TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2202
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 240, comma 1, lett. m) e t) del d.lgs. n. 152/2006; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e carenza di presupposti, illogicità ed irrazionalità manifesta

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia provato il mutamento della situazione di fatto che renderebbe impossibile l'esecuzione del provvedimento, non avendo effettuato nuove indagini ambientali. La durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa e la parte soccombente non può disconoscere la validità del provvedimento impugnato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento

    Il Tribunale considera l'attivazione di ulteriori accertamenti sulla situazione dei luoghi da parte del Comune non come ammissione dell'impossibilità di esecuzione, ma come naturale evoluzione della situazione in considerazione del tempo trascorso. Non sussiste prova che il tempo trascorso abbia cagionato un'impossibilità di esecuzione delle misure di barrieramento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione

    Il Tribunale ritiene che non sia necessaria una nuova motivazione specifica, trattandosi di un atto che riattiva il procedimento ambientale a seguito di un pronunciamento giurisdizionale. Gli elementi posti a base del provvedimento originario, confermati in sede giurisdizionale, permangono nel tempo e non richiedono nuova motivazione per dare impulso ad un procedimento amministrativo in corso in materia ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2202
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2202
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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