Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2025, proposto da
SC GO, rappresentata e difesa dall’avvocato Pino GO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Venezia, S. Marco 63;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2025 n. 127
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza 30 gennaio 2025 n. 127 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 2571/2023 ivi proposto dalle docenti Chiara Mannis, SC GO e Giulia D’Urso contro il Ministero dell’istruzione ha così statuito: “Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici in cui ha prestato servizio, in particolare per NI IA, a.s. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, per NG ES a.s. 2020/21, 2022/23 e 2023/24 e per D’UR LI a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; - condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per ciascun anno scolastico suindicati, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 5.000,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), così ripartiti: euro 1.500,00 per NI IA, euro 1.500,00 per NG ES ed euro 2.000,00 per D’UR LI; - condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratisi antistatario.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 13 marzo 2025 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (urp@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 28 luglio 2025 e depositato in data 29 luglio 2025 la prof.ssa SC GO ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Viale di Trastevere, 76/A, di provvedere a dare integrale esecuzione in favore della dott.ssa SC GO alla sentenza n. 127/2025 pubblicata in data 30.1.2025 dal Tribunale di Padova all’esito del giudizio R.G. 2571/2023, assegnando allo stesso un termine breve, anche in considerazione del tempo già trascorso, o quello che l’Ecc.mo Giudice riterrà opportuno, per disporre il pagamento dell’importo di euro di 1.500,00, oltre agli interessi come da domanda, oltre ai compensi per l’atto di precetto pari a € 142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e C.P.A. al 4%, ed oltre alle successive occorrende; - nominare sin d’ora un commissario ad acta che in via sostitutiva provveda all’adempimento; - fissare, in considerazione del perdurante inadempimento, del Ministero dell’Istruzione e del Merito una somma di denaro dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato ex articolo 114, comma 4, lettera E, c.p.a. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di legge, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA e del contributo unificato.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, si è costituito in giudizio con memoria in data 24 febbraio 2026, a mezzo della quale ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base dell’eccezione secondo cui «ai fini dell’attivazione dei voucher, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al link https://www.cartadeldocente.istruzione.it/docentiBeneficiario/#/accesso e, poi, l’U.S.R. Veneto, con avviso pubblicato sul sito web in data 01/12/2025, hanno fornito le indicazioni necessarie per l’attivazione della carta elettronica del docente ai soggetti interessati da una sentenza favorevole passata in giudicato. Si ritengono in tal modo ottemperate le sentenze dei giudici ordinari che condannano l’amministrazione al riconoscimento del beneficio; sarà quindi semmai onere del ricorrente dimostrare di aver attivato senza esito la procedura suddetta.»
5. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Va disattesa l’eccezione opposta dal Ministero.
Infatti, la dichiarata istituzione di un procedimento finalizzato all’attivazione della carta docente a favore degli insegnanti interessati da una sentenza favorevole del Giudice Ordinario passata in giudicato non equivale alla esatta ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata.
Invero, l’esatta ottemperanza presuppone la costituzione del portafoglio “carta docente” e l’accredito sullo stesso delle somme dovute, ciò che non è avvenuto in relazione a quanto statuito a favore della ricorrente dalla sentenza del Giudice Ordinario, ancora da eseguire.
6.1. Ciò precisato, il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 20 giugno 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa SC GO della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
Va precisato che: A) in conformità al d.P.C.M. 28 novembre 2016, non devono essere corrisposti interessi per le somme versate, per sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto il diritto alla c.d. “carta docente” (T.A.R. Milano, Sez. III, 20 maggio 2025, n. 1768, secondo cui “l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione”) ; B) non devono essere corrisposte le spese per l’atto di precetto non trattandosi di atto funzionale all’introduzione del giudizio di ottemperanza ( ex plurimis , T.A.R. Napoli, Sez. III, 14 luglio 2025, n. 5310).
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
A) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa SC GO della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
B) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
C) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa SC GO, la somma di Euro 800,00# (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
AN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LA | Ida RA |
IL SEGRETARIO