramento al ricorrente e ai contenuti – ritenuti deficitari - dell'atto stesso, che essendo propriamente di opposizione all'atto esecutivo si appartengono alla giurisdizione del Tribunale di Locri in funzione di giudice dell'esecuzione.
Quanto ai motivi di opposizione per i quali esiste la giurisdizione di questa Corte, ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti, s'è già fatto cenno che la giurisdizione di questa corte riguarda esclusivamente i crediti di natura tributaria;
devesi conseguentemente (anche qui in accoglimento delle difese di parte resistente) declinarsi la giurisdizione anche con riferimento alle pretese per canone idrico di cui agli avvisi sopra riportati ai numeri 1) e 3), notoriamente opponibili innanzi al Giudice di Pace di Locri.
Ovviamente innanzi ai giudici aventi giurisdizione testè individuati il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge. Così perimetrati gli ambiti del giudizio di merito al solo rimesso a questo giudicante, assume rilievo decisivo la circostanza che OG abbia offerto dimostrazione della regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo sub 2) n. 2024/41, relativo all'omesso pagamento Tari anno 2015, il che implica pure il rigetto delle eccezione di prescrizione della pretesa, avendo funto detta notifica da atto interruttivo e non essendo evidentemente decorso il termine quinquennale di prescrizione dopo la notifica in data 31.12.2024 dell'ingiunzione predetta.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della cartella essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto, quanti ai profili di giurisdizione di questa Corte, il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della resistente OG (per mero errore materiale nel dispositivo depositato s'è fatta menzione di più resistenti) nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai carichi non tributari e quanto alle questioni concernenti la notifica del pignoramento impugnato. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6342/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. LCPG6020250002038 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 455/2026 depositato il 10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.10.2025 a OG e a Resistente_1 (quale terzo erogatore delle somme pignorate), e depositato in data 20.11.2025, Ricorrente_1 o, con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, dell'Atto di Pignoramento presso terzi n. LCPG6020250002038, del 16.10.2025, notificato al terzo pignorato in data 17.10.2025 per euro 744,65. Deduceva il ricorrente che in data 22.10.2025, il datore di lavoro lo aveva avvisato che le sue competenze sarebbero state gravate da trattenute fino alla concorrenza della somma anzidetta. Apprendeva così che l'atto di pignoramento traeva origine dalle presunte notifiche degli accertamenti esecutivi:
1) n. 2024/36, relativo al mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno 2015, avvenuto in data 12.12.2024, per un importo di €. 188,76;
2) n. 2024/41, relativo all'omesso pagamento Tari anno 2015, avvenuto in data 31.12.2024 per un importo di €. 344,51;
3) n. 2024/36, relativo al mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno 2016, avvenuto in data 12.12.2024, per un importo di €. 122,96.
Tanto premesso, in fatto, deduceva l'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato:
1. per essere stata omessa la notifica sia dell'atto di pignoramento che degli atti di accertamento presupposto, con conseguente decadenza/prescrizione delle pretese;
2. per essere carente di motivazione e della indicazione delle modalità e termini per l'impugnazione. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva OG e, resistendo al ricorso, opponeva in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte adita tanto in relazione alla pretesa per canone idrico che in relazione ai motivi di opposizione all'atto di pignoramento;
opponeva ancora la regolare notifica dell'atto presupposto rimesso alla cognizione della Corte;
resisteva agli altri motivi di ricorso. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso e condanna al pagamento delle competenze di lite.
Alla odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente merita accoglimento il rilievo concernente il parziale difetto di giurisdizione di questa Corte. È noto, infatti, che l'impugnazione degli atti esecutivi, anche in materia tributaria, e compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. rispetto alla quale la giurisdizione si appartiene al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione competente per territorio sul luogo di esecuzione del pignoramento;
l'unico profilo per cui, anche rispetto all'opposizione verso il pignoramento presso terzi, residua un ambito di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria si ha nell'ipotesi in cui il contribuente esecutato eccepisca l'omessa notifica degli atti presupposto e che il pignoramento rappresenti dunque il primo atto in cui l'Ufficio manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito e nei limiti proprio dell'accertamento del diritto a procedervi (cfr. Cass. S.U. n. 13913/2017).
Tanto chiarito, se ne ha che certamente, avuto riguardo ai motivi di ricorso, difetta la giurisdizione di questa Corte in relazione a rilievi indirizzati alla contestazione della omessa notifica dell'atto di pignoramento al ricorrente e ai contenuti – ritenuti deficitari - dell'atto stesso, che essendo propriamente di opposizione all'atto esecutivo si appartengono alla giurisdizione del Tribunale di Locri in funzione di giudice dell'esecuzione.
Quanto ai motivi di opposizione per i quali esiste la giurisdizione di questa Corte, ovvero l'omessa notifica degli atti presupposti, s'è già fatto cenno che la giurisdizione di questa corte riguarda esclusivamente i crediti di natura tributaria;
devesi conseguentemente (anche qui in accoglimento delle difese di parte resistente) declinarsi la giurisdizione anche con riferimento alle pretese per canone idrico di cui agli avvisi sopra riportati ai numeri 1) e 3), notoriamente opponibili innanzi al Giudice di Pace di Locri.
Ovviamente innanzi ai giudici aventi giurisdizione testè individuati il ricorso dovrà essere riassunto nei termini di legge. Così perimetrati gli ambiti del giudizio di merito al solo rimesso a questo giudicante, assume rilievo decisivo la circostanza che OG abbia offerto dimostrazione della regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo sub 2) n. 2024/41, relativo all'omesso pagamento Tari anno 2015, il che implica pure il rigetto delle eccezione di prescrizione della pretesa, avendo funto detta notifica da atto interruttivo e non essendo evidentemente decorso il termine quinquennale di prescrizione dopo la notifica in data 31.12.2024 dell'ingiunzione predetta.
Nemmeno potrebbe più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi maturata antecedentemente alla notifica della cartella essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; i giudici di legittimità hanno infatti avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021); il che è stato di recente ribadito da Cass. n. 22108/2024:
“…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (…); l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Si impone pertanto, quanti ai profili di giurisdizione di questa Corte, il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della resistente OG (per mero errore materiale nel dispositivo depositato s'è fatta menzione di più resistenti) nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai carichi non tributari e quanto alle questioni concernenti la notifica del pignoramento impugnato. Rigetta nel resto. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore delle parti resistenti liquidate in euro 150,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario e accessori di legge ove dovuti. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)