Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02962/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2022, proposto da
VA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Delia Schiaroli, Raffaele Arcadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Todarello in Milano, piazza Velasca, 4;
contro
Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AL Vittorio Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti n. 56;
nei confronti
Borgosnia S.r.l. in Liquidazione, TO NO S.r.l., Snia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ES O', AN IZ, UI BA, AR AR, 22investments S.r.l., Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Lodi e Pavia, Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico – Servizio Urbanistica, del Comune di Pavia, prot. n. 86645/2022 del 19 luglio 2022, trasmesso a mezzo PEC in data 20 luglio 2022, avente ad oggetto “Procedimento di Bonifica Titolo V Parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativo all'area dell'ex SNIA VISCOSA, in Viale Montegrappa, Comune di Pavia”, con il quale il Comune, richiamato quanto disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5864 e n. 5863 del 12 luglio 2022, ha invitato l'odierna ricorrente, insieme alla società TO NO S.r.l., alla (ri)attivazione del barrieramento idraulico costituito dalle pompe di emungimento di cui al Progetto di Messa in Sicurezza d'Emergenza approvato con provvedimento prot. n. 21960 del 30 aprile 2014;
- del provvedimento del Dirigente del Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico – Servizio Urbanistica, del Comune di Pavia, prot. n. 103795/2022 del 5 settembre 2022, trasmesso a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Procedimento di Bonifica Titolo V Parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativo all'area dell'ex SNIA VISCOSA, in Viale Montegrappa, Comune di Pavia”, con il quale il Comune ha rinnovato l'invito a (ri)attivare con immediatezza il barrieramento idraulico secondo il progetto approvato con Determinazione dirigenziale 30 aprile 2014 prot. n. 21960, senza rilevare la necessità, segnalata dalla ricorrente, di svolgere preventivamente nuove indagini ambientali per appurare lo stato attuale di contaminazione della falda;
- di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso, anche non noto, avente valore lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. AL Di IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Dirigente del Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico – Servizio Urbanistica, del Comune di Pavia, prot. n. 86645/2022 del 19 luglio 2022, trasmesso a mezzo PEC in data 20 luglio 2022, avente ad oggetto “Procedimento di Bonifica Titolo V Parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativo all’area dell’ex SNIA VISCOSA, in Viale Montegrappa, Comune di Pavia”, con il quale il Comune, richiamato quanto disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 5864 e n. 5863 del 12 luglio 2022, ha invitato l’odierna ricorrente, insieme alla società TO NO S.r.l., alla (ri)attivazione del barrieramento idraulico costituito dalle pompe di emungimento di cui al Progetto di Messa in Sicurezza d’Emergenza approvato con provvedimento prot. n. 21960 del 30 aprile 2014.
Assieme a tale atto ha impugnato il provvedimento del Dirigente del Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico – Servizio Urbanistica, del Comune di Pavia, prot. n. 103795/2022 del 5 settembre 2022, trasmesso a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Procedimento di Bonifica Titolo V Parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativo all’area dell’ex SNIA VISCOSA, in Viale Montegrappa, Comune di Pavia”, con il quale il Comune ha rinnovato l’invito
a (ri)attivare con immediatezza il barrieramento idraulico secondo il progetto approvato con Determinazione dirigenziale 30 aprile 2014 prot. n. 21960, senza rilevare la necessità, segnalata dalla ricorrente, di svolgere preventivamente nuove indagini ambientali per appurare lo stato attuale di contaminazione della falda.
Contro i suddetti atti ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 240, comma 1, lett. m) e t) del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di presupposti, illogicità ed irrazionalità manifesta.
Secondo la ricorrente la decisione di attivare una MISE non può prescindere da una puntuale valutazione sulla ricorrenza e sull’attualità dei presupposti richiesti dalla legge.
Nel caso di specie non ha alcun senso, dal punto di vista sia tecnico che giuridico, mettere in atto una MISE sulla base di una situazione di fatto oggi totalmente sconosciuta in quanto il quadro ambientale che, nel 2014, aveva determinato la necessità di procedere mediante l’adozione
della MISE, è ormai obsoleto in quanto è trascorso quasi un decennio. Al contrario, appare logico, ragionevole e, soprattutto, ossequioso del dato normativo, che l’attivazione di una MISE progettata molti anni addietro sia preceduta da una nuova campagna di indagini sulle acque sotterranee del sito di Ex SNIA.
In secondo luogo in realtà non esiste alcuna situazione di urgenza o di emergenza ambientale a carico della falda in quanto, se davvero si vertesse in una situazione di emergenza ambientale
per la matrice falda, certamente l’Amministrazione, negli ultimi otto anni, avrebbe assunto le iniziative del caso per gestire con sollecitudine la situazione di rischio ambientale, quanto meno disponendo delle indagini integrative o dei monitoraggi al fine di mantenerla sotto controllo.
II – Eccesso di potere per sviamento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, viene altresì all’evidenza come sia contraria alle norme di legge applicabili, illogica e sostanzialmente sviata anche la soluzione “di apertura” individuata dal Comune di Pavia, laddove, con il provvedimento del 5 settembre 2022, invitando la ricorrente, e gli altri proprietari, all’attivazione del barrieramento idraulico, e aggiungendo che “Nulla osta a che i proprietari pongano in essere nuove indagini e campagna di monitoraggio delle acque di falda, purché in contraddittorio con ARPA. Solo in esito alle predette indagini può svolgersi una conferenza dei servizi per eventualmente aggiornare il progetto di MISE approvato”, intende implicitamente affermare che, in prima battuta, debba essere attivata la MISE come da progetto approvato nel 2014, e solo in un secondo momento, dunque a MISE già operativa, possano essere svolte le nuove indagini ambientali sulla falda.
III – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione.
La ricorrente lamenta il difetto di motivazione che affligge gli atti impugnati in quanto i provvedimenti impugnati non prendono mai in considerazione il fondamentale profilo dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’attivazione della MISE.
Il Comune di Pavia ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con la memoria per l’udienza depositata il 20/01/2026 la ricorrente ha comunicato che dopo il ricorso è stata ulteriormente convocata la conferenza dei servizi e che con comunicazione del 6 febbraio 2024 il Comune di Pavia, richiamati gli obblighi di bonifica (incontestati) del responsabile della contaminazione, Snia S.p.A. in Amministrazione Controllata e quelli (presunti) dei proprietari delle aree a riattivare la MISE, chiedeva a questi ultimi di manifestare entro il termine del 15 marzo 2024 la propria volontà a dare nuovo impulso al procedimento di bonifica del sito ex SNIA, avvertendo che “in difetto, lo scrivente Comune avvierà le procedure e gli interventi d’ufficio in
sostituzione, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 […] ed apponendo, conseguentemente, l’onere reale sull’intero sito […] per il rimborso dei costi di caratterizzazione e bonifica ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs. 152/2006, salvo per i lotti dei proprietari che dovessero dichiarare di realizzare o, nel caso di VA RL e TO NO RL, che confermano di realizzare la bonifica del terreno nei lotti di proprietà”. Prendendo atto di ciò il Comune di Pavia, con nota del 14 maggio 2024 , comunicava l’avvio del procedimento sostitutivo di caratterizzazione e bonifica d’ufficio del sito ex Snia Viscosa, conseguentemente apponendo l’onere reale sull’intero sito, contestualmente chiedendo ai proprietari delle aree – in modo piuttosto singolare – di manifestare entro trenta giorni “l’intenzione o meno di aderire al procedimento avviato dall’amministrazione comunale”.
VA, pertanto, con nota del 18 giugno 2024 (doc. 26), comunicava all’Ente la propria intenzione di non aderire al procedimento di bonifica avviato dall’Amministrazione medesima, accettando che l’area di sua proprietà rientrante nel perimetro dell’Area Ex Snia Viscosa fosse sottoposta a privilegio speciale.
La difesa del Comune ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per assenza di natura provvedimentale delle note impugnate, e, in ogni caso, per carenza di interesse ed in subordine ne ha chiesto la reiezione.
La società ha controdedotto alle difese comunali affermando il suo interesse a ricorrere.
All’udienza del 20/02/2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata in quanto gli atti impugnati hanno un contenuto provvedimentale nella parte in cui specificano il contenuto dell’obbligo di azione della ricorrente a seguito del giudicato.
3. Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plen. 11/2016) “ nella contrapposizione fra naturale dinamicità dell’azione amministrativa nel tempo ed effettività della tutela, un punto di equilibrio è stato tradizionalmente rinvenuto nel principio generale per cui l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile; sicché la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, mentre incide su quelle durevoli nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato, determinando non un conflitto ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica medesima ”.
Nel caso di specie la ricorrente invoca il sopravvenuto mutamento della situazione di fatto conseguente alla lunga durata del giudizio da essa instaurato nei confronti della MISE richiesta dal Comune.
Secondo i principi del processo, però, grava sul ricorrente provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, ovvero la sua causa petendi, secondo il principio generale dell’onere della prova (art. 2697 c.c.).
Né in senso opposto può valere il semplice decorso del tempo in quanto la giurisprudenza (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sent. n. 9/2025) ha ricordato la vigenza del fondamentale principio per il quale la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (cfr. Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190). A ciò si aggiunge che la parte soccombente non può, dal punto di vista materiale, disconoscere il riconoscimento della validità del provvedimento impugnato, secondo il brocardo factum infectum fieri nequit.
Ne consegue che l’esistenza di una sopravvenienza di fatto, qual è il mutamento della condizione dei luoghi, tale da rendere impossibile l’esecuzione della sentenza dev’essere provato dalla parte ricorrente, la quale non può limitarsi ad invocare il decorso del tempo da essa determinato con l’impugnazione per sostenere l’impossibilità dell’esecuzione del provvedimento, se non fornendo la prova concreta che la situazione di fatto è cambiata. A tale prova la ricorrente si è però sottratta non effettuando nuove indagini e campagna di monitoraggio delle acque di falda.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L’attivazione di ulteriori accertamenti sulla situazione dei luoghi da parte del Comune non è l’ammissione dell’impossibilità di esecuzione della sentenza e dell’atto impugnato ma una naturale evoluzione della situazione dei luoghi in considerazione del periodo di tempo trascorso.
Non sussiste prova che il decorso del tempo abbia cagionato una condizione di impossibilità di esecuzione delle misure di barrieramento previste nell’atto impugnato, per cui l’eccesso di potere denunciato non sussiste.
5. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Trattandosi di un atto che riattiva il procedimento ambientale a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5863 del 12 luglio 2022, non occorre una nuova motivazione specifica che dia conto dell’avvenuto accertamento della situazione di emergenza “repentina” e della gravità della situazione denunciata che possano giustificare l’intervento richiesto, trattandosi di elementi posti a base del provvedimento prot. n. 21960 del 30 aprile 2014, confermato in sede giurisdizionale.
Il decorso del tempo infatti non rende inefficaci tali atti trattandosi di atti di durata basati su condizioni di fatto che permangono nel tempo. Ne consegue che nessuna motivazione è richiesta per dare nuovo impulso ad un procedimento amministrativo in corso in materia ambientale.
6. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali al Comune di Pavia che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST ES ZZ, Presidente
AL Di IO, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AL Di IO | ST ES ZZ |
IL SEGRETARIO