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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/10/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13658/2024 promossa da:
, con l'avv. Nicola ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende giusta Parte_1 delega in atti
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Controparte_1 avv.ti Carlo BOSI e Marco SERVENTE, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
e contro
Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
“Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ivrea;
fissare il termine per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Ivrea ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; compensare integralmente le spese processuali tra le parti, per le ragioni sopra esposte”.
Per la convenuta Controparte_1
pagina 1 di 3 “Voglia il Giudice adito, previa ammissione dei mezzi istruttori per interpello, testi e CTU, si opus, accertato e dichiarato preliminarmente l'esatto adempimento di ogni prestazione dedotta in causa per i motivi di cui in narrativa;
in via preliminare in rito: dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del
Foro di Ivrea per i motivi di cui in narrativa, con ogni pronuncia consequenziale;
nel merito [omissis]”
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che:
- il sig. ha convenuto in giudizio la e il sig. Parte_1 Controparte_1
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'asserito Controparte_2 inadempimento al contratto di vendita di cosa futura avente ad oggetto l'autotelaio che avrebbe dovuto essere realizzato dal sig. Controparte_3 CP_2
;
[...]
- la notificazione dell'atto di citazione si perfezionava correttamente solo nei confronti della convenuta di talché con provvedimento del Controparte_1
27.11.2024 veniva assegnato all'attore termine perentorio sino al 20.12.2024 per rinnovare la citazione nei confronti del sig. ; Controparte_2
- con successiva ordinanza del 5.6.2025 questo giudice, nel rilevare come parte attrice non avesse provveduto alla rinnovazione della notificazione e tenuto conto dell'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla convenuta , fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex Controparte_1 art. 281 sexies c.p.c. per il 25.9.2025, da tenersi con le modalità della trattazione scritta;
- con le note scritte tempestivamente depositate l'attore, anche in considerazione del cambio di difesa nel frattempo intervenuto, dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
Rilevato che
- con nota depositata in data 29.9.2025 l'attore ha comunicato di aver appreso, attraverso una notizia apparsa sul quotidiano “TorinoToday” del decesso, in data
27.9.2025, del sig. ; Controparte_2
- tale circostanza non produce effetti nel processo in esame, dal momento che il sig.
non è mai stato ritualmente convenuto, non avendo parte attrice Parte_2 pagina 2 di 3 provveduto a citarlo nel termine perentorio assegnato in data 27.11.2024 (prima del decesso del sig. ); CP_2
Ritenuto che
- il processo debba essere dichiarato parzialmente estinto ex art. 307, III comma,
c.p.c., nei confronti di per inattività della parte attrice;
Controparte_2
- nei rapporti l'attore e la convenuta costituita , l'adesione di parte Controparte_1 attrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere di questo giudice di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 13483/2025; Cass. n.
21300/2024; Cass. n. 15017/2022); la circostanza che l'attore abbia aderito solo con le note scritte del 24.9.2025 non fa venir meno il fatto che questo giudice sia privo del potere di decidere su detta eccezione e sulla relativa regolamentazione delle spese, dovendovi provvedere il giudice avanti al quale verrà riassunta la causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, nei rapporti tra l'attore e , Controparte_2 dichiara l'estinzione parziale del processo;
nei rapporti tra l'attore e la convenuta Controparte_1 visto l'art. 38, II comma, c.p.c., dà atto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Ivrea;
fissa il termine di mesi tre per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Torino, in data 3.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 13658/2024 promossa da:
, con l'avv. Nicola ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende giusta Parte_1 delega in atti
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Controparte_1 avv.ti Carlo BOSI e Marco SERVENTE, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTA
e contro
Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
“Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Ivrea;
fissare il termine per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Ivrea ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; compensare integralmente le spese processuali tra le parti, per le ragioni sopra esposte”.
Per la convenuta Controparte_1
pagina 1 di 3 “Voglia il Giudice adito, previa ammissione dei mezzi istruttori per interpello, testi e CTU, si opus, accertato e dichiarato preliminarmente l'esatto adempimento di ogni prestazione dedotta in causa per i motivi di cui in narrativa;
in via preliminare in rito: dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del
Foro di Ivrea per i motivi di cui in narrativa, con ogni pronuncia consequenziale;
nel merito [omissis]”
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che:
- il sig. ha convenuto in giudizio la e il sig. Parte_1 Controparte_1
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'asserito Controparte_2 inadempimento al contratto di vendita di cosa futura avente ad oggetto l'autotelaio che avrebbe dovuto essere realizzato dal sig. Controparte_3 CP_2
;
[...]
- la notificazione dell'atto di citazione si perfezionava correttamente solo nei confronti della convenuta di talché con provvedimento del Controparte_1
27.11.2024 veniva assegnato all'attore termine perentorio sino al 20.12.2024 per rinnovare la citazione nei confronti del sig. ; Controparte_2
- con successiva ordinanza del 5.6.2025 questo giudice, nel rilevare come parte attrice non avesse provveduto alla rinnovazione della notificazione e tenuto conto dell'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dalla convenuta , fissava udienza di precisazione delle conclusioni ex Controparte_1 art. 281 sexies c.p.c. per il 25.9.2025, da tenersi con le modalità della trattazione scritta;
- con le note scritte tempestivamente depositate l'attore, anche in considerazione del cambio di difesa nel frattempo intervenuto, dichiarava di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta;
Rilevato che
- con nota depositata in data 29.9.2025 l'attore ha comunicato di aver appreso, attraverso una notizia apparsa sul quotidiano “TorinoToday” del decesso, in data
27.9.2025, del sig. ; Controparte_2
- tale circostanza non produce effetti nel processo in esame, dal momento che il sig.
non è mai stato ritualmente convenuto, non avendo parte attrice Parte_2 pagina 2 di 3 provveduto a citarlo nel termine perentorio assegnato in data 27.11.2024 (prima del decesso del sig. ); CP_2
Ritenuto che
- il processo debba essere dichiarato parzialmente estinto ex art. 307, III comma,
c.p.c., nei confronti di per inattività della parte attrice;
Controparte_2
- nei rapporti l'attore e la convenuta costituita , l'adesione di parte Controparte_1 attrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere di questo giudice di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciarsi sulla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 13483/2025; Cass. n.
21300/2024; Cass. n. 15017/2022); la circostanza che l'attore abbia aderito solo con le note scritte del 24.9.2025 non fa venir meno il fatto che questo giudice sia privo del potere di decidere su detta eccezione e sulla relativa regolamentazione delle spese, dovendovi provvedere il giudice avanti al quale verrà riassunta la causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, nei rapporti tra l'attore e , Controparte_2 dichiara l'estinzione parziale del processo;
nei rapporti tra l'attore e la convenuta Controparte_1 visto l'art. 38, II comma, c.p.c., dà atto dell'adesione di parte attrice all'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Ivrea;
fissa il termine di mesi tre per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Torino, in data 3.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3