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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16596 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11820 del ruolo degli affari civili dell'anno 2024, posta in decisione il 17 novembre 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Elena De Martinis, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliata in Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E CP_1 presso lo studio dell'avv. Monica Viarengo che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. notaio in rep.378052, racc. Persona_1 CP_1
10083 del 16 ottobre 2023, allegata al fascicolo informatico
CONVENUTA
Oggetto: controversia per risarcimento danni ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
1. Sullo svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza dell'infortunio occorsole in data 26/02/2023, sulla rampa di accesso del garage sita nel Condominio di Via Di Valle Aurelia n. 271, in di proprietà della CP_1 convenuta, presso il quale la stessa abita. Deduceva di essere caduta alla fine della rampa, più precisamente all'inizio della pavimentazione, dove è presente una grata che, al suo passaggio, si staccava dal suolo al quale avrebbe dovuto essere ancorata, facendole incastrare, dapprima, un piede al suo interno, poi, a causa del sollevamento della stessa, entrambe le gambe, provocandone quindi la caduta a terra dove sbatteva con la spalla sinistra. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare i fatti in causa e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro in oggetto con la CP_1 conseguente condanna, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificati in € 50.000,00 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, anche per l'attività stragiudiziale svolta, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiarava antistatario
L'Ater di si costituiva in giudizio, chiedendo di essere preliminarmente CP_1 autorizzata a chiamare in causa la presso cui l' è assicurata per gli CP_2 CP_1 infortuni causati a terzi dal patrimonio aziendale e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda attorea, chiedeva il rigetto della stessa, ed in via subordinata la condanna di in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento Controparte_3 di ogni eventuale pretesa risarcitoria cui dovesse essere condannata. Con vittoria di spese, compensi ed oneri riflessi.
Il giudice non autorizzava la chiamata in causa della e, pertanto, il giudizio CP_2 proseguiva tra le parti originarie. Istruita con prove orali, documentali e con una CTU medico legale, sulle conclusioni precisate dalle parti nei propri scritti difensivi, all'udienza del 17.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
L'azione proposta da è diretta ad ottenere risarcimento dei Parte_1 danni subiti a seguito del sinistro asseritamente determinato dal distacco dal suolo della grata presente nella rampa condominiale che porta verso il garage dove l'attrice si stava dirigendo, distacco a causa del quale la stessa sarebbe sprofondata all'interno, inizialmente con un piede poi con entrambe le gambe, cadendo, quindi, a terra e procurandosi le lesioni lamentate. L'attrice ha posto a fondamento delle domande svolte la responsabilità dell'amministrazione per la manutenzione e la custodia della rampa sita nel condominio di proprietà dell'Ater.
Nel merito la prova testimoniale espletata, unitamente alle fotografie dello stato dei luoghi, consente di confermare le circostanze dedotte nell'atto di citazione. Il teste ha dichiarato di aver visto la sig.ra che “…..aveva appena Testimone_1 Parte_1 iniziato a scendere la rampa, quando, passando sopra la grata metallica, questa si è sollevata, facendola cadere”; e poi ha ulteriormente precisato: “ La è rimasta Parte_1 incastrata nella grata ed è caduta in avanti….A causa dello spostamento della grata, le gambe della sono rimaste incastrate al suo interno e lei è caduta con le mani Parte_1 allungate in avanti, sbattendo anche la spalla sinistra”;
Il fatto storico descritto e la presenza di un nesso causale diretto fra il passaggio dell'attrice sulla grata ed il sollevamento della stessa a cui è conseguita la sua rovinosa caduta, risultano dimostrati, dovendosi escludere qualsiasi forma di imprudenza o negligenza da parte di quest'ultima, riconducibile al caso fortuito.
In punto an, deve essere, pertanto, affermata la responsabilità dell'ente proprietario convenuto, in quanto custode della cosa con attitudine lesiva, ovvero il pessimo stato della grata posta sulla rampa condominiale di accesso ai garage, in cui si è verificato il fatto dannoso.
Trova, quindi, piena applicazione l'invocato art. 2051 c.c. (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito), che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia imputandola a chi si trova in condizione di controllarne i rischi e abbia la possibilità di eliminare le situazioni di pericolo insorte, nonché di escludere i terzi dal contatto con la cosa, che ha carattere oggettivo, in quanto sussiste a prescindere dalla condotta colposa del custode, purché venga provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato e salvo il caso fortuito. A tale proposito la Corte di Cassazione a SS.UU. nella pronuncia n°20943/2022, che ha cristallizzato l'orientamento già formatosi nella giurisprudenza della stessa Corte (Cass. n. 2477, 2480 e 2481 del 2018 e Cass. n. 4588/2022), ha precisato che: "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode……." aggiungendo, inoltre, che "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento….”. Dunque, mentre l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, a carico del custode ricade, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ora nella fattispecie che ci riguarda non può certo ravvisarsi una condotta anomala o imprudente della danneggiata, la quale non ha fatto altro che percorrere la rampa di accesso al garage condominiale, camminando sulla grata che al suo passaggio si è inaspettatamente sollevata dal suolo, provocandone la caduta.
Dunque, il materiale istruttorio è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'evento e del nesso causale tra la caduta dell'attrice ed il distacco dal suolo ed il sollevamento della grata, mentre non ha fornito la prova che l'evento sia, invece, dipeso da un caso CP_1 del tutto fortuito, derivante da un fatto naturale o di terzi o da un comportamento colposo della stessa attrice, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ponendosi quale causa esclusiva dello stesso.
Sotto il diverso profilo del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.) non può essere ritenuta prova di disattenzione, da parte dell'attrice, il fatto in sé della caduta, ma ricadeva su l'onere, rimasto non assolto, di provare il comportamento non diligente CP_1 dell'attrice nel percorrere la rampa di accesso al garage Per quanto sopra, CP_4 deve ritenersi sussistente la responsabilità di ex art. 2051 c.c. CP_1
3. Sulla liquidazione del danno.
L'attrice ha richiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite, dalle quali sono derivati postumi anche di natura permanente, e quindi un danno biologico e morale. Il
CTU designato - al cui elaborato si rinvia, non avendo peraltro i periti di parte mosso alcuna osservazione - ha riconosciuto il nesso causale e descritto le lesioni subite dall'attrice, consistenti in “Postumi di frattura completa pluriframmentaria della testa e trochite omero sinistro trattata con intervento di riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti, tuttora in situ, consistenti in artropatia con limitazione funzionale, artralgia ed esito cicatriziale chirurgico”; il CTU ha quindi concluso per una valutazione medico-legale di gg. 30 di
I.T.A. e gg. 30 di I.T.P. al 50% della totale, nonché di I.P. in misura del 13%. Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma aggiornate al 2025. A tal proposito, si sottolinea che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice, applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di tali considerazioni, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 59 anni), può essere così quantificato: euro 27.416,61 per invalidità permanente (13%); euro 3.907,50 per invalidità temporanea totale (30 gg. ITA), euro
1.953,75 per invalidità temporanea parziale (30 gg. 50% ITP).
Non sussistono, invece, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 27 maggio
2019, n. 14364: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad euro 33.277,86.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare
(non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulle spese di giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta in ragione del DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della fase decisionale. Anche le spese di CTU, liquidate definitivamente in €
650,00, oltre IVA come per legge, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità, condanna
[...]
, a pagare a Controparte_1 favore di , a titolo di risarcimento del danno liquidato ai valori Parte_1 attuali, la somma di euro 33.277,86, oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna Controparte_1
, a pagare le spese del giudizio, che liquida in
[...] euro 3.800,00 per compensi e 518,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elena De Martinis, dichiaratasi antistataria;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
. Controparte_1
Roma, 25 novembre 2025
Dott.ssa Maddalena Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maddalena Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11820 del ruolo degli affari civili dell'anno 2024, posta in decisione il 17 novembre 2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Elena De Martinis, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliata in Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E CP_1 presso lo studio dell'avv. Monica Viarengo che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. notaio in rep.378052, racc. Persona_1 CP_1
10083 del 16 ottobre 2023, allegata al fascicolo informatico
CONVENUTA
Oggetto: controversia per risarcimento danni ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
1. Sullo svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza dell'infortunio occorsole in data 26/02/2023, sulla rampa di accesso del garage sita nel Condominio di Via Di Valle Aurelia n. 271, in di proprietà della CP_1 convenuta, presso il quale la stessa abita. Deduceva di essere caduta alla fine della rampa, più precisamente all'inizio della pavimentazione, dove è presente una grata che, al suo passaggio, si staccava dal suolo al quale avrebbe dovuto essere ancorata, facendole incastrare, dapprima, un piede al suo interno, poi, a causa del sollevamento della stessa, entrambe le gambe, provocandone quindi la caduta a terra dove sbatteva con la spalla sinistra. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare i fatti in causa e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro in oggetto con la CP_1 conseguente condanna, ai sensi degli artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificati in € 50.000,00 o al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, anche per l'attività stragiudiziale svolta, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, che si dichiarava antistatario
L'Ater di si costituiva in giudizio, chiedendo di essere preliminarmente CP_1 autorizzata a chiamare in causa la presso cui l' è assicurata per gli CP_2 CP_1 infortuni causati a terzi dal patrimonio aziendale e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda attorea, chiedeva il rigetto della stessa, ed in via subordinata la condanna di in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento Controparte_3 di ogni eventuale pretesa risarcitoria cui dovesse essere condannata. Con vittoria di spese, compensi ed oneri riflessi.
Il giudice non autorizzava la chiamata in causa della e, pertanto, il giudizio CP_2 proseguiva tra le parti originarie. Istruita con prove orali, documentali e con una CTU medico legale, sulle conclusioni precisate dalle parti nei propri scritti difensivi, all'udienza del 17.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
L'azione proposta da è diretta ad ottenere risarcimento dei Parte_1 danni subiti a seguito del sinistro asseritamente determinato dal distacco dal suolo della grata presente nella rampa condominiale che porta verso il garage dove l'attrice si stava dirigendo, distacco a causa del quale la stessa sarebbe sprofondata all'interno, inizialmente con un piede poi con entrambe le gambe, cadendo, quindi, a terra e procurandosi le lesioni lamentate. L'attrice ha posto a fondamento delle domande svolte la responsabilità dell'amministrazione per la manutenzione e la custodia della rampa sita nel condominio di proprietà dell'Ater.
Nel merito la prova testimoniale espletata, unitamente alle fotografie dello stato dei luoghi, consente di confermare le circostanze dedotte nell'atto di citazione. Il teste ha dichiarato di aver visto la sig.ra che “…..aveva appena Testimone_1 Parte_1 iniziato a scendere la rampa, quando, passando sopra la grata metallica, questa si è sollevata, facendola cadere”; e poi ha ulteriormente precisato: “ La è rimasta Parte_1 incastrata nella grata ed è caduta in avanti….A causa dello spostamento della grata, le gambe della sono rimaste incastrate al suo interno e lei è caduta con le mani Parte_1 allungate in avanti, sbattendo anche la spalla sinistra”;
Il fatto storico descritto e la presenza di un nesso causale diretto fra il passaggio dell'attrice sulla grata ed il sollevamento della stessa a cui è conseguita la sua rovinosa caduta, risultano dimostrati, dovendosi escludere qualsiasi forma di imprudenza o negligenza da parte di quest'ultima, riconducibile al caso fortuito.
In punto an, deve essere, pertanto, affermata la responsabilità dell'ente proprietario convenuto, in quanto custode della cosa con attitudine lesiva, ovvero il pessimo stato della grata posta sulla rampa condominiale di accesso ai garage, in cui si è verificato il fatto dannoso.
Trova, quindi, piena applicazione l'invocato art. 2051 c.c. (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito), che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia imputandola a chi si trova in condizione di controllarne i rischi e abbia la possibilità di eliminare le situazioni di pericolo insorte, nonché di escludere i terzi dal contatto con la cosa, che ha carattere oggettivo, in quanto sussiste a prescindere dalla condotta colposa del custode, purché venga provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato e salvo il caso fortuito. A tale proposito la Corte di Cassazione a SS.UU. nella pronuncia n°20943/2022, che ha cristallizzato l'orientamento già formatosi nella giurisprudenza della stessa Corte (Cass. n. 2477, 2480 e 2481 del 2018 e Cass. n. 4588/2022), ha precisato che: "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode……." aggiungendo, inoltre, che "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento….”. Dunque, mentre l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, a carico del custode ricade, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ora nella fattispecie che ci riguarda non può certo ravvisarsi una condotta anomala o imprudente della danneggiata, la quale non ha fatto altro che percorrere la rampa di accesso al garage condominiale, camminando sulla grata che al suo passaggio si è inaspettatamente sollevata dal suolo, provocandone la caduta.
Dunque, il materiale istruttorio è sufficiente a ritenere raggiunta la prova dell'evento e del nesso causale tra la caduta dell'attrice ed il distacco dal suolo ed il sollevamento della grata, mentre non ha fornito la prova che l'evento sia, invece, dipeso da un caso CP_1 del tutto fortuito, derivante da un fatto naturale o di terzi o da un comportamento colposo della stessa attrice, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, ponendosi quale causa esclusiva dello stesso.
Sotto il diverso profilo del concorso di colpa del danneggiato (art. 1227 c.c.) non può essere ritenuta prova di disattenzione, da parte dell'attrice, il fatto in sé della caduta, ma ricadeva su l'onere, rimasto non assolto, di provare il comportamento non diligente CP_1 dell'attrice nel percorrere la rampa di accesso al garage Per quanto sopra, CP_4 deve ritenersi sussistente la responsabilità di ex art. 2051 c.c. CP_1
3. Sulla liquidazione del danno.
L'attrice ha richiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite, dalle quali sono derivati postumi anche di natura permanente, e quindi un danno biologico e morale. Il
CTU designato - al cui elaborato si rinvia, non avendo peraltro i periti di parte mosso alcuna osservazione - ha riconosciuto il nesso causale e descritto le lesioni subite dall'attrice, consistenti in “Postumi di frattura completa pluriframmentaria della testa e trochite omero sinistro trattata con intervento di riduzione cruenta e osteosintesi con placca e viti, tuttora in situ, consistenti in artropatia con limitazione funzionale, artralgia ed esito cicatriziale chirurgico”; il CTU ha quindi concluso per una valutazione medico-legale di gg. 30 di
I.T.A. e gg. 30 di I.T.P. al 50% della totale, nonché di I.P. in misura del 13%. Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma aggiornate al 2025. A tal proposito, si sottolinea che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice, applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di tali considerazioni, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 59 anni), può essere così quantificato: euro 27.416,61 per invalidità permanente (13%); euro 3.907,50 per invalidità temporanea totale (30 gg. ITA), euro
1.953,75 per invalidità temporanea parziale (30 gg. 50% ITP).
Non sussistono, invece, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, attesa la carenza di rigorosa prova al riguardo e non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare (cfr. in argomento: Cassazione civile, sez. III, 27 maggio
2019, n. 14364: “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”).
Complessivamente, pertanto, il risarcimento ammonta ad euro 33.277,86.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare
(non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulle spese di giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta in ragione del DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della fase decisionale. Anche le spese di CTU, liquidate definitivamente in €
650,00, oltre IVA come per legge, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità, condanna
[...]
, a pagare a Controparte_1 favore di , a titolo di risarcimento del danno liquidato ai valori Parte_1 attuali, la somma di euro 33.277,86, oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna Controparte_1
, a pagare le spese del giudizio, che liquida in
[...] euro 3.800,00 per compensi e 518,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Elena De Martinis, dichiaratasi antistataria;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
. Controparte_1
Roma, 25 novembre 2025
Dott.ssa Maddalena Galati