CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/07/2024, n. 20306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20306 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24157/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende;
-ricorrente- contro ES FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato VERINO IO RE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTI UMBERTO ([...]), RD OL ([...]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 471/2015 depositata il 10/03/2015. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 29/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Civile Sent. Sez. 5 Num. 20306 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 23/07/2024 2 di 6 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’avv. dello Stato Elena Farinelli per la ricorrente e l’avv. Umerto Santi per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, ZI ES ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920000427326 emessa da UI SP e notificata il 9.6.2011, a seguito di ruolo dell’Agenzia delle entrate di Venezia relativo ad IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, con interessi e sanzioni, su richiesta dell’Ufficio Finanziario di Monaco di Baviera per il recupero di euro 19.181,11. 2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Venezia, rilevato che il contribuente aveva contestato la sussistenza del debito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in virtù degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003. 3. Il contribuente ha proposto appello, osservando che nessun atto accertativo gli era stato notificato, che la cartella in questione costituiva il primo atto con cui era venuto a conoscenza della pretesa tributaria dell’Autorità tedesca ed essa era nulla per assenza di notifica degli atti precedenti. 4. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto ha accolto l’appello, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 546/1992. Il Giudice d’appello ha rilevato che non vi era stata notifica del titolo esecutivo tedesco al contribuente, prodotto in corso di causa, cosicché costui non era stato posto nella condizione d conoscere natura e caratteristiche della pretesa tributaria. Ha concluso che, sotto questo aspetto, il ricorso rientrava nella giurisdizione italiana. 3 di 6 5. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Ha resistito con controricorso il contribuente. 6. Nelle more, con istanza depositata il 26.6.2023, ZI ES ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all’art.1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1, della stessa legge. Con ordinanza interlocutoria n. 21791/2023, depositata il 20.7.2023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine per deduzioni sulla istanza di controparte. Con memoria, depositata il 9.9.2023, l’Agenzia ha chiarito che, come da circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 sulla tregua fiscale, non sono definibili le controversie afferenti al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, quale quello per cui è causa, in cui l’Agenzia non è ente creditore. 7. Preso atto, il ricorrente, in data 10.10.2023, ha depositato istanza per la trattazione e, fissata udienza di discussione, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della direttiva 76/308/CEE, in seguito trasfusa nella direttiva n.2008/55/CE, e degli artt. 4, 5 e 6 d.lgs. n. 69/2003, in quanto non è richiesta la notifica del titolo esecutivo dello Stato membro avente ad oggetto il tributo per il cui recupero si procede, richiedendosi soltanto che la domanda di recupero del credito dell’Autorità estera sia accompagnata dall’originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso dallo Stato membro con traduzione in lingua italiana;
in questo caso, poi, la cartella di pagamento impugnata conteneva tutti gli elementi necessari per identificare la pretesa e il titolo da cui derivava («RICHIESTA DI 4 di 6 RECUPERO N 5 1316 – II – 11/80 FORMULATA DALL’AUTORITÀ FISCALE TEDESCA IN DATA 09/06/2011 TITOLO ESECUTIVO TEDESCO N. 147/275/624S2 VOV 57 UFFICIO FINANZIARIO DI MONACO»). 2. Il motivo è fondato. 3. L’art. 5 del d.lgs. n. 69/2003 prevede, al comma 1, che «Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale;
detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Al comma 2 stabilisce che «L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto: a) se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatto salvo il caso di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito». Il comma 3 prevede il contenuto della domanda di recupero che deve indicare, tra l’altro, «…c) il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;
» nonché «….e) la data di notificazione del titolo all’interessato da parte dell’autorità richiedente e/o dell’autorità adita;
». Secondo il comma 5, poi, «La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana». 5 di 6 4. Lo Stato adito, quindi, si occupa del recupero del credito mentre resta estraneo alla sua giurisdizione il tema dell’esistenza del credito e del titolo esecutivo: il successivo art. 6 chiarisce che «L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti;
in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana». 5. Va altresì precisato che nella procedura di recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri occorre distinguere due distinti momenti: quello della domanda di recupero inviata dall’autorità richiedente dal recupero dei crediti a cui, in base al successivo comma 8 dello stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale. La notifica del titolo esecutivo dello Stato membro al contribuente non è prevista nell’ambito del recupero dei crediti e anche la precedente domanda di recupero inviata all’autorità adita deve solo indicare la data di notificazione del titolo esecutivo, che va allegato alla domanda e che, secondo il successivo art. 8, «….è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione 6 di 6 del credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita», escludendosi però che alla cartella di pagamento debba allegarsi la traduzione del titolo esecutivo estero (Cass. n. 4102 del 2023). 6. Da questo quadro normativo si evince che la CTR ha errato laddove ha ritenuto la cartella viziata perché non accompagnata o non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, atteso che questi adempimenti non sono richiesti nell’ambito della procedura di recupero svolta nello Stato adito. 7. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29/02/2024. </SPn>
-ricorrente- contro ES FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato VERINO IO RE ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTI UMBERTO ([...]), RD OL ([...]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 471/2015 depositata il 10/03/2015. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 29/02/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Civile Sent. Sez. 5 Num. 20306 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 23/07/2024 2 di 6 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’avv. dello Stato Elena Farinelli per la ricorrente e l’avv. Umerto Santi per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, ZI ES ha impugnato la cartella di pagamento n. 11920000427326 emessa da UI SP e notificata il 9.6.2011, a seguito di ruolo dell’Agenzia delle entrate di Venezia relativo ad IVA per gli anni 1999, 2000 e 2001, con interessi e sanzioni, su richiesta dell’Ufficio Finanziario di Monaco di Baviera per il recupero di euro 19.181,11. 2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Venezia, rilevato che il contribuente aveva contestato la sussistenza del debito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in virtù degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003. 3. Il contribuente ha proposto appello, osservando che nessun atto accertativo gli era stato notificato, che la cartella in questione costituiva il primo atto con cui era venuto a conoscenza della pretesa tributaria dell’Autorità tedesca ed essa era nulla per assenza di notifica degli atti precedenti. 4. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto ha accolto l’appello, annullando la sentenza e rimettendo la causa davanti al primo Giudice ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 546/1992. Il Giudice d’appello ha rilevato che non vi era stata notifica del titolo esecutivo tedesco al contribuente, prodotto in corso di causa, cosicché costui non era stato posto nella condizione d conoscere natura e caratteristiche della pretesa tributaria. Ha concluso che, sotto questo aspetto, il ricorso rientrava nella giurisdizione italiana. 3 di 6 5. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Ha resistito con controricorso il contribuente. 6. Nelle more, con istanza depositata il 26.6.2023, ZI ES ha dichiarato di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti di cui all’art.1 commi 186 e segg. legge n. 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi del comma 197, art. 1, della stessa legge. Con ordinanza interlocutoria n. 21791/2023, depositata il 20.7.2023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine per deduzioni sulla istanza di controparte. Con memoria, depositata il 9.9.2023, l’Agenzia ha chiarito che, come da circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 sulla tregua fiscale, non sono definibili le controversie afferenti al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero, quale quello per cui è causa, in cui l’Agenzia non è ente creditore. 7. Preso atto, il ricorrente, in data 10.10.2023, ha depositato istanza per la trattazione e, fissata udienza di discussione, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della direttiva 76/308/CEE, in seguito trasfusa nella direttiva n.2008/55/CE, e degli artt. 4, 5 e 6 d.lgs. n. 69/2003, in quanto non è richiesta la notifica del titolo esecutivo dello Stato membro avente ad oggetto il tributo per il cui recupero si procede, richiedendosi soltanto che la domanda di recupero del credito dell’Autorità estera sia accompagnata dall’originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso dallo Stato membro con traduzione in lingua italiana;
in questo caso, poi, la cartella di pagamento impugnata conteneva tutti gli elementi necessari per identificare la pretesa e il titolo da cui derivava («RICHIESTA DI 4 di 6 RECUPERO N 5 1316 – II – 11/80 FORMULATA DALL’AUTORITÀ FISCALE TEDESCA IN DATA 09/06/2011 TITOLO ESECUTIVO TEDESCO N. 147/275/624S2 VOV 57 UFFICIO FINANZIARIO DI MONACO»). 2. Il motivo è fondato. 3. L’art. 5 del d.lgs. n. 69/2003 prevede, al comma 1, che «Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale;
detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». Al comma 2 stabilisce che «L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto: a) se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatto salvo il caso di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito». Il comma 3 prevede il contenuto della domanda di recupero che deve indicare, tra l’altro, «…c) il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;
» nonché «….e) la data di notificazione del titolo all’interessato da parte dell’autorità richiedente e/o dell’autorità adita;
». Secondo il comma 5, poi, «La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana». 5 di 6 4. Lo Stato adito, quindi, si occupa del recupero del credito mentre resta estraneo alla sua giurisdizione il tema dell’esistenza del credito e del titolo esecutivo: il successivo art. 6 chiarisce che «L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti;
in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana». 5. Va altresì precisato che nella procedura di recupero dei crediti tributari derivanti da titoli stranieri occorre distinguere due distinti momenti: quello della domanda di recupero inviata dall’autorità richiedente dal recupero dei crediti a cui, in base al successivo comma 8 dello stesso art. 5 d.lgs. n. 69/2003, «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni», e quindi, in sostanza, la procedura esattoriale. La notifica del titolo esecutivo dello Stato membro al contribuente non è prevista nell’ambito del recupero dei crediti e anche la precedente domanda di recupero inviata all’autorità adita deve solo indicare la data di notificazione del titolo esecutivo, che va allegato alla domanda e che, secondo il successivo art. 8, «….è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione 6 di 6 del credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita», escludendosi però che alla cartella di pagamento debba allegarsi la traduzione del titolo esecutivo estero (Cass. n. 4102 del 2023). 6. Da questo quadro normativo si evince che la CTR ha errato laddove ha ritenuto la cartella viziata perché non accompagnata o non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, atteso che questi adempimenti non sono richiesti nell’ambito della procedura di recupero svolta nello Stato adito. 7. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 29/02/2024. </SPn>