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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 679/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 679 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, promossa
DA
P. IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, e c.f. elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._1
in Siderno (RC) alla via Trento n. 41/E, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Palermo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI- OPPONENTI
CONTRO
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palmi, alla via Cilea n.
53 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Napoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio e Parte_2
in qualità di legale rappresentante pro tempore della ha Parte_1
convenuto in giudizio la proponendo Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2017 emesso dal Tribunale di Locri in data
20.02.2017, con cui è stato ingiunto, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 473.515,71, compreso di interessi e spese della procedura monitoria, costituita dal saldo passivo del conto corrente bancario n. 3811.20, dall'esposizione debitoria alla data del 14.08.2015 relativa ai finanziamenti a medio lungo termine n.
741642893 e n. 741492379, intestati alla e garantiti dalla Parte_1
fideiussione omnibus rilasciata da Parte_2
Gli attori con l'opposizione a decreto ingiuntivo hanno dedotto: - che l'opposta ha adottato un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, ostacolando la regolare fruizione dei servizi bancari connessi ai rapporti intercorrenti tra le parti, e procedendo alla segnalazione della società opponente nella categoria
“sofferenze” della Centrale rischi della banca d'LI, in assenza dei presupposti legali, come già accertato in sede cautelare, nel giudizio instaurato presso il Tribunale di
Locri; - che tale comportamento e l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della società opponente da parte di hanno determinato Controparte_1
un aggravio della situazione finanziaria della società, che non ha potuto continuare nell'esercizio di impresa a godere degli affidamenti degli enti bancari e dei fornitori, con una conseguente crisi di liquidità; - che la ha subito pertanto Parte_1
dei danni patrimoniali, quantificati in € 2.271.442,00, e non patrimoniali, per €
200.000,00, oltre ai danni non patrimoniali subiti da , che per lo Parte_2
stress causato dall'illegittima segnalazione, ha subito un danno biologico permanente nella misura del 60-70 %, corrispondente a € 550.000,00; - che il credito oggetto di ingiunzione non è dovuto, in quanto nei contratti alla base del credito sono stati pattuiti interessi usurari, il credito è in parte frutto di anatocismo, i contratti di finanziamento sono nulli per violazione dell'art. 117 TUB, nonché per
- 2 - indeterminatezza dell'indicazione del tasso di interesse applicato, fissato per relationem
e difetto di una valida giustificazione sul piano causale.
Sulla base di tali allegazioni, gli opponenti hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per non essere il credito certo né liquido oltre che per essere l'eventuale credito della banca interamente estinto per la compensazione nei limiti del suo importo, con quello maggiore degli opponenti ex art. 1241 c.c. e segg.; nel merito, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti indicati dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto alla stregua delle contestazioni svolte nella presente opposizione, sulla base di quanto risulterà dalla consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso del giudizio a tal fine, con condanna della stessa a corrispondere alla società esponente quanto dovesse risultare a proprio credito, maggiorato con gli interessi legali come per legge;
in via riconvenzionale, riconosciuta l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” presso la
Centrale Rischi della banca d'LI del nominativo della e, in generale, Parte_1
della condotta tenuta dalla banca nella vicenda descritta, Controparte_1
condannarla a risarcire alla concludente il danno complessivamente Parte_1
cagionatogli meglio descritto nella parte narrativa, che si quantifica in € 2.271.442,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre ancora il risarcimento del danno non patrimoniale meglio descritto in parte narrativa, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice e che, in via di prima approssimazione, si indica nella complessiva somma di € 200.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Sempre in via riconvenzionale condannare l'opposta a risarcire al sig. il danno cagionatogli Parte_2
dalla propria condotta illecita, meglio descritto in parte narrativa, quantificato in complessivi
€ 550.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese
e compensi di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.07.2017, si è costituita in giudizio la la quale ha evidenziato la correttezza del Controparte_1
proprio operato e la legittimità della segnalazione “a sofferenza” della società opponente alla Centrale Rischi presso la Banca d'LI; ha contestato la conseguente sussistenza di qualsiasi propria responsabilità, contestando altresì la sussistenza del
- 3 - nesso causale e l'entità del danno lamentato dalla controparte;
e, infine, quanto alla propria pretesa creditoria, ha dedotto la legittimità delle condizioni di tasso di interesse applicate ai contratti alla base del proprio credito, l'assenza di meccanismi anatocistici, la validità dei contratti stipulati e invocati a fondamento della propria pretesa. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo di “rigettare l'opposizione in ogni sua parte, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via estremamente subordinata, ove si ritenga di dover revocare il medesimo decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento, in via solidale, della medesima somma oggetto di monizione ovvero anche di altra, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
rigettare, altresì, le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti in quanto inammissibili ed infondate;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Il giudizio è stato istruito con consulenza tecnica d'ufficio contabile, l'assunzione della prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio medico legale. La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.10.2024 (comunicata con pec consegnata ai legali delle parti in data 10.10.2024) è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
§ 2. Il presente giudizio ha a oggetto l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei confronti di , Controparte_1 Parte_2
quale garante, e della quale debitrice principale, nonché Parte_1
l'accertamento della legittimità della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della
Banca d'LI della e del conseguente diritto al risarcimento degli Parte_1
opponenti, ognuno rispettivamente per i propri titoli, nei confronti dell'istituto bancario.
Partendo dall'analisi della fondatezza della pretesa creditoria dell'istituto bancario va osservato quanto segue.
§ 2.1 Con riguardo al riparto dell'onere della prova, giova ricordare il noto principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
- 4 - creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento)» (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, conf. ex plurimis
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018).
Ciò posto, la società opposta, sin dalla fase monitoria, ha fornito la prova dell'esistenza dei rapporti contrattuali - mai contestata dagli opponenti - mediante il deposito a) del contratto di apertura del conto corrente n. 3811.20 del 26.05.2014, b) del contratto di apertura della linea di credito in conto corrente del 28.05.2014, c) del contratto di finanziamento a medio lungo termine contraddistinto con il n. 741642893, sottoscritto in data 07.01.2010, d) del contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale del 14.05.2013 con allegato il relativo piano di ammortamento, e) del contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale del 21.12.2009 con allegato il relativo piano di ammortamento, f) atto fideiussorio del 17.02.2000 rilasciato da . Parte_2
- 5 - L'opposta, inoltre, ha allegato e provato il proprio adempimento con deposito degli ordini di erogazione dei finanziamenti, nonché ha allegato l'inadempimento degli opponenti.
§ 3. Questi ultimi invece hanno, in primo luogo, contestato l'imputabilità dell'inadempimento, allegando che la sospensione del pagamento delle rate è stata determinata dalla richiesta datata 23.06.2014, dagli stessi avanzata all'opposta, di allungamento del piano di ammortamento ai sensi dell'avviso ABI del giorno
01.07.2013 a cui non è seguita alcuna risposta da parte dell'ente creditizio, nonostante le continue rassicurazioni da parte dei funzionari preposti all'istruttoria, con impossibilità di dare seguito ai pagamenti delle rate successive non conoscendone l'esatto importo rideterminato e non avendo motivo per ritenere che la propria istanza sarebbe stata respinta. In aggiunta, gli opponenti hanno addebitato l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni al comportamento contrario a buona fede e correttezza della Banca opposta, lamentando comportamenti ostativi all'operare della società sui propri conti, nonché l'illegittima segnalazione da parte dell'istituto bancario degli opponenti alla Centrale dei Rischi della Banca d'LI, condotte che avrebbero determinato l'impossibilità oggettiva per gli opponenti di adempiere alle proprie obbligazioni.
Ferme le contestazioni sull'inesistenza di un colpevole inadempimento, gli opponenti hanno poi contestato la pretesa creditoria dell'opposta nel quantum, lamentando: a) la pattuizione di tassi usurari per entrambi i contratti di finanziamento stipulati, b) la realizzazione dell'anatocismo attraverso la canalizzazione dei pagamenti delle rate del mutuo (comprensive di interessi passivi) sul conto corrente n. 3811.2212, su cui sono stati applicati interessi passivi e altri oneri, c) la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB;
d) la nullità del contratto per indeterminatezza dell'indicazione del tasso di interesse applicato, fissato per relationem, e) la realizzazione dell'anatocismo attraverso l'applicazione anche di interessi legali sulle rate scadute dei finanziamenti e sul saldo a debito del conto corrente bancario;
f) la nullità dei contratti di finanziamento per difetto di una valida giustificazione sul piano causale, essendo entrambi finalizzati non alla erogazione di una provvista in favore della società esponente ma alla estinzione di pregresse passività annotate sui conti correnti.
- 6 - § 3.1 Le deduzioni relative all'impossibilità degli opponenti di adempiere all'obbligazione, stante la pendenza in istruttoria dell'istanza avanzata ai sensi dell'avviso
ABI 2013 e l'allegato comportamento contrario a correttezza e buona fede dell'istituto bancario, non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Giova ricordare in merito che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, «l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio “genus nunquam perit”, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20152 del 22.06.2022).
La presentazione dell'istanza di rimodulazione del piano di ammortamento ai sensi dell'avviso ABI del giorno 01.07.2013, invero, non determina alcun effetto automatico di sospensione dell'obbligo per il debitore di pagamento dei ratei scaduti in attesa dell'istruttoria dell'istanza. L'assenza di ogni automatismo è indicata nello stesso avviso
ABI depositato da parte opponente (cfr. all.5 atto di citazione), per cui la sospensione dei pagamenti dei ratei non può trovare giustificazione nella presentazione dell'istanza, né nell'allegata circostanza che in passato sono state concesse forme analoghe di agevolazioni e nemmeno nelle allegate rassicurazioni verbali da parte dei dipendenti dell'istituto bancario (ferma restando l'irrilevanza e l'inammissibilità per genericità della prova per testi formulata in merito dagli opponenti).
Quanto ai lamentati comportamenti in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede dell'istituto bancario, stante l'irrilevanza di questi ultimi in ordine all'esigibilità dei pagamenti dei ratei scaduti, gli stessi saranno valutati in prosieguo ai fini dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno degli opponenti.
§ 3.2 Passando all'esame delle contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria dell'opposta, si osserva quanto segue.
§ 3.2.1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di una valida giustificazione sul piano causale.
- 7 - Gli opponenti hanno eccepito la nullità dei contratti di finanziamento per difetto dell'elemento essenziale della causa, allegando che entrambi sono stati concessi non per garantire l'erogazione di una provvista in favore della società opponente ma per l'estinzione di pregresse passività annotate sui conti correnti, formati mediante l'applicazione di condizioni illegittime. In altri termini, gli opponenti hanno dedotto che si tratta di finanziamenti solutori.
Va evidenziato in merito che «Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022). Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì ripercorso gli orientamenti contrari formatisi in materia, ponendo l'accento sulla non condivisibilità delle motivazioni poste alla base della conclusione a favore del divieto dei mutui solutori, valorizzando l'autonomia negoziale e la legittimità delle motivazioni sottese al ripianamento del pregresso debito.
Tale approdo della Corte di nomofilachia è condiviso dalla scrivente, per cui si ritiene che alcuna nullità per mancanza di causa possa ravvisarsi nel caso in esame, atteso che resta ferma la causalità tipica del contratto di finanziamento e che la circostanza che il motivo sotteso alla stipula del contratto sia dato dalla necessità di utilizzare la provvista per ripianare i pregressi debiti non è idonea a minare l'esistenza di una causa lecita del contratto medesimo. Né in senso difforme può giungersi considerando l'allegazione degli opponenti secondo cui la nullità dei contratti di finanziamento deriverebbe dalla circostanza che sarebbero stati stipulati per ripianare un passivo in realtà inesistente, risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti. Gli opponenti, invero, si sono limitati a citare giurisprudenza di merito formatasi in materia senza, tuttavia, allegare in modo specifico quali siano le clausole illegittime da cui sarebbe derivato il fittizio debito ripianato con l'erogazione di nuovi finanziamenti (solo con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti
- 8 - specificano che la fittizia esposizione debitoria sarebbe derivata dal fatto che la CP_1
abbia “applicato tassi di interessi passivi mai validamente pattuiti, così come la nota capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, spese ed altri oneri mai validamente pattuiti” – cfr. pag. 6 della citata memoria). La generica allegazione dell'annotazione in conto corrente di poste passive inesistenti non permette di apprezzare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, con la conseguenza che non può affermarsi alcuna nullità derivata dall'allegato collegamento negoziale tra i rapporti di conto corrente e i contratti di finanziamento successivamente stipulati.
Per completezza, si aggiunge che, in mancanza di allegazioni puntuali e di elementi di prova forniti dagli opponenti, alcun apporto in termini probatori può ricavarsi dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Tutto ciò considerato, l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento in esame, pertanto, deve essere rigettata.
§ 3.2.2 Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi usurari, va osservato che gli opponenti hanno evidenziato la pattuizione di interessi passivi in misura superiore alla soglia usura vigente al momento della relativa convenzione per i contratti di credito n. 741642893 e n. 741402379.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'istruttoria espletata, infatti, ha escluso la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usurario. Il Consulente tecnico d'ufficio, in particolare, ha analizzato i rapporti di finanziamento escludendo, sia nella relazione depositata in data 16.09.2020 sia nella successiva integrazione, tenuto conto dell'arresto a Sezioni Unite della Cassazione del
2020 (sentenza n. 19597 del 18.09.2020), che il tasso soglia usura sia stato oltrepassato durante il periodo di analisi del finanziamento, nonché in sede di pattuizione contrattuale.
Il Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni raggiunte dal Ctu, il quale ha redatto un elaborato chiaro e lineare, privo di contraddizioni e ha risposto in modo
- 9 - puntuale alle osservazioni critiche delle parti, integrando le risposte ai quesiti posti ove si è reso necessario.
Va osservato, inoltre, che il consulente, con riferimento al contratto di conto corrente n. 3811.20 ha evidenziato che il Tasso soglia è stato oltrepassato nei periodi dal giorno 01.04.2014 al 30.06.2014 e dal giorno 01.07.2015 al 06.07.2015, procedendo alla rideterminazione dei calcoli di dare/avere tra la e il correntista. CP_1
Tuttavia, dall'esame dell'atto di citazione degli opponenti e dalle conclusioni ivi rassegnate non emerge alcuna censura da parte degli opponenti relativa alla validità del rapporto di conto corrente n. 3811.20 e al finanziamento in conto corrente concesso in data 28.05.2014 per l'importo di euro 100.000,00, per cui, in mancanza di una domanda di accertamento della validità del rapporto di conto corrente suddetto, il relativo accertamento dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia non rientra nel thema decidendum del presente giudizio.
Del resto, non potrebbe invocarsi nel caso di specie nemmeno l'orientamento giurisprudenziale per cui «la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell'allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi)» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09.01.2013). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario
è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi, senza che ciò si traduca in una violazione del principio della domanda, il quale esclude che, in presenza di un'azione diretta
a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore (cfr. Cass., Sez. 1, 8 marzo 2012, n. 3649; 25 novembre 2010, n.
23974; 10 ottobre 2007, n. 21141). L'opposizione determina infatti l'instaurazione di un
- 10 - ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere all'accertamento del credito azionato nel procedimento monitorio, sulla base del titolo posto a fondamento della domanda, la cui nullità può dunque essere rilevata anche d'ufficio, rientrando tra i compiti del giudice la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione (cfr. Cass., Sez. 1, 21 dicembre 2007, n. 27088; 31 agosto 2007, n. 18453). In tale giudizio, d'altronde, il debitore, pur rivestendo formalmente la qualità di attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, configurandosi la domanda proposta dal creditore come una ordinaria azione di adempimento, rispetto alla quale l'eventuale deduzione della nullità da parte dell'opponente non si pone come autonoma domanda o eccezione, ma come mera difesa, volta a sollecitare l'esercizio del potere ufficioso del giudice, il quale non subisce pertanto limitazioni in relazione alle cause d'invalidità fatte valere dalla parte (cfr. Cass.,
Sez. 1, 9 gennaio 2013, n. 350; 28 ottobre 2005, n. 21080)» ( così Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24483 del 30.10.2013 in motivazione).
Ne consegue che in mancanza di contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi (nel caso di specie il rapporto di conto corrente n. 3811.20 e l'annesso finanziamento concesso in data 28.05.2014) non è possibile rilevare la nullità della pattuizione e disporre l'applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c. al posto di quelli convenzionali, stante la realizzazione della c.d. usura sopravvenuta, nei trimestri individuati dal Ctu.
§ 3.2.3 Passando ad analizzare la fondatezza delle eccezioni relative alla violazione dell'art. 117 TUB, va evidenziato che gli opponenti lamentano più profili di nullità dei contratti di finanziamento. In particolare, è stata eccepita la violazione per indicazione di un tasso diverso da quello effettivamente applicato (ISC indicato diverso da quello applicato), nonché la violazione della citata norma per indeterminatezza dell'indicazione del tasso di interesse applicato, fissato per relationem con rinvio al parametro EURIBOR.
Quanto alla prima eccezione, va evidenziato che l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 04.03.2003, che ha demandato alla Banca d'LI la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto nell'ambito della disciplina sulla trasparenza,
- 11 - stabilendo che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'LI.
Da tale diverso rango regolamentare discendono delle diverse conseguenze in ipotesi di violazione della normativa invocata e, quindi, in caso di ISC contrattuale difforme da quello effettivamente utilizzato - come lamentato nel caso in esame - non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
In tal senso di è pronunciata anche la Corte di legittimità, affermando che «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023, conf. Cass. Sez. 1,
09/12/2021, n. 39169).
La domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto, totale o nella parte in cui
è indicato l'ISC difforme a quello effettivamente applicato, con applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 TUB, pertanto, è infondata.
Per completezza si osserva che non ricorre neanche la nullità, prevista dall'art. 125- bis, comma 6, TUB, della clausola relativa al costo non incluso nell'indice, perché nella fattispecie non è applicabile la disciplina del credito al consumatore, essendo un finanziamento concluso con una società.
In secondo luogo, parte opponente ha eccepito la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse indicizzato pattuito, rilevando che lo stesso facesse riferimento per la
- 12 - sua componente variabile al tasso Euribor 360 a 1 mese rilevato il 4° giorno antecedente ogni fine mese per il mese successivo, senza specificare se tale 4° giorno debba intendersi come giorno lavorativo o meno, né se tale 4° giorno debba includersi nel conteggio o meno. La parte, inoltre, lamenta che la banca ha utilizzato metodi diversi di calcolo del tasso per ogni mese, rendendo con ciò impossibile l'esatta determinazione del tasso che risulta assolutamente indeterminato, nonché l'ulteriore indeterminatezza data dal riferimento a un tasso ulteriore - Eur Libor 1 mese rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-
Libor01 pubblicata a cura della British Bankers Association - da utilizzare in via subordinata qualora il primo tasso non fosse più rilevato durante il contratto.
Va premesso che il requisito formale di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. e all'art. 117
TUB, che sancisce che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, può essere soddisfatto anche per relationem, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito. In altri termini, il tasso deve essere puntualmente specificato oppure determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e/o elementi estrinseci oggettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della Banca contraente. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità». (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20555 del 29/09/2020).
Tali requisiti di oggettività e certezza si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario Euribor, essendo un tasso rilevato ufficialmente dalla
E.B.F. (European Banking Federation), che non presenta alcun profilo di indeterminatezza né di squilibrio contrattuale in favore della banca.
- 13 - Orbene, nel caso in esame, le parti hanno inteso pattuire un tasso di interesse facendo richiamo per relationem a un indice di riferimento esattamente e univocamente individuato (tasso Euribor 360 a 1 mese), inoltre hanno individuato specificatamente il giorno in cui il tasso deve essere rilevato e hanno previsto un criterio sussidiario, sempre per relationem, per l'ipotesi in cui non dovesse essere più possibile rilevare l'indice Euribor durante il periodo di vigenza del contratto. La circostanza che non sia indicata la rilevanza di giorni festivi o solo feriali non implica indeterminatezza nell'individuazione del tasso, atteso che la rilevazione del tasso Euribor avviene soltanto nei giorni feriali, né appare equivoca l'indicazione del quarto giorno antecedente alla fine del mese. In altri termini, il tasso di interesse è oggettivo nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale.
Deve dunque escludersi la fondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi del contratto di finanziamento in forza del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
§ 3.2.4 Parte opponente, infine, ha lamentato la realizzazione dell'anatocismo attraverso l'applicazione anche di interessi legali sulle rate scadute dei finanziamenti e sul saldo a debito del conto corrente bancario.
Va osservato che il Ctu, analizzando il conto corrente n. 3811.20, in cui saldo alla data del 06.07.2015 ammonta, secondo le allegazioni e la documentazione forniti dell'opposta, a € - 114.237,42, ha individuato un'indebita capitalizzazione degli interessi, procedendo al ricalcolo del saldo del conto corrente depurato dalla capitalizzazione con una differenza a favore del correntista pari a € 350,52 e un saldo finale del conto corrente di € -113.886,90. Le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu, non oggetto di osservazioni critiche delle parti, appaiono meritevoli di condivisione da parte del Tribunale, per cui deve essere affermata la riduzione del credito a favore dell'opposta nella misura di €
350,52.
- 14 - § 3.2.5 In definitiva, esaminate tutte le censure avanzate da parte opponente circa la quantificazione del credito vantato da si deve Controparte_1
concludere per l'accertamento di un credito pari a € 473.165,19.
§ 4. Passando all'esame della domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'LI della società opponente da parte della Banca opposta, va osservato in primo luogo che «il provvedimento emesso "ante causam", in sede di procedura d'urgenza, di cui all'art.700 del codice di rito civile è del tutto inidoneo - sia che accolga, sia che rigetti l'istanza - ad assumere valenza di giudicato tra le parti, del tutto irrilevante risultando, all'uopo, la circostanza che il giudice, prima di emettere il provvedimento stesso, abbia svolto approfondite indagini funzionali all'accertamento dell'esistenza del diritto, dichiarandolo sussistente (o meno), poiché in tal caso la relativa declaratoria è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell'ambito di quell'indagine sul "fumus boni iuris" propedeutica alla concessione dell'invocata misura cautelare» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20327 del
15/10/2004), con la conseguenza che l'accertamento sommario eseguito nel giudizio cautelare, nella fase anche di reclamo, non costituisce un vincolo per la valutazione nell'odierno giudizio di merito circa la legittimità o meno della condotta dell'istituto bancario.
Ciò premesso, in questo giudizio parte opponente ha dedotto che: -
[...]
in data 20.05.2015, senza preavviso, ha provveduto a segnalare Controparte_1
l'esposizione della società opponente nei propri confronti nella categoria “a sofferenza”;
- soltanto dopo avere effettuato la segnalazione “a sofferenza”, con nota del 27.05.2015, la Banca opposta ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo n. 741492379/32 per le rate non pagate a partire dalla data di proposizione della richiesta di adesione all'Avviso per il credito 2013; - in data 20.06.2015, a distanza di un mese dalla avvenuta segnalazione, la segnalante ha fatto recapitare una lettera alla società opponente CP_1
e al suo legale rappresentante, nella qualità di garante, con la quale li ha informati della avvenuta segnalazione “a sofferenza”; - che entrambe le lettere erano datate 20.05.2015, data della segnalazione “a sofferenza”, seppur entrambe siano state consegnate per la spedizione in data 16.06.2015, come risultante dalla visura presso l'operatore postale che ne ha curato il recapito.
- 15 - L'opposta, invece, ha contestato l'illegittimità del proprio operato, allegando di aver osservato con esattezza le regole di inserimento dei dati nella Centrale dei Rischi.
§ 4.1 Appare utile osservare che affinché la segnalazione “a sofferenza” di un credito presso la Centrale dei Rischi della Banca d'LI possa ritenersi legittima è necessario che concorrano due presupposti.
Il primo consiste nel preavviso che la è tenuta a comunicare al cliente (con CP_1
atto recettizio) prima di procedere alla suddetta segnalazione, così da instaurare un previo contraddittorio, svolgendo una vera e propria istruttoria, specialmente allorquando l'intermediario si trovi in una situazione che si presenta particolarmente complessa, per cui non vi sono certezze che consentano di ritenere che la riscossione e il recupero del credito siano realmente a rischio.
L'obbligo del preavviso di segnalazione per le Banche trova plurime fonti. Tale obbligo, infatti, è imposto in primo luogo dalle Istruzioni della Banca d'LI (Circolare
n. 139 dell'11.2.1991), che prevedono letteralmente che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”; è indicato nella normativa in materia di protezione della privacy che prevede che l'intermediario debba avvertire preventivamente il cliente dell'inserimento del suo nominativo nelle banche dati (art. 4, co. 7, del Provvedimento del Garante della Privacy n. 8 del 16.11.2004, ratione temporis vigente, per cui: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”).
Quanto poi alla forma di tale comunicazione, concordemente a principi di carattere generale, va affermato che l'assenza di prescrizioni di forma circa il mezzo di comunicazione da utilizzare implica unicamente che la forma dell'atto è libera (essendo sufficiente anche l'invio della comunicazione a mezzo posta ordinaria), ma non comporta che l'intermediario segnalante - sul quale grava l'onere di provare che il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4 del Codice deontologico sia, non solo
- 16 - inviato, ma anche pervenuto all'indirizzo della persona cui è destinato - possa ritenersi sgravato da tale incombente con la mera produzione dei preavvisi e/o delle lettere di messa in mora asseritamente inviati al cliente.
Tali principi, affermati dalla giurisprudenza di merito prevalente, si spiegano ricordando che lo scopo della normativa richiamata è quello di informare il segnalando della possibile segnalazione, in modo che quest'ultimo possa far rilevare la sussistenza di errori che ne viziano i presupposti sostanziali, ovvero purgare la mora in cui si trova così evitando la segnalazione pregiudizievole. Ne consegue, dunque, che l'informativa deve essere completa, chiara e tempestiva, ovverosia deve specificare al cliente che la banca è in procinto di compiere proprio la segnalazione cd. “a sofferenza” e non qualsiasi altra segnalazione di rischio di credito (es. inadempimenti persistenti, incagli) e deve giungere al cliente in tempo utile per consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta a evitare la segnalazione stessa.
Tale è la ragione per la quale è necessario che il segnalando sia portato a conoscenza delle intenzioni dell'intermediario, con comunicazione che assume di conseguenza carattere recettizio.
Sul punto, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento, autorevolmente sostenuto anche dalla Suprema Corte, seppur affermato in relazione a rapporti con il cliente consumatore ma applicabile al caso in esame stante la comune ratio della previsione alla segnalazione per i crediti “a sofferenza” dell'imprenditore (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017, secondo cui: «In tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie, l'onere, a carico dell'intermediario finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell'imminente registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.»).
- 17 - Il secondo requisito necessario per la legittimità della segnalazione “a sofferenza” del credito presso la Centrale dei Rischi della Banca d'LI è che sussista in concreto una situazione che sia, appunto, qualificabile tecnicamente come di “sofferenza”.
Le Istruzioni per gli intermediari creditizi emesse dalla Banca d'LI (Circolare n.
139 dell'11.2.1991, secondo l'ultimo aggiornamento del giugno del 2018) precisano che alla categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.
La giurisprudenza, di legittimità e di merito, è assolutamente concorde nell'affermare che lo stato di sofferenza che giustifica la segnalazione è qualcosa di meno dello stato d'insolvenza fallimentare, trattandosi di una difficoltà patrimoniale che non deve essere necessariamente accertata giudizialmente, ma è molto di più del mero inadempimento, in quanto non è sufficiente il semplice mancato pagamento dell'obbligazione dalla quale è scaturita la segnalazione, avendo l'intermediario l'onere di valutare la complessiva situazione patrimoniale del debitore. Dunque, la situazione patrimoniale suscettibile di dare vita ad una legittima segnalazione “a sofferenza” deve in buona sostanza riguardare uno stato di impotenza finanziaria del debitore, tale da non lasciare presagire alcun margine o possibilità di superamento e idoneo a porsi quale stato immediatamente prodromico rispetto all'insolvenza rilevante, quale presupposto che legittima la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che
«La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'LI, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014).
È stato, inoltre, chiarito che lo stato di sofferenza deve essere il risultato di una valutazione effettuata dalla in concreto sulla situazione finanziaria complessiva del CP_1
cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi
- 18 - quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. Esemplificando, può ravvisarsi una situazione di
“sofferenza” anche se l'Istituto di credito vanti nei confronti del cliente un credito di piccola entità, laddove quest'ultimo si trovi in una situazione di profonda illiquidità; di contro, anche un'esposizione debitoria rilevante può non legittimare una segnalazione
“a sofferenza”, laddove il debitore abbia però una situazione finanziaria che gli consenta di fronteggiare le difficoltà del momento.
Inoltre, la segnalazione a sofferenza di un rapporto cointestato presuppone che tutti i cointestatari versino in stato “d'insolvenza”, singolarmente considerati.
§ 4.2 Orbene, analizzando il caso in esame, in relazione al primo requisito, occorre osservare che dalla documentazione offerta in produzione da parte opponente risulta che:
1. in data 20.05.2015 ha segnalato il passaggio “a Controparte_1
sofferenza” della società 2. con missiva datata 20.05.2015, Parte_1
l'opposta ha informato gli opponenti, nelle rispettive qualità, di aver provveduto a classificare la loro posizione “a sofferenza” ai fini della segnalazione al servizio di
Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'LI;
3. tale comunicazione è stata recapitata agli opponenti, come dagli stessi allegato e non contestato dalla controparte, in data 20.06.2015.
La Banca opposta non ha fornito la prova di ulteriori comunicazioni né ha allegato di aver offerto il preavviso con una missiva diversa da quella depositata dagli opposti datata 20.05.2015 e ricevuta il 20.06.2015. Ne consegue che, anche a voler considerare la data indicata sulla missiva e non la successiva data di spedizione, essendo la comunicazione contestuale alla segnalazione “a sofferenza” non può ritenersi vi sia stato un valido preavviso idoneo a sviluppare un contraddittorio nei termini testé indicati. Né può ritenersi che il preavviso di segnalazione sia stato assolto dalla corrispondenza in atti in cui la Banca opposta ha lamentato dei mancati pagamenti alla società correntista, atteso che in tali comunicazioni non vi è alcun riferimento alla possibilità, in ipotesi di mancato rientro della posizione debitoria, di segnalazione “a sofferenza” alla Centrale rischi della Banca d'LI.
- 19 - Tutto ciò considerato, non avendo l'intermediario segnalante provato di avere adempiuto all'obbligo procedurale che gli è imposto, la segnalazione deve reputarsi illegittima.
Del resto, la segnalazione appare illegittima anche per carenza del secondo presupposto. Spetta alla convenuta opposta, infatti, dimostrare di aver effettuato una valutazione concreta dello stato patrimoniale e finanziario della correntista, prima di procedere alle segnalazioni contestate. La convenuta, pertanto, avrebbe dovuto depositare documenti idonei a dimostrare che, prima della segnalazione, erano state fatte indagini concrete sullo stato patrimoniale dell'attrice e che da tali accertamenti era emerso uno stato di difficoltà economica rilevante, tale da far presumere l'incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni. Nulla in tal senso è stato allegato e depositato da parte opposta, che si è limitata ad affermare in modo apodittico la legittimità del suo operato.
§ 5. Accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della
Banca d'LI, occorre valutare se tale condotta abbia o meno arrecato i danni lamentati da parte opponente. È pacifico l'orientamento per cui l'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto alla Centrale rischi costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni;
per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. I, n.1931/2017 e
Cass. civ, Sez. 6, n. 16170/2022).
Ricade dunque sulla parte che invoca il risarcimento l'onere di provare i danni subiti nell'an, il nesso causale tra la condotta illegittima imputata alla e i medesimi CP_1
danni, nonché il quantum del pregiudizio subito, mentre sull'ente segnalante grava l'onere di fornire la prova liberatoria di aver posto in essere ogni attività necessaria per evitare il danno.
- 20 - La società ha lamentato che, dopo la segnalazione a sofferenza, da Parte_1
un lato, si è trovata costretta all'estinzione di una linea di affidamento con rientro immediato dell'importo di € 100.000,00 con Banca Popolare dell'Emilia Romagna e ad avviare un piano di rientro rateale con la banca dell'importo complessivo di € CP_2
380.000,00, dall'altro, si è vista negare il rinnovo degli affidamenti, dopo ripetuti rinnovi annuali, da parte di nonché la tolleranza dei pagamenti delle forniture CP_3
nei consueti termini commerciali (60/90 giorni), con pretesa di pagamento immediato, da parte dei fornitori. Tali conseguenze immediate, inoltre, avrebbero determinato una crisi di liquidità per la società con ripercussioni sulla produzione e necessità di procedere con il licenziamento del personale e la dismissione di alcuni beni aziendali, con un danno patrimoniale di € 657.151,00, a cui deve essere aggiunto il danno futuro nella produzione e per il rimpiazzo dei beni strumentali dismessi per ottenere liquidità da impiegare nel ciclo produttivo, pari a € 1.220.000,00, per un danno patrimoniale complessivo di € 2.271.442,00.
Oltre al danno patrimoniale, la società opponente ha lamentato un danno all'immagine e alla reputazione, da liquidare in via equitativa dal Giudice, indicato approssimativamente in € 200.000,00.
Infine, è stato lamentato un danno anche alla persona da parte del dott. Parte_2
amministratore unico della società, il quale a causa dello stress arrecato
[...]
dall'ingiusta segnalazione avrebbe sviluppato una sindrome depressiva maggiore, con compromissione delle attività realizzatrici della persona, quantificabile in un danno biologico permanente nella misura del 60-70%, oltre al danno morale ed esistenziale, e corrispondente a € 550.000,00.
§ 5.1 Analizzando la richiesta risarcitoria relativa ai danni patrimoniali alla società, giova premettere che l'accertamento del danno patrimoniale causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esige l'accertamento di un duplice nesso causale: a) un primo nesso deve sussistere tra l'attività illegittima della Banca (nella specie la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
- 21 - Non può dunque prescindersi dalla prova del danno che non è in re ipsa, sebbene la sua prova goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727- 2729 c.c.), distinguendosi tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione, e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato, fermo restando che il danno, e in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata e adeguata deduzione da parte dell'interessato. In altri termini,
«il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'LI può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva negato il risarcimento del danno senza considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall'esposizione debitoria)» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
§ 5.2 Orbene, nel caso in esame la a sostegno della propria Parte_1
domanda, ha offerto in produzione: a. le comunicazioni, intervenute in epoca prossima alla segnalazione, da parte degli enti bancari e degli interlocutori commerciali (cfr. all. n.
31, 32, 33, 34 e 47 all'atto di citazione) con le quali sono state cessate le linee di credito e le dilazioni di pagamento a favore della società opponente;
b. i documenti comprovanti il licenziamento di parte del personale alle dipendenze della società e la dismissione di beni strumentali all'attività di impresa;
c. i bilanci relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Dall'esame della documentazione richiamata è possibile apprezzare la vicinanza temporale esistente tra la segnalazione “a sofferenza” illegittima del 20.05.2015 e, in primo luogo, la richiesta di rientro del fido da parte dell'istituto bancario , per un CP_4
importo di € 100.000,00, del 25.05.2015, e il piano di rientro del 09.06.2015 richiesto da per l'importo di € 380.000,00; in secondo luogo, tra le segnalazione Controparte_5
e la comunicazione di Adiscar S.r.l., società di distribuzione delle materie prime utilizzate dalla la quale, in data 29.09.2015, sull'assunto di un “azzeramento Parte_1
totale dell'affidabilità” della società opponente, rappresenta di non poter più concedere
- 22 - dilazioni nei pagamenti delle forniture, richiedendo il pagamento anticipato per ogni ordine futuro;
in terzo luogo, tra la segnalazione e la comunicazione del 12.06.2015 di società interpellata dalla per l'acquisto in leasing di una Controparte_6 Parte_1
macchina da stampa e di una fustellatrice, con cui viene comunicato il diniego da parte della società di leasing interpellata di finanziare l'acquisto.
Tale vicinanza temporale, unitamente al contenuto delle comunicazioni e alla funzione della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'LI, inducono a ritenere che l'illegittima segnalazione abbia determinato un peggioramento dell'affidabilità commerciale della con riduzione dei finanziamenti Parte_1
e degli affidamenti, e una contrazione della liquidità necessaria per l'attività di impresa.
La circostanza, del resto, che “a partire dalla fine del mese di maggio 2015 e da lì in avanti senza interruzione, iniziarono a pervenire presso gli uffici della ripetute Parte_1
chiamate di personale con incarichi direttivi di Banca Nuova S.p.A., Banca Controparte_5
Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A. per chiedere spiegazioni sulla presenza di una segnalazione nella categoria “sofferenze” presso la Centrale Rischi della Banca d'LI effettuata sul nominativo della da parte della banca preannunciando Parte_1 Controparte_1
l'imminente revoca degli affidamenti e di ogni rapporto o facilitazione, che furono comunque bloccati sin da subito” (cfr. capitolo 3 della prova testimoniale di parte attrice) è stata confermata dai testi escussi - della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare - , che in quanto dipendenti della società opponente hanno avuto una diretta percezione delle comunicazioni con gli altri enti creditizi nonché con i fornitori, confermando altresì
l'irrigidimento dei rapporti tra la società e le banche e la pretesa da parte dei fornitori dei pagamenti alla consegna della merce.
Va inoltre considerato che la crisi di liquidità conseguente all'irrigidimento dei rapporti con gli istituti bancari e con i fornitori ha trovato un ulteriore riscontro nelle fatture di vendita dei macchinari di azienda, resasi necessaria secondo l'allegazione di parte opponente per ottenere la liquidità non più disponibile a seguito della cessazione delle linee di credito e della dilazione dei pagamenti per i fornitori. In particolare, agli atti sono presenti le fatture di vendita di macchinari aziendali di proprietà dell'opponente del
29.05.2015, per un importo di € 143.960,00 sul maggior prezzo di vendita di €
590.000,00, e del 19.06.2015 per un importo di € 350.000,00 sul maggior prezzo di
- 23 - vendita di € 630.000,00. La dismissione di tali beni aziendali, del resto, costituisce la prova della diminuzione del patrimonio aziendale conseguente alla crisi di liquidità registratasi dopo la segnalazione alle Centrale Rischi.
Alla luce delle considerazioni che precedono può ritenersi, dunque, provato il nesso causale tra l'attività illegittima della da un lato, e la contrazione dei finanziamenti CP_1
e la perduta possibilità dell'accesso al credito, dall'altro, con conseguente riduzione della liquidità disponibile all'impresa per l'esercizio della sua attività.
Analizzando, invece, il nesso tra la ridotta liquidità e il danno patrimoniale lamentato dalla società opponente, va osservato che quest'ultima ha allegato una riduzione della produzione successivamente all'illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi, producendo a sostegno i bilanci d'esercizio della relativi agli Parte_1
anni 2014, 2015 e 2016, i mastrini conti dell'anno 2014 e dell'anno 2015 e le buste paga dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno 2015.
Orbene, come risultante anche dall'analisi dei bilanci effettuata dal Ctu tra il 2014
e il 2015 e 2016 si è registrato una riduzione dei ricavi da € 1.951.732,00 nel 2014 a €
1.365.962,00 nel 2015 ed € 656.929,00 nel 2016. Tale riduzione dei ricavi costituisce la prova che vi è stata una riduzione dell'attività di impresa e quindi un danno, in termini di lucro cessante, per la società opponente, concomitante con la contrazione della liquidità disponibile per l'attività d'impresa stessa, registratasi, per come sopra riportato,
a seguito della segnalazione illegittima alla Centrale Rischi. Il nesso causale tra la riduzione in termini di produttività e quella della liquidità disponibile per l'attività di impresa trova il suo riscontro nella flessione dell'acquisto di materie prime e dei beni strumentali alla produzione, provato con il deposito in giudizio dei mastrini relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, che registrano spese di gran lunga inferiori per l'anno 2015, e che necessariamente si ripercuote sulla produzione della società e sui successivi ricavi. In altri termini, è nella logica del mercato e dell'attività di impresa riscontrare una diminuzione dei ricavi a fronte di una diminuzione degli investimenti.
Allo stesso modo, può invocarsi il principio dell'id quoad plerumque accidit per ritenere sussistente il nesso causale tra crisi di liquidità e la vendita dei beni strumentali all'azienda, non essendo emersa in giudizio, del resto, alcuna valida giustificazione diversa
- 24 - dalla necessità di ottenere liquidità a fondamento della dismissione di macchinari necessari all'attività di impresa.
§ 5.3 Con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione della società
è necessario ribadire il principio per cui «in "materia di responsabilità civile, Parte_1
il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, «per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi»), in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo
2018, n. 7594, Rv. 648443-01). Del resto, e più in generale, questa Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale "determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU" (al quale lo stesso ricorrente ricollega la pretesa a non subire segnalazioni alla centrale rischi in difetto dei presupposti normativamente stabiliti), "non si sottrae alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva", secondo un
"accertamento di fatto" che "è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2044, n. 16133, Rv. 632536-01)» (Così in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3133 del 2020; In tal senso anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023 per cui: «in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento»).
Ciò posto va considerato che la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'LI, così come quella presso una qualsiasi delle centrali private (ivi compresa la CRIF), ha quale effetto naturale quello di determinare il sostanziale annullamento del merito creditizio del soggetto, con la conseguente concreta possibilità di determinare una lesione della sua reputazione commerciale.
Nel caso in esame la lesione alla reputazione commerciale della Parte_1
non è stata soltanto allegata nella sua astrattezza dalla società opponente ma è stata
- 25 - dimostrata dalla negazione degli affidamenti, attraverso la documentazione depositata in giudizio (cfr. comunicazioni, intervenute in epoca prossima alla segnalazione, da parte degli enti bancari e degli interlocutori commerciali - all. n. 31, 32, 33, 34 e 47 all'atto di citazione ) e già analizzata al punto che precede, al quale si rinvia.
Deve pertanto ritenersi provata la produzione di un danno all'immagine della società eziologicamente riconducibile all'illegittima segnalazione da parte della CP_1
opposta.
§ 5.4 Passando alla quantificazione del danno, occorre distinguere il danno patrimoniale da quello non patrimoniale.
§ 5.4.1 Il danno patrimoniale, nella sua forma di danno emergente, subito dalla società opponente è dato dalla diminuzione del patrimonio aziendale dovuta alla dismissione di alcuni beni strumentali e necessaria al reperimento di liquidità. Si tratta in particolare della dismissione di una “Presse Autoplatine Novacut 142-E” acquistata dalla ditta BOBST SA con sede in Svizzera per l'importo di € 1.500.000,00 oltre IVA in data
26 novembre 2009 e di una macchina “Heidelberg CD 102,6-LX” acquistata dalla ditta
Heidelberg con sede in Germania in data 29 aprile 2011 per l'importo di € 1.685.000,00 oltre IVA. Tali macchinari sono stati rivenduti rispettivamente in data 29 maggio 2015 per l'importo di € 590.000 oltre IVA e in data 19 giugno 2015 per € 630.000,00 oltre
IVA.
In merito alla quantificazione di tale voce di danno, il Tribunale condivide la minor quantificazione rispetto a quella allegata dalla società opponente effettuata dal Ctu, che con ragionamento lineare e privo di contraddizioni e offrendo puntuale e chiara risposta alle osservazioni critiche del Ctp di parte opposta, ha concluso per un danno pari a €
691.000,00. Il Consulente, in particolare, partendo dai valori di acquisto delle attrezzature dismesse anticipatamente per complessivi € 3.185.000,00 e dal “valore residuo detratto una percentuale relativa all'usura degli stessi valutata nella misura percentuale del 40% considerando la percentuale di ammortamento prevista dai decreti ministeriali con l'effettivo stato delle attrezzature e il loro utilizzo futuro, conteggiata forfettariamente nella misura del 40% di deprezzamento”, ha quantificato il valore dei beni alla data della dismissione in €
1.911.000,00, valore dal quale è stato detratto il corrispettivo dei beni dismessi pari ad €
- 26 - 1.220.000,00 ottenendo uno scostamento di € 691.000,00, equivalente al minor valore per la dismissione anticipata dei beni. Si deve pertanto concludere che la Parte_1
a causa della l'illegittima segnalazione oggetto di esame ha subito un danno
[...]
emergente pari a € 691.000,00.
Alcun risarcimento, invece, può essere riconosciuto per la perdita di avviamento, come capacità di produrre reddito, in mancanza di domanda, atteso che tale voce di danno non è stata allegata da parte opponente entro le preclusioni assertive.
Per quanto attiene al danno patrimoniale nella sua componente del lucro cessante, ovverosia quale mancato guadagno, va evidenziato che tale voce deve essere liquidata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. A tal fine, tuttavia, appare utile considerare la ricostruzione operata dal Ctu, sulla base delle prove documentali offerte dalla società opponente e confrontando l'andamento sociale precedente e successivo alla segnalazione alla Centrale Rischi, secondo cui nell'anno 2015 vi sarebbe stata una diminuzione dei ricavi pari a € 396.826,79, nell'anno 2016 pari a € 263.259,65 e nell'anno 2017 pari a € 290.294,67 per un totale di € 950.381,11.
Orbene, partendo da quest'ultima proiezione e considerando che i ricavi dell'attività di impresa possono essere influenzati anche da fattori esterni, indipendenti dalla crisi di liquidità che ha interessato la società opponente a seguito dell'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi, il Tribunale ritiene equo riconoscere un danno da lucro cessante pari a
€ 800.000,00.
§ 5.4.2 Con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione, la liquidazione non può che avvenire anch'essa in via equitativa. Giova considerare che la segnalazione illegittima è stata effettuata in data 20.05.2015 ed è stata cancellata dopo l'intervento della pronuncia cautelare del Tribunale di Locri del 09.09.2015, confermata in sede di reclamo in data 12.04.2016. Tuttavia, dalla documentazione in atti non è possibile ricavare la data precisa della cancellazione, atteso che con missiva del 31.08.2016 la Banca opposta dà genericamente atto di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione “a sofferenza”, in riscontro alla missiva della società opponente del 29.07.2016 che lamentava l'inottemperanza al provvedimento giudiziario. Sulla base di tali elementi e considerando
- 27 - che la segnalazione si è verosimilmente protratta per diversi mesi, può essere liquidata in via equitativa la somma di € 50.000,00.
§ 5.5 La domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale alla persona dell'amministratore della società, sig. , infine, va disattesa. Parte_2
L'opponente ha lamentato che la segnalazione illegittima alla Centrale rischi ha causato un forte stress alla sua persona, sfociato in una “sindrome depressiva maggiore con associata una gravissima compromissione delle attività realizzatrici della persona nel vivere familiare
e sociale”, quantificabile in un danno biologico pari al 60-70 %, oltre al danno morale ed esistenziale.
Ferma la prova del danno offerta con la documentazione medica e riscontrato con la Ctu medico-legale espletata, va evidenziato che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente in relazione al nesso causale.
Invero, alcun elemento probatorio può essere desunto dalla prova testimoniale espletata, in quanto il capitolo 9) formulato nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6,
c.p.c. di parte opponente, relativo al cambio di abitudini del dott. dopo Parte_2
la segnalazione “a sofferenza”, è inammissibile, trattandosi di circostanze non allegate entro le preclusioni assertive. Invero, l'opponente si è limitato ad allegare lo stress subito e a riportare la patologia diagnosticatagli. La prova non può ritenersi offerta nemmeno con la documentazione medica prodotta dall'opponente, la quale costituisce soltanto prova indiziaria dei fatti costitutivi del danno psichico allegati dall'attore.
Va evidenziato, in merito, che la prova e l'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra azione lesiva e menomazione psichica sono resi molto complessi dalla difficoltà di inquadrare sul piano nosografico i diversi disturbi mentali che possono affliggere l'individuo ma, soprattutto, dall'impossibilità di ricorrere nella maggior parte dei casi ad accertamenti clinico-strumentali; per tali ragioni, essi non possono prescindere dall'ausilio della c.t.u., che assume necessariamente carattere percipiente.
Pur dovendo trovare applicazione, anche in relazione al danno psichico, i principi generali in materia di onere assertorio e probatorio in forza dei quali la consulenza tecnica non può certo costituire strumento di ricerca della prova, con specifico
- 28 - riferimento alla riferibilità eziologica del disturbo psichico al fatto dedotto in giudizio, tale onere può ritenersi assolto ove la parte offra una prova di verosimiglianza (il fumus) dell'esistenza di tale nesso causale.
Un elemento di prova dell'esistenza di un disturbo psichico insorto successivamente ai fatti di causa è stato offerto da parte opponente attraverso la produzione della certificazione del dott. del 16.07.2015, in cui viene formulata una Per_1
diagnosi di “disturbo ansioso fobico con umore depresso reattivo” con prescrizione di cura farmacologica, sebbene in tale documentazione medica non venga fatto alcun riferimento all'accertamento diagnostico eseguito ovvero ai sintomi lamentati dal paziente.
La disposta c.t.u. medico legale non ha, tuttavia, convincentemente accertato la riferibilità, sotto il profilo eziologico, del riscontrato “Disturbo dell'adattamento cronico grave con alterazioni miste dell'emotività e della condotta” allo specifico evento dedotto in giudizio.
Tanto nell'elaborato peritale, quanto nelle risposte del Ctu ai rilievi critici di parte opposta, manca del tutto una spiegazione scientifica che consenta di suffragare, alla stregua della documentazione clinica versata in atti appena richiamata, la sussistenza di un nesso causale tra il quadro sintomatologico emerso all'esito dell'esame medico legale e l'illegittima attività della Banca.
Occorre poi considerare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità aderendo ad autorevole indicazione della scienza medico legale, la distinzione tra lesione psichica e danno psichico. «La lesione psichica - secondo autorevole indicazione della scienza medico legale -
è l'ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell'equilibrio psichico della persona, con conseguente impedimento di estrinsecare la propria personalità nel contesto familiare e nel contesto sociale di appartenenza. Il danno psichico invece, come danno conseguenza, deve essere il risultato di una condotta lesiva, e consiste in una patologia psichica che inficia l'equilibrio della personalità del soggetto leso, provocando sofferenza e dolore, che nella scienza medica non sono sinonimi ma due pregiudizi diversi per entità ed intensità». (cfr. in motivazione Cass. n.13530/2009).
Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il danno psichico, inteso come manifestazione del danno biologico e, quindi, come danno - conseguenza, e un determinato fatto illecito occorre, dunque, accertare, in primo luogo, che a tale fatto sia conseguita una lesione dell'integrità psichica (danno - evento), da intendersi come
- 29 - ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico della persona e, quindi, verificare che da essa sia derivata una menomazione psichica esprimente un peggioramento permanente del suo modo di essere a causa di un disturbo psichico.
Il danno psichico, in quanto manifestazione del danno biologico, richiede, infatti, la sussistenza di tutti i suoi presupposti, ovvero: a) una lesione psichica o un'alterazione patologica del precedente equilibrio psichico del danneggiante;
b) una menomazione o malattia psichica in senso medico legale causata dalla lesione;
c) un peggioramento della qualità della vita causato dalla menomazione.
Come evidenziato in dottrina, la lesione dell'equilibrio psichico del danneggiato non deve necessariamente essere prodotta da una lesione organica, potendo derivare anche da un trauma, e la menomazione non deve consistere in un mero turbamento soggettivo, ma deve, in ogni caso, comportare una concreta perdita delle facoltà mentali e delle funzioni psichiche dell'individuo.
In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'eziogenesi è particolarmente complesso, attesa la natura multifattoriale del nesso causale nel danno psichico, posto che alla produzione di tale pregiudizio concorrono, di norma, oltre all'evento traumatico, la personalità del soggetto, l'ambiente in cui è vissuto, le sue precedenti esperienze. Ne consegue che diviene indispensabile accertare la natura dell'evento lesivo, la sua gravità e le specifiche modalità in cui detto evento abbia determinato l'insorgenza del disturbo psichico.
Sebbene la giurisprudenza più recente, ponendosi nel solco dell'indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (Cass., sez. un., n.
26972/2008), ripudi, anche in relazione al danno psichico, l'idea del pregiudizio in re ipsa pur in presenza di illeciti lesivi di valori della persona, è altrettanto vero che il fatto illecito e la lesione psichica (danno evento) da esso provocata costituiscono un importante elemento da valutare al fine di verificare la riferibilità causale ad esso della patologia psichica.
Quanto più sono rilevanti l'evento traumatico e la lesione psichica che ne è derivata, tanto più risulta plausibile la derivazione causale da essa del danno psichico che insorga in relazione di continuità temporale rispetto ad essi. In altre parole, la prova di un
- 30 - rilevante turbamento dell'equilibrio psichico della persona conseguente al fatto illecito costituisce un momento indefettibile nella prova del danno psichico.
Tanto premesso, si rileva come nel caso di specie è mancata la dimostrazione del fatto che dalla segnalazione illegittima alla Centrale Rischi siano derivati, quali conseguenze immediate e dirette, uno stress e una lesione dell'equilibrio psicofisico dai quali sia poi scaturito il disturbo psicologico rilevato dal Ctu. Del resto, non è possibile ritenere provato il nesso causale nemmeno secondo l'id quod plerumque accidit, in mancanza di elementi ulteriori rispetto alla certificazione medica e all'astratta compatibilità della patologia riscontrata con una situazione di forte stress.
In altre parole, è mancata la prova di un'alterazione dell'equilibrio psichico
(lesione psichica) causalmente riconducibile alla segnalazione illegittima, stente l'assenza anche di ogni specifica allegazione con riferimento alla reazione psicologica del dott.
e alla modifica delle sue condizioni di vita e relazionali, né tale lacuna probatoria è Pt_1
stata colmata attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, che ha affermato l'esistenza di un nesso causale tra il disturbo accertato e il fatto, limitandosi tuttavia al richiamo generico dei criteri rilevanti nelle conclusioni rassegnate, ma senza alcuna spiegazione medico legale in merito, nemmeno a seguito delle osservazioni critiche di parte opposta.
Non sussistono, pertanto, elementi di fatto, né spiegazioni medico legali che consentano di riferire alla segnalazione alla Centrale Rischi della società opponente i disturbi psichici documentati dalla parte e confermati dal c.t.u. medico legale.
§ 5.6 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore opponente e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore
- 31 - a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 2 % (duepercento) annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento che ha determinato il danno, 20.05.2015, e il suo risarcimento (nove anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
§ 6. In conclusione, con il presente giudizio, si è accertato, da una parte, il diritto di credito di per l'importo di € 473.165,19 Controparte_1
e, dall'altra, il diritto della al risarcimento del danno Parte_4
liquidato in complessivi € 1.541.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In merito al credito dell'opposta, però, occorre ancora considerare che il finanziamento n.741492379 è stato ammesso, con delibera del 04.12.2009 n. 76807, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100 lett. a), L. 662/1996, per un importo massimo garantito di € 400.000,00 (cfr. lett. c) del contratto di finanziamento allegato n. 8 dell'allegato_3 alla comparsa di costituzione). In forza di tale garanzia, Controparte_7
in qualità di gestore del Fondo suddetto, con delibera del 10.02.2017
[...]
ha disposto il pagamento della somma di € 212.762,08, provvedendo a comunicare alle odierne parti in giudizio con raccomandata del 28.04.2017 l'attivazione della garanzia del fondo, la delibera del pagamento e la surroga della
[...]
nella posizione della Banca finanziatrice, , con CP_7 Controparte_1
richiesta all'impresa inadempiente e ai garanti di pagamento della somma versata.
- 32 - La surroga della , quale istituto gestore del Fondo di Controparte_7
garanzia, trova altresì riscontro nella cartella di pagamento n.
09420170013159532000, con cui è stato intimato il pagamento della somma di €
212.793,40 oltre oneri (cfr. all. n. 2 alla memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e dei successivi pignoramenti presso terzi notificati alla Società opponente (cfr. all. n. 1
e 2 alla memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c. notificati in data successiva alla scadenza del termine per la memoria n. 2 e quindi valutabili in quanto documenti sopravvenuti).
La comunicazione richiamata e le successive attività di riscossione non lasciano dubbi sull'avvenuto pagamento di parte del credito vantato dalla Banca opposta da parte del Fondo di garanzia, nonostante non vi sia stato un riconoscimento in questi termini da parte opposta, per cui alla somma riconosciuta sopra indicata deve essere detratto l'importo già ottenuto pari a € 212.762,08. Ne consegue che il credito vantato dalla Banca opposta è pari a € 260.403,11.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 1243 c.c., il credito da ultimo determinato a favore della Banca opposta può essere dichiarato estinto per compensazione, stante l'accertato controcredito per la maggior somma di € 1.541.000,00 vantato dalla parte opponente, che resta creditrice della minor somma di € 1.280.596,89 oltre interessi e rivalutazione per come già indicato.
§ 7. Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del 30 gennaio 2025 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico dell'opposta convenuta nella misura di 2/3
e per la restante parte di 1/3 a carico degli opponenti.
Le spese di giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, possono essere compensate nella misura di 1/3, mentre gli ulteriori 2/3 vanno posti a carico di parte opposta e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione fino a € 520.000,00 applicato l'incremento percentuale previsto dall'art. 6 del citato D.M..
- 33 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_2
in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...] Parte_1
nei confronti della ogni diversa e ulteriore
[...] Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2017 emesso dal Tribunale di Locri;
2. dichiara estinto il credito di € 260.403,11 vantato da Controparte_1
per compensazione;
[...]
3. accerta e dichiara illegittima la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca di LI della del 20.05.2015 e, per l'effetto, Parte_1
condanna al risarcimento del danno a Controparte_1
favore della liquidato nella complessiva somma di € Parte_1
1.280.596,89, al netto della somma compensata, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
4. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_2
5. pone definitivamente le spese di Ctu, come liquidate con separati decreti, a carico delle parti nelle quote indicate in motivazione;
6. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
e della delle spese di lite, liquidate in Parte_2 Parte_1
complessivi € 17.639,00 di cui € 1.133,00 per spese vive ed € 16.506,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Palermo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Locri il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 34 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 679 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, promossa
DA
P. IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, e c.f. elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._1
in Siderno (RC) alla via Trento n. 41/E, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Palermo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI- OPPONENTI
CONTRO
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palmi, alla via Cilea n.
53 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Napoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.
- 1 - CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio e Parte_2
in qualità di legale rappresentante pro tempore della ha Parte_1
convenuto in giudizio la proponendo Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 85/2017 emesso dal Tribunale di Locri in data
20.02.2017, con cui è stato ingiunto, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 473.515,71, compreso di interessi e spese della procedura monitoria, costituita dal saldo passivo del conto corrente bancario n. 3811.20, dall'esposizione debitoria alla data del 14.08.2015 relativa ai finanziamenti a medio lungo termine n.
741642893 e n. 741492379, intestati alla e garantiti dalla Parte_1
fideiussione omnibus rilasciata da Parte_2
Gli attori con l'opposizione a decreto ingiuntivo hanno dedotto: - che l'opposta ha adottato un comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, ostacolando la regolare fruizione dei servizi bancari connessi ai rapporti intercorrenti tra le parti, e procedendo alla segnalazione della società opponente nella categoria
“sofferenze” della Centrale rischi della banca d'LI, in assenza dei presupposti legali, come già accertato in sede cautelare, nel giudizio instaurato presso il Tribunale di
Locri; - che tale comportamento e l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della società opponente da parte di hanno determinato Controparte_1
un aggravio della situazione finanziaria della società, che non ha potuto continuare nell'esercizio di impresa a godere degli affidamenti degli enti bancari e dei fornitori, con una conseguente crisi di liquidità; - che la ha subito pertanto Parte_1
dei danni patrimoniali, quantificati in € 2.271.442,00, e non patrimoniali, per €
200.000,00, oltre ai danni non patrimoniali subiti da , che per lo Parte_2
stress causato dall'illegittima segnalazione, ha subito un danno biologico permanente nella misura del 60-70 %, corrispondente a € 550.000,00; - che il credito oggetto di ingiunzione non è dovuto, in quanto nei contratti alla base del credito sono stati pattuiti interessi usurari, il credito è in parte frutto di anatocismo, i contratti di finanziamento sono nulli per violazione dell'art. 117 TUB, nonché per
- 2 - indeterminatezza dell'indicazione del tasso di interesse applicato, fissato per relationem
e difetto di una valida giustificazione sul piano causale.
Sulla base di tali allegazioni, gli opponenti hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per non essere il credito certo né liquido oltre che per essere l'eventuale credito della banca interamente estinto per la compensazione nei limiti del suo importo, con quello maggiore degli opponenti ex art. 1241 c.c. e segg.; nel merito, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti indicati dalla banca nel decreto ingiuntivo opposto alla stregua delle contestazioni svolte nella presente opposizione, sulla base di quanto risulterà dalla consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso del giudizio a tal fine, con condanna della stessa a corrispondere alla società esponente quanto dovesse risultare a proprio credito, maggiorato con gli interessi legali come per legge;
in via riconvenzionale, riconosciuta l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” presso la
Centrale Rischi della banca d'LI del nominativo della e, in generale, Parte_1
della condotta tenuta dalla banca nella vicenda descritta, Controparte_1
condannarla a risarcire alla concludente il danno complessivamente Parte_1
cagionatogli meglio descritto nella parte narrativa, che si quantifica in € 2.271.442,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Oltre ancora il risarcimento del danno non patrimoniale meglio descritto in parte narrativa, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice e che, in via di prima approssimazione, si indica nella complessiva somma di € 200.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
Sempre in via riconvenzionale condannare l'opposta a risarcire al sig. il danno cagionatogli Parte_2
dalla propria condotta illecita, meglio descritto in parte narrativa, quantificato in complessivi
€ 550.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese
e compensi di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.07.2017, si è costituita in giudizio la la quale ha evidenziato la correttezza del Controparte_1
proprio operato e la legittimità della segnalazione “a sofferenza” della società opponente alla Centrale Rischi presso la Banca d'LI; ha contestato la conseguente sussistenza di qualsiasi propria responsabilità, contestando altresì la sussistenza del
- 3 - nesso causale e l'entità del danno lamentato dalla controparte;
e, infine, quanto alla propria pretesa creditoria, ha dedotto la legittimità delle condizioni di tasso di interesse applicate ai contratti alla base del proprio credito, l'assenza di meccanismi anatocistici, la validità dei contratti stipulati e invocati a fondamento della propria pretesa. L'opposta, pertanto, ha concluso chiedendo di “rigettare l'opposizione in ogni sua parte, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via estremamente subordinata, ove si ritenga di dover revocare il medesimo decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti al pagamento, in via solidale, della medesima somma oggetto di monizione ovvero anche di altra, maggiore o minore, che si ritenga di giustizia;
rigettare, altresì, le domande riconvenzionali proposte dagli opponenti in quanto inammissibili ed infondate;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'esito della prima udienza, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Il giudizio è stato istruito con consulenza tecnica d'ufficio contabile, l'assunzione della prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio medico legale. La causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 03.10.2024 (comunicata con pec consegnata ai legali delle parti in data 10.10.2024) è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
§ 2. Il presente giudizio ha a oggetto l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'opposta nei confronti di , Controparte_1 Parte_2
quale garante, e della quale debitrice principale, nonché Parte_1
l'accertamento della legittimità della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della
Banca d'LI della e del conseguente diritto al risarcimento degli Parte_1
opponenti, ognuno rispettivamente per i propri titoli, nei confronti dell'istituto bancario.
Partendo dall'analisi della fondatezza della pretesa creditoria dell'istituto bancario va osservato quanto segue.
§ 2.1 Con riguardo al riparto dell'onere della prova, giova ricordare il noto principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
- 4 - creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione
o il risarcimento)» (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, conf. ex plurimis
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018).
Ciò posto, la società opposta, sin dalla fase monitoria, ha fornito la prova dell'esistenza dei rapporti contrattuali - mai contestata dagli opponenti - mediante il deposito a) del contratto di apertura del conto corrente n. 3811.20 del 26.05.2014, b) del contratto di apertura della linea di credito in conto corrente del 28.05.2014, c) del contratto di finanziamento a medio lungo termine contraddistinto con il n. 741642893, sottoscritto in data 07.01.2010, d) del contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale del 14.05.2013 con allegato il relativo piano di ammortamento, e) del contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale del 21.12.2009 con allegato il relativo piano di ammortamento, f) atto fideiussorio del 17.02.2000 rilasciato da . Parte_2
- 5 - L'opposta, inoltre, ha allegato e provato il proprio adempimento con deposito degli ordini di erogazione dei finanziamenti, nonché ha allegato l'inadempimento degli opponenti.
§ 3. Questi ultimi invece hanno, in primo luogo, contestato l'imputabilità dell'inadempimento, allegando che la sospensione del pagamento delle rate è stata determinata dalla richiesta datata 23.06.2014, dagli stessi avanzata all'opposta, di allungamento del piano di ammortamento ai sensi dell'avviso ABI del giorno
01.07.2013 a cui non è seguita alcuna risposta da parte dell'ente creditizio, nonostante le continue rassicurazioni da parte dei funzionari preposti all'istruttoria, con impossibilità di dare seguito ai pagamenti delle rate successive non conoscendone l'esatto importo rideterminato e non avendo motivo per ritenere che la propria istanza sarebbe stata respinta. In aggiunta, gli opponenti hanno addebitato l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni al comportamento contrario a buona fede e correttezza della Banca opposta, lamentando comportamenti ostativi all'operare della società sui propri conti, nonché l'illegittima segnalazione da parte dell'istituto bancario degli opponenti alla Centrale dei Rischi della Banca d'LI, condotte che avrebbero determinato l'impossibilità oggettiva per gli opponenti di adempiere alle proprie obbligazioni.
Ferme le contestazioni sull'inesistenza di un colpevole inadempimento, gli opponenti hanno poi contestato la pretesa creditoria dell'opposta nel quantum, lamentando: a) la pattuizione di tassi usurari per entrambi i contratti di finanziamento stipulati, b) la realizzazione dell'anatocismo attraverso la canalizzazione dei pagamenti delle rate del mutuo (comprensive di interessi passivi) sul conto corrente n. 3811.2212, su cui sono stati applicati interessi passivi e altri oneri, c) la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB;
d) la nullità del contratto per indeterminatezza dell'indicazione del tasso di interesse applicato, fissato per relationem, e) la realizzazione dell'anatocismo attraverso l'applicazione anche di interessi legali sulle rate scadute dei finanziamenti e sul saldo a debito del conto corrente bancario;
f) la nullità dei contratti di finanziamento per difetto di una valida giustificazione sul piano causale, essendo entrambi finalizzati non alla erogazione di una provvista in favore della società esponente ma alla estinzione di pregresse passività annotate sui conti correnti.
- 6 - § 3.1 Le deduzioni relative all'impossibilità degli opponenti di adempiere all'obbligazione, stante la pendenza in istruttoria dell'istanza avanzata ai sensi dell'avviso
ABI 2013 e l'allegato comportamento contrario a correttezza e buona fede dell'istituto bancario, non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
Giova ricordare in merito che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, «l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio “genus nunquam perit”, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20152 del 22.06.2022).
La presentazione dell'istanza di rimodulazione del piano di ammortamento ai sensi dell'avviso ABI del giorno 01.07.2013, invero, non determina alcun effetto automatico di sospensione dell'obbligo per il debitore di pagamento dei ratei scaduti in attesa dell'istruttoria dell'istanza. L'assenza di ogni automatismo è indicata nello stesso avviso
ABI depositato da parte opponente (cfr. all.5 atto di citazione), per cui la sospensione dei pagamenti dei ratei non può trovare giustificazione nella presentazione dell'istanza, né nell'allegata circostanza che in passato sono state concesse forme analoghe di agevolazioni e nemmeno nelle allegate rassicurazioni verbali da parte dei dipendenti dell'istituto bancario (ferma restando l'irrilevanza e l'inammissibilità per genericità della prova per testi formulata in merito dagli opponenti).
Quanto ai lamentati comportamenti in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede dell'istituto bancario, stante l'irrilevanza di questi ultimi in ordine all'esigibilità dei pagamenti dei ratei scaduti, gli stessi saranno valutati in prosieguo ai fini dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno degli opponenti.
§ 3.2 Passando all'esame delle contestazioni relative al quantum della pretesa creditoria dell'opposta, si osserva quanto segue.
§ 3.2.1 Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per difetto di una valida giustificazione sul piano causale.
- 7 - Gli opponenti hanno eccepito la nullità dei contratti di finanziamento per difetto dell'elemento essenziale della causa, allegando che entrambi sono stati concessi non per garantire l'erogazione di una provvista in favore della società opponente ma per l'estinzione di pregresse passività annotate sui conti correnti, formati mediante l'applicazione di condizioni illegittime. In altri termini, gli opponenti hanno dedotto che si tratta di finanziamenti solutori.
Va evidenziato in merito che «Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa». (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23149 del 25/07/2022). Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha altresì ripercorso gli orientamenti contrari formatisi in materia, ponendo l'accento sulla non condivisibilità delle motivazioni poste alla base della conclusione a favore del divieto dei mutui solutori, valorizzando l'autonomia negoziale e la legittimità delle motivazioni sottese al ripianamento del pregresso debito.
Tale approdo della Corte di nomofilachia è condiviso dalla scrivente, per cui si ritiene che alcuna nullità per mancanza di causa possa ravvisarsi nel caso in esame, atteso che resta ferma la causalità tipica del contratto di finanziamento e che la circostanza che il motivo sotteso alla stipula del contratto sia dato dalla necessità di utilizzare la provvista per ripianare i pregressi debiti non è idonea a minare l'esistenza di una causa lecita del contratto medesimo. Né in senso difforme può giungersi considerando l'allegazione degli opponenti secondo cui la nullità dei contratti di finanziamento deriverebbe dalla circostanza che sarebbero stati stipulati per ripianare un passivo in realtà inesistente, risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti. Gli opponenti, invero, si sono limitati a citare giurisprudenza di merito formatasi in materia senza, tuttavia, allegare in modo specifico quali siano le clausole illegittime da cui sarebbe derivato il fittizio debito ripianato con l'erogazione di nuovi finanziamenti (solo con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti
- 8 - specificano che la fittizia esposizione debitoria sarebbe derivata dal fatto che la CP_1
abbia “applicato tassi di interessi passivi mai validamente pattuiti, così come la nota capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la commissione di massimo scoperto, spese ed altri oneri mai validamente pattuiti” – cfr. pag. 6 della citata memoria). La generica allegazione dell'annotazione in conto corrente di poste passive inesistenti non permette di apprezzare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, con la conseguenza che non può affermarsi alcuna nullità derivata dall'allegato collegamento negoziale tra i rapporti di conto corrente e i contratti di finanziamento successivamente stipulati.
Per completezza, si aggiunge che, in mancanza di allegazioni puntuali e di elementi di prova forniti dagli opponenti, alcun apporto in termini probatori può ricavarsi dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Tutto ciò considerato, l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento in esame, pertanto, deve essere rigettata.
§ 3.2.2 Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della pattuizione degli interessi usurari, va osservato che gli opponenti hanno evidenziato la pattuizione di interessi passivi in misura superiore alla soglia usura vigente al momento della relativa convenzione per i contratti di credito n. 741642893 e n. 741402379.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'istruttoria espletata, infatti, ha escluso la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usurario. Il Consulente tecnico d'ufficio, in particolare, ha analizzato i rapporti di finanziamento escludendo, sia nella relazione depositata in data 16.09.2020 sia nella successiva integrazione, tenuto conto dell'arresto a Sezioni Unite della Cassazione del
2020 (sentenza n. 19597 del 18.09.2020), che il tasso soglia usura sia stato oltrepassato durante il periodo di analisi del finanziamento, nonché in sede di pattuizione contrattuale.
Il Giudice ritiene di poter condividere le conclusioni raggiunte dal Ctu, il quale ha redatto un elaborato chiaro e lineare, privo di contraddizioni e ha risposto in modo
- 9 - puntuale alle osservazioni critiche delle parti, integrando le risposte ai quesiti posti ove si è reso necessario.
Va osservato, inoltre, che il consulente, con riferimento al contratto di conto corrente n. 3811.20 ha evidenziato che il Tasso soglia è stato oltrepassato nei periodi dal giorno 01.04.2014 al 30.06.2014 e dal giorno 01.07.2015 al 06.07.2015, procedendo alla rideterminazione dei calcoli di dare/avere tra la e il correntista. CP_1
Tuttavia, dall'esame dell'atto di citazione degli opponenti e dalle conclusioni ivi rassegnate non emerge alcuna censura da parte degli opponenti relativa alla validità del rapporto di conto corrente n. 3811.20 e al finanziamento in conto corrente concesso in data 28.05.2014 per l'importo di euro 100.000,00, per cui, in mancanza di una domanda di accertamento della validità del rapporto di conto corrente suddetto, il relativo accertamento dell'applicazione di interessi superiori al tasso soglia non rientra nel thema decidendum del presente giudizio.
Del resto, non potrebbe invocarsi nel caso di specie nemmeno l'orientamento giurisprudenziale per cui «la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell'allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di appello, degli elementi di fatto fondanti la invocata nullità della convenzione di interessi)» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09.01.2013). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario
è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi, senza che ciò si traduca in una violazione del principio della domanda, il quale esclude che, in presenza di un'azione diretta
a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore (cfr. Cass., Sez. 1, 8 marzo 2012, n. 3649; 25 novembre 2010, n.
23974; 10 ottobre 2007, n. 21141). L'opposizione determina infatti l'instaurazione di un
- 10 - ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere all'accertamento del credito azionato nel procedimento monitorio, sulla base del titolo posto a fondamento della domanda, la cui nullità può dunque essere rilevata anche d'ufficio, rientrando tra i compiti del giudice la verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione (cfr. Cass., Sez. 1, 21 dicembre 2007, n. 27088; 31 agosto 2007, n. 18453). In tale giudizio, d'altronde, il debitore, pur rivestendo formalmente la qualità di attore, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale, configurandosi la domanda proposta dal creditore come una ordinaria azione di adempimento, rispetto alla quale l'eventuale deduzione della nullità da parte dell'opponente non si pone come autonoma domanda o eccezione, ma come mera difesa, volta a sollecitare l'esercizio del potere ufficioso del giudice, il quale non subisce pertanto limitazioni in relazione alle cause d'invalidità fatte valere dalla parte (cfr. Cass.,
Sez. 1, 9 gennaio 2013, n. 350; 28 ottobre 2005, n. 21080)» ( così Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24483 del 30.10.2013 in motivazione).
Ne consegue che in mancanza di contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta degli interessi (nel caso di specie il rapporto di conto corrente n. 3811.20 e l'annesso finanziamento concesso in data 28.05.2014) non è possibile rilevare la nullità della pattuizione e disporre l'applicazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c. al posto di quelli convenzionali, stante la realizzazione della c.d. usura sopravvenuta, nei trimestri individuati dal Ctu.
§ 3.2.3 Passando ad analizzare la fondatezza delle eccezioni relative alla violazione dell'art. 117 TUB, va evidenziato che gli opponenti lamentano più profili di nullità dei contratti di finanziamento. In particolare, è stata eccepita la violazione per indicazione di un tasso diverso da quello effettivamente applicato (ISC indicato diverso da quello applicato), nonché la violazione della citata norma per indeterminatezza dell'indicazione del tasso di interesse applicato, fissato per relationem con rinvio al parametro EURIBOR.
Quanto alla prima eccezione, va evidenziato che l'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 04.03.2003, che ha demandato alla Banca d'LI la individuazione delle operazioni per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice.
L'organo di vigilanza ha provveduto nell'ambito della disciplina sulla trasparenza,
- 11 - stabilendo che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'LI.
Da tale diverso rango regolamentare discendono delle diverse conseguenze in ipotesi di violazione della normativa invocata e, quindi, in caso di ISC contrattuale difforme da quello effettivamente utilizzato - come lamentato nel caso in esame - non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB.
In tal senso di è pronunciata anche la Corte di legittimità, affermando che «In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023, conf. Cass. Sez. 1,
09/12/2021, n. 39169).
La domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto, totale o nella parte in cui
è indicato l'ISC difforme a quello effettivamente applicato, con applicazione del tasso sostitutivo ex art.117 TUB, pertanto, è infondata.
Per completezza si osserva che non ricorre neanche la nullità, prevista dall'art. 125- bis, comma 6, TUB, della clausola relativa al costo non incluso nell'indice, perché nella fattispecie non è applicabile la disciplina del credito al consumatore, essendo un finanziamento concluso con una società.
In secondo luogo, parte opponente ha eccepito la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse indicizzato pattuito, rilevando che lo stesso facesse riferimento per la
- 12 - sua componente variabile al tasso Euribor 360 a 1 mese rilevato il 4° giorno antecedente ogni fine mese per il mese successivo, senza specificare se tale 4° giorno debba intendersi come giorno lavorativo o meno, né se tale 4° giorno debba includersi nel conteggio o meno. La parte, inoltre, lamenta che la banca ha utilizzato metodi diversi di calcolo del tasso per ogni mese, rendendo con ciò impossibile l'esatta determinazione del tasso che risulta assolutamente indeterminato, nonché l'ulteriore indeterminatezza data dal riferimento a un tasso ulteriore - Eur Libor 1 mese rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-
Libor01 pubblicata a cura della British Bankers Association - da utilizzare in via subordinata qualora il primo tasso non fosse più rilevato durante il contratto.
Va premesso che il requisito formale di cui all'art. 1284, comma 3, c.c. e all'art. 117
TUB, che sancisce che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, può essere soddisfatto anche per relationem, purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito. In altri termini, il tasso deve essere puntualmente specificato oppure determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e/o elementi estrinseci oggettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della Banca contraente. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità». (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 20555 del 29/09/2020).
Tali requisiti di oggettività e certezza si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario Euribor, essendo un tasso rilevato ufficialmente dalla
E.B.F. (European Banking Federation), che non presenta alcun profilo di indeterminatezza né di squilibrio contrattuale in favore della banca.
- 13 - Orbene, nel caso in esame, le parti hanno inteso pattuire un tasso di interesse facendo richiamo per relationem a un indice di riferimento esattamente e univocamente individuato (tasso Euribor 360 a 1 mese), inoltre hanno individuato specificatamente il giorno in cui il tasso deve essere rilevato e hanno previsto un criterio sussidiario, sempre per relationem, per l'ipotesi in cui non dovesse essere più possibile rilevare l'indice Euribor durante il periodo di vigenza del contratto. La circostanza che non sia indicata la rilevanza di giorni festivi o solo feriali non implica indeterminatezza nell'individuazione del tasso, atteso che la rilevazione del tasso Euribor avviene soltanto nei giorni feriali, né appare equivoca l'indicazione del quarto giorno antecedente alla fine del mese. In altri termini, il tasso di interesse è oggettivo nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale.
Deve dunque escludersi la fondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi, con conseguente necessità di rideterminare gli interessi del contratto di finanziamento in forza del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
§ 3.2.4 Parte opponente, infine, ha lamentato la realizzazione dell'anatocismo attraverso l'applicazione anche di interessi legali sulle rate scadute dei finanziamenti e sul saldo a debito del conto corrente bancario.
Va osservato che il Ctu, analizzando il conto corrente n. 3811.20, in cui saldo alla data del 06.07.2015 ammonta, secondo le allegazioni e la documentazione forniti dell'opposta, a € - 114.237,42, ha individuato un'indebita capitalizzazione degli interessi, procedendo al ricalcolo del saldo del conto corrente depurato dalla capitalizzazione con una differenza a favore del correntista pari a € 350,52 e un saldo finale del conto corrente di € -113.886,90. Le conclusioni a cui è pervenuto il Ctu, non oggetto di osservazioni critiche delle parti, appaiono meritevoli di condivisione da parte del Tribunale, per cui deve essere affermata la riduzione del credito a favore dell'opposta nella misura di €
350,52.
- 14 - § 3.2.5 In definitiva, esaminate tutte le censure avanzate da parte opponente circa la quantificazione del credito vantato da si deve Controparte_1
concludere per l'accertamento di un credito pari a € 473.165,19.
§ 4. Passando all'esame della domanda di accertamento dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'LI della società opponente da parte della Banca opposta, va osservato in primo luogo che «il provvedimento emesso "ante causam", in sede di procedura d'urgenza, di cui all'art.700 del codice di rito civile è del tutto inidoneo - sia che accolga, sia che rigetti l'istanza - ad assumere valenza di giudicato tra le parti, del tutto irrilevante risultando, all'uopo, la circostanza che il giudice, prima di emettere il provvedimento stesso, abbia svolto approfondite indagini funzionali all'accertamento dell'esistenza del diritto, dichiarandolo sussistente (o meno), poiché in tal caso la relativa declaratoria è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell'ambito di quell'indagine sul "fumus boni iuris" propedeutica alla concessione dell'invocata misura cautelare» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20327 del
15/10/2004), con la conseguenza che l'accertamento sommario eseguito nel giudizio cautelare, nella fase anche di reclamo, non costituisce un vincolo per la valutazione nell'odierno giudizio di merito circa la legittimità o meno della condotta dell'istituto bancario.
Ciò premesso, in questo giudizio parte opponente ha dedotto che: -
[...]
in data 20.05.2015, senza preavviso, ha provveduto a segnalare Controparte_1
l'esposizione della società opponente nei propri confronti nella categoria “a sofferenza”;
- soltanto dopo avere effettuato la segnalazione “a sofferenza”, con nota del 27.05.2015, la Banca opposta ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo n. 741492379/32 per le rate non pagate a partire dalla data di proposizione della richiesta di adesione all'Avviso per il credito 2013; - in data 20.06.2015, a distanza di un mese dalla avvenuta segnalazione, la segnalante ha fatto recapitare una lettera alla società opponente CP_1
e al suo legale rappresentante, nella qualità di garante, con la quale li ha informati della avvenuta segnalazione “a sofferenza”; - che entrambe le lettere erano datate 20.05.2015, data della segnalazione “a sofferenza”, seppur entrambe siano state consegnate per la spedizione in data 16.06.2015, come risultante dalla visura presso l'operatore postale che ne ha curato il recapito.
- 15 - L'opposta, invece, ha contestato l'illegittimità del proprio operato, allegando di aver osservato con esattezza le regole di inserimento dei dati nella Centrale dei Rischi.
§ 4.1 Appare utile osservare che affinché la segnalazione “a sofferenza” di un credito presso la Centrale dei Rischi della Banca d'LI possa ritenersi legittima è necessario che concorrano due presupposti.
Il primo consiste nel preavviso che la è tenuta a comunicare al cliente (con CP_1
atto recettizio) prima di procedere alla suddetta segnalazione, così da instaurare un previo contraddittorio, svolgendo una vera e propria istruttoria, specialmente allorquando l'intermediario si trovi in una situazione che si presenta particolarmente complessa, per cui non vi sono certezze che consentano di ritenere che la riscossione e il recupero del credito siano realmente a rischio.
L'obbligo del preavviso di segnalazione per le Banche trova plurime fonti. Tale obbligo, infatti, è imposto in primo luogo dalle Istruzioni della Banca d'LI (Circolare
n. 139 dell'11.2.1991), che prevedono letteralmente che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”; è indicato nella normativa in materia di protezione della privacy che prevede che l'intermediario debba avvertire preventivamente il cliente dell'inserimento del suo nominativo nelle banche dati (art. 4, co. 7, del Provvedimento del Garante della Privacy n. 8 del 16.11.2004, ratione temporis vigente, per cui: “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”).
Quanto poi alla forma di tale comunicazione, concordemente a principi di carattere generale, va affermato che l'assenza di prescrizioni di forma circa il mezzo di comunicazione da utilizzare implica unicamente che la forma dell'atto è libera (essendo sufficiente anche l'invio della comunicazione a mezzo posta ordinaria), ma non comporta che l'intermediario segnalante - sul quale grava l'onere di provare che il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4 del Codice deontologico sia, non solo
- 16 - inviato, ma anche pervenuto all'indirizzo della persona cui è destinato - possa ritenersi sgravato da tale incombente con la mera produzione dei preavvisi e/o delle lettere di messa in mora asseritamente inviati al cliente.
Tali principi, affermati dalla giurisprudenza di merito prevalente, si spiegano ricordando che lo scopo della normativa richiamata è quello di informare il segnalando della possibile segnalazione, in modo che quest'ultimo possa far rilevare la sussistenza di errori che ne viziano i presupposti sostanziali, ovvero purgare la mora in cui si trova così evitando la segnalazione pregiudizievole. Ne consegue, dunque, che l'informativa deve essere completa, chiara e tempestiva, ovverosia deve specificare al cliente che la banca è in procinto di compiere proprio la segnalazione cd. “a sofferenza” e non qualsiasi altra segnalazione di rischio di credito (es. inadempimenti persistenti, incagli) e deve giungere al cliente in tempo utile per consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta a evitare la segnalazione stessa.
Tale è la ragione per la quale è necessario che il segnalando sia portato a conoscenza delle intenzioni dell'intermediario, con comunicazione che assume di conseguenza carattere recettizio.
Sul punto, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per discostarsi da tale consolidato orientamento, autorevolmente sostenuto anche dalla Suprema Corte, seppur affermato in relazione a rapporti con il cliente consumatore ma applicabile al caso in esame stante la comune ratio della previsione alla segnalazione per i crediti “a sofferenza” dell'imprenditore (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017, secondo cui: «In tema di credito al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una banca dati contenente informazioni creditizie, l'onere, a carico dell'intermediario finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell'imminente registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.»).
- 17 - Il secondo requisito necessario per la legittimità della segnalazione “a sofferenza” del credito presso la Centrale dei Rischi della Banca d'LI è che sussista in concreto una situazione che sia, appunto, qualificabile tecnicamente come di “sofferenza”.
Le Istruzioni per gli intermediari creditizi emesse dalla Banca d'LI (Circolare n.
139 dell'11.2.1991, secondo l'ultimo aggiornamento del giugno del 2018) precisano che alla categoria di censimento “sofferenze” va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.
La giurisprudenza, di legittimità e di merito, è assolutamente concorde nell'affermare che lo stato di sofferenza che giustifica la segnalazione è qualcosa di meno dello stato d'insolvenza fallimentare, trattandosi di una difficoltà patrimoniale che non deve essere necessariamente accertata giudizialmente, ma è molto di più del mero inadempimento, in quanto non è sufficiente il semplice mancato pagamento dell'obbligazione dalla quale è scaturita la segnalazione, avendo l'intermediario l'onere di valutare la complessiva situazione patrimoniale del debitore. Dunque, la situazione patrimoniale suscettibile di dare vita ad una legittima segnalazione “a sofferenza” deve in buona sostanza riguardare uno stato di impotenza finanziaria del debitore, tale da non lasciare presagire alcun margine o possibilità di superamento e idoneo a porsi quale stato immediatamente prodromico rispetto all'insolvenza rilevante, quale presupposto che legittima la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione, infatti, ha ribadito che
«La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'LI, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014).
È stato, inoltre, chiarito che lo stato di sofferenza deve essere il risultato di una valutazione effettuata dalla in concreto sulla situazione finanziaria complessiva del CP_1
cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi
- 18 - quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. Esemplificando, può ravvisarsi una situazione di
“sofferenza” anche se l'Istituto di credito vanti nei confronti del cliente un credito di piccola entità, laddove quest'ultimo si trovi in una situazione di profonda illiquidità; di contro, anche un'esposizione debitoria rilevante può non legittimare una segnalazione
“a sofferenza”, laddove il debitore abbia però una situazione finanziaria che gli consenta di fronteggiare le difficoltà del momento.
Inoltre, la segnalazione a sofferenza di un rapporto cointestato presuppone che tutti i cointestatari versino in stato “d'insolvenza”, singolarmente considerati.
§ 4.2 Orbene, analizzando il caso in esame, in relazione al primo requisito, occorre osservare che dalla documentazione offerta in produzione da parte opponente risulta che:
1. in data 20.05.2015 ha segnalato il passaggio “a Controparte_1
sofferenza” della società 2. con missiva datata 20.05.2015, Parte_1
l'opposta ha informato gli opponenti, nelle rispettive qualità, di aver provveduto a classificare la loro posizione “a sofferenza” ai fini della segnalazione al servizio di
Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'LI;
3. tale comunicazione è stata recapitata agli opponenti, come dagli stessi allegato e non contestato dalla controparte, in data 20.06.2015.
La Banca opposta non ha fornito la prova di ulteriori comunicazioni né ha allegato di aver offerto il preavviso con una missiva diversa da quella depositata dagli opposti datata 20.05.2015 e ricevuta il 20.06.2015. Ne consegue che, anche a voler considerare la data indicata sulla missiva e non la successiva data di spedizione, essendo la comunicazione contestuale alla segnalazione “a sofferenza” non può ritenersi vi sia stato un valido preavviso idoneo a sviluppare un contraddittorio nei termini testé indicati. Né può ritenersi che il preavviso di segnalazione sia stato assolto dalla corrispondenza in atti in cui la Banca opposta ha lamentato dei mancati pagamenti alla società correntista, atteso che in tali comunicazioni non vi è alcun riferimento alla possibilità, in ipotesi di mancato rientro della posizione debitoria, di segnalazione “a sofferenza” alla Centrale rischi della Banca d'LI.
- 19 - Tutto ciò considerato, non avendo l'intermediario segnalante provato di avere adempiuto all'obbligo procedurale che gli è imposto, la segnalazione deve reputarsi illegittima.
Del resto, la segnalazione appare illegittima anche per carenza del secondo presupposto. Spetta alla convenuta opposta, infatti, dimostrare di aver effettuato una valutazione concreta dello stato patrimoniale e finanziario della correntista, prima di procedere alle segnalazioni contestate. La convenuta, pertanto, avrebbe dovuto depositare documenti idonei a dimostrare che, prima della segnalazione, erano state fatte indagini concrete sullo stato patrimoniale dell'attrice e che da tali accertamenti era emerso uno stato di difficoltà economica rilevante, tale da far presumere l'incapacità della debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni. Nulla in tal senso è stato allegato e depositato da parte opposta, che si è limitata ad affermare in modo apodittico la legittimità del suo operato.
§ 5. Accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della
Banca d'LI, occorre valutare se tale condotta abbia o meno arrecato i danni lamentati da parte opponente. È pacifico l'orientamento per cui l'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto alla Centrale rischi costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni;
per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. I, n.1931/2017 e
Cass. civ, Sez. 6, n. 16170/2022).
Ricade dunque sulla parte che invoca il risarcimento l'onere di provare i danni subiti nell'an, il nesso causale tra la condotta illegittima imputata alla e i medesimi CP_1
danni, nonché il quantum del pregiudizio subito, mentre sull'ente segnalante grava l'onere di fornire la prova liberatoria di aver posto in essere ogni attività necessaria per evitare il danno.
- 20 - La società ha lamentato che, dopo la segnalazione a sofferenza, da Parte_1
un lato, si è trovata costretta all'estinzione di una linea di affidamento con rientro immediato dell'importo di € 100.000,00 con Banca Popolare dell'Emilia Romagna e ad avviare un piano di rientro rateale con la banca dell'importo complessivo di € CP_2
380.000,00, dall'altro, si è vista negare il rinnovo degli affidamenti, dopo ripetuti rinnovi annuali, da parte di nonché la tolleranza dei pagamenti delle forniture CP_3
nei consueti termini commerciali (60/90 giorni), con pretesa di pagamento immediato, da parte dei fornitori. Tali conseguenze immediate, inoltre, avrebbero determinato una crisi di liquidità per la società con ripercussioni sulla produzione e necessità di procedere con il licenziamento del personale e la dismissione di alcuni beni aziendali, con un danno patrimoniale di € 657.151,00, a cui deve essere aggiunto il danno futuro nella produzione e per il rimpiazzo dei beni strumentali dismessi per ottenere liquidità da impiegare nel ciclo produttivo, pari a € 1.220.000,00, per un danno patrimoniale complessivo di € 2.271.442,00.
Oltre al danno patrimoniale, la società opponente ha lamentato un danno all'immagine e alla reputazione, da liquidare in via equitativa dal Giudice, indicato approssimativamente in € 200.000,00.
Infine, è stato lamentato un danno anche alla persona da parte del dott. Parte_2
amministratore unico della società, il quale a causa dello stress arrecato
[...]
dall'ingiusta segnalazione avrebbe sviluppato una sindrome depressiva maggiore, con compromissione delle attività realizzatrici della persona, quantificabile in un danno biologico permanente nella misura del 60-70%, oltre al danno morale ed esistenziale, e corrispondente a € 550.000,00.
§ 5.1 Analizzando la richiesta risarcitoria relativa ai danni patrimoniali alla società, giova premettere che l'accertamento del danno patrimoniale causato dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi esige l'accertamento di un duplice nesso causale: a) un primo nesso deve sussistere tra l'attività illegittima della Banca (nella specie la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al credito;
b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
- 21 - Non può dunque prescindersi dalla prova del danno che non è in re ipsa, sebbene la sua prova goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727- 2729 c.c.), distinguendosi tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione, e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato, fermo restando che il danno, e in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata e adeguata deduzione da parte dell'interessato. In altri termini,
«il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'LI può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva negato il risarcimento del danno senza considerare, quale elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, la vicinanza temporale tra la segnalazione a sofferenza e la revoca del finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall'esposizione debitoria)» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
§ 5.2 Orbene, nel caso in esame la a sostegno della propria Parte_1
domanda, ha offerto in produzione: a. le comunicazioni, intervenute in epoca prossima alla segnalazione, da parte degli enti bancari e degli interlocutori commerciali (cfr. all. n.
31, 32, 33, 34 e 47 all'atto di citazione) con le quali sono state cessate le linee di credito e le dilazioni di pagamento a favore della società opponente;
b. i documenti comprovanti il licenziamento di parte del personale alle dipendenze della società e la dismissione di beni strumentali all'attività di impresa;
c. i bilanci relativi agli anni 2014, 2015 e 2016.
Dall'esame della documentazione richiamata è possibile apprezzare la vicinanza temporale esistente tra la segnalazione “a sofferenza” illegittima del 20.05.2015 e, in primo luogo, la richiesta di rientro del fido da parte dell'istituto bancario , per un CP_4
importo di € 100.000,00, del 25.05.2015, e il piano di rientro del 09.06.2015 richiesto da per l'importo di € 380.000,00; in secondo luogo, tra le segnalazione Controparte_5
e la comunicazione di Adiscar S.r.l., società di distribuzione delle materie prime utilizzate dalla la quale, in data 29.09.2015, sull'assunto di un “azzeramento Parte_1
totale dell'affidabilità” della società opponente, rappresenta di non poter più concedere
- 22 - dilazioni nei pagamenti delle forniture, richiedendo il pagamento anticipato per ogni ordine futuro;
in terzo luogo, tra la segnalazione e la comunicazione del 12.06.2015 di società interpellata dalla per l'acquisto in leasing di una Controparte_6 Parte_1
macchina da stampa e di una fustellatrice, con cui viene comunicato il diniego da parte della società di leasing interpellata di finanziare l'acquisto.
Tale vicinanza temporale, unitamente al contenuto delle comunicazioni e alla funzione della segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d'LI, inducono a ritenere che l'illegittima segnalazione abbia determinato un peggioramento dell'affidabilità commerciale della con riduzione dei finanziamenti Parte_1
e degli affidamenti, e una contrazione della liquidità necessaria per l'attività di impresa.
La circostanza, del resto, che “a partire dalla fine del mese di maggio 2015 e da lì in avanti senza interruzione, iniziarono a pervenire presso gli uffici della ripetute Parte_1
chiamate di personale con incarichi direttivi di Banca Nuova S.p.A., Banca Controparte_5
Popolare dell'Emilia Romagna S.p.A. per chiedere spiegazioni sulla presenza di una segnalazione nella categoria “sofferenze” presso la Centrale Rischi della Banca d'LI effettuata sul nominativo della da parte della banca preannunciando Parte_1 Controparte_1
l'imminente revoca degli affidamenti e di ogni rapporto o facilitazione, che furono comunque bloccati sin da subito” (cfr. capitolo 3 della prova testimoniale di parte attrice) è stata confermata dai testi escussi - della cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare - , che in quanto dipendenti della società opponente hanno avuto una diretta percezione delle comunicazioni con gli altri enti creditizi nonché con i fornitori, confermando altresì
l'irrigidimento dei rapporti tra la società e le banche e la pretesa da parte dei fornitori dei pagamenti alla consegna della merce.
Va inoltre considerato che la crisi di liquidità conseguente all'irrigidimento dei rapporti con gli istituti bancari e con i fornitori ha trovato un ulteriore riscontro nelle fatture di vendita dei macchinari di azienda, resasi necessaria secondo l'allegazione di parte opponente per ottenere la liquidità non più disponibile a seguito della cessazione delle linee di credito e della dilazione dei pagamenti per i fornitori. In particolare, agli atti sono presenti le fatture di vendita di macchinari aziendali di proprietà dell'opponente del
29.05.2015, per un importo di € 143.960,00 sul maggior prezzo di vendita di €
590.000,00, e del 19.06.2015 per un importo di € 350.000,00 sul maggior prezzo di
- 23 - vendita di € 630.000,00. La dismissione di tali beni aziendali, del resto, costituisce la prova della diminuzione del patrimonio aziendale conseguente alla crisi di liquidità registratasi dopo la segnalazione alle Centrale Rischi.
Alla luce delle considerazioni che precedono può ritenersi, dunque, provato il nesso causale tra l'attività illegittima della da un lato, e la contrazione dei finanziamenti CP_1
e la perduta possibilità dell'accesso al credito, dall'altro, con conseguente riduzione della liquidità disponibile all'impresa per l'esercizio della sua attività.
Analizzando, invece, il nesso tra la ridotta liquidità e il danno patrimoniale lamentato dalla società opponente, va osservato che quest'ultima ha allegato una riduzione della produzione successivamente all'illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi, producendo a sostegno i bilanci d'esercizio della relativi agli Parte_1
anni 2014, 2015 e 2016, i mastrini conti dell'anno 2014 e dell'anno 2015 e le buste paga dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno 2015.
Orbene, come risultante anche dall'analisi dei bilanci effettuata dal Ctu tra il 2014
e il 2015 e 2016 si è registrato una riduzione dei ricavi da € 1.951.732,00 nel 2014 a €
1.365.962,00 nel 2015 ed € 656.929,00 nel 2016. Tale riduzione dei ricavi costituisce la prova che vi è stata una riduzione dell'attività di impresa e quindi un danno, in termini di lucro cessante, per la società opponente, concomitante con la contrazione della liquidità disponibile per l'attività d'impresa stessa, registratasi, per come sopra riportato,
a seguito della segnalazione illegittima alla Centrale Rischi. Il nesso causale tra la riduzione in termini di produttività e quella della liquidità disponibile per l'attività di impresa trova il suo riscontro nella flessione dell'acquisto di materie prime e dei beni strumentali alla produzione, provato con il deposito in giudizio dei mastrini relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, che registrano spese di gran lunga inferiori per l'anno 2015, e che necessariamente si ripercuote sulla produzione della società e sui successivi ricavi. In altri termini, è nella logica del mercato e dell'attività di impresa riscontrare una diminuzione dei ricavi a fronte di una diminuzione degli investimenti.
Allo stesso modo, può invocarsi il principio dell'id quoad plerumque accidit per ritenere sussistente il nesso causale tra crisi di liquidità e la vendita dei beni strumentali all'azienda, non essendo emersa in giudizio, del resto, alcuna valida giustificazione diversa
- 24 - dalla necessità di ottenere liquidità a fondamento della dismissione di macchinari necessari all'attività di impresa.
§ 5.3 Con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione della società
è necessario ribadire il principio per cui «in "materia di responsabilità civile, Parte_1
il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, «per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi»), in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 marzo
2018, n. 7594, Rv. 648443-01). Del resto, e più in generale, questa Corte ha sottolineato come il danno non patrimoniale "determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU" (al quale lo stesso ricorrente ricollega la pretesa a non subire segnalazioni alla centrale rischi in difetto dei presupposti normativamente stabiliti), "non si sottrae alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva", secondo un
"accertamento di fatto" che "è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2044, n. 16133, Rv. 632536-01)» (Così in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3133 del 2020; In tal senso anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023 per cui: «in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento»).
Ciò posto va considerato che la segnalazione “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d'LI, così come quella presso una qualsiasi delle centrali private (ivi compresa la CRIF), ha quale effetto naturale quello di determinare il sostanziale annullamento del merito creditizio del soggetto, con la conseguente concreta possibilità di determinare una lesione della sua reputazione commerciale.
Nel caso in esame la lesione alla reputazione commerciale della Parte_1
non è stata soltanto allegata nella sua astrattezza dalla società opponente ma è stata
- 25 - dimostrata dalla negazione degli affidamenti, attraverso la documentazione depositata in giudizio (cfr. comunicazioni, intervenute in epoca prossima alla segnalazione, da parte degli enti bancari e degli interlocutori commerciali - all. n. 31, 32, 33, 34 e 47 all'atto di citazione ) e già analizzata al punto che precede, al quale si rinvia.
Deve pertanto ritenersi provata la produzione di un danno all'immagine della società eziologicamente riconducibile all'illegittima segnalazione da parte della CP_1
opposta.
§ 5.4 Passando alla quantificazione del danno, occorre distinguere il danno patrimoniale da quello non patrimoniale.
§ 5.4.1 Il danno patrimoniale, nella sua forma di danno emergente, subito dalla società opponente è dato dalla diminuzione del patrimonio aziendale dovuta alla dismissione di alcuni beni strumentali e necessaria al reperimento di liquidità. Si tratta in particolare della dismissione di una “Presse Autoplatine Novacut 142-E” acquistata dalla ditta BOBST SA con sede in Svizzera per l'importo di € 1.500.000,00 oltre IVA in data
26 novembre 2009 e di una macchina “Heidelberg CD 102,6-LX” acquistata dalla ditta
Heidelberg con sede in Germania in data 29 aprile 2011 per l'importo di € 1.685.000,00 oltre IVA. Tali macchinari sono stati rivenduti rispettivamente in data 29 maggio 2015 per l'importo di € 590.000 oltre IVA e in data 19 giugno 2015 per € 630.000,00 oltre
IVA.
In merito alla quantificazione di tale voce di danno, il Tribunale condivide la minor quantificazione rispetto a quella allegata dalla società opponente effettuata dal Ctu, che con ragionamento lineare e privo di contraddizioni e offrendo puntuale e chiara risposta alle osservazioni critiche del Ctp di parte opposta, ha concluso per un danno pari a €
691.000,00. Il Consulente, in particolare, partendo dai valori di acquisto delle attrezzature dismesse anticipatamente per complessivi € 3.185.000,00 e dal “valore residuo detratto una percentuale relativa all'usura degli stessi valutata nella misura percentuale del 40% considerando la percentuale di ammortamento prevista dai decreti ministeriali con l'effettivo stato delle attrezzature e il loro utilizzo futuro, conteggiata forfettariamente nella misura del 40% di deprezzamento”, ha quantificato il valore dei beni alla data della dismissione in €
1.911.000,00, valore dal quale è stato detratto il corrispettivo dei beni dismessi pari ad €
- 26 - 1.220.000,00 ottenendo uno scostamento di € 691.000,00, equivalente al minor valore per la dismissione anticipata dei beni. Si deve pertanto concludere che la Parte_1
a causa della l'illegittima segnalazione oggetto di esame ha subito un danno
[...]
emergente pari a € 691.000,00.
Alcun risarcimento, invece, può essere riconosciuto per la perdita di avviamento, come capacità di produrre reddito, in mancanza di domanda, atteso che tale voce di danno non è stata allegata da parte opponente entro le preclusioni assertive.
Per quanto attiene al danno patrimoniale nella sua componente del lucro cessante, ovverosia quale mancato guadagno, va evidenziato che tale voce deve essere liquidata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.. A tal fine, tuttavia, appare utile considerare la ricostruzione operata dal Ctu, sulla base delle prove documentali offerte dalla società opponente e confrontando l'andamento sociale precedente e successivo alla segnalazione alla Centrale Rischi, secondo cui nell'anno 2015 vi sarebbe stata una diminuzione dei ricavi pari a € 396.826,79, nell'anno 2016 pari a € 263.259,65 e nell'anno 2017 pari a € 290.294,67 per un totale di € 950.381,11.
Orbene, partendo da quest'ultima proiezione e considerando che i ricavi dell'attività di impresa possono essere influenzati anche da fattori esterni, indipendenti dalla crisi di liquidità che ha interessato la società opponente a seguito dell'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi, il Tribunale ritiene equo riconoscere un danno da lucro cessante pari a
€ 800.000,00.
§ 5.4.2 Con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione, la liquidazione non può che avvenire anch'essa in via equitativa. Giova considerare che la segnalazione illegittima è stata effettuata in data 20.05.2015 ed è stata cancellata dopo l'intervento della pronuncia cautelare del Tribunale di Locri del 09.09.2015, confermata in sede di reclamo in data 12.04.2016. Tuttavia, dalla documentazione in atti non è possibile ricavare la data precisa della cancellazione, atteso che con missiva del 31.08.2016 la Banca opposta dà genericamente atto di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione “a sofferenza”, in riscontro alla missiva della società opponente del 29.07.2016 che lamentava l'inottemperanza al provvedimento giudiziario. Sulla base di tali elementi e considerando
- 27 - che la segnalazione si è verosimilmente protratta per diversi mesi, può essere liquidata in via equitativa la somma di € 50.000,00.
§ 5.5 La domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale alla persona dell'amministratore della società, sig. , infine, va disattesa. Parte_2
L'opponente ha lamentato che la segnalazione illegittima alla Centrale rischi ha causato un forte stress alla sua persona, sfociato in una “sindrome depressiva maggiore con associata una gravissima compromissione delle attività realizzatrici della persona nel vivere familiare
e sociale”, quantificabile in un danno biologico pari al 60-70 %, oltre al danno morale ed esistenziale.
Ferma la prova del danno offerta con la documentazione medica e riscontrato con la Ctu medico-legale espletata, va evidenziato che l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente in relazione al nesso causale.
Invero, alcun elemento probatorio può essere desunto dalla prova testimoniale espletata, in quanto il capitolo 9) formulato nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6,
c.p.c. di parte opponente, relativo al cambio di abitudini del dott. dopo Parte_2
la segnalazione “a sofferenza”, è inammissibile, trattandosi di circostanze non allegate entro le preclusioni assertive. Invero, l'opponente si è limitato ad allegare lo stress subito e a riportare la patologia diagnosticatagli. La prova non può ritenersi offerta nemmeno con la documentazione medica prodotta dall'opponente, la quale costituisce soltanto prova indiziaria dei fatti costitutivi del danno psichico allegati dall'attore.
Va evidenziato, in merito, che la prova e l'accertamento dell'esistenza di un nesso causale tra azione lesiva e menomazione psichica sono resi molto complessi dalla difficoltà di inquadrare sul piano nosografico i diversi disturbi mentali che possono affliggere l'individuo ma, soprattutto, dall'impossibilità di ricorrere nella maggior parte dei casi ad accertamenti clinico-strumentali; per tali ragioni, essi non possono prescindere dall'ausilio della c.t.u., che assume necessariamente carattere percipiente.
Pur dovendo trovare applicazione, anche in relazione al danno psichico, i principi generali in materia di onere assertorio e probatorio in forza dei quali la consulenza tecnica non può certo costituire strumento di ricerca della prova, con specifico
- 28 - riferimento alla riferibilità eziologica del disturbo psichico al fatto dedotto in giudizio, tale onere può ritenersi assolto ove la parte offra una prova di verosimiglianza (il fumus) dell'esistenza di tale nesso causale.
Un elemento di prova dell'esistenza di un disturbo psichico insorto successivamente ai fatti di causa è stato offerto da parte opponente attraverso la produzione della certificazione del dott. del 16.07.2015, in cui viene formulata una Per_1
diagnosi di “disturbo ansioso fobico con umore depresso reattivo” con prescrizione di cura farmacologica, sebbene in tale documentazione medica non venga fatto alcun riferimento all'accertamento diagnostico eseguito ovvero ai sintomi lamentati dal paziente.
La disposta c.t.u. medico legale non ha, tuttavia, convincentemente accertato la riferibilità, sotto il profilo eziologico, del riscontrato “Disturbo dell'adattamento cronico grave con alterazioni miste dell'emotività e della condotta” allo specifico evento dedotto in giudizio.
Tanto nell'elaborato peritale, quanto nelle risposte del Ctu ai rilievi critici di parte opposta, manca del tutto una spiegazione scientifica che consenta di suffragare, alla stregua della documentazione clinica versata in atti appena richiamata, la sussistenza di un nesso causale tra il quadro sintomatologico emerso all'esito dell'esame medico legale e l'illegittima attività della Banca.
Occorre poi considerare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità aderendo ad autorevole indicazione della scienza medico legale, la distinzione tra lesione psichica e danno psichico. «La lesione psichica - secondo autorevole indicazione della scienza medico legale -
è l'ingiusto turbamento, giuridicamente apprezzabile, dell'equilibrio psichico della persona, con conseguente impedimento di estrinsecare la propria personalità nel contesto familiare e nel contesto sociale di appartenenza. Il danno psichico invece, come danno conseguenza, deve essere il risultato di una condotta lesiva, e consiste in una patologia psichica che inficia l'equilibrio della personalità del soggetto leso, provocando sofferenza e dolore, che nella scienza medica non sono sinonimi ma due pregiudizi diversi per entità ed intensità». (cfr. in motivazione Cass. n.13530/2009).
Al fine di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra il danno psichico, inteso come manifestazione del danno biologico e, quindi, come danno - conseguenza, e un determinato fatto illecito occorre, dunque, accertare, in primo luogo, che a tale fatto sia conseguita una lesione dell'integrità psichica (danno - evento), da intendersi come
- 29 - ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico della persona e, quindi, verificare che da essa sia derivata una menomazione psichica esprimente un peggioramento permanente del suo modo di essere a causa di un disturbo psichico.
Il danno psichico, in quanto manifestazione del danno biologico, richiede, infatti, la sussistenza di tutti i suoi presupposti, ovvero: a) una lesione psichica o un'alterazione patologica del precedente equilibrio psichico del danneggiante;
b) una menomazione o malattia psichica in senso medico legale causata dalla lesione;
c) un peggioramento della qualità della vita causato dalla menomazione.
Come evidenziato in dottrina, la lesione dell'equilibrio psichico del danneggiato non deve necessariamente essere prodotta da una lesione organica, potendo derivare anche da un trauma, e la menomazione non deve consistere in un mero turbamento soggettivo, ma deve, in ogni caso, comportare una concreta perdita delle facoltà mentali e delle funzioni psichiche dell'individuo.
In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'eziogenesi è particolarmente complesso, attesa la natura multifattoriale del nesso causale nel danno psichico, posto che alla produzione di tale pregiudizio concorrono, di norma, oltre all'evento traumatico, la personalità del soggetto, l'ambiente in cui è vissuto, le sue precedenti esperienze. Ne consegue che diviene indispensabile accertare la natura dell'evento lesivo, la sua gravità e le specifiche modalità in cui detto evento abbia determinato l'insorgenza del disturbo psichico.
Sebbene la giurisprudenza più recente, ponendosi nel solco dell'indirizzo inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2008 (Cass., sez. un., n.
26972/2008), ripudi, anche in relazione al danno psichico, l'idea del pregiudizio in re ipsa pur in presenza di illeciti lesivi di valori della persona, è altrettanto vero che il fatto illecito e la lesione psichica (danno evento) da esso provocata costituiscono un importante elemento da valutare al fine di verificare la riferibilità causale ad esso della patologia psichica.
Quanto più sono rilevanti l'evento traumatico e la lesione psichica che ne è derivata, tanto più risulta plausibile la derivazione causale da essa del danno psichico che insorga in relazione di continuità temporale rispetto ad essi. In altre parole, la prova di un
- 30 - rilevante turbamento dell'equilibrio psichico della persona conseguente al fatto illecito costituisce un momento indefettibile nella prova del danno psichico.
Tanto premesso, si rileva come nel caso di specie è mancata la dimostrazione del fatto che dalla segnalazione illegittima alla Centrale Rischi siano derivati, quali conseguenze immediate e dirette, uno stress e una lesione dell'equilibrio psicofisico dai quali sia poi scaturito il disturbo psicologico rilevato dal Ctu. Del resto, non è possibile ritenere provato il nesso causale nemmeno secondo l'id quod plerumque accidit, in mancanza di elementi ulteriori rispetto alla certificazione medica e all'astratta compatibilità della patologia riscontrata con una situazione di forte stress.
In altre parole, è mancata la prova di un'alterazione dell'equilibrio psichico
(lesione psichica) causalmente riconducibile alla segnalazione illegittima, stente l'assenza anche di ogni specifica allegazione con riferimento alla reazione psicologica del dott.
e alla modifica delle sue condizioni di vita e relazionali, né tale lacuna probatoria è Pt_1
stata colmata attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, che ha affermato l'esistenza di un nesso causale tra il disturbo accertato e il fatto, limitandosi tuttavia al richiamo generico dei criteri rilevanti nelle conclusioni rassegnate, ma senza alcuna spiegazione medico legale in merito, nemmeno a seguito delle osservazioni critiche di parte opposta.
Non sussistono, pertanto, elementi di fatto, né spiegazioni medico legali che consentano di riferire alla segnalazione alla Centrale Rischi della società opponente i disturbi psichici documentati dalla parte e confermati dal c.t.u. medico legale.
§ 5.6 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore opponente e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore
- 31 - a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 2 % (duepercento) annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento che ha determinato il danno, 20.05.2015, e il suo risarcimento (nove anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
§ 6. In conclusione, con il presente giudizio, si è accertato, da una parte, il diritto di credito di per l'importo di € 473.165,19 Controparte_1
e, dall'altra, il diritto della al risarcimento del danno Parte_4
liquidato in complessivi € 1.541.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In merito al credito dell'opposta, però, occorre ancora considerare che il finanziamento n.741492379 è stato ammesso, con delibera del 04.12.2009 n. 76807, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100 lett. a), L. 662/1996, per un importo massimo garantito di € 400.000,00 (cfr. lett. c) del contratto di finanziamento allegato n. 8 dell'allegato_3 alla comparsa di costituzione). In forza di tale garanzia, Controparte_7
in qualità di gestore del Fondo suddetto, con delibera del 10.02.2017
[...]
ha disposto il pagamento della somma di € 212.762,08, provvedendo a comunicare alle odierne parti in giudizio con raccomandata del 28.04.2017 l'attivazione della garanzia del fondo, la delibera del pagamento e la surroga della
[...]
nella posizione della Banca finanziatrice, , con CP_7 Controparte_1
richiesta all'impresa inadempiente e ai garanti di pagamento della somma versata.
- 32 - La surroga della , quale istituto gestore del Fondo di Controparte_7
garanzia, trova altresì riscontro nella cartella di pagamento n.
09420170013159532000, con cui è stato intimato il pagamento della somma di €
212.793,40 oltre oneri (cfr. all. n. 2 alla memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e dei successivi pignoramenti presso terzi notificati alla Società opponente (cfr. all. n. 1
e 2 alla memoria n. 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c. notificati in data successiva alla scadenza del termine per la memoria n. 2 e quindi valutabili in quanto documenti sopravvenuti).
La comunicazione richiamata e le successive attività di riscossione non lasciano dubbi sull'avvenuto pagamento di parte del credito vantato dalla Banca opposta da parte del Fondo di garanzia, nonostante non vi sia stato un riconoscimento in questi termini da parte opposta, per cui alla somma riconosciuta sopra indicata deve essere detratto l'importo già ottenuto pari a € 212.762,08. Ne consegue che il credito vantato dalla Banca opposta è pari a € 260.403,11.
Sussistendo i presupposti di cui all'art. 1243 c.c., il credito da ultimo determinato a favore della Banca opposta può essere dichiarato estinto per compensazione, stante l'accertato controcredito per la maggior somma di € 1.541.000,00 vantato dalla parte opponente, che resta creditrice della minor somma di € 1.280.596,89 oltre interessi e rivalutazione per come già indicato.
§ 7. Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti in base al decreto di liquidazione del 30 gennaio 2025 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico dell'opposta convenuta nella misura di 2/3
e per la restante parte di 1/3 a carico degli opponenti.
Le spese di giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza delle parti e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, possono essere compensate nella misura di 1/3, mentre gli ulteriori 2/3 vanno posti a carico di parte opposta e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, per lo scaglione fino a € 520.000,00 applicato l'incremento percentuale previsto dall'art. 6 del citato D.M..
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_2
in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...] Parte_1
nei confronti della ogni diversa e ulteriore
[...] Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2017 emesso dal Tribunale di Locri;
2. dichiara estinto il credito di € 260.403,11 vantato da Controparte_1
per compensazione;
[...]
3. accerta e dichiara illegittima la segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca di LI della del 20.05.2015 e, per l'effetto, Parte_1
condanna al risarcimento del danno a Controparte_1
favore della liquidato nella complessiva somma di € Parte_1
1.280.596,89, al netto della somma compensata, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
4. rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_2
5. pone definitivamente le spese di Ctu, come liquidate con separati decreti, a carico delle parti nelle quote indicate in motivazione;
6. condanna al pagamento in favore di Controparte_1
e della delle spese di lite, liquidate in Parte_2 Parte_1
complessivi € 17.639,00 di cui € 1.133,00 per spese vive ed € 16.506,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Palermo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Locri il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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