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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. GI VA ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1345/2022
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mirabelli, giusta procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE
E
, CF con sede centrale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
RC AR, MB TO, ME LI e NI Di CA ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.03.2022 parte ricorrente conveniva dinanzi a questo Giudice
l' esponendo che in data 15.02.2021 presentava domanda per l'attribuzione della CP_2
pensione di reversibilità in quanto figlio superstite in situazione di inabilità, alla morte della madre, avvenuta in data 01.02.2021 e che l' ne comunicò il rigetto per non essere stato CP_2
riconosciuto inabile alla data della morte del genitore. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento dichiarando l' tenuto alla liquidazione in suo favore della pensione di CP_2
reversibilità per totale inabilità al lavoro a decorrere dalla data del decesso dalla madre, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con rifusione delle spese di giudizio.
L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'improcedibilità e chiedeva nel merito il rigetto CP_2
della domanda in quanto infondata.
La controversia veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica medico legale e, successivamente, a mezzo di chiarimenti richiesti al consulente nominato.
All'odierna udienza la causa veniva decisa.
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Il ricorso è procedibile essendo esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
E' noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65,
e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Venendo al caso in esame, osserva il giudicante che non è integrato il requisito sanitario dell'inabilità.
Il consulente, nell'elaborato peritale, che qui si intende richiamato, ha accertato che il ricorrente non era inabile all'epoca del decesso della madre, risultando accertato che le
“patologie di cui risulta affetto il ricorrente, l'istante , di anni 69, Parte_1
pensionato, patologie documentate e poste in diagnosi, rispetto alla loro gravita' ed alle loro ripercussioni sulla vita di relazione e lavorativa, seppure di moderata-grave entita' purtuttavia non determinano una inabilita' generica lavorativa assoluta alla data della morte della madre non ricorrendone pertanto il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di reversibilita' di cui allo art.2 della legge 222/84.”. A seguito delle osservazioni presentate dalla difesa del ricorrente il giudicante ha richiesto chiarimenti al consulente nominato in ordine alla sussistenza del requisito della totale inabilità lavorativa tenendo conto dell'accertamento dello stato di invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01.03.2021 e quindi in data prossima alla morte della madre avvenuta in data 01.02.2021.
A seguito della richiesta di chiarimenti il dott. ha presentato relazione Controparte_3
integrativa con la quale ha concluso affermando che: “in relazione alle patologie di cui risulta affetto il ricorrente sig. , in particolare la patologia psichiatrica,valutabile Parte_1
di moderata entita' per decorso clinico seriologico, per la terapia praticata e lo stato di buon compenso psico-farmacologico, rispetto al carattere invalidante e ripercussioni significative sulla validita' psico-fisica del soggetto non risultano tali da inficiare in maniera assoluta la sua capacita' lavorativa “residua”. Tenuto conto delle abilita' produttive residue dunque esse non determinano una inabilita' lavorativa assoluta al proficuo lavoro, alla data della morte della madre (01.02.21), non ricorrendone pertanto il requisito sanitario al riconoscimento della pensione di reversibilita' di cui alla legge 222/84.”.
Tali conclusioni sono suffragate da ampia motivazione esposta nella relazione, basata sulla differenza valutativa tra indennità di accompagnamento e inabilità lavorativa e sull'esame eseguito sulla persona del ricorrente al momento della visita.
Non possono trovare accoglimento, pertanto, le eccezioni sollevate dal ricorrente con le note depositate in atti.
D'altronde, secondo parte ricorrente il CTU avrebbe dovuto tenere in considerazione, ai fini della valutazione del requisito della totale inabilità lavorativa, ulteriori aspetti non correttamente valutati.
Nelle note depositate, infatti, sottolinea parte ricorrente che: “è la permanente incapacità dell'interessato di dedicarsi ad un qualsiasi lavoro che costituisca fonte di reddito e risulti capace di assicurare a quella persona mezzi bastevoli per l'appagamento dei normali bisogni della sua vita. Invero, secondo autorevole, costante e consolidata giurisprudenza, l'inabilità rappresenta condizione soggettiva di impossibilità potenziale a procurarsi un reddito mediante esercizio dell'attività lavorativa e tale soggettività deve essere valutata in relazione tanto allo stato patologico del soggetto interessato quanto alle coesistenti altre condizioni che lo caratterizzano. Il giudizio di inabilità a proficuo lavoro, ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità all'orfano maggiorenne, deve prendere in considerazione anche gli elementi obiettivi e subiettivi riferibili alla concreta possibilità di lavoro in modo potenzialmente continuativo dell'interessato, tenuto conto, tra l'altro, del sesso, dell'età (il Sig. aveva già 66 anni al momento del decesso della madre) Pt_1
dell'attitudine professionale e della condizione sociale del medesimo.
Pertanto, il diniego del trattamento pensionistico fondato, come nella specie, sull'esclusiva valutazione astratta della capacità lavorativa generica derivante dalle condizioni anatomo- fisiopatologiche dell'interessato non può considerarsi esaustiva.”
Ma sul punto, è necessario evidenziare che la giurisprudenza in via ormai granitica afferma che: “la L. n. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt.
21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e che la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi dello stesso art. 8, comma 2, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c.;
17. sono quindi "inabili" alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, "le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta
e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa";
18. la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, v. pronunce sopra citate);” (Cass. 17809/2022, che richiama in motivazione Cass. n. 12674 del
2019; Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 27448 del 2017; Cass. n. 8678 del 2018; Cass. n. 10953 del 2016).
In definitiva, l'elaborato peritale, che contiene esaurienti e motivate argomentazioni mediche, oltre che ampio riscontro alle osservazioni presentate dalla difesa del ricorrente, certifica che al momento del decesso della madre, nonostante il quadro patologico, il ricorrente non poteva ritenersi totalmente inabile ad attività lavorativa, anche tenendo conto delle valutazioni in ordine al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza più recente conferma la necessaria valutazione oggettiva del requisito della inabilità lavorativa, che non può tenere conto di fattori esterni.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la domanda deve essere respinta per carenza del requisito sanitario.
Spese di lite compensate stante la rituale dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico della parte resistente e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. GI VA, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che sono liquidate CP_2
come da separato decreto.
Castrovillari, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. GI VA