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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Riccardo Magro e dall'avv. Federico Lentini, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre
2025.
DEL P.M: cfr. visto del 19 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 giugno 2025, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Porto Empedocle, in data 21 dicembre 2006, con , Controparte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, ( nato nel 2009), e , Per_1 Per_2 Per_3
( nati nel 2011), ancora minorenni.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula fra i coniugi, ai sensi dell'art.12 del
D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014, di un accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 18 gennaio 2021 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Agrigento il 27 gennaio 2021.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione, ossia, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento dei tre CP_1
figli, , e , un assegno mensile pari ad euro 200,00, Per_1 Per_2 Per_3
ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedendo, infine,
l'autorizzazione al rilascio del passaporto.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
- 2 - Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione del convenuto, il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.,50 c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha posto la causa in decisione, previa discussione orale dell'avvocato dell'attrice.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'accordo di separazione personale dei coniugi stipulato, ai sensi dell'art. 6 del D.L.
132/2014 convertito in L. 162/2014 n. 9/2018, tra la ricorrente e il resistente è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2021 ed è stato autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 27 gennaio 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna
- 3 - concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, va certamente confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno con facoltà per il padre di incontrarli liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto concordato dalle parti in sede di separazione.
Va, altresì, confermato l'obbligo posto in capo a , di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo a Parte_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno complessivo di
[...]
euro 600,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così come concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione.
Infine, nessuna statuizione sulla richiesta di rilascio del consenso per il rinnovo del documento di identità, in assenza dell'attualità del contrasto..
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario sentire i figli minori, tenuto conto dell'assenza di contrasti sulle statuizioni relative al loro affidamento e collocamento.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi l'avvocato dell'attrice e il P.M. e nella contumacia del convenuto: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto
Empedocle, in data 21 dicembre 2006 da e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
- 4 - Comune di Porto Empedocle al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2006;
affida i figli minori , e a entrambi i Per_1 Per_2 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Per_2
un assegno complessivo di euro 600,00, rivalutali Persona_4
secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 22 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU RA
- 5 - - 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Riccardo Magro e dall'avv. Federico Lentini, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...] Controparte_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre
2025.
DEL P.M: cfr. visto del 19 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20 giugno 2025, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Porto Empedocle, in data 21 dicembre 2006, con , Controparte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, ( nato nel 2009), e , Per_1 Per_2 Per_3
( nati nel 2011), ancora minorenni.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla stipula fra i coniugi, ai sensi dell'art.12 del
D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014, di un accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti e dai difensori in data 18 gennaio 2021 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Agrigento il 27 gennaio 2021.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione, ossia, l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle, a titolo di mantenimento dei tre CP_1
figli, , e , un assegno mensile pari ad euro 200,00, Per_1 Per_2 Per_3
ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, chiedendo, infine,
l'autorizzazione al rilascio del passaporto.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
- 2 - Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata costituzione del convenuto, il giudice delegato, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473- bis.,50 c.p.c., all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha posto la causa in decisione, previa discussione orale dell'avvocato dell'attrice.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che l'accordo di separazione personale dei coniugi stipulato, ai sensi dell'art. 6 del D.L.
132/2014 convertito in L. 162/2014 n. 9/2018, tra la ricorrente e il resistente è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2021 ed è stato autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 27 gennaio 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal P.M.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna
- 3 - concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, va certamente confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno con facoltà per il padre di incontrarli liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto concordato dalle parti in sede di separazione.
Va, altresì, confermato l'obbligo posto in capo a , di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli, corrispondendo a Parte_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno complessivo di
[...]
euro 600,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, così come concordemente stabilito dalle parti in sede di separazione.
Infine, nessuna statuizione sulla richiesta di rilascio del consenso per il rinnovo del documento di identità, in assenza dell'attualità del contrasto..
Si dà atto che non è stato ritenuto necessario sentire i figli minori, tenuto conto dell'assenza di contrasti sulle statuizioni relative al loro affidamento e collocamento.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi l'avvocato dell'attrice e il P.M. e nella contumacia del convenuto: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto
Empedocle, in data 21 dicembre 2006 da e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
- 4 - Comune di Porto Empedocle al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2006;
affida i figli minori , e a entrambi i Per_1 Per_2 Persona_4
genitori, con collocazione stabile presso il domicilio della madre e con facoltà per il padre di incontrarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo quanto stabilito in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Per_2
un assegno complessivo di euro 600,00, rivalutali Persona_4
secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 22 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU RA
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