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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4441/2025 RGAC
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GIULIETTA Parte_1
CATALANO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2025 e ritualmente notificato il Sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
002505052, notificata il 01.10.2025, con la quale gli è stato chiesto, nella duplice qualità indicata in epigrafe, il pagamento della somma complessiva euro 1.786,00, a titolo di sanzioni amministrative e relative spese sulla base di accertamenti in precedenza eseguiti, al cui esito è stato appurato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione mancata notifica dell'atto di accertamento e la conseguente violazione dell'art. 14 della L. 689/1981. Ha eccepito, altresì, la
1 prescrizione del credito azionato. Ha concluso con richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Si è costituito l' in via preliminare sollevando eccezione di CP_1 inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte. La parte opponente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 10.12.2025, l' in data 11.12.2025. CP_1
L'opposizione è tempestiva. L'ordinanza opposta è stata infatti notificata nella data del 01.10.2025, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 28.10.2025 è evidentemente avvenuto nel termine previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
E' infondata l'eccezione di prescrizione. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 129 giorni.
Ne consegue che la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 01.10.2025 è intervenuta prima che si compisse il termine quinquennale di prescrizione.
2 Quanto al motivo di opposizione relativo all'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981 si osserva che l'ordinanza opposta è stata emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_1 di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 l. 689/1981 si è pronunciata anche la Corte di Appello di Trieste (sentenza del 09.05.2024
3 nel proc. n. 208/2023 R.G.): “…l' lamenta che il Tribunale di Pordenone CP_1 non abbia esaminato la questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs. 8/2016.
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione intro-dotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione. Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certa-mente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento del-la violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva),
4 confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidente-mente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_1 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile alla materia l'art. 14 l. 689/1981, affermando il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile CP_1 la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (cfr. CP_1
Sez. L. n. 7461/2025, 8087/2025, n. 8784/2025). Il ricorso è, allora, fondato per la fondatezza dell'eccezione relativa alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione.
5 L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (182 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del “dies a quo” del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile S.U. 31/10/2019, n. 28210).
6 Nel caso di specie il termine di decadenza risulta decorso inutilmente, atteso che le contestazioni non risultano notificate. L infatti, ha depositato l'atto di accertamento recante la data del CP_1
05.10.2022 (successiva di più due anni rispetto al contestato omesso versamento delle ritenute alla previdenziali ed assistenziali) ma non ha fornito prova della ricezione da parte dell'opponente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto detto, l'opposizione è, allora, fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed euro 43,00 per esborsi, con distrazione.
Cosenza, 16/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4441/2025 RGAC
TRA rappresentato e difeso dall'avv. GIULIETTA Parte_1
CATALANO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2025 e ritualmente notificato il Sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Pt_1
002505052, notificata il 01.10.2025, con la quale gli è stato chiesto, nella duplice qualità indicata in epigrafe, il pagamento della somma complessiva euro 1.786,00, a titolo di sanzioni amministrative e relative spese sulla base di accertamenti in precedenza eseguiti, al cui esito è stato appurato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione mancata notifica dell'atto di accertamento e la conseguente violazione dell'art. 14 della L. 689/1981. Ha eccepito, altresì, la
1 prescrizione del credito azionato. Ha concluso con richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Si è costituito l' in via preliminare sollevando eccezione di CP_1 inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
Nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte. La parte opponente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 10.12.2025, l' in data 11.12.2025. CP_1
L'opposizione è tempestiva. L'ordinanza opposta è stata infatti notificata nella data del 01.10.2025, e, pertanto, il deposito dell'atto di opposizione in data 28.10.2025 è evidentemente avvenuto nel termine previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
E' infondata l'eccezione di prescrizione. L'art. 28 l. n. 689/1981 recita: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 129 giorni.
Ne consegue che la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 01.10.2025 è intervenuta prima che si compisse il termine quinquennale di prescrizione.
2 Quanto al motivo di opposizione relativo all'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981 si osserva che l'ordinanza opposta è stata emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”. L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento CP_1 di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 l. 689/1981 si è pronunciata anche la Corte di Appello di Trieste (sentenza del 09.05.2024
3 nel proc. n. 208/2023 R.G.): “…l' lamenta che il Tribunale di Pordenone CP_1 non abbia esaminato la questione della compatibilità fra l'art.14 della legge 689/81 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal d.lgs. 8/2016.
L'art.6 del d.lgs.8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione intro-dotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/81, ma solo "in quanto applicabili"; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art.14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1 specialità della fattispecie prevista dall'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, nel testo introdotto dall'art.3 comma 6 del d.lgs.8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione. Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certa-mente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento del-la violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva),
4 confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità. Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidente-mente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento del-le ritenute CP_1 contributive, stabilendo (nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile alla materia l'art. 14 l. 689/1981, affermando il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile CP_1 la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (cfr. CP_1
Sez. L. n. 7461/2025, 8087/2025, n. 8784/2025). Il ricorso è, allora, fondato per la fondatezza dell'eccezione relativa alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione.
5 L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (182 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del “dies a quo” del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile S.U. 31/10/2019, n. 28210).
6 Nel caso di specie il termine di decadenza risulta decorso inutilmente, atteso che le contestazioni non risultano notificate. L infatti, ha depositato l'atto di accertamento recante la data del CP_1
05.10.2022 (successiva di più due anni rispetto al contestato omesso versamento delle ritenute alla previdenziali ed assistenziali) ma non ha fornito prova della ricezione da parte dell'opponente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per quanto detto, l'opposizione è, allora, fondata e va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie per competenze ed euro 43,00 per esborsi, con distrazione.
Cosenza, 16/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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