Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6891/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to NOCENT ROBERTO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARTA 70 56127 PISA ITALIA;
RICORRENTE contro
, con l'Avv.to AVVOCATURA STATO Controparte_1 P.IVA_1
MILANO, elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA 1 20122 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Differenze retributive.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1/6/2024, il ricorrente conveniva in giudizio il al fine di vedere Parte_1 Controparte_1 accolte le seguenti conclusioni:
Aprile 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la
14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute .
Per l'effetto, Voglia condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 al pagamento, della somma pari ad Euro 4492,60 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo.
Infine, Voglia condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario».
All'udienza del 18/6/2025 le parti davano atto dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale delle stesse, come da verbale di conciliazione prodotto in atti in data 13/6/2025, portante la sottoscrizione digitale delle parti di causa.
Va, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate, avendo le stesse già definito nel predetto verbale di conciliazione la ripartizione delle spese e degli oneri di CTU esperita in corso di causa.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese di lite compensate.
Milano, 18/6/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
2