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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1017/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1552/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10947/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 404851230000049186 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7722/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 srl, titolare di una concessione demaniale marittima in Comune di Casamicciola Terme impugnava l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2023 n. 404851230000049186 del
7/9/2023 per l'importo complessivo di euro 55.868,00, emesso da SO.GE.T S.p.a. concessionaria della gestione entrate tributarie per il predetto Comune. La predetta Società, oltre all'annullamento del citato provvedimento, chiede la previa disapplicazione del Regolamento Comunale IUC di cui alla delibera consiliare n. 22 del 5/9/2014 e sue modificazioni nelle varie parti ritenute lesive delle proprie posizioni giuridiche soggettive, come meglio indicate nell'epigrafe del ricorso. Più specificatamente, a sostegno del proposto gravame, deduce i seguenti motivi: 1) mancata decorrenza del termine per impugnare l'avviso di pagamento, errore scusabile;
violazione e falsa applicazione art. 19 comma 2, dlgs n. 546/92; violazione e falsa applicazione art. 7 comma 2 lettera c) legge n. 2312/2000; richiesta di ammissione nei termini;
2) nullità dell'avviso di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) con riferimento all'utenza 29371, in relazione alla determinazione dell'area tassata e ai giorni di utilizzo, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di potere, violazione e falsa applicazione normativa TARI, difetto di motivazione;
4) con riferimento all'utenza 29367: illogicità, difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione art. 1 comma 169 legge n. 296/06 legge n. 147/13, DPR n. 158/99; carenza di potere e difetto dei presupposti a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 2754/2019; violazione del giudicato;
5) con riferimento all'utenza 20368, carenza di potere impositivo, violazione e falsa applicazione dlgs n.507/93, dlgs n. 22/97, legge n. 84/94, DPR 16 luglio 1998, legge n. 84/94 D.M. Trasporti e della navigazione
14/11/1994; dlgs n. 182/2003; contraddittorietà; 6) illegittimità delle tariffe applicate a tutte le utenze intestate al ricorrente;
in relazione alle delibere consiliari n. 9/2015, 22/2016 e 10/2018, nullità ed inefficacia per violazione art. 1 comma 169 legge n. 296/2006; 7) violazione e falsa applicazione legge n. 212/2000 sotto altro profilo, violazione legge n. 241/90; violazione art. 71 dlgs n. 507/93; violazione delle garanzie partecipative;
difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione art. 1 comma 162 legge n. 296/2006; difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
8) eccesso di potere e disparità di trattamento;
illegittimità della tariffa TARI applicata articolato su 8,1) e 8.2); 9) illegittimità piano finanziario TARI di cui alle relative delibere consiliari;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa indicazione dei costi e deicontributi afferenti il servizio;
eccesso di potere sotto vari profili;
10) con riferimento alle utenze 2936,
2938, 29369, 29370 29371, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione normativa TARI, contraddittorietà con altre determinazioni;
difetto di motivazione;
11) carenza di legittimazione e potere in capo alla SO.Ge.T. spa;
violazione art. 1 comma 692 legge n. 147/2013; carenza di potere, nullità dell'atto impugnato;
illegittimità determina dirigenziale n. 404/2017 e della determinazione dirigenziale n. 93/2017.
Si costituiva in giudizio So.Ge.T. spa che contestava la fondatezza del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibbilità dello stesso per tardività. Parte ricorrente produceva memoria illustrativa ad ulteriore sostegno delle tesi esposte nell'atto introduttivo del giudizio e replicando in particolare alla eccezione di inammissibilità sollevata ex adverso, ritenuta infondata.
I primi giudici ritenevano tardivo il ricorso, in violazione dell'art. 21 del dlgs n. 546/92, derivandone la inammissibilità dello stesso, con condanna del soccombente alle spese di lite.
Presenta appello la contribuente che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr: Cass. Ord.
n. 14710/2023; Cass. Ord. n. 8082/2018), in un caso assimilabile a quello oggetto del presente giudizio, con la Ordinanza n. 5898/2025 ha ritenuto sussistente l'errore scusabile in caso di omissione, all'interno dell'atto impugnato, delle informazioni riguardanti i termini entro cui proporre ricorso e l'autorità a cui proporlo. Nel resto, ripropone i motivi del ricorso introduttivo, non scrutinati perchè assorbiti dalla decisione di prime cure, chiedendone l'accoglimento.
Si costituisce So.Ge.T. spa che contesta le avverse deduzioni, ribadendo la tardività del ricorso introdutivo e comunque la sua infondatezza nel merito.
In data 08.07.2025, con Ordinanza interlocutoria, la Corte rinviava la trattazione della causa a nuovo ruolo, avendo preso atto della proposta transattiva trasmessa al Comune di Casamicciola dalla contribuente e del relativo nulla osta alla transazione da parte del Responsabile Area IV - Economico-Finanziaria ed Entrate
Tributarie.
Con ulteriore Ordinanza interlocutoria del 21.07.2025, la Corte, preso atto della prosecuzione del tentativo di conciliazione, disponeva il rinvio all'udienza del 22.12.2025, onerando le parti a depositare almeno 20 giorni prima a comunicare l'esito della trattativa anche se negativa.
Con memorie illustrative del 05.12.2025, la contribuente rappresenta che il Comune di Casamicciola Terme, malgrado i nulla osta espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dalla Soget spa, non ha inteso perfezionare la procedura transattiva, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare, la Corte ritiene che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr: Cass. Ord.
n. 14710/2023; Cass. Ord. n. 8082/2018), in un caso assimilabile a quello oggetto del presente giudizio, con la Ordinanza n. 5898 del 5.3.2025, ha ritenuto sussistente l'errore scusabile in caso di omissione, all'interno dell'atto impugnato, delle informazioni riguardanti i termini entro cui proporre ricorso e l'autorità a cui proporlo, in quanto "La giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell'atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 settembre 2003, n. 14482; Cass., Sez. 5, 30 luglio 2008, n. 20634; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2011, n. 10987; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2013, n. 25227; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2016, nn. 27141, 27142 e 27147; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2018, nn. 12238 e 12239; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2019, n. 14619; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2019, n. 30135; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2020, n. 5369); tuttavia, secondo gran parte della dottrina, ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo (Cass., Sez. 5, 30 luglio 2008, n. 20634). Un simile risultato ermeneutico è condivisibile anche perché trova conferma nei principi generali affermati dalla sentenza depositata dalla Corte costituzionale 11 aprile 1998 n. 86, nella quale, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa all'irrogazione di sanzioni amministrative, si sostiene che "non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchinell'ordinanza - ingiunzione l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.". Per cui, la legge non commina espressamente alcuna nullità per l'omissione delle predette indicazioni, che può, tutt'al più, determinare la mancata decorrenza del termine per impugnare.
3.2. Deve, pertanto, escludersi che possa ritenersi l'intempestività di un ricorso proposto avverso un atto che non rechi le indicazioni (prescritte dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dall'art. 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212) concernenti la commissione tributaria provinciale alla quale proporre il ricorso, nonché i termini e le modalità per ricorrere>>".
Pertanto, avendo l'atto impugnato omesso di indicare i termini entro cui proporre ricorso, non risultano decorsi i termini per impugnare l'atto impositivo e il ricorso introduttivo della contribuente deve essere dichiarato tempestivo.
Nel merito delle questioni controverse, dalla documentazione in atti, risulta fattualmente che la Ricorrente_1
srl, fino al 31.12.2024, in virtù della concessione demaniale marittima n. 21, anno 2008, rep. n.
763, rilasciata il 2.4.2008 dalla Regione Campania, ha detenuto una area demaniale ubicata nel porto di
Casamicciola Terme, composta da specchi acquei e spazi a terra, destinata a Porto Turistico. Per tale area in concessione, alla Ricorrente_1 sono state assegnate dal 2021 al 2024 le seguenti utenze TARI: UTENZA 29367 - Indirizzo_2; UTENZA 29368 - Indirizzo_2; UTENZA 29369 - PIAZZA MARINA 1; UTENZA 29370 - Indirizzo_2; UTENZA 29371 - Indirizzo_2. A mezzo pec, è stato notificato alla Ricorrente_1 s.r.l. l'avviso di pagamento relativo alla TARI 2023, ivi mpugnato, con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 55.868,00, così determinata: 1 utenza 29367 - Indirizzo_2, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 874; categoria: 16 – porto turistico e commerciale;
T. FISSA 15,47 €/mq; imponibile 13.520,78, quota prov.le 676,04, totale utenza 14.196,82; 2 utenza 29368 - Indirizzo_2, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 11376; categoria: 29 – specchi acquei in concessione;
T. FISSA 3,2 €/mq; imponibile 36.403,20, quota prov.le 1.820,16, totale utenza 38.223,36; 3 utenza 29369 - Indirizzo_2 , dall' 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 75; categoria: 11 – Uffici, Agenzie, Studi professionali;
T.
FISSA 12,60 €/mq; imponibile 945,00, quota prov.le 47,25, totale utenza 992,25; 4 utenza 29370 - piazza marina 1, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 7; categoria: 3 – autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
T. FISSA 5,60 €/mq; imponibile 39,20, quota prov.le 1,96, totale utenza 41,16; 5 utenza 29371 - Indirizzo_2, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 112; categoria: 24 – Bar, Caffè, Pasticceria;
T. FISSA 18,85 €/mq; imponibile 2.299,70, quota prov.le 114,98, totale utenza 2.414,68.
Dalla documentazione in atti emerge tuttavia che la tariffa unitaria n. 16, prevista dal regolamento comunale, per i porti turistici e commerciali è stata annullata a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2754 del 4 novembre 2019, che ne ha rilevato la genericità del criterio applicativo. Pertanto, tale tariffa non è più applicabile, essendo stata dichiarata illegittima per contrasto con la normativa vigente in materia, oltre che per manifesta illogicità, tenuto conto della sostanziale diversità delle attività svolte sulle aree interessate.
Passando quindi all'esame del merito del ricorso, con riferimento alla dedotta invalidità del presupposto impositivo, nonché all'erroneità del calcolo delle superfici e all'illegittimità della tariffa applicata, il Collegio ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte che per l'annualità 2018, con Sentenza CTR
n. 5514/18/2021 passata in giudicato, ha accertato che la superficie tassabile di area demaniale in concessione alla Ricorrente_1 srl è di 1.076,20 mq., e che la "tariffa 16 porti turistici e commerciali" non è più applicabile a seguito del suo annullamento da parte del Consiglio di Stato con parere n. 2754/2019 il quale spiega i suoi effetti anche per gli anni successivi, giacché ciò che è stato censurato dal Capo dello
Stato è il criterio (generico e promiscuo) adottato dall'ente territoriale per determinare la tariffa applicabile anche negli anni a venire. Tali profili, assorbenti e decisivi, evidenziano la fondatezza dei motivi di ricorso esaminati, concernenti il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e l'illegittimità della tariffa applicata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato, in quanto ritenuto irrilevante ai fini della decisione. Per l'effetto, l'avviso di pagamento impugnato deve essere annullato e conseguentemente il Comune di Casamicciola Terme dovrà adottare una nuova tariffa applicabile anche all'appellante, determinata sulla base della superficie effettivamente tassabile e tenendo conto della concreta consistenza delle aree occupate e dell'effettiva erogazione del servizio.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, compensando le spese del doppio grado attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà della ricostruzione in fatto ed in diritto delle circostanze controverse.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1552/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Sede 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 10947/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 404851230000049186 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7722/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 srl, titolare di una concessione demaniale marittima in Comune di Casamicciola Terme impugnava l'avviso di pagamento TARI per l'anno 2023 n. 404851230000049186 del
7/9/2023 per l'importo complessivo di euro 55.868,00, emesso da SO.GE.T S.p.a. concessionaria della gestione entrate tributarie per il predetto Comune. La predetta Società, oltre all'annullamento del citato provvedimento, chiede la previa disapplicazione del Regolamento Comunale IUC di cui alla delibera consiliare n. 22 del 5/9/2014 e sue modificazioni nelle varie parti ritenute lesive delle proprie posizioni giuridiche soggettive, come meglio indicate nell'epigrafe del ricorso. Più specificatamente, a sostegno del proposto gravame, deduce i seguenti motivi: 1) mancata decorrenza del termine per impugnare l'avviso di pagamento, errore scusabile;
violazione e falsa applicazione art. 19 comma 2, dlgs n. 546/92; violazione e falsa applicazione art. 7 comma 2 lettera c) legge n. 2312/2000; richiesta di ammissione nei termini;
2) nullità dell'avviso di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
3) con riferimento all'utenza 29371, in relazione alla determinazione dell'area tassata e ai giorni di utilizzo, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di potere, violazione e falsa applicazione normativa TARI, difetto di motivazione;
4) con riferimento all'utenza 29367: illogicità, difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione art. 1 comma 169 legge n. 296/06 legge n. 147/13, DPR n. 158/99; carenza di potere e difetto dei presupposti a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 2754/2019; violazione del giudicato;
5) con riferimento all'utenza 20368, carenza di potere impositivo, violazione e falsa applicazione dlgs n.507/93, dlgs n. 22/97, legge n. 84/94, DPR 16 luglio 1998, legge n. 84/94 D.M. Trasporti e della navigazione
14/11/1994; dlgs n. 182/2003; contraddittorietà; 6) illegittimità delle tariffe applicate a tutte le utenze intestate al ricorrente;
in relazione alle delibere consiliari n. 9/2015, 22/2016 e 10/2018, nullità ed inefficacia per violazione art. 1 comma 169 legge n. 296/2006; 7) violazione e falsa applicazione legge n. 212/2000 sotto altro profilo, violazione legge n. 241/90; violazione art. 71 dlgs n. 507/93; violazione delle garanzie partecipative;
difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione art. 1 comma 162 legge n. 296/2006; difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
8) eccesso di potere e disparità di trattamento;
illegittimità della tariffa TARI applicata articolato su 8,1) e 8.2); 9) illegittimità piano finanziario TARI di cui alle relative delibere consiliari;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa indicazione dei costi e deicontributi afferenti il servizio;
eccesso di potere sotto vari profili;
10) con riferimento alle utenze 2936,
2938, 29369, 29370 29371, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione normativa TARI, contraddittorietà con altre determinazioni;
difetto di motivazione;
11) carenza di legittimazione e potere in capo alla SO.Ge.T. spa;
violazione art. 1 comma 692 legge n. 147/2013; carenza di potere, nullità dell'atto impugnato;
illegittimità determina dirigenziale n. 404/2017 e della determinazione dirigenziale n. 93/2017.
Si costituiva in giudizio So.Ge.T. spa che contestava la fondatezza del ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibbilità dello stesso per tardività. Parte ricorrente produceva memoria illustrativa ad ulteriore sostegno delle tesi esposte nell'atto introduttivo del giudizio e replicando in particolare alla eccezione di inammissibilità sollevata ex adverso, ritenuta infondata.
I primi giudici ritenevano tardivo il ricorso, in violazione dell'art. 21 del dlgs n. 546/92, derivandone la inammissibilità dello stesso, con condanna del soccombente alle spese di lite.
Presenta appello la contribuente che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr: Cass. Ord.
n. 14710/2023; Cass. Ord. n. 8082/2018), in un caso assimilabile a quello oggetto del presente giudizio, con la Ordinanza n. 5898/2025 ha ritenuto sussistente l'errore scusabile in caso di omissione, all'interno dell'atto impugnato, delle informazioni riguardanti i termini entro cui proporre ricorso e l'autorità a cui proporlo. Nel resto, ripropone i motivi del ricorso introduttivo, non scrutinati perchè assorbiti dalla decisione di prime cure, chiedendone l'accoglimento.
Si costituisce So.Ge.T. spa che contesta le avverse deduzioni, ribadendo la tardività del ricorso introdutivo e comunque la sua infondatezza nel merito.
In data 08.07.2025, con Ordinanza interlocutoria, la Corte rinviava la trattazione della causa a nuovo ruolo, avendo preso atto della proposta transattiva trasmessa al Comune di Casamicciola dalla contribuente e del relativo nulla osta alla transazione da parte del Responsabile Area IV - Economico-Finanziaria ed Entrate
Tributarie.
Con ulteriore Ordinanza interlocutoria del 21.07.2025, la Corte, preso atto della prosecuzione del tentativo di conciliazione, disponeva il rinvio all'udienza del 22.12.2025, onerando le parti a depositare almeno 20 giorni prima a comunicare l'esito della trattativa anche se negativa.
Con memorie illustrative del 05.12.2025, la contribuente rappresenta che il Comune di Casamicciola Terme, malgrado i nulla osta espressi dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dalla Soget spa, non ha inteso perfezionare la procedura transattiva, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
In via preliminare, la Corte ritiene che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr: Cass. Ord.
n. 14710/2023; Cass. Ord. n. 8082/2018), in un caso assimilabile a quello oggetto del presente giudizio, con la Ordinanza n. 5898 del 5.3.2025, ha ritenuto sussistente l'errore scusabile in caso di omissione, all'interno dell'atto impugnato, delle informazioni riguardanti i termini entro cui proporre ricorso e l'autorità a cui proporlo, in quanto "La giurisprudenza di questa Corte ha escluso che la mancata indicazione di tali elementi determini invalidità dell'atto, essendo la relativa previsione normativa sprovvista di sanzione in caso di omissione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 settembre 2003, n. 14482; Cass., Sez. 5, 30 luglio 2008, n. 20634; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2011, n. 10987; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2013, n. 25227; Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2016, nn. 27141, 27142 e 27147; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2018, nn. 12238 e 12239; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2019, n. 14619; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2019, n. 30135; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2020, n. 5369); tuttavia, secondo gran parte della dottrina, ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo (Cass., Sez. 5, 30 luglio 2008, n. 20634). Un simile risultato ermeneutico è condivisibile anche perché trova conferma nei principi generali affermati dalla sentenza depositata dalla Corte costituzionale 11 aprile 1998 n. 86, nella quale, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione relativa all'irrogazione di sanzioni amministrative, si sostiene che "non possono verificarsi preclusioni a proporre opposizione, non solo quando manchinell'ordinanza - ingiunzione l'indicazione del termine entro cui è possibile farlo, ma, a maggior ragione, nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge, vanificandosi, altrimenti, oltre alla portata precettiva della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, anche l'esigenza di effettiva tutela del cittadino nei confronti degli atti della P.A.". Per cui, la legge non commina espressamente alcuna nullità per l'omissione delle predette indicazioni, che può, tutt'al più, determinare la mancata decorrenza del termine per impugnare.
3.2. Deve, pertanto, escludersi che possa ritenersi l'intempestività di un ricorso proposto avverso un atto che non rechi le indicazioni (prescritte dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dall'art. 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212) concernenti la commissione tributaria provinciale alla quale proporre il ricorso, nonché i termini e le modalità per ricorrere>>".
Pertanto, avendo l'atto impugnato omesso di indicare i termini entro cui proporre ricorso, non risultano decorsi i termini per impugnare l'atto impositivo e il ricorso introduttivo della contribuente deve essere dichiarato tempestivo.
Nel merito delle questioni controverse, dalla documentazione in atti, risulta fattualmente che la Ricorrente_1
srl, fino al 31.12.2024, in virtù della concessione demaniale marittima n. 21, anno 2008, rep. n.
763, rilasciata il 2.4.2008 dalla Regione Campania, ha detenuto una area demaniale ubicata nel porto di
Casamicciola Terme, composta da specchi acquei e spazi a terra, destinata a Porto Turistico. Per tale area in concessione, alla Ricorrente_1 sono state assegnate dal 2021 al 2024 le seguenti utenze TARI: UTENZA 29367 - Indirizzo_2; UTENZA 29368 - Indirizzo_2; UTENZA 29369 - PIAZZA MARINA 1; UTENZA 29370 - Indirizzo_2; UTENZA 29371 - Indirizzo_2. A mezzo pec, è stato notificato alla Ricorrente_1 s.r.l. l'avviso di pagamento relativo alla TARI 2023, ivi mpugnato, con il quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 55.868,00, così determinata: 1 utenza 29367 - Indirizzo_2, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 874; categoria: 16 – porto turistico e commerciale;
T. FISSA 15,47 €/mq; imponibile 13.520,78, quota prov.le 676,04, totale utenza 14.196,82; 2 utenza 29368 - Indirizzo_2, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 11376; categoria: 29 – specchi acquei in concessione;
T. FISSA 3,2 €/mq; imponibile 36.403,20, quota prov.le 1.820,16, totale utenza 38.223,36; 3 utenza 29369 - Indirizzo_2 , dall' 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 75; categoria: 11 – Uffici, Agenzie, Studi professionali;
T.
FISSA 12,60 €/mq; imponibile 945,00, quota prov.le 47,25, totale utenza 992,25; 4 utenza 29370 - piazza marina 1, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 7; categoria: 3 – autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
T. FISSA 5,60 €/mq; imponibile 39,20, quota prov.le 1,96, totale utenza 41,16; 5 utenza 29371 - Indirizzo_2, dal 1/1/2022 al 31.12.2022 giorni tassazione: 365; superficie: 112; categoria: 24 – Bar, Caffè, Pasticceria;
T. FISSA 18,85 €/mq; imponibile 2.299,70, quota prov.le 114,98, totale utenza 2.414,68.
Dalla documentazione in atti emerge tuttavia che la tariffa unitaria n. 16, prevista dal regolamento comunale, per i porti turistici e commerciali è stata annullata a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2754 del 4 novembre 2019, che ne ha rilevato la genericità del criterio applicativo. Pertanto, tale tariffa non è più applicabile, essendo stata dichiarata illegittima per contrasto con la normativa vigente in materia, oltre che per manifesta illogicità, tenuto conto della sostanziale diversità delle attività svolte sulle aree interessate.
Passando quindi all'esame del merito del ricorso, con riferimento alla dedotta invalidità del presupposto impositivo, nonché all'erroneità del calcolo delle superfici e all'illegittimità della tariffa applicata, il Collegio ritiene di non discostarsi dalla giurisprudenza di questa Corte che per l'annualità 2018, con Sentenza CTR
n. 5514/18/2021 passata in giudicato, ha accertato che la superficie tassabile di area demaniale in concessione alla Ricorrente_1 srl è di 1.076,20 mq., e che la "tariffa 16 porti turistici e commerciali" non è più applicabile a seguito del suo annullamento da parte del Consiglio di Stato con parere n. 2754/2019 il quale spiega i suoi effetti anche per gli anni successivi, giacché ciò che è stato censurato dal Capo dello
Stato è il criterio (generico e promiscuo) adottato dall'ente territoriale per determinare la tariffa applicabile anche negli anni a venire. Tali profili, assorbenti e decisivi, evidenziano la fondatezza dei motivi di ricorso esaminati, concernenti il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione e l'illegittimità della tariffa applicata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato, in quanto ritenuto irrilevante ai fini della decisione. Per l'effetto, l'avviso di pagamento impugnato deve essere annullato e conseguentemente il Comune di Casamicciola Terme dovrà adottare una nuova tariffa applicabile anche all'appellante, determinata sulla base della superficie effettivamente tassabile e tenendo conto della concreta consistenza delle aree occupate e dell'effettiva erogazione del servizio.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione, compensando le spese del doppio grado attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà della ricostruzione in fatto ed in diritto delle circostanze controverse.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.