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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17818 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17312/2021
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/12/2025, innanzi al giudice dott.ssa LE PO, chiamata la causa 17312/2021, sono comparsi:
- Avv. Antonella De Fazio, in sostituzione dell'Avv. Alessia Alesii, per
[...]
CP_1
- l'Avv. NINA ALESSANDRA ZACCARA per la parte convenuta;
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
LE PO
pagina 1 di 10 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE
PO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto
"deposito", e vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Alessia Alesii, in forza di procura generale alle liti a rogito notar. Marco Forcella rep. n°21680 del 23 febbraio 2022, depositata in atti, e con costei elettivamente domiciliato in via CP_1 del Tempio di Giove n°21, presso gli uffici dell'avvocatura dell'ente attore opponente e
'95 , in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_3 tempore, elettivamente domiciliato in via Scribonio Curione n. CP_1
38, ed. A, scala C interno 2, presso e nello studio degli Avv. Nina
LE CA e LU ER, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio allegato alla busta eml con cui depositata, in via telematica, la comparsa di costituzione in giudizio convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
pagina 2 di 10 Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 20068/2020, emesso in data 16 dicembre 2020 per la complessiva somma di € 1.304.305,07 pretesa in pagamento dalla odierna convenuta opposta a titolo di compenso per il deposito e la custodia delle autovetture assoggettate a sequestro amministrativo dal Corpo della Polizia Municipale di , ed in dettaglio indicate CP_1 nei verbali allegati al ricorso monitorio.
L'Ente locale opponente, quali motivi di opposizione, ha eccepito:
(a) che il credito vantato da controparte fosse inesigibile, e comunque non certo né liquido, in difetto del decreto di liquidazione prefettizio previsto dall'art. 213, comma 2-ter C.d.S.; (b) che le fatture e gli elenchi esibiti dalla ingiungente in allegato al ricorso ingiuntivo non dessero sufficiente prova scritta del credito vantato in giudizio, agli effetti dell'art. 633 c.p.c.; (c) la prescrizione della pretesa della controparte, in difetto di idonei atti interruttivi;
(d) di non essere titolare, ex latere debitoris, del rapporto giuridico dedotto in lite.
Instaurato il contraddittorio, l'ingiungente ha contestato le ragioni dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese della lite.
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui queste sono state rassegnate come da scritti introduttivi;
all'esito, le difese sono state invitate alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ed il tribunale ha rinviato, per l'incombente, alla presente udienza.
2. merito della lite.
2.1 L'opposizione di è infondata, e va quindi CP_1 respinta, per quanto di seguito considerato.
2.2 Il motivo di contestazione attinente alla titolarità, ex latere debitoris, del rapporto obbligatorio dedotto in lite, da scrutinare prioritariamente secondo ordine di pregiudizialità, è manifestamente infondato: la ha documentato che i veicoli in Parte_1 ragione della cui custodia ha agito in giudizio fossero stati tutti pagina 3 di 10 sottoposti a sequestro amministrativo, per violazioni del Codice della
Strada, dalla Polizia Municipale di (v. all. 17-18-19- CP_1
20-21-22-23-24-25 al ricorso monitorio, composti dai verbali di affidamento in custodia ove risultante l'autorità sequestrante).
Tanto basta ad individuare nell'Ente locale, odierno attore - cui facente capo il personale sequestrante - il soggetto tenuto al pagamento («nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad
"anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n.
571 del 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese»: in tali termini la massima ufficiale tratta da Cass. Sez. 2, 13/06/2018, n. 15515, espressiva d'indirizzo ormai consolidato;
conf. da ultimo Cass. Sez. 2,
03/05/2023, n. 11519: «in tema di custodia di veicoli sequestrati,
l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento»; Cass.
Sez. 2, 29/07/2024, n. 21119: «nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia pagina 4 di 10 dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode»).
La Corte è pervenuta a tali enunciati all'esito di accurata disamina di tutte le disposizioni di riferimento, innanzitutto osservando che
"la citata disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 571 del
1982, art. 11, comma 1 - secondo cui "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" - non collide con alcuna norma primaria - né della L. n. 689 del 1981 né del C.d.S., sicché la sua validità sotto tale profilo ne consente la piena applicazione".
Ancora, la Corte ha evidenziato (così la motivazione della sentenza n. 9394 del 08/05/2015):
"l'analisi delle disposizioni dianzi riprodotte (..) e, in particolare, dell'ora citato art. 11 rende evidente che il "debitore" delle spese di custodia della cosa sequestrata (nella specie, dei veicoli sequestrati) è l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al codice della strada), o dell'eventuale obbligato in solido, o del soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro (secondo comma;
cfr. anche l'art. 12, commi 6 e 7). Da ciò consegue che il termine
"anticipazione" di dette spese prefigura un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la pubblica amministrazione che ha anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso (recupero), e il soggetto debitore, obbligato al rimborso. Al riguardo, è appena il caso di precisare che le amministrazioni obbligate all'anticipazione di dette spese sono tutte quelle menzionate dal D.P.R. n. 571 del pagina 5 di 10 1982, art. 1 e in particolare, per quanto riguarda le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, quelle di cui al D. Lgs. n. 285 del
1992, art. 12, commi 1, 2 e 3. Infatti, la ratio dell'obbligo di anticipazione a carico "dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" sta nei concorrenti principi di imputazione dell'attività degli agenti dell'Amministrazione nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni all'amministrazione di appartenenza, nonché di responsabilità diretta, lato sensu, di quest'ultima per tale attività che, se comportante spese, obbliga l'amministrazione che la svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero. Nella specie, trattandosi dell'esercizio di funzioni tipicamente pubbliche - la garanzia della sicurezza delle persone nella circolazione stradale e, in particolare, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale: art. 1, comma 1, art. 11, comma 1, lett. a), e, con riferimento alla fattispecie, art. 12, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 285 del 1992 -
, può stabilirsi il seguente parallelismo: come "Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private ....", salvo "recupero" dall'autore del reato o dagli altri soggetti obbligati ex lege (art. 3, comma 1, lett. t - secondo cui ""anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge,
è recuperabile" -, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4, comma 1), così le spese del procedimento sanzionatorio amministrativo prefigurato dalla L. n. 689 del 1981 e dal C.d.S. sono normalmente anticipate dall'amministrazione - statale, regionale o locale - che ha promosso tale procedimento, salvo "recupero" dall'autore della violazione o dagli altri soggetti obbligati ex lege (cfr. della L. n.
689 del 1981, art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 2 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 394, comma 1, citati, supra, al n. 2.4.).
Ciò, tanto più in quanto dal predetto principio di responsabilità deriva che il recupero delle spese di custodia delle cose sequestrate non è assicurato sempre e comunque all'Amministrazione che le ha anticipate: infatti, il primo periodo del D.P.R. n. 571 del 1982, art.
pagina 6 di 10 11, comma 2, prefigura una serie di ipotesi nelle quali detto recupero non può mai avvenire: ".... in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, u. c., o si sia verificata la prescrizione di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 28, comma 1" (cfr. il D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 5, art. 204, comma 1, artt. 205 e 209).
In terzo luogo - contrariamente a quanto opina il ricorrente CP_4
-, il D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, detta la disciplina generale del (..) rapporto tra l'Amministrazione che ha anticipato le spese di custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo - non rileva se conseguenti a custodia presso un proprio ufficio, presso un ufficio di altra amministrazione, o presso altri soggetti pubblici o privati - ed il debitore, secondo il seguente schema: anticipazione da parte dell'amministrazione cui spetta (comma 1), rimborso a quest'ultima da parte dell'autore della violazione amministrativa, dell'obbligato in solido o del diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate (secondo comma), previa liquidazione delle spese medesime da parte del prefetto (comma 3).
Il successivo art. 12, invece - contrariamente a quanto opina il
Comune ricorrente -, detta la disciplina generale del diverso e distinto rapporto, del pari di natura civilistica, che si stabilisce tra l'amministrazione cui è riferibile il sequestro ed il custode della cosa sequestrata.
Il diritto del custode - "nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero dell'art. 8, comma 1" - al rimborso (rectius: al pagamento) delle spese, sostenute per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate allo stesso affidate, può essere fatto valere per intero "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate", previa liquidazione del prefetto che, peraltro, può disporre "acconti sulle somme dovute" (comma 3), soggetti anch'essi alla regola della anticipazione a carico pagina 7 di 10 dell'amministrazione cui spetta. Le disposizioni di cui al comma 4 poi
- "Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni" - lungi dal contraddire le regole del "debitore" delle spese di custodia e della "anticipazione" di cui al primo ed all'art. 11, comma 2 (cfr., supra, lett. A), prevedono soltanto la forma tipica di pagamento delle spese a carico delle amministrazioni dello Stato, evocando non a caso "le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia", disciplinate ora dal menzionato D.P.R. n.
115 del 2002: in altri termini, le forme di pagamento di dette anticipazioni al custode variano a seconda dell'amministrazione - statale, regionale o locale - che ha promosso il procedimento sanzionatorio amministrativo ed alla quale è riferibile l'eseguito sequestro del veicolo".
2.3 I principî esemplarmente enunciati nelle pronunce testé menzionate danno anche conto dell'inconcludenza delle ulteriori ragioni di contestazione svolte, dalla parte attrice, a motivo di opposizione.
2.4 In particolare, il credito controverso, maturato a seguito della custodia di veicoli posti in sequestro amministrativo protrattasi dal
2008 (aprile) in avanti, non può dirsi estinto per sopravvenuta prescrizione (decennale), attesi gli atti interruttivi documentati in giudizio dalla ingiungente (v. all. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 al ricorso monitorio).
2.5 Identicamente, non rileva l'assenza di un provvedimento di liquidazione prefettizio: si è già detto che tale provvedimento è richiesto non già agli effetti del rapporto di deposito (di natura privatistica) generato tra l'Ente locale e il depositario per effetto dell'affidamento in custodia del veicolo, bensì ai fini del recupero,
pagina 8 di 10 dall'obbligato contravventore (proprietario del veicolo in sequestro), delle spese (già) anticipate dall'Ente locale.
Difatti, come già sopra rammentato, “… il diritto del custode -
"nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero dell'art. 8, comma 1" - al rimborso (rectius: al pagamento) delle spese, sostenute per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate allo stesso affidate, può essere fatto valere per intero "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate" (così dalla motivazione di Cass. Sez. 1, 08/05/2015, n. 9394, sopra trascritta), sicché deve concludersi che il credito del depositario, ab origine pecuniario e di facile e pronta liquidazione (all'uopo bastando il tariffario prefettizio tempo per tempo vigente), sia venuto infine a scadenza, e quindi divenuto esigibile, con la cessazione degli oneri custodiali operato dall'Amministrazione d'autorità (v. anche Cass.
Sez. 3, 12/07/2007, n. 15602: «il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, ove non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982, ha facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso»; Cass.
Sez. 3, 07/04/2008, n. 9033)
2.6 Va infine osservato che il motivo di opposizione con cui s'è contestata l'affidabilità probatoria degli elenchi e dei documenti esibiti in giudizio dal depositario, per la quantificazione del credito vantato in ricorso, non assurge neppure a contestazione propriamente detta, sì da non poter essere esaminato dal tribunale.
Difatti la parte ingiungente ha prodotto, a corredo del ricorso ingiuntivo, sia i verbali di sequestro e consegna in custodia dei singoli veicoli cui riferita la domanda di pagamento, e il relativo elenco (all. 4, nonché all. da 17 a 25 al ricorso ingiuntivo) sia il tariffario prefettizio (all. 16) e correlativa tabella di calcolo delle indennità maturate, tempo per tempo. Le contestazioni del CP_5
per quanto generiche ed inconcludenti, non meritano specifico
[...] esame (v. Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889: «in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del pagina 9 di 10 fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»).
3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese della lite restano a carico della parte soccombente.
Considerando la macroscopica assenza di valide ragioni di contestazione, sussistono le condizioni per la pronuncia di cui all'art. 96 c.p.c.; a tal fine, si stima opportuno utilizzare, in via equitativa, i criteri di liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, opportunamente adeguati al valore della lite, con l'attribuzione della somma di € 1.500,00 per ogni anno di durata del procedimento.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.20068/2020, emesso in data 16 dicembre 2020, e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione, in favore della parte CP_1 ingiungente delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 40.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge;
- visto l'art. 96 c.p.c., condanna al pagamento, in CP_1 favore della controparte, della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo.
Roma, 19 dicembre 2025 Il Giudice
LE PO
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Roma Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/12/2025, innanzi al giudice dott.ssa LE PO, chiamata la causa 17312/2021, sono comparsi:
- Avv. Antonella De Fazio, in sostituzione dell'Avv. Alessia Alesii, per
[...]
CP_1
- l'Avv. NINA ALESSANDRA ZACCARA per la parte convenuta;
Il Giudice invita le parti alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
LE PO
pagina 1 di 10 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa LE
PO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17312 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto
"deposito", e vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Alessia Alesii, in forza di procura generale alle liti a rogito notar. Marco Forcella rep. n°21680 del 23 febbraio 2022, depositata in atti, e con costei elettivamente domiciliato in via CP_1 del Tempio di Giove n°21, presso gli uffici dell'avvocatura dell'ente attore opponente e
'95 , in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_3 tempore, elettivamente domiciliato in via Scribonio Curione n. CP_1
38, ed. A, scala C interno 2, presso e nello studio degli Avv. Nina
LE CA e LU ER, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura su foglio allegato alla busta eml con cui depositata, in via telematica, la comparsa di costituzione in giudizio convenuto opposto
Motivi della Decisione
1. fatti controversi.
pagina 2 di 10 Il contendere trae origine dalla notificazione del decreto ingiuntivo n. 20068/2020, emesso in data 16 dicembre 2020 per la complessiva somma di € 1.304.305,07 pretesa in pagamento dalla odierna convenuta opposta a titolo di compenso per il deposito e la custodia delle autovetture assoggettate a sequestro amministrativo dal Corpo della Polizia Municipale di , ed in dettaglio indicate CP_1 nei verbali allegati al ricorso monitorio.
L'Ente locale opponente, quali motivi di opposizione, ha eccepito:
(a) che il credito vantato da controparte fosse inesigibile, e comunque non certo né liquido, in difetto del decreto di liquidazione prefettizio previsto dall'art. 213, comma 2-ter C.d.S.; (b) che le fatture e gli elenchi esibiti dalla ingiungente in allegato al ricorso ingiuntivo non dessero sufficiente prova scritta del credito vantato in giudizio, agli effetti dell'art. 633 c.p.c.; (c) la prescrizione della pretesa della controparte, in difetto di idonei atti interruttivi;
(d) di non essere titolare, ex latere debitoris, del rapporto giuridico dedotto in lite.
Instaurato il contraddittorio, l'ingiungente ha contestato le ragioni dell'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese della lite.
La causa, non bisognevole d'istruttoria, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui queste sono state rassegnate come da scritti introduttivi;
all'esito, le difese sono state invitate alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ed il tribunale ha rinviato, per l'incombente, alla presente udienza.
2. merito della lite.
2.1 L'opposizione di è infondata, e va quindi CP_1 respinta, per quanto di seguito considerato.
2.2 Il motivo di contestazione attinente alla titolarità, ex latere debitoris, del rapporto obbligatorio dedotto in lite, da scrutinare prioritariamente secondo ordine di pregiudizialità, è manifestamente infondato: la ha documentato che i veicoli in Parte_1 ragione della cui custodia ha agito in giudizio fossero stati tutti pagina 3 di 10 sottoposti a sequestro amministrativo, per violazioni del Codice della
Strada, dalla Polizia Municipale di (v. all. 17-18-19- CP_1
20-21-22-23-24-25 al ricorso monitorio, composti dai verbali di affidamento in custodia ove risultante l'autorità sequestrante).
Tanto basta ad individuare nell'Ente locale, odierno attore - cui facente capo il personale sequestrante - il soggetto tenuto al pagamento («nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad
"anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n.
571 del 1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese»: in tali termini la massima ufficiale tratta da Cass. Sez. 2, 13/06/2018, n. 15515, espressiva d'indirizzo ormai consolidato;
conf. da ultimo Cass. Sez. 2,
03/05/2023, n. 11519: «in tema di custodia di veicoli sequestrati,
l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento»; Cass.
Sez. 2, 29/07/2024, n. 21119: «nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia pagina 4 di 10 dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode»).
La Corte è pervenuta a tali enunciati all'esito di accurata disamina di tutte le disposizioni di riferimento, innanzitutto osservando che
"la citata disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 571 del
1982, art. 11, comma 1 - secondo cui "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" - non collide con alcuna norma primaria - né della L. n. 689 del 1981 né del C.d.S., sicché la sua validità sotto tale profilo ne consente la piena applicazione".
Ancora, la Corte ha evidenziato (così la motivazione della sentenza n. 9394 del 08/05/2015):
"l'analisi delle disposizioni dianzi riprodotte (..) e, in particolare, dell'ora citato art. 11 rende evidente che il "debitore" delle spese di custodia della cosa sequestrata (nella specie, dei veicoli sequestrati) è l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al codice della strada), o dell'eventuale obbligato in solido, o del soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro (secondo comma;
cfr. anche l'art. 12, commi 6 e 7). Da ciò consegue che il termine
"anticipazione" di dette spese prefigura un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la pubblica amministrazione che ha anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso (recupero), e il soggetto debitore, obbligato al rimborso. Al riguardo, è appena il caso di precisare che le amministrazioni obbligate all'anticipazione di dette spese sono tutte quelle menzionate dal D.P.R. n. 571 del pagina 5 di 10 1982, art. 1 e in particolare, per quanto riguarda le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, quelle di cui al D. Lgs. n. 285 del
1992, art. 12, commi 1, 2 e 3. Infatti, la ratio dell'obbligo di anticipazione a carico "dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" sta nei concorrenti principi di imputazione dell'attività degli agenti dell'Amministrazione nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni all'amministrazione di appartenenza, nonché di responsabilità diretta, lato sensu, di quest'ultima per tale attività che, se comportante spese, obbliga l'amministrazione che la svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero. Nella specie, trattandosi dell'esercizio di funzioni tipicamente pubbliche - la garanzia della sicurezza delle persone nella circolazione stradale e, in particolare, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale: art. 1, comma 1, art. 11, comma 1, lett. a), e, con riferimento alla fattispecie, art. 12, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 285 del 1992 -
, può stabilirsi il seguente parallelismo: come "Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private ....", salvo "recupero" dall'autore del reato o dagli altri soggetti obbligati ex lege (art. 3, comma 1, lett. t - secondo cui ""anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge,
è recuperabile" -, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4, comma 1), così le spese del procedimento sanzionatorio amministrativo prefigurato dalla L. n. 689 del 1981 e dal C.d.S. sono normalmente anticipate dall'amministrazione - statale, regionale o locale - che ha promosso tale procedimento, salvo "recupero" dall'autore della violazione o dagli altri soggetti obbligati ex lege (cfr. della L. n.
689 del 1981, art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 2 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 394, comma 1, citati, supra, al n. 2.4.).
Ciò, tanto più in quanto dal predetto principio di responsabilità deriva che il recupero delle spese di custodia delle cose sequestrate non è assicurato sempre e comunque all'Amministrazione che le ha anticipate: infatti, il primo periodo del D.P.R. n. 571 del 1982, art.
pagina 6 di 10 11, comma 2, prefigura una serie di ipotesi nelle quali detto recupero non può mai avvenire: ".... in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, u. c., o si sia verificata la prescrizione di cui alla L. n.
689 del 1981, art. 28, comma 1" (cfr. il D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 5, art. 204, comma 1, artt. 205 e 209).
In terzo luogo - contrariamente a quanto opina il ricorrente CP_4
-, il D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, detta la disciplina generale del (..) rapporto tra l'Amministrazione che ha anticipato le spese di custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo - non rileva se conseguenti a custodia presso un proprio ufficio, presso un ufficio di altra amministrazione, o presso altri soggetti pubblici o privati - ed il debitore, secondo il seguente schema: anticipazione da parte dell'amministrazione cui spetta (comma 1), rimborso a quest'ultima da parte dell'autore della violazione amministrativa, dell'obbligato in solido o del diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate (secondo comma), previa liquidazione delle spese medesime da parte del prefetto (comma 3).
Il successivo art. 12, invece - contrariamente a quanto opina il
Comune ricorrente -, detta la disciplina generale del diverso e distinto rapporto, del pari di natura civilistica, che si stabilisce tra l'amministrazione cui è riferibile il sequestro ed il custode della cosa sequestrata.
Il diritto del custode - "nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero dell'art. 8, comma 1" - al rimborso (rectius: al pagamento) delle spese, sostenute per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate allo stesso affidate, può essere fatto valere per intero "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate", previa liquidazione del prefetto che, peraltro, può disporre "acconti sulle somme dovute" (comma 3), soggetti anch'essi alla regola della anticipazione a carico pagina 7 di 10 dell'amministrazione cui spetta. Le disposizioni di cui al comma 4 poi
- "Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni" - lungi dal contraddire le regole del "debitore" delle spese di custodia e della "anticipazione" di cui al primo ed all'art. 11, comma 2 (cfr., supra, lett. A), prevedono soltanto la forma tipica di pagamento delle spese a carico delle amministrazioni dello Stato, evocando non a caso "le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia", disciplinate ora dal menzionato D.P.R. n.
115 del 2002: in altri termini, le forme di pagamento di dette anticipazioni al custode variano a seconda dell'amministrazione - statale, regionale o locale - che ha promosso il procedimento sanzionatorio amministrativo ed alla quale è riferibile l'eseguito sequestro del veicolo".
2.3 I principî esemplarmente enunciati nelle pronunce testé menzionate danno anche conto dell'inconcludenza delle ulteriori ragioni di contestazione svolte, dalla parte attrice, a motivo di opposizione.
2.4 In particolare, il credito controverso, maturato a seguito della custodia di veicoli posti in sequestro amministrativo protrattasi dal
2008 (aprile) in avanti, non può dirsi estinto per sopravvenuta prescrizione (decennale), attesi gli atti interruttivi documentati in giudizio dalla ingiungente (v. all. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 al ricorso monitorio).
2.5 Identicamente, non rileva l'assenza di un provvedimento di liquidazione prefettizio: si è già detto che tale provvedimento è richiesto non già agli effetti del rapporto di deposito (di natura privatistica) generato tra l'Ente locale e il depositario per effetto dell'affidamento in custodia del veicolo, bensì ai fini del recupero,
pagina 8 di 10 dall'obbligato contravventore (proprietario del veicolo in sequestro), delle spese (già) anticipate dall'Ente locale.
Difatti, come già sopra rammentato, “… il diritto del custode -
"nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero dell'art. 8, comma 1" - al rimborso (rectius: al pagamento) delle spese, sostenute per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate allo stesso affidate, può essere fatto valere per intero "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate" (così dalla motivazione di Cass. Sez. 1, 08/05/2015, n. 9394, sopra trascritta), sicché deve concludersi che il credito del depositario, ab origine pecuniario e di facile e pronta liquidazione (all'uopo bastando il tariffario prefettizio tempo per tempo vigente), sia venuto infine a scadenza, e quindi divenuto esigibile, con la cessazione degli oneri custodiali operato dall'Amministrazione d'autorità (v. anche Cass.
Sez. 3, 12/07/2007, n. 15602: «il custode di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, ove non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione da parte della competente autorità amministrativa ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982, ha facoltà di adire il giudice civile per il riconoscimento del relativo compenso»; Cass.
Sez. 3, 07/04/2008, n. 9033)
2.6 Va infine osservato che il motivo di opposizione con cui s'è contestata l'affidabilità probatoria degli elenchi e dei documenti esibiti in giudizio dal depositario, per la quantificazione del credito vantato in ricorso, non assurge neppure a contestazione propriamente detta, sì da non poter essere esaminato dal tribunale.
Difatti la parte ingiungente ha prodotto, a corredo del ricorso ingiuntivo, sia i verbali di sequestro e consegna in custodia dei singoli veicoli cui riferita la domanda di pagamento, e il relativo elenco (all. 4, nonché all. da 17 a 25 al ricorso ingiuntivo) sia il tariffario prefettizio (all. 16) e correlativa tabella di calcolo delle indennità maturate, tempo per tempo. Le contestazioni del CP_5
per quanto generiche ed inconcludenti, non meritano specifico
[...] esame (v. Cass. Sez. 6, 27/08/2020, n. 17889: «in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del pagina 9 di 10 fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.»).
3. Conclusivamente, si provvede come a seguire;
le spese della lite restano a carico della parte soccombente.
Considerando la macroscopica assenza di valide ragioni di contestazione, sussistono le condizioni per la pronuncia di cui all'art. 96 c.p.c.; a tal fine, si stima opportuno utilizzare, in via equitativa, i criteri di liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, opportunamente adeguati al valore della lite, con l'attribuzione della somma di € 1.500,00 per ogni anno di durata del procedimento.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n.20068/2020, emesso in data 16 dicembre 2020, e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione, in favore della parte CP_1 ingiungente delle spese di lite, che liquida Parte_1 in € 40.000,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge;
- visto l'art. 96 c.p.c., condanna al pagamento, in CP_1 favore della controparte, della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dal dì della presente sentenza al saldo.
Roma, 19 dicembre 2025 Il Giudice
LE PO
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