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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2753/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 15.9.2023,
DA
C.F. ), con sede legale a Premariacco (Udine), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa, per procura Parte_2
unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Della Rosa del Foro di
Udine, domiciliatario;
attrice
CONTRO
C.F. ), con sede legale a Pesaro, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marco Marcello del Foro di Roma, domiciliatario;
convenuta in punto: licenza d'uso di software.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: In via istruttoria: - in riforma del rigetto delle istanze istruttorie già disposto dal
Giudice, ammettersi la prova diretta per testi della sig.ra sig.ra Parte_2 CP_2
del sig. della Bluedigit e dell'eventuale autore della perizia redatta da Bluedigit, Persona_1
ove diverso dal predetto sig. , sulle circostanze enucleate nella parte in Persona_1
fatto/narrativa dell'atto di citazione. Nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi la vessatorietà della clausola n.
1.6 delle “condizioni generali utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione” afferenti il contratto di licenza d'uso n. 33513-20 e l'omessa specifica approvazione per iscritto della medesima in violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c., e per l'effetto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia inter partes della sopramenzionata clausola 1.6; -
accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1428 c.c. l'essenzialità dell'errore in cui è incorsa la CP_3
nel prestare il proprio consenso alla stipula del contratto Pag. 2 di 2 denominato “offerta commerciale n. 33513-20” sottoscritto dalla medesima opponente in data 29/12/2020, nonché la riconoscibilità di tale errore da parte dell'altra contraente, e per l'effetto pronunciarsi l'annullamento del prefato contratto e dichiararsi che nulla è dovuto a tale titolo da , revocando e/o dichiarando la nullità CP_4
e/o dichiarando l'inefficacia inter partes del decreto ingiuntivo n. 682/23 R.G. del Tribunale di Udine;
- condannarsi la convenuta opposta all'integrale refusione delle spese di lite del presente giudizio agli attori opponenti, valutando anche il contegno assunto dalla Controparte in sede precontenziosa nel rifiutarsi di aderire all'invito di aderire alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: nel merito accertare che la (C.F./P.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, è debitrice della in persona del Legale Rappresentante pro tempore della Controparte_1
somma di € 22.570,00, e per l'effetto condannare la (C.F./P.iva ), in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante pro tempore dell'importo di € 22.570,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.9.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 682/2023 di questo Tribunale, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 22.570,00, oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto di licenza d'uso con cui aveva concesso a l'utilizzo di un nuovo software per la gestione Controparte_1 Pt_1 Parte_1
aziendale.
La società opponente ha esposto di aver sottoscritto, in data 29.12.2020, il contratto di licenza d'uso con Teamsystem s.r.l. e di aver poi concluso, in data 9.2.2021, un ulteriore contratto con la società
Altea In s.r.l. per l'implementazione del software concesso in uso. Ha poi allegato che, soltanto dopo la stipula del contratto e durante i lavori d'implementazione, era emersa l'incompatibilità dei sistemi informatici utilizzati da con il nuovo software, che non poteva pertanto funzionare;
Parte_1
l'inadeguatezza del sistema avrebbe potuto essere risolta solo con l'acquisto di un nuovo server cloud,
sostenendo maggiori costi.
Lamentato che non avesse eseguito una preliminare verifica in ordine alla Controparte_1
compatibilità dei servizi erogati con il sistema informatico in uso a nonostante, Parte_1
durante le trattative, si fosse discusso della necessità di tale controllo, l'opponente ha sostenuto in diritto: a) la nullità e/o l'inefficacia, ex art. 1341, comma II, c.c. della condizione generale di contratto vessatoria che prevedeva l'obbligo in capo al cliente di compiere in autonomia le verifiche sull'adeguatezza dei sistemi per l'installazione del software, non specificamente approvata per iscritto e contraria agli accordi raggiunti durante le trattative;
b) l'annullabilità del contratto di licenza d'uso per errore essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 e ss c.c., affermando che l'errore ricadeva sulla qualità del prodotto informatico offerto in licenza e, più precisamente, sulla sua compatibilità
con il sistema informatico dell'utilizzatrice, che mai avrebbe sottoscritto il contratto se avesse saputo che sarebbe stato impossibile utilizzarlo per incompatibilità con la sua dotazione informatica.
L'opponente ha rassegnato le conclusioni di merito riportate nell'epigrafe.
2. del contratto, era in grado di conoscere il contenuto delle condizioni generali richiamate, che le erano state consegnate in copia ed erano comunque consultabili sul sito della società. La società opposta ha poi sottolineato che, ai fini dell'approvazione specifica di clausole vessatorie, era sufficiente che ciascuna clausola fosse richiamata ed individuata nel contratto sottoscritto, senza necessità di trascrizione integrale del relativo contenuto;
la clausola contestata dall'opponente era stata richiamata e individuata. L'opposta ha poi contestato l'asserita sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile sulla qualità del software concesso in licenza, specificando altresì di non aver posto in essere nessun artificio e raggiro configurante il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. Richiesta la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha rassegnato le conclusioni sopra Controparte_1
riportate Si è costituita evidenziando che l'opponente, al momento della Controparte_1
conclusione.
3. La proposta conciliativa formulata dal giudice è stata accettata dalla sola opponente;
non sono state ammesse le richieste istruttorie di ritenute irrilevanti, né è stata Parte_1
accordata la provvisoria esecuzione, per la ritenuta pronta decidibilità delle questioni poste dalle parti;
mutato il giudicante, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e hanno fatto luogo alla discussione orale;
la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3
c.p.c..
4. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
5. La legale rappresentante di ha sottoscritto l'offerta di Parte_1 CP_1
l'oggetto del contratto è stato individuato nella “concessione….della licenza d'uso delle
[...]
soluzioni software sotto indicate”, nonché nell'“acquisto dei relativi servizi di aggiornamento,
assistenza e manutenzione”; nell'offerta sottoscritta sono richiamate le Condizioni generali di
Utilizzo Prodotti Software e Servizi di Aggiornamento Assistenza e Manutenzione, con riproduzione del link per la consultazione (l'opponente ha riconosciuto che tale link dava accesso al contenuto integrale delle condizioni generali); la legale rappresentante ha sottoscritto la dichiarazione di aver esaminato e di accettare espressamente una serie di clausole facenti parte di tali condizioni generali,
tra le quali la clausola 1 Limiti della licenza d'uso. Per quanto riportato dalla stessa attrice opponente,
la clausola della quale è in contestazione l'efficacia, paragrafo 1.6., ha il seguente tenore (si vedano pagg. 15-16 della citazione): “il cliente prende atto che dovrà dotarsi delle apparecchiature, dei
software, dei servizi telefonici e/o di rete di quant'altro necessario al fine di utilizzare il Software e
di fruire dei Servizi. Il Cliente sarà tenuto a verificare l'idoneità dei propri sistemi hardware,
software e di rete ai fini dell'utilizzo del Software e della fruizione dei Servizi (ivi inclusi gli
Aggiornamenti e Sviluppi) e rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa nei confronti della Licenziante e
degli altri soggetti appartenenti alla rete Commerciale collegata al mancato o non CP_1
corretto funzionamento del Software o alla mancata o non corretta erogazione dei Servizi
conseguenti alla inidoneità dei propri sistemi hardware, software e/o di rete”. Il giudice di legittimità
ha più volte ribadito che l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. ha carattere tassativo;
la clausola contestata dall'opponente non pare riconducibile al catalogo delle clausole vessatorie, valendo piuttosto a delimitare l'oggetto degli obblighi contrattuali a carico di CP_1
che non si estendevano alla verifica della idoneità delle dotazioni hardware e della connessione
[...]
Internet della società opposta. Nel contratto di licenza d'uso, la responsabilità del concedente può
essere circoscritta ai casi di malfunzionamento del software concesso per ragioni intrinseche allo stesso, ove non siano state pattuite prestazioni consulenziali ulteriori. Ne consegue che tale clausola non può considerarsi limitativa della responsabilità, tale essendo solo quella che circoscrive le conseguenze dell'inadempimento ad obblighi assunti e della colpa.
Ma anche a voler diversamente opinare, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui l'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole contenute nelle condizioni generali del contratto “è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole,
onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (ex multis, Cass., sez. II, ord. n. 4126 del
14.2.2024). Nel contratto sottoscritto dalle parti vi è indubbiamente un richiamo numerico e cumulativo a diverse clausole delle condizioni generali del contratto, ma il contenuto delle clausole richiamate è accompagnato da una sintetica indicazione del relativo contenuto, ragion per cui la clausola 1.6 del contratto dovrebbe comunque ritenersi specificamente approvata per iscritto.
6. Non è provato l'errore essenziale e riconoscibile che avrebbe compromesso una corretta formazione della volontà contrattuale della società opponente.
sostiene di aver sottoscritto l'offerta di sulla base di una falsa Parte_1 Controparte_1
rappresentazione della realtà, avendo creduto di acquistare un prodotto compatibile con i propri sistemi informatici, invece risultati inadeguati. L'errore sarebbe caduto sulle qualità del software
acquistato e dovrebbe qualificarsi essenziale, ai sensi dell'art. 1429 c.c., perché ricadente sulla qualità
dell'oggetto della prestazione. Dalla relazione tecnica doc. 25 allegata alla citazione si evince quanto segue:
Per l'aggiornamento “dell'assetto infrastruttura server e networking”, necessario ai fini dell'utilizzo del nuovo software gestionale, in tale relazione tecnica è stata stimata una spesa di € 15.000,00 oltre
IVA.
Come dianzi esposto, sottoscrivendo il contratto, ha dichiarato specificamente di Parte_1
aver esaminato e di accettare proprio la clausola che le evidenziava l'onere di verificare autonomamente la compatibilità dei propri sistemi informatici con il nuovo software gestionale.
Atteso l'oggetto del contratto, come indicato nell'offerta sottoscritta, appare evidente che l'inadeguatezza dei sistemi informatici e della connessione Internet in uso alla società opponente non ha nulla a che vedere con l'oggetto della prestazione cui si era obbligata Controparte_1
consistente nella concessione dell'uso di un software gestionale e nello svolgimento di servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione dello stesso e soltanto in relazione a tali prestazioni potrebbe vagliarsi l'esistenza di un errore. Pertanto, non venendo in rilievo un errore sulla qualità dell'oggetto del contratto né uno degli altri errori previsti dall'art. 1429 c.c., non è possibile giungere ad una pronuncia di annullamento.
6. Ogni domanda attorea deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa,
assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e trattazione. Non si ritiene di riconoscere alcunché per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di note conclusive ed essendosi la discussione orale esaurita nel richiamo agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione proposta da e ogni domanda attorea e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 682/2023 emesso da questo Tribunale in data 20.6.2023, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta Parte_1
le spese processuali, che liquida in € 3.376,00 per compenso, oltre al rimborso Controparte_1
forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Luisa Picotti.
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2753/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 15.9.2023,
DA
C.F. ), con sede legale a Premariacco (Udine), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa, per procura Parte_2
unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Della Rosa del Foro di
Udine, domiciliatario;
attrice
CONTRO
C.F. ), con sede legale a Pesaro, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Marco Marcello del Foro di Roma, domiciliatario;
convenuta in punto: licenza d'uso di software.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: In via istruttoria: - in riforma del rigetto delle istanze istruttorie già disposto dal
Giudice, ammettersi la prova diretta per testi della sig.ra sig.ra Parte_2 CP_2
del sig. della Bluedigit e dell'eventuale autore della perizia redatta da Bluedigit, Persona_1
ove diverso dal predetto sig. , sulle circostanze enucleate nella parte in Persona_1
fatto/narrativa dell'atto di citazione. Nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi la vessatorietà della clausola n.
1.6 delle “condizioni generali utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione” afferenti il contratto di licenza d'uso n. 33513-20 e l'omessa specifica approvazione per iscritto della medesima in violazione dell'art. 1341, co. 2, c.c., e per l'effetto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia inter partes della sopramenzionata clausola 1.6; -
accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1428 c.c. l'essenzialità dell'errore in cui è incorsa la CP_3
nel prestare il proprio consenso alla stipula del contratto Pag. 2 di 2 denominato “offerta commerciale n. 33513-20” sottoscritto dalla medesima opponente in data 29/12/2020, nonché la riconoscibilità di tale errore da parte dell'altra contraente, e per l'effetto pronunciarsi l'annullamento del prefato contratto e dichiararsi che nulla è dovuto a tale titolo da , revocando e/o dichiarando la nullità CP_4
e/o dichiarando l'inefficacia inter partes del decreto ingiuntivo n. 682/23 R.G. del Tribunale di Udine;
- condannarsi la convenuta opposta all'integrale refusione delle spese di lite del presente giudizio agli attori opponenti, valutando anche il contegno assunto dalla Controparte in sede precontenziosa nel rifiutarsi di aderire all'invito di aderire alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita.
Per la convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: nel merito accertare che la (C.F./P.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, è debitrice della in persona del Legale Rappresentante pro tempore della Controparte_1
somma di € 22.570,00, e per l'effetto condannare la (C.F./P.iva ), in Controparte_5 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in Controparte_1
persona del Legale Rappresentante pro tempore dell'importo di € 22.570,00 oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 di attuazione della Direttiva 2000/35/CEE, maturati e maturandi sulla sorte insoluta a decorrere dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, per le causali di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.9.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 682/2023 di questo Tribunale, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € 22.570,00, oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto di licenza d'uso con cui aveva concesso a l'utilizzo di un nuovo software per la gestione Controparte_1 Pt_1 Parte_1
aziendale.
La società opponente ha esposto di aver sottoscritto, in data 29.12.2020, il contratto di licenza d'uso con Teamsystem s.r.l. e di aver poi concluso, in data 9.2.2021, un ulteriore contratto con la società
Altea In s.r.l. per l'implementazione del software concesso in uso. Ha poi allegato che, soltanto dopo la stipula del contratto e durante i lavori d'implementazione, era emersa l'incompatibilità dei sistemi informatici utilizzati da con il nuovo software, che non poteva pertanto funzionare;
Parte_1
l'inadeguatezza del sistema avrebbe potuto essere risolta solo con l'acquisto di un nuovo server cloud,
sostenendo maggiori costi.
Lamentato che non avesse eseguito una preliminare verifica in ordine alla Controparte_1
compatibilità dei servizi erogati con il sistema informatico in uso a nonostante, Parte_1
durante le trattative, si fosse discusso della necessità di tale controllo, l'opponente ha sostenuto in diritto: a) la nullità e/o l'inefficacia, ex art. 1341, comma II, c.c. della condizione generale di contratto vessatoria che prevedeva l'obbligo in capo al cliente di compiere in autonomia le verifiche sull'adeguatezza dei sistemi per l'installazione del software, non specificamente approvata per iscritto e contraria agli accordi raggiunti durante le trattative;
b) l'annullabilità del contratto di licenza d'uso per errore essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 e ss c.c., affermando che l'errore ricadeva sulla qualità del prodotto informatico offerto in licenza e, più precisamente, sulla sua compatibilità
con il sistema informatico dell'utilizzatrice, che mai avrebbe sottoscritto il contratto se avesse saputo che sarebbe stato impossibile utilizzarlo per incompatibilità con la sua dotazione informatica.
L'opponente ha rassegnato le conclusioni di merito riportate nell'epigrafe.
2. del contratto, era in grado di conoscere il contenuto delle condizioni generali richiamate, che le erano state consegnate in copia ed erano comunque consultabili sul sito della società. La società opposta ha poi sottolineato che, ai fini dell'approvazione specifica di clausole vessatorie, era sufficiente che ciascuna clausola fosse richiamata ed individuata nel contratto sottoscritto, senza necessità di trascrizione integrale del relativo contenuto;
la clausola contestata dall'opponente era stata richiamata e individuata. L'opposta ha poi contestato l'asserita sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile sulla qualità del software concesso in licenza, specificando altresì di non aver posto in essere nessun artificio e raggiro configurante il dolo quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. Richiesta la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha rassegnato le conclusioni sopra Controparte_1
riportate Si è costituita evidenziando che l'opponente, al momento della Controparte_1
conclusione.
3. La proposta conciliativa formulata dal giudice è stata accettata dalla sola opponente;
non sono state ammesse le richieste istruttorie di ritenute irrilevanti, né è stata Parte_1
accordata la provvisoria esecuzione, per la ritenuta pronta decidibilità delle questioni poste dalle parti;
mutato il giudicante, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e hanno fatto luogo alla discussione orale;
la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3
c.p.c..
4. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
5. La legale rappresentante di ha sottoscritto l'offerta di Parte_1 CP_1
l'oggetto del contratto è stato individuato nella “concessione….della licenza d'uso delle
[...]
soluzioni software sotto indicate”, nonché nell'“acquisto dei relativi servizi di aggiornamento,
assistenza e manutenzione”; nell'offerta sottoscritta sono richiamate le Condizioni generali di
Utilizzo Prodotti Software e Servizi di Aggiornamento Assistenza e Manutenzione, con riproduzione del link per la consultazione (l'opponente ha riconosciuto che tale link dava accesso al contenuto integrale delle condizioni generali); la legale rappresentante ha sottoscritto la dichiarazione di aver esaminato e di accettare espressamente una serie di clausole facenti parte di tali condizioni generali,
tra le quali la clausola 1 Limiti della licenza d'uso. Per quanto riportato dalla stessa attrice opponente,
la clausola della quale è in contestazione l'efficacia, paragrafo 1.6., ha il seguente tenore (si vedano pagg. 15-16 della citazione): “il cliente prende atto che dovrà dotarsi delle apparecchiature, dei
software, dei servizi telefonici e/o di rete di quant'altro necessario al fine di utilizzare il Software e
di fruire dei Servizi. Il Cliente sarà tenuto a verificare l'idoneità dei propri sistemi hardware,
software e di rete ai fini dell'utilizzo del Software e della fruizione dei Servizi (ivi inclusi gli
Aggiornamenti e Sviluppi) e rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa nei confronti della Licenziante e
degli altri soggetti appartenenti alla rete Commerciale collegata al mancato o non CP_1
corretto funzionamento del Software o alla mancata o non corretta erogazione dei Servizi
conseguenti alla inidoneità dei propri sistemi hardware, software e/o di rete”. Il giudice di legittimità
ha più volte ribadito che l'elencazione contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. ha carattere tassativo;
la clausola contestata dall'opponente non pare riconducibile al catalogo delle clausole vessatorie, valendo piuttosto a delimitare l'oggetto degli obblighi contrattuali a carico di CP_1
che non si estendevano alla verifica della idoneità delle dotazioni hardware e della connessione
[...]
Internet della società opposta. Nel contratto di licenza d'uso, la responsabilità del concedente può
essere circoscritta ai casi di malfunzionamento del software concesso per ragioni intrinseche allo stesso, ove non siano state pattuite prestazioni consulenziali ulteriori. Ne consegue che tale clausola non può considerarsi limitativa della responsabilità, tale essendo solo quella che circoscrive le conseguenze dell'inadempimento ad obblighi assunti e della colpa.
Ma anche a voler diversamente opinare, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui l'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole contenute nelle condizioni generali del contratto “è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole,
onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da
un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto” (ex multis, Cass., sez. II, ord. n. 4126 del
14.2.2024). Nel contratto sottoscritto dalle parti vi è indubbiamente un richiamo numerico e cumulativo a diverse clausole delle condizioni generali del contratto, ma il contenuto delle clausole richiamate è accompagnato da una sintetica indicazione del relativo contenuto, ragion per cui la clausola 1.6 del contratto dovrebbe comunque ritenersi specificamente approvata per iscritto.
6. Non è provato l'errore essenziale e riconoscibile che avrebbe compromesso una corretta formazione della volontà contrattuale della società opponente.
sostiene di aver sottoscritto l'offerta di sulla base di una falsa Parte_1 Controparte_1
rappresentazione della realtà, avendo creduto di acquistare un prodotto compatibile con i propri sistemi informatici, invece risultati inadeguati. L'errore sarebbe caduto sulle qualità del software
acquistato e dovrebbe qualificarsi essenziale, ai sensi dell'art. 1429 c.c., perché ricadente sulla qualità
dell'oggetto della prestazione. Dalla relazione tecnica doc. 25 allegata alla citazione si evince quanto segue:
Per l'aggiornamento “dell'assetto infrastruttura server e networking”, necessario ai fini dell'utilizzo del nuovo software gestionale, in tale relazione tecnica è stata stimata una spesa di € 15.000,00 oltre
IVA.
Come dianzi esposto, sottoscrivendo il contratto, ha dichiarato specificamente di Parte_1
aver esaminato e di accettare proprio la clausola che le evidenziava l'onere di verificare autonomamente la compatibilità dei propri sistemi informatici con il nuovo software gestionale.
Atteso l'oggetto del contratto, come indicato nell'offerta sottoscritta, appare evidente che l'inadeguatezza dei sistemi informatici e della connessione Internet in uso alla società opponente non ha nulla a che vedere con l'oggetto della prestazione cui si era obbligata Controparte_1
consistente nella concessione dell'uso di un software gestionale e nello svolgimento di servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione dello stesso e soltanto in relazione a tali prestazioni potrebbe vagliarsi l'esistenza di un errore. Pertanto, non venendo in rilievo un errore sulla qualità dell'oggetto del contratto né uno degli altri errori previsti dall'art. 1429 c.c., non è possibile giungere ad una pronuncia di annullamento.
6. Ogni domanda attorea deve pertanto essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa,
assunti ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e trattazione. Non si ritiene di riconoscere alcunché per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di note conclusive ed essendosi la discussione orale esaurita nel richiamo agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) rigetta l'opposizione proposta da e ogni domanda attorea e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 682/2023 emesso da questo Tribunale in data 20.6.2023, che dichiara esecutivo;
b) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta Parte_1
le spese processuali, che liquida in € 3.376,00 per compenso, oltre al rimborso Controparte_1
forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 30 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Maria Luisa Picotti.