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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 9187 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 22.02.1961 e ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gabellone ( ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso e nel di Lui studio in Ferrara – Via Garibaldi n. 92 parte attrice contro
(C.F. ) , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(PD) il 02/03/1960. parte convenuta contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in verbale di udienza in data 02/12/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/08/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 07/07/2025 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la ricorrente e in Controparte_1
NTTA ES (BO) il 29/03/1980, unione dalla quale non erano nati figli.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza presidenziale venivano ritualmente notificati al resistente.
All'udienza del 07/07/2025 il difensore della parte attrice, unica presente, dava atto di aver notificato il decreto di fissazione udienza e il ricorso alla controparte ex art. 143, comma 2, c.p.c., in ragione della perdurante condizione di irreperibilità del destinatario;
il Giudice, dunque, ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale (ed unica) di parte attrice, volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio concordatario il 29/03/1980 in
NTTA ES (BO), vivono separati dal 1993, quando comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ferrara nel contesto del pagina 2 di 3 giudizio di separazione poi definito con decreto di omologa del Tribunale di
Ferrara reso in data 02/02/1994.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili, dovendosi ritenere accertato, alla luce del disinteresse manifestato dal convenuto con la sua scelta di non presenziare e neanche costituirsi nel presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Considerata la natura necessaria del giudizio e il mancato espletamento di attività istruttoria, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29/03/1980 in NTTA ES (BO) tra Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...] e C.F._1
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(PD) il 02/03/1960, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di NTTA ES (BO), atto n. 2, Parte II, Serie A, anno
1980;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di
NTTA ES (BO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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